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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4511/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4511/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.01.1972, entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Irma Milanoli, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza, Via Zucchi n. 8, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Villasanta, Via A. Modigliani n. 3 di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno viene assegnata alla signora con i beni che l'arredano; Parte_1
3) I coniugi convengono che il signor lascerà la casa coniugale entro il 30 settembre Parte_2
2025 trasferendosi altrove e portando con sé i propri effetti personali e spostando la residenza;
4) I figli e vivranno con la madre e la figlia minore viene affidata congiuntamente Per_1 Per_2 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre, attualmente presso la casa coniugale in Villasanta Via Modigliani n. 3.
5) Il padre, vedrà e starà con i figli, oggi di 16 e 19 anni, liberamente accordandosi direttamente con loro.
6) Il periodo Natalizio e di vacanza estive che I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori verranno stabiliti liberamente di volta in volta di comune accordo tra genitori e figli. Nel caso in cui non si dovesse addivenire ad un accordo, i coniugi si impegnano sin d'ora a rispettare la seguente regolamentazione: i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni tra di loro, il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); i periodi dal giorno 26 dicembre al 31 dicembre compreso e dal giorno 01 gennaio all'Epifania compresa;
alternando il periodo delle vacanze di Canevale e di quelle pasquali;
i figli trascorreranno le vacanze estive dal 01 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 3 l agosto con il padre. 7) Per il mantenimento dei figli ed il ménage familiare, i coniugi convengono che a decorrere dal 15 luglio 2025 fino al 15 settembre 2025 compreso, il signor verserà alla signora Parte_2
l'importo mensile € 1.270,00. A partire dal mese di ottobre 2025 il signor Parte_3 [...]
che si sarà trasferito altrove, verserà alla signora per il Parte_2 Parte_4 mantenimento dei figli e ménage familiare, il minor importo mensile di € 980,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di luglio 2026. In ogni caso, anche laddove i figli dovessero uscire di casa, divenuti entrambi autonomi e autosufficienti, il signor si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della rata di Parte_2 Parte_3 mutuo sino all'estinzione del medesimo o alla vendita dell'immobile e il 50% della rata relativa alle spese degli infissi fino all'estinzione del debito. Il contributo al mantenimento dei figli e al ménage familiare come sopra determinato verrà versato dal signor sul conto corrente della signora acceso presso Parte_2 Parte_1
Deutsche Bank Viale C. Bettisti 41/B 20854 Vedano al Lambro MB IBAN: IT 19 N31 0434 0000 0000 0400 392. 8) la signora con il proprio personale contributo e con il contributo del signor Parte_1
come determinato al precedente punto 7 provvederà a versare la rata di mutuo Parte_2
e la rata per gli infissi. 9) Il conto comune cointestato tra i coniugi esteso presso Deutsche Bank Viale C. Battisti 41/B 20854 Vedano al Lambro IBAN TT94U0310434050000000821033 verrà chiuso entro il 30 giugno 2025 e il saldo attivo attualmente di € 3.127,00 verrà trasferito sul conto intestato alla signora Parte_1
[...]
10) Il mutuo ipotecario n. 06902327769 cointestato stipulato in data 27.03.2018 con CP_1 attualmente in essere e tutti i bonifici ricorrenti appoggiati sul conto comune di cui al precedente punto 9 verranno trasferiti sul conto corrente intestato alla signora che continuerà Parte_3
a pagarli come stabilito.
11) Le spese straordinarie dei figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cad. e dovranno essere concordate preventivamente tra loro. In tal caso il signor Parte_2 si obbliga a versare preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della Parte_1 spesa straordinaria concordata da sostenere. Per le spese dei figli i coniugi si obbligano a seguire ed applicare il Protocollo del Tribunale di Monza che dichiarano entrambi di conoscere.
