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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8508/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8508/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
NO (C.F. ) e dall'Avv. Mario LUPACCHINI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in C.F._3
Battipaglia alla Via 28 Aprile n.2 attore-opponente contro Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Giulia DEVOTI (C.F. ), entrambe elettivamente C.F._4 domiciliate in Salerno alla Via Agostino Nifo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Angela FERRARA convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato alla controparte a mezzo PEC in data 24.10.2021,
interponeva opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di Parte_1
€.99.099,72, notificatogli dalla CCIAA di in data 05.10.2021, in forza di sentenza CP_1
n. 304/2020 resa dalla Corte dei Conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale di Appello, in seguito ad impugnazione della pronuncia n. 133/2018 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la A mezzo di detto atto l'opponente, sulla Controparte_2 premessa che la sentenza di appello, avente ad oggetto il contenuto della pretesa, si era sostituita alla sentenza di primo grado, eccepiva, in relazione al precetto ricevuto: 1) l'illegittima determinazione degli interessi;
2) l'illegittima procedura di addebito delle spese di giudizio con difetto di legittimazione attiva della;
3) l'impropria applicazione CP_3 del principio di solidarietà; 4) la nullità della procura e del precetto per vizio sostanziale e di forma. Su tali basi, così concludeva: “ In via preliminare: - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione , la sospensione dell'efficacia del Precetto notificato all'istante il 05/10/2021 per i motivi di cui in narrativa. - Dichiarare la nullità, totale o parziale, dell'atto di precetto sia in ordine all'assenza della delibera dell'organo deputato a formare la volontà dell' Ente, sia per difetto formale dello stesso , sia per l'illegittimità della procura ad litem . - Dichiarare il difetto di legittimazione attiva da parte della CC.I.AA per la richiesta del pagamento delle spese di giustizia, con conseguente nullità del precetto notificato a . Nel merito, -dichiarare la nullità del precetto, Parte_1 totale o parziale, per l'errata determinazione di interessi e spese varie, con una ingiustificata maggiorazione di € 74.399,71”; vinte le spese, diritti ed onorari di causa.
1.1 Il contraddittorio si formalizzava nei confronti dell'opponente con la costituzione della convenuta di in persona del proprio legale rapp.te p.t. con comparsa CP_3 CP_1 in PCT il 17.01.2022, la quale contrastava punto per punto gli assunti avversari. Evidenziava, preliminarmente, che la Seconda Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 304/2020, depositata il 18.12.2020, aveva integralmente respinto l'appello promosso dall'opponente avverso la sentenza n. 133/2018 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la e riformata la pronuncia di Controparte_2 prime cure solo rispetto ad altri appellanti, sicché la opposta aveva legittimamente agito in forza del disposto della pronuncia di prime cure, intimando il precetto de quo (giusta delibera di Giunta Camerale n. 37 del 19.4.2021) sul titolo costituito dalla sentenza di appello. Proseguiva rappresentando di aver, nell'occasione, computato il dovuto secondo il disposto della sentenza confermata e, dunque, calcolando prima gli interessi (senza la capitalizzazione ex art. 1283 c.c.) e la rivalutazione dalla data di ogni singolo mandato di pagamento (date di decorrenza/dies a quo indicato dalla sentenza di primo grado -
02/01/2012 per il progetto 24 e 27/11/2013 per i progetti 45, 46, 47) alla data di pubblicazione sentenza (avvenuta il 18.4.2018) e poi, sulla somma così determinata, computato i soli interessi legali fino alla data del precetto. Quindi richiedeva, testualmente:
“in via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del precetto ovvero, in via meramente gradata, respingerla per la parte eccedente la somma contestata;
- nel merito dichiarare l'opposizione proposta inammissibile e comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto, condannando l'opponente al risarcimento danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.a., oltre al rimborso delle spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali”. 1.2 La causa proseguiva con istruzione documentale e, con note del 28.01.2025, l'opponente notiziava il Tribunale che, essendo stato ammesso al beneficio della conversione nella procedura esecutiva originata dal precetto opposto nel procedimento recante RGE n. 26/2022 , era prossimo all'estinzione integrale del debito (giusta ordinanza che produceva ove era previsto un piano di rateizzo scadente nel marzo del presente anno). Consequenzialmente, richiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Preso atto di ciò, il G.I., con ordinanza del 29.01.22, invitava le parti ad interloquire sul punto, verificando se vi fosse tra loro accordo in ordine alla pronunzia della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Ebbene, l'opposta, con note del 23.06.2025, instava per una “soccombenza virtuale” della opponente a cagione dell'esborso di somme per la difesa del presente giudizio, atteso anche che l'assegnazione delle somme versate per la conversione era fissata per il dì 24.06.2025, all'udienza successivamente fissata per il presente giudizio non avrebbe ancora ottenuto l'assegnazione di quanto dovutole. La causa perveniva, quindi, alla udienza del 25.06.