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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18301/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Gloria BACCA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Budrio (BO), Via Reggiani n. 20 RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni DI BUONO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Pietro in Casale (BO), via Vittorio
Veneto n. 16 RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 1° aprile 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno Parte_1 Controparte_1 convissuto more uxorio dal 2012 all'aprile 2015. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori.
2. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 la ORa ha chiesto che: Pt_1
- sia affidato in forma condivisa ai genitori;
Persona_1
pagina 1 di 4 - sia collocato presso di sé;
- sia stabilito che il minore stia col padre: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle 22,00 alla domenica alle 20,00; b) nelle festività natalizie sette giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il 24 o il 25 dicembre e il Capodanno oppure l'Epifania; c) nelle vacanze pasquali tre giorni, anche non consecutivi, alternando ogni anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate ventuno giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto;
- a far data da settembre 2024, sia posto in capo al OR l'obbligo di CP_1 corrisponderle la somma mensile di 350,00 euro per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ciascun genitore presti il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e le attività sportive di;
Persona_1
- sia disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente da lei;
- il padre sia condannato a rimborsarle il 50% di tutte le spese scolastiche ed extrascolastiche del minore già sostenute, pari a 949,25 euro, oltre alle spese dentistiche, di 300,00 euro, da suddividere in parti uguali. Si è costituito in giudizio il OR , il quale ha dichiarato che nelle more CP_1 le parti sono giunte ad un accordo e pertanto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate il 3 marzo 2025. Nell'udienza del 1° aprile 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'accordo. La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 30 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 il Tribunale in composizione collegiale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
2) colloca il minore presso la madre;
3) prevede che il padre possa vedere il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alle 22,00 alla domenica alle 20,00; 4) stabilisce per i periodi di vacanza che, salvo diversi accordi tra i genitori,
[...]
: Per_1
- nelle festività natalizie stia ad anni alterni con ciascun genitore per l'intero periodo (dalla chiusura della scuola alla riapertura scolastica);
- nelle vacanze pasquali passi tre giorni, anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da definirsi entro il mese precedente;
- a luglio o ad agosto stia con entrambi i genitori per ventuno giorni anche non consecutivi, da comunicare almeno un mese prima;
5) a partire da gennaio 2024, pone a carico del OR l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ORa , a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, fino all'autosufficienza economica dello stesso, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data da gennaio 2024 , dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie e in particolare le spese mediche mutuabili, ticket sanitari, odontoiatriche, scolastiche (libri, rette di iscrizione, pre e post scuola, gite organizzate dalla scuola), per trasporti (acquisto di biglietto / abbonamento del treno ed autobus), sportive, campus estivi e spese necessarie per la formazione culturale e personale del figlio e straordinarie in genere e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese entrato in vigore presso il Tribunale civile di Bologna dal 4.09.2017; tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro la fine del mese successivo a quello di versamento, previa presentazione dei giustificativi di spese;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
pagina 3 di 4 8) prende atto che le parti hanno concordato di richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore recandosi negli uffici a ciò preposti e hanno acconsentito a sottoscrivere le domande necessarie, e ciò anche per l'attività sportiva;
9) prende atto che il OR ha provveduto al rimborso del 50% (pari ad CP_1
636,62 euro) di tutte le spese anticipate dalla ricorrente che ineriscono l'acquisto dei libri scolastici, del materiale scolastico, dell'abbigliamento sportivo, dell'iscrizione alla scuola calcio, oltre le spese dentistiche da attribuirsi in parti uguali;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Gloria BACCA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Budrio (BO), Via Reggiani n. 20 RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni DI BUONO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Pietro in Casale (BO), via Vittorio
Veneto n. 16 RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 1° aprile 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno Parte_1 Controparte_1 convissuto more uxorio dal 2012 all'aprile 2015. Dall'unione è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori.
2. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 la ORa ha chiesto che: Pt_1
- sia affidato in forma condivisa ai genitori;
Persona_1
pagina 1 di 4 - sia collocato presso di sé;
- sia stabilito che il minore stia col padre: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle 22,00 alla domenica alle 20,00; b) nelle festività natalizie sette giorni, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il 24 o il 25 dicembre e il Capodanno oppure l'Epifania; c) nelle vacanze pasquali tre giorni, anche non consecutivi, alternando ogni anno la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) in estate ventuno giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto;
- a far data da settembre 2024, sia posto in capo al OR l'obbligo di CP_1 corrisponderle la somma mensile di 350,00 euro per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ciascun genitore presti il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e le attività sportive di;
Persona_1
- sia disposto che l'assegno unico venga percepito integralmente da lei;
- il padre sia condannato a rimborsarle il 50% di tutte le spese scolastiche ed extrascolastiche del minore già sostenute, pari a 949,25 euro, oltre alle spese dentistiche, di 300,00 euro, da suddividere in parti uguali. Si è costituito in giudizio il OR , il quale ha dichiarato che nelle more CP_1 le parti sono giunte ad un accordo e pertanto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate il 3 marzo 2025. Nell'udienza del 1° aprile 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dell'accordo. La Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto.
Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 30 dicembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 il Tribunale in composizione collegiale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
2) colloca il minore presso la madre;
3) prevede che il padre possa vedere il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alle 22,00 alla domenica alle 20,00; 4) stabilisce per i periodi di vacanza che, salvo diversi accordi tra i genitori,
[...]
: Per_1
- nelle festività natalizie stia ad anni alterni con ciascun genitore per l'intero periodo (dalla chiusura della scuola alla riapertura scolastica);
- nelle vacanze pasquali passi tre giorni, anche non consecutivi, sia con il padre che con la madre, da definirsi entro il mese precedente;
- a luglio o ad agosto stia con entrambi i genitori per ventuno giorni anche non consecutivi, da comunicare almeno un mese prima;
5) a partire da gennaio 2024, pone a carico del OR l'obbligo di CP_1 corrispondere alla ORa , a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, fino all'autosufficienza economica dello stesso, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a far data da gennaio 2024 , dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie e in particolare le spese mediche mutuabili, ticket sanitari, odontoiatriche, scolastiche (libri, rette di iscrizione, pre e post scuola, gite organizzate dalla scuola), per trasporti (acquisto di biglietto / abbonamento del treno ed autobus), sportive, campus estivi e spese necessarie per la formazione culturale e personale del figlio e straordinarie in genere e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese entrato in vigore presso il Tribunale civile di Bologna dal 4.09.2017; tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro la fine del mese successivo a quello di versamento, previa presentazione dei giustificativi di spese;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
pagina 3 di 4 8) prende atto che le parti hanno concordato di richiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il minore recandosi negli uffici a ciò preposti e hanno acconsentito a sottoscrivere le domande necessarie, e ciò anche per l'attività sportiva;
9) prende atto che il OR ha provveduto al rimborso del 50% (pari ad CP_1
636,62 euro) di tutte le spese anticipate dalla ricorrente che ineriscono l'acquisto dei libri scolastici, del materiale scolastico, dell'abbigliamento sportivo, dell'iscrizione alla scuola calcio, oltre le spese dentistiche da attribuirsi in parti uguali;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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