12) Le spese straordinarie che riguardano la casa familiare in comproprietà, ivi comprese le spese straordinarie condominiali eventualmente deliberate, verranno sostenute da entrambi i coniugi Pt_5 misura del 50% cad come per legge. In tal caso il signor si obbliga a versare Parte_2 preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della spesa straordinaria Parte_1 da sostenere e la signora si impegna ad effettuare il pagamento in favore del Parte_1
Condominio e dei fornitori. 13) Nell'ambito degli accordi relativi alla loro separazione legale consensuale, ad integrazione dei reciproci rapporti patrimoniali, in funzione della separazione ed a definizione e tacitazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio i signori e Parte_3
concordano e si impegnano a provvedere alle seguenti attribuzioni, con gli Parte_2 impegni e le modalità che seguono, precisando che dette attribuzioni, mobiliari e/o immobiliari, sono connesse, funzionali ed essenziali alla risoluzione della crisi coniugale per la definizione di tutti i rapporti economici fra loro esistenti: a) I coniugi si impegnano sin d'ora a mettere in vendita la casa coniugale come sopra descritta entro e non oltre cinque anni dalla data della sentenza di divorzio dando mandato congiunto ad una agenzia immobiliare scelta da entrambi al prezzo da definire. b) I coniugi si danno atto che quando la casa familiare verrà venduta, la restante parte del corrispettivo di vendita, estinto il mutuo, verrà divisa al 50% tra le parti e la signora Parte_1 restituirà al signor la somma omnicomprensiva di € 25.000,00
[...] Parte_2
(venticinquemila) da quest'ultimo versata all'atto dell'acquisto dell'immobile cointestato. c) La Sig., si impegna a trasferire entro il 31 luglio 2025 al signor Parte_3 [...]
che si impegna ad accettare la sua quota di comproprietà del 50% dell'autovettura BMW Parte_2
Mod S2 18D Targa FJ269EE - intestata al signor , ma in comunione dei beni. Parte_2
d) I coniugi si obbligano entro il 31 luglio 2025 a trasferire al figlio l'autovettura Mercedes Per_1
Mod Class A Targa DX729EG intestata alla signora , ma in comunione dei beni, Parte_3 attualmente in uso a . Tutte le spese relative alla autovettura nessuna esclusa verranno Per_1 sostenute al 50% dai genitori fino a che l'automobile non verrà venduta e in ogni caso fino a che il figlio non sarà autonomo e autosufficiente. Dette spese verranno regolate nei modi e nei Per_1 termini di cui al precedente punto 12.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto che tutti i trasferimenti e le dazioni indicate nel presente ricorso costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo contenuto nelle clausole del presente ricorso, inscindibili l'una dall'altra e rappresentano elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
15) 1 coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio in favore della figlia minore.
16) I coniugi si danno atto di essere entrambi percettori di reddito ed economicamente autosufficienti. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate di seguito trascritte:
1) 1 figli e vivranno con la madre e la figlia minore viene affidata congiuntamente Per_1 Per_2 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre.
2) Il padre, vedrà e starà con i figli liberamente accordandosi direttamente con laro. 3) Il periodo Natalizio e di vacanza estive che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori verranno stabiliti liberamente di volta in volta di comune accordo tra genitori e figli. Nel caso in cui non si dovesse addivenire ad un accordo, i coniugi si impegnano sin d'ora a rispettare la seguente regolamentazione: i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni tra di loro, il giorno della vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); i periodi dal giorno 26 dicembre al 31 dicembre compreso e dal giorno 01 gennaio all'Epifania compresa, alternando il periodo delle vacanze di carnevale e di quelle pasquali;
i figli trascorreranno le vacanze estive dal 01 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre.
4) Per il mantenimento dei figli ed il ménage familiare, i coniugi convengono che il signor
[...]
si obbliga a versare alla signora , l'importo mensile di € 980,00. Detto Parte_2 Parte_1 importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. In ogni caso, anche laddove i figli dovessero uscire di casa, divenuti entrambi autonomi e autosufficienti, il signor Parte_2 si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della rata di mutuo sino Parte_3 all'estinzione del medesimo o alla vendita dell'immobile e il 50% della rata relativa alle spese degli infissi fino all'estinzione del debito. Il contributo al mantenimento dei figli e al menage familiare come sopra determinato verrà versato dal signor sul conto corrente della signora Parte_2
acceso presso Deutsche Bank Viale C. Battisti 41/B 20854 Vedano al Lambro MB Parte_3
IBAN: IT 19 N31 0434 0000 0000 0400 392. Le spese straordinarie dei figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cad. e dovranno essere concordate preventivamente tra loro. In tal caso il signor si Parte_2 obbliga a versare preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della Parte_1 spesa straordinaria concordata da sostenere. Per le spese dei figli i coniugi si obbligano a seguire ed applicare il Protocollo del Tribunale di Monza che dichiarano entrambi di conoscere. 6) Le spese straordinarie che riguardano la casa familiare in comproprietà, ivi comprese le spese straordinarie condominiali eventualmente deliberate, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% cad come per legge. In tal caso il signor si obbliga a versare Parte_2 preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della spesa straordinaria Parte_3 da sostenere e la signora si impegna ad effettuare il pagamento in favore del Parte_1
Condominio e dei fornitori. 7) la signora con il proprio personale contributo e con il contributo del signor Parte_3
come determinato al precedente punto 4 provvederà a versare la rata di mutuo Parte_2
e la rata per gli infissi. 8) Relativamente l'autovettura Mercedes Mod Classe A Targa DX729EG trasferita al figlio Per_3 in sede di condizioni di separazione omologata, i genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese relative all'automobile nessuna esclusa fino a che la stessa non verrà venduta e in ogni caso fino a che il figlio non sarà autonomo e autosufficiente. Dette spese Per_1 verranno regolate nei modi e nei termini di cui al precedente punto 5.