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, mette conto evidenziare, in apertura, come ambo le parti abbiano rinunziato alle conclusioni originariamente rassegnate, concordando sull'avvenuta cessazione della materia del contendere. Ebbene, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (cfr. ex plurimis Cass. 22446/2016). Del resto, in materia di diritti disponibili, soltanto l'eliminazione di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti in causa, “determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ed impone al giudice di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere, ostativa a qualsiasi altra pronuncia di rito o di merito” (cfr. Cass. 17.11.1990 n. 6137). La cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.), costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia - e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 luglio 2010, n.16150 e Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005), potendo al più (come ricorre nel caso in esame) residuare un contrasto solo sulle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, n. 21757, Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del 04/05/2016). Ebbene, la deduzione da ultimo compiuta dalle parti in causa ha valenza definitoria del giudizio, ciò in quanto, successivamente al deposito dell'atto introduttivo della lite è, in effetti, emersa una circostanza – la conversione del pignoramento originato dall'impugnato precetto - che ha determinato il venire a mancare della posizione di contrasto tra le già menzionate parti. A ben vedere nel caso in esame, l'attore, dopo aver instato ed ottenuto la conversione del pignoramento e completato il piano rateale predisposto dal GE, (sulla scorta di ciò) ha richiesto dichiararsi cessata materia del contendere: tanto può considerarsi, almeno sul piano oggettivo, idoneo ad elidere l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia di merito. Di contro, l'opposta ha insistito solo nella richiesta delle spese di causa invocando la soccombenza virtuale di controparte a cagione del fatto che era stata pressocché «costretta» a resistere in giudizio in attesa della assegnazione delle somme ad essa dovute (ha dedotto, infatti, che “l'udienza per la verifica dei pagamenti afferenti l'ammissione al beneficio della conversione del debitore è fissata per il 24.06.2025 e che nella data della presente udienza non risulteranno ancora assegnate le somme in favore della ” – cit. note del 23.06.2025). CP_3
Ora, innanzitutto effettivamente può apprezzarsi l'avvenuto accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento immobiliare, proposta dall'odierno opponente ex art. 495 c.p.c. (in data 03.02.2023) nella procedura n. 26/2022 R.G.E. pendente innanzi all'intestato Ufficio ed azionata con il medesimo atto di precetto oggetto di causa, procedura nell'ambito della quale è stata disposta via via l'assegnazione alla CCIAA convenuta – contrariamente a quanto da questa sostenuto - degli importi accantonati (da ultimo con ordinanza del 17.12.2024); vieppiù, si registra il completamento del piano rateale disposto per la conversione e la estinzione della procedura in parola, giusta ordinanza del GE dell'08.07.2025 (in seguito a rinvio disposto all'udienza del 24.06.2025, avendo il giudicante in quella occasione accertato che residuavano ulteriori euro trecento di debito onde procedere alla finale assegnazione). Ricorrendo una effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela si può per tale ragione dichiarare cessata la materia del contendere, residuando, al più, la necessità di decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, sempre che non sussistano le condizioni per addivenire, in concreto, alla compensazione delle spese medesime. Su tale profilo, si ritengono per vero sussistenti le condizioni per disporre in tal senso, in ragione dell'iter procedimentale, in uno al contegno serbato dalle parti: difatti, l'avvenuto pagamento del debito secondo il piano di conversione disposto dal giudice, può sicuramente costituire un “comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. che può essere premiato con la compensazione delle spese” (in tal senso Comm. Reg. Roma n. 3722 del 27.07.2021); si è registrato, infatti, il regolare percepimento degli importi via via depositati per la conversione, nonostante la opposta abbia perseverato ad insistito nelle proprie originarie conclusioni (v. memorie ex art. 183 cpc versate in atti) e dato atto del cessato contendere solo a seguito di impulso da parte dell'odierno giudicante (v. ordinanza del 29.01.2025). Tale valutazione solleva dall'indagine in punto di “soccombenza virtuale”, disponendosi ex art. 92 cpc la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8508 /2021, promossa da contro Parte_1 [...] in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Salerno, 16.10.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8508/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
NO (C.F. ) e dall'Avv. Mario LUPACCHINI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in C.F._3
Battipaglia alla Via 28 Aprile n.2 attore-opponente contro Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Giulia DEVOTI (C.F. ), entrambe elettivamente C.F._4 domiciliate in Salerno alla Via Agostino Nifo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Angela FERRARA convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato alla controparte a mezzo PEC in data 24.10.2021,
interponeva opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di Parte_1
€.99.099,72, notificatogli dalla CCIAA di in data 05.10.2021, in forza di sentenza CP_1
n. 304/2020 resa dalla Corte dei Conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale di Appello, in seguito ad impugnazione della pronuncia n. 133/2018 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la A mezzo di detto atto l'opponente, sulla Controparte_2 premessa che la sentenza di appello, avente ad oggetto il contenuto della pretesa, si era sostituita alla sentenza di primo grado, eccepiva, in relazione al precetto ricevuto: 1) l'illegittima determinazione degli interessi;
2) l'illegittima procedura di addebito delle spese di giudizio con difetto di legittimazione attiva della;
3) l'impropria applicazione CP_3 del principio di solidarietà; 4) la nullità della procura e del precetto per vizio sostanziale e di forma. Su tali basi, così concludeva: “ In via preliminare: - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione , la sospensione dell'efficacia del Precetto notificato all'istante il 05/10/2021 per i motivi di cui in narrativa. - Dichiarare la nullità, totale o parziale, dell'atto di precetto sia in ordine all'assenza della delibera dell'organo deputato a formare la volontà dell' Ente, sia per difetto formale dello stesso , sia per l'illegittimità della procura ad litem . - Dichiarare il difetto di legittimazione attiva da parte della CC.I.AA per la richiesta del pagamento delle spese di giustizia, con conseguente nullità del precetto notificato a . Nel merito, -dichiarare la nullità del precetto, Parte_1 totale o parziale, per l'errata determinazione di interessi e spese varie, con una ingiustificata maggiorazione di € 74.399,71”; vinte le spese, diritti ed onorari di causa.
1.1 Il contraddittorio si formalizzava nei confronti dell'opponente con la costituzione della convenuta di in persona del proprio legale rapp.te p.t. con comparsa CP_3 CP_1 in PCT il 17.01.2022, la quale contrastava punto per punto gli assunti avversari. Evidenziava, preliminarmente, che la Seconda Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 304/2020, depositata il 18.12.2020, aveva integralmente respinto l'appello promosso dall'opponente avverso la sentenza n. 133/2018 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la e riformata la pronuncia di Controparte_2 prime cure solo rispetto ad altri appellanti, sicché la opposta aveva legittimamente agito in forza del disposto della pronuncia di prime cure, intimando il precetto de quo (giusta delibera di Giunta Camerale n. 37 del 19.4.2021) sul titolo costituito dalla sentenza di appello. Proseguiva rappresentando di aver, nell'occasione, computato il dovuto secondo il disposto della sentenza confermata e, dunque, calcolando prima gli interessi (senza la capitalizzazione ex art. 1283 c.c.) e la rivalutazione dalla data di ogni singolo mandato di pagamento (date di decorrenza/dies a quo indicato dalla sentenza di primo grado -
02/01/2012 per il progetto 24 e 27/11/2013 per i progetti 45, 46, 47) alla data di pubblicazione sentenza (avvenuta il 18.4.2018) e poi, sulla somma così determinata, computato i soli interessi legali fino alla data del precetto. Quindi richiedeva, testualmente:
“in via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del precetto ovvero, in via meramente gradata, respingerla per la parte eccedente la somma contestata;
- nel merito dichiarare l'opposizione proposta inammissibile e comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto, condannando l'opponente al risarcimento danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.a., oltre al rimborso delle spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali”. 1.2 La causa proseguiva con istruzione documentale e, con note del 28.01.2025, l'opponente notiziava il Tribunale che, essendo stato ammesso al beneficio della conversione nella procedura esecutiva originata dal precetto opposto nel procedimento recante RGE n. 26/2022 , era prossimo all'estinzione integrale del debito (giusta ordinanza che produceva ove era previsto un piano di rateizzo scadente nel marzo del presente anno). Consequenzialmente, richiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Preso atto di ciò, il G.I., con ordinanza del 29.01.22, invitava le parti ad interloquire sul punto, verificando se vi fosse tra loro accordo in ordine alla pronunzia della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Ebbene, l'opposta, con note del 23.06.2025, instava per una “soccombenza virtuale” della opponente a cagione dell'esborso di somme per la difesa del presente giudizio, atteso anche che l'assegnazione delle somme versate per la conversione era fissata per il dì 24.06.2025, all'udienza successivamente fissata per il presente giudizio non avrebbe ancora ottenuto l'assegnazione di quanto dovutole. La causa perveniva, quindi, alla udienza del 25.06.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali. 2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, mette conto evidenziare, in apertura, come ambo le parti abbiano rinunziato alle conclusioni originariamente rassegnate, concordando sull'avvenuta cessazione della materia del contendere. Ebbene, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (cfr. ex plurimis Cass. 22446/2016). Del resto, in materia di diritti disponibili, soltanto l'eliminazione di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti in causa, “determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ed impone al giudice di dichiarare anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere, ostativa a qualsiasi altra pronuncia di rito o di merito” (cfr. Cass. 17.11.1990 n. 6137). La cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.), costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia - e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 luglio 2010, n.16150 e Cassazione civile, Sez. L, Sentenza n. 26351 del 05/12/2005), potendo al più (come ricorre nel caso in esame) residuare un contrasto solo sulle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, n. 21757, Cassazione civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8903 del 04/05/2016). Ebbene, la deduzione da ultimo compiuta dalle parti in causa ha valenza definitoria del giudizio, ciò in quanto, successivamente al deposito dell'atto introduttivo della lite è, in effetti, emersa una circostanza – la conversione del pignoramento originato dall'impugnato precetto - che ha determinato il venire a mancare della posizione di contrasto tra le già menzionate parti. A ben vedere nel caso in esame, l'attore, dopo aver instato ed ottenuto la conversione del pignoramento e completato il piano rateale predisposto dal GE, (sulla scorta di ciò) ha richiesto dichiararsi cessata materia del contendere: tanto può considerarsi, almeno sul piano oggettivo, idoneo ad elidere l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia di merito. Di contro, l'opposta ha insistito solo nella richiesta delle spese di causa invocando la soccombenza virtuale di controparte a cagione del fatto che era stata pressocché «costretta» a resistere in giudizio in attesa della assegnazione delle somme ad essa dovute (ha dedotto, infatti, che “l'udienza per la verifica dei pagamenti afferenti l'ammissione al beneficio della conversione del debitore è fissata per il 24.06.2025 e che nella data della presente udienza non risulteranno ancora assegnate le somme in favore della ” – cit. note del 23.06.2025). CP_3
Ora, innanzitutto effettivamente può apprezzarsi l'avvenuto accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento immobiliare, proposta dall'odierno opponente ex art. 495 c.p.c. (in data 03.02.2023) nella procedura n. 26/2022 R.G.E. pendente innanzi all'intestato Ufficio ed azionata con il medesimo atto di precetto oggetto di causa, procedura nell'ambito della quale è stata disposta via via l'assegnazione alla CCIAA convenuta – contrariamente a quanto da questa sostenuto - degli importi accantonati (da ultimo con ordinanza del 17.12.2024); vieppiù, si registra il completamento del piano rateale disposto per la conversione e la estinzione della procedura in parola, giusta ordinanza del GE dell'08.07.2025 (in seguito a rinvio disposto all'udienza del 24.06.2025, avendo il giudicante in quella occasione accertato che residuavano ulteriori euro trecento di debito onde procedere alla finale assegnazione). Ricorrendo una effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela si può per tale ragione dichiarare cessata la materia del contendere, residuando, al più, la necessità di decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, sempre che non sussistano le condizioni per addivenire, in concreto, alla compensazione delle spese medesime. Su tale profilo, si ritengono per vero sussistenti le condizioni per disporre in tal senso, in ragione dell'iter procedimentale, in uno al contegno serbato dalle parti: difatti, l'avvenuto pagamento del debito secondo il piano di conversione disposto dal giudice, può sicuramente costituire un “comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c. che può essere premiato con la compensazione delle spese” (in tal senso Comm. Reg. Roma n. 3722 del 27.07.2021); si è registrato, infatti, il regolare percepimento degli importi via via depositati per la conversione, nonostante la opposta abbia perseverato ad insistito nelle proprie originarie conclusioni (v. memorie ex art. 183 cpc versate in atti) e dato atto del cessato contendere solo a seguito di impulso da parte dell'odierno giudicante (v. ordinanza del 29.01.2025). Tale valutazione solleva dall'indagine in punto di “soccombenza virtuale”, disponendosi ex art. 92 cpc la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8508 /2021, promossa da contro Parte_1 [...] in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Salerno, 16.10.25 Il Giudice Alessia PECORARO