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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
FR NA Presidente
AE AL Giudice relatore
Michela Palladino Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1847/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Parte_2
- -, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Velli - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2025 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio. Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in San Michele di Serino il 21/02/1987;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1 di tale comune e tale anno, alla Parte II, Serie A;
- che hanno i figli , nato il [...], e nata il [...], Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che si sono separati consensualmente giusta sentenza del 3 10 2023 con la quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, essi coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con la sentenza di omologa innanzi indicata.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione ininterrotta si protrae tuttora.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai significativa protrazione della stessa.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità. Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e - nata a Parte_1 Parte_2
San Michele di Serino il 10/09/1963 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è trascritto per le annotazioni di competenza e le altre incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AE AL FR NA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
FR NA Presidente
AE AL Giudice relatore
Michela Palladino Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1847/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Parte_2
- -, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Velli - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2025 i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del loro matrimonio. Hanno dedotto:
- che si sono sposati, con rito concordatario, in San Michele di Serino il 21/02/1987;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1 di tale comune e tale anno, alla Parte II, Serie A;
- che hanno i figli , nato il [...], e nata il [...], Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che si sono separati consensualmente giusta sentenza del 3 10 2023 con la quale il
Tribunale di Avellino ha omologato la loro separazione e recepito le condizioni da loro concordate;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, essi coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
2 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con la sentenza di omologa innanzi indicata.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione ininterrotta si protrae tuttora.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla oramai significativa protrazione della stessa.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità. Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
- nato a [...] il [...] - e - nata a Parte_1 Parte_2
San Michele di Serino il 10/09/1963 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è trascritto per le annotazioni di competenza e le altre incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
AE AL FR NA