9) I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale trascorsi entro e non oltre cinque anni dalla data della sentenza di divorzio dando mandato congiunto ad una agenzia immobiliare scelta da entrambi al prezzo da definire.
10) I coniugi si danno atto che quando la casa familiare verrà venduta. la restante parte del corrispettivo di vendita, estinto il mutuo, verrà divisa al 50% tra le parti e la signora Parte_1 restituirà al signor la somma omnicomprensiva di € 25.000,00
[...] Parte_2
(venticinquemila) da quest'ultimo versata all'atto dell'acquisto dell'immobile cointestato. 11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, pattuito e disciplinato, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, i si danno reciprocamente atto di non avere nulla più a Pt_6 pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo e/o ragione e anche per i rapporti non espressamente fatti valere nel presente atto, avendo essi inteso regolare ogni questione patrimoniale e non, nessuna esclusa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10 dicembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in Belgrado il 16 agosto 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sora (FR), anno 2017, n. 59, Parte II, Serie C). Dalla loro unione sono nati i figli (il 27.04.2006) e (il 29.01.2009). Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10 dicembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 4511 /2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Belgrado il 16 agosto 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sora (FR), anno 2017, n. 59, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sora (FR), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4511/2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.01.1972, entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Irma Milanoli, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Monza, Via Zucchi n. 8, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Villasanta, Via A. Modigliani n. 3 di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno viene assegnata alla signora con i beni che l'arredano; Parte_1
3) I coniugi convengono che il signor lascerà la casa coniugale entro il 30 settembre Parte_2
2025 trasferendosi altrove e portando con sé i propri effetti personali e spostando la residenza;
4) I figli e vivranno con la madre e la figlia minore viene affidata congiuntamente Per_1 Per_2 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre, attualmente presso la casa coniugale in Villasanta Via Modigliani n. 3.
5) Il padre, vedrà e starà con i figli, oggi di 16 e 19 anni, liberamente accordandosi direttamente con loro.
6) Il periodo Natalizio e di vacanza estive che I figli trascorreranno con ciascuno dei genitori verranno stabiliti liberamente di volta in volta di comune accordo tra genitori e figli. Nel caso in cui non si dovesse addivenire ad un accordo, i coniugi si impegnano sin d'ora a rispettare la seguente regolamentazione: i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni tra di loro, il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); i periodi dal giorno 26 dicembre al 31 dicembre compreso e dal giorno 01 gennaio all'Epifania compresa;
alternando il periodo delle vacanze di Canevale e di quelle pasquali;
i figli trascorreranno le vacanze estive dal 01 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 3 l agosto con il padre. 7) Per il mantenimento dei figli ed il ménage familiare, i coniugi convengono che a decorrere dal 15 luglio 2025 fino al 15 settembre 2025 compreso, il signor verserà alla signora Parte_2
l'importo mensile € 1.270,00. A partire dal mese di ottobre 2025 il signor Parte_3 [...]
che si sarà trasferito altrove, verserà alla signora per il Parte_2 Parte_4 mantenimento dei figli e ménage familiare, il minor importo mensile di € 980,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a partire dal mese di luglio 2026. In ogni caso, anche laddove i figli dovessero uscire di casa, divenuti entrambi autonomi e autosufficienti, il signor si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della rata di Parte_2 Parte_3 mutuo sino all'estinzione del medesimo o alla vendita dell'immobile e il 50% della rata relativa alle spese degli infissi fino all'estinzione del debito. Il contributo al mantenimento dei figli e al ménage familiare come sopra determinato verrà versato dal signor sul conto corrente della signora acceso presso Parte_2 Parte_1
Deutsche Bank Viale C. Bettisti 41/B 20854 Vedano al Lambro MB IBAN: IT 19 N31 0434 0000 0000 0400 392. 8) la signora con il proprio personale contributo e con il contributo del signor Parte_1
come determinato al precedente punto 7 provvederà a versare la rata di mutuo Parte_2
e la rata per gli infissi. 9) Il conto comune cointestato tra i coniugi esteso presso Deutsche Bank Viale C. Battisti 41/B 20854 Vedano al Lambro IBAN TT94U0310434050000000821033 verrà chiuso entro il 30 giugno 2025 e il saldo attivo attualmente di € 3.127,00 verrà trasferito sul conto intestato alla signora Parte_1
[...]
10) Il mutuo ipotecario n. 06902327769 cointestato stipulato in data 27.03.2018 con CP_1 attualmente in essere e tutti i bonifici ricorrenti appoggiati sul conto comune di cui al precedente punto 9 verranno trasferiti sul conto corrente intestato alla signora che continuerà Parte_3
a pagarli come stabilito.
11) Le spese straordinarie dei figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cad. e dovranno essere concordate preventivamente tra loro. In tal caso il signor Parte_2 si obbliga a versare preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della Parte_1 spesa straordinaria concordata da sostenere. Per le spese dei figli i coniugi si obbligano a seguire ed applicare il Protocollo del Tribunale di Monza che dichiarano entrambi di conoscere.
12) Le spese straordinarie che riguardano la casa familiare in comproprietà, ivi comprese le spese straordinarie condominiali eventualmente deliberate, verranno sostenute da entrambi i coniugi Pt_5 misura del 50% cad come per legge. In tal caso il signor si obbliga a versare Parte_2 preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della spesa straordinaria Parte_1 da sostenere e la signora si impegna ad effettuare il pagamento in favore del Parte_1
Condominio e dei fornitori. 13) Nell'ambito degli accordi relativi alla loro separazione legale consensuale, ad integrazione dei reciproci rapporti patrimoniali, in funzione della separazione ed a definizione e tacitazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio i signori e Parte_3
concordano e si impegnano a provvedere alle seguenti attribuzioni, con gli Parte_2 impegni e le modalità che seguono, precisando che dette attribuzioni, mobiliari e/o immobiliari, sono connesse, funzionali ed essenziali alla risoluzione della crisi coniugale per la definizione di tutti i rapporti economici fra loro esistenti: a) I coniugi si impegnano sin d'ora a mettere in vendita la casa coniugale come sopra descritta entro e non oltre cinque anni dalla data della sentenza di divorzio dando mandato congiunto ad una agenzia immobiliare scelta da entrambi al prezzo da definire. b) I coniugi si danno atto che quando la casa familiare verrà venduta, la restante parte del corrispettivo di vendita, estinto il mutuo, verrà divisa al 50% tra le parti e la signora Parte_1 restituirà al signor la somma omnicomprensiva di € 25.000,00
[...] Parte_2
(venticinquemila) da quest'ultimo versata all'atto dell'acquisto dell'immobile cointestato. c) La Sig., si impegna a trasferire entro il 31 luglio 2025 al signor Parte_3 [...]
che si impegna ad accettare la sua quota di comproprietà del 50% dell'autovettura BMW Parte_2
Mod S2 18D Targa FJ269EE - intestata al signor , ma in comunione dei beni. Parte_2
d) I coniugi si obbligano entro il 31 luglio 2025 a trasferire al figlio l'autovettura Mercedes Per_1
Mod Class A Targa DX729EG intestata alla signora , ma in comunione dei beni, Parte_3 attualmente in uso a . Tutte le spese relative alla autovettura nessuna esclusa verranno Per_1 sostenute al 50% dai genitori fino a che l'automobile non verrà venduta e in ogni caso fino a che il figlio non sarà autonomo e autosufficiente. Dette spese verranno regolate nei modi e nei Per_1 termini di cui al precedente punto 12.
14) I coniugi si danno reciprocamente atto che tutti i trasferimenti e le dazioni indicate nel presente ricorso costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo contenuto nelle clausole del presente ricorso, inscindibili l'una dall'altra e rappresentano elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
15) 1 coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio in favore della figlia minore.
16) I coniugi si danno atto di essere entrambi percettori di reddito ed economicamente autosufficienti. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate di seguito trascritte:
1) 1 figli e vivranno con la madre e la figlia minore viene affidata congiuntamente Per_1 Per_2 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente con la madre.
2) Il padre, vedrà e starà con i figli liberamente accordandosi direttamente con laro. 3) Il periodo Natalizio e di vacanza estive che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori verranno stabiliti liberamente di volta in volta di comune accordo tra genitori e figli. Nel caso in cui non si dovesse addivenire ad un accordo, i coniugi si impegnano sin d'ora a rispettare la seguente regolamentazione: i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni tra di loro, il giorno della vigilia di Natale (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); i periodi dal giorno 26 dicembre al 31 dicembre compreso e dal giorno 01 gennaio all'Epifania compresa, alternando il periodo delle vacanze di carnevale e di quelle pasquali;
i figli trascorreranno le vacanze estive dal 01 agosto al 15 agosto con la madre e dal 16 agosto al 31 agosto con il padre.
4) Per il mantenimento dei figli ed il ménage familiare, i coniugi convengono che il signor
[...]
si obbliga a versare alla signora , l'importo mensile di € 980,00. Detto Parte_2 Parte_1 importo sarà rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. In ogni caso, anche laddove i figli dovessero uscire di casa, divenuti entrambi autonomi e autosufficienti, il signor Parte_2 si obbliga a corrispondere alla signora il 50% della rata di mutuo sino Parte_3 all'estinzione del medesimo o alla vendita dell'immobile e il 50% della rata relativa alle spese degli infissi fino all'estinzione del debito. Il contributo al mantenimento dei figli e al menage familiare come sopra determinato verrà versato dal signor sul conto corrente della signora Parte_2
acceso presso Deutsche Bank Viale C. Battisti 41/B 20854 Vedano al Lambro MB Parte_3
IBAN: IT 19 N31 0434 0000 0000 0400 392. Le spese straordinarie dei figli verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cad. e dovranno essere concordate preventivamente tra loro. In tal caso il signor si Parte_2 obbliga a versare preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della Parte_1 spesa straordinaria concordata da sostenere. Per le spese dei figli i coniugi si obbligano a seguire ed applicare il Protocollo del Tribunale di Monza che dichiarano entrambi di conoscere. 6) Le spese straordinarie che riguardano la casa familiare in comproprietà, ivi comprese le spese straordinarie condominiali eventualmente deliberate, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% cad come per legge. In tal caso il signor si obbliga a versare Parte_2 preventivamente sul conto corrente della signora il 50% della spesa straordinaria Parte_3 da sostenere e la signora si impegna ad effettuare il pagamento in favore del Parte_1
Condominio e dei fornitori. 7) la signora con il proprio personale contributo e con il contributo del signor Parte_3
come determinato al precedente punto 4 provvederà a versare la rata di mutuo Parte_2
e la rata per gli infissi. 8) Relativamente l'autovettura Mercedes Mod Classe A Targa DX729EG trasferita al figlio Per_3 in sede di condizioni di separazione omologata, i genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese relative all'automobile nessuna esclusa fino a che la stessa non verrà venduta e in ogni caso fino a che il figlio non sarà autonomo e autosufficiente. Dette spese Per_1 verranno regolate nei modi e nei termini di cui al precedente punto 5.
9) I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale trascorsi entro e non oltre cinque anni dalla data della sentenza di divorzio dando mandato congiunto ad una agenzia immobiliare scelta da entrambi al prezzo da definire.
10) I coniugi si danno atto che quando la casa familiare verrà venduta. la restante parte del corrispettivo di vendita, estinto il mutuo, verrà divisa al 50% tra le parti e la signora Parte_1 restituirà al signor la somma omnicomprensiva di € 25.000,00
[...] Parte_2
(venticinquemila) da quest'ultimo versata all'atto dell'acquisto dell'immobile cointestato. 11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, pattuito e disciplinato, sia in sede di separazione che in sede di divorzio, i si danno reciprocamente atto di non avere nulla più a Pt_6 pretendere l'uno dall'altra, ad alcun titolo e/o ragione e anche per i rapporti non espressamente fatti valere nel presente atto, avendo essi inteso regolare ogni questione patrimoniale e non, nessuna esclusa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10 dicembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio in Belgrado il 16 agosto 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sora (FR), anno 2017, n. 59, Parte II, Serie C). Dalla loro unione sono nati i figli (il 27.04.2006) e (il 29.01.2009). Per_1 Per_2
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10 dicembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia lo scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 4511 /2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Belgrado il 16 agosto 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sora (FR), anno 2017, n. 59, Parte II, Serie C) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sora (FR), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi