Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 175/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
NENCETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Petrarca, n. 33
e da
( ) rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO Parte_2 C.F._2
NENCETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Petrarca, n. 33
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
20.02.2016, ed hanno altresì richiesto l'assegnazione della casa familiare sita in Civitella in Val di
Chiana (AR), Via Colombaia, n. 58, alla madre . Parte_2
All'udienza del 11.03.2025, le parti hanno congiuntamente rassegnato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed hanno chiesto che il Tribunale si pronunci in conformità, secondo le seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affido della figlia ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la madre;
2) Assegnare la casa familiare, sita in Civitella in val di Chiana (AR), Via Colombaia n. 58, piano
T., 1° e 2° identificata al Catasto Fabbricati del comune di Civitella in Val Di Chiana al foglio 96, numero 149, sub 2 categoria A/3, classe 3, consistenza 7,5 vani, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla madre che vi continuerà a risiedere con la figlia minore sino al raggiungimento Parte_2
dell'indipendenza economica di con espressa richiesta di sussistenza dei presupposti Persona_1
ex art. 337 sexies c.c. si impegna ad effettuare, nel minor tempo possibile dopo la Parte_2
firma del presente accordo, la voltura delle utenze;
3) Per quanto riguarda, invece, l'immobile identificato al Catasto Fabbricati del comune di Civitella in Val Di Chiana al foglio 96, numero 149, sub 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 96 mq, piano
T., sito in Civitella in Val di Chiana (AR)Via Colombaia n. 58 e l'immobile identificato al Catasto
Fabbricati del comune di Civitella in Val Di Chiana al foglio 96, numero 153, sub 1, categoria C/2, classe 3, consistenza 65 mq, piano T., sito in Civitella in Val di Chiana (AR) Via Colombaia n. 58, essi vengono lasciati in uso al padre e rimarranno nella sua disponibilità. Resta Parte_1
inteso che il godimento dei predetti beni debba essere garantito e consentito nel rispetto reciproco delle parti del presente accordo e che dovranno altresì essere utilizzati senza arrecare disturbo e/o creare situazioni di disagio, sempre nel primario interesse della figlia minore Persona_1
4) Si dà atto che il ha già lasciato la casa familiare, portando con sé la maggior Parte_1
parte dei suoi effetti personali;
5) Il padre terrà con se la figlia secondo le seguenti modalità: un fine settimana alternato con la madre dal venerdì sera al lunedì mattina (o alla sera, in caso di trasferta per lavoro del padre al lunedì), nonché una sera, indicativamente il giorno di martedì, con pernotto, nella settimana con il fine settimana paterno e due sere, indicativamente i giorni di martedì e mercoledì, con pernotto, con il fine settimana materno;
nell'ipotesi in cui il padre, nei giorni indicati, sia impegnato con il lavoro, verranno concordati altri momenti di incontro tra padre e figlia;
due settimane in estate da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno;
24 dicembre con la madre e 25 dicembre con il padre,
26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo in maniera alternata tra i genitori di anno in anno;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
Quanto sopra, salvo diversi accordi tra i genitori;
6) Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia, versando mensilmente alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese di riferimento, la somma di Euro 270,00 mensile, con decorrenza dal mese di novembre 2024 compreso e tale somma sarà rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT;
7) L'assegno unico universale per la figlia verrà percepito per intero dalla madre Parte_2
8) Il padre e la madre contribuiranno al 50% ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia e i ricorrenti dichiarano di avvalersi, per quanto riguarda le spese straordinarie, alle Linee guida sottoscritte dall'Ordine degli Avvocati di Arezzo in data 22 dicembre
2022. A tal riguardo, ciascun genitore dovrà mettere a disposizione la somma dovuta almeno due giorni prima del pagamento da effettuare o, in alternativa, rimborsato al genitore che abbia anticipato il pagamento entro e non oltre 3 giorni successivi, previa consegna della documentazione;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
10)Le parti prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, obbligandosi altresì a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza;
11) Le parti dichiarano di aver già regolato, mediante la sottoscrizione del presente atto, i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra essi intercorsi;
12) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente indicate in ricorso e rassegnate dalle parti all'udienza del 11.03.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio 31 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni