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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3508/2025 R.G.
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Procedimento n. 3508/2025 R.G.
Il LE, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Daniela BONACCHI Presidente
Dott.ssa Francesca Romana BISEGNA Giudice
Dott.ssa Felicia BARBIERI Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3508/2025 R.G. proposto da:
– reclamante Parte_1
Contro
– reclamata _1
E
Controparte_2
- reclamata
[...]
Il LE, visto il reclamo in data 14.3.2025 nell'interesse di;
Parte_1 lette le comparse di costituzione nell'interesse della Controparte_2
dell' ;
[...] _1 udite le osservazioni all'udienza in data 9.4.2025;
RILEVATO CHE con atto depositato in data 14.3.2025, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal LE di RE, Dott.ssa Patrizia POMPEI, in data 28.2.2025 (R.G. n.
11330/2024), con la quale il Giudice - decidendo preliminarmente sull'istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. formulata dal nell'atto di citazione in opposizione ex artt. 615, co. 1, e Pt_1
617 cod. proc. civ. - ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n.
04120240032080831000, condannando il alla refusione delle spese di fase ed assegnando Pt_1 termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio di merito;
ha in particolare esposto il reclamante che la ridetta cartella n. 04120240032080831000 risulta nulla, inesistente, illegittima, infondata non solo per vizi procedurali e di forma della stessa, rilevanti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ai fini della opposizione agli atti esecutivi, ma soprattutto per non sussistere il diritto della di Controparte_2 procedere all'esecuzione forzata, non essendo il debitore dell'importo richiesto per essere Pt_1 stato in precedenza sgravato, su disposizione della stessa Controparte_2 in ragione della definizione agevolata ex art.130 D.Lgs. n. 174/2016, con decreto n.
[...]
7/2020; invero - premettendo di essere stato condannato, con sentenza n. 1623/2017 resa dal LE di
RE, Prima Sezione Penale, in data 2.3.2017, al pagamento, in solido con altri coimputati, di una provvisionale pari ad € 2.500.000,00 - il reclamante ha esposto che, in esito alla ridetta sentenza, era stata emessa una prima cartella esattoriale, la n. 09720180089121523008, opposta dal poi Pt_1 revocata e sgravata in corso di causa dalla nel Controparte_2 relativo giudizio civile, pertanto, con sentenza n. 1297/2021 del 12.5.2021, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Successivamente era stata emessa, sulla base della sentenza n. 3549/2018 resa dalla Corte di Appello di RE, Terza Sezione Penale (investita dell'impugnazione della sentenza penale emessa in primo grado), una seconda cartella esattoriale, la n. 09720200031271239001, parimenti opposta e poi annullata e sgravata dalla
[...]
il giudizio di opposizione, pertanto, si era concluso con sentenza n. Controparte_2
1885/2023, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento totale della cartella. Medio tempore, veniva definita - in sede di giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana - la questione risarcitoria, oggetto della costituzione di parte civile da parte della
[...]
stante l'ammissione del l rito abbreviato ex art. 130 D.Lgs. Controparte_2 Pt_1
n. 174/2016 ed il susseguente pagamento dell'importo stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, di € 50.000,00. In conseguenza, la
[...] con nota di annullamento/sgravio emessa in data 2.8.2022, Controparte_2 dichiarava testualmente quanto segue: “... Al riguardo si rappresenta che il Sig. coobbligato Pt_1 in solido con altri soggetti alla restituzione di contributi indebitamente percepiti, a seguito di procedura giudiziale dinanzi alla Corte dei Conti, ha corrisposto in favore di questa
Amministrazione la quota parte del debito, in misura ridotta pari ad € 50.000,00. La Corte dei
Conti, infatti, con decreto n. 7/2020 del 29.07.2020 ha accolto l'istanza di rito abbreviato presentata dal Sig. ai sensi dell'art. 130 codice di giustizia contabile nel giudizio di Pt_1 responsabilità per danno erariale iscritto al n. 61368 del Registro di segreteria ed ha, conseguentemente, rideterminato il dovuto, nella minor somma di € 50.000,00. La predetta somma
è stata versata dal Sig. in favore della con bonifico Pt_1 Controparte_2 ordinario effettuato in data 1.08.2020. Pertanto, in considerazione della definizione della procedura giudiziale relativamente al coobbligato in solido Sig. si ritiene di poter Parte_1 accogliere l'istanza dallo stesso presentata per l'annullamento della cartella a suo carico n.
09720200031271239001 con conseguente discarico della medesima cartella nei confronti dello stesso. Si ribadisce l'interesse della scrivente amministrazione alla prosecuzione dell'azione di recupero coattivo dell'importo iscritto a ruolo nella misura di € 2.500.000,00, a titolo di provvisionale quale anticipazione definitiva del danno in favore della parte civile nei confronti degli altri coobbligati in solido iscritti a ruolo”.
Per effetto di ciò, a detta del reclamante, risulta saldata ogni pretesa risarcitoria della parte pubblica anche in relazione alla provvisionale per cui oggi è causa, donde la cartella n.
04120240032080831000, successivamente emessa per l'importo della provvisionale, appare totalmente illegittima. Ferme tali considerazioni, il reclamante ha lamentato che: 1) l'ordinanza resa dal LE ha erroneamente interpretato la richiesta di sospensiva quale ricorso ante causam e non già, come è, come un atto di citazione in opposizione a precetto (cartella) ed all'esecuzione con istanza di sospensione proposta in corso di causa, conseguentemente assegnando un termine per la riassunzione del giudizio di merito (il che potrebbe comportare, a detta del reclamante, quale ulteriore conseguenza pregiudizievole per il il pagamento di un ulteriore contributo Pt_1 unificato e di un'ulteriore marca da bollo per un importo complessivo pari ad altri € 1.713,00); 2) il provvedimento reclamato è affetto da un'evidente erronea valutazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto nella parte in cui afferma che “la comunicazione del CP_2
(doc. 17 fascicolo di parte opponente) fa specifico riferimento alla cartella n.
[...]
09720200031271239001, che si fonda sulla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di
RE, laddove la cartella n. 04120240032080831000, da ultimo azionata da dietro CP_3 richiesta dell'ente impositore, fonda il proprio presupposto logico e Controparte_2 giuridico in un nuovo e diverso titolo, costituito dalla sentenza di condanna al pagamento di una provvisionale dell'importo di € 2.500.000,00 n. 13382/2021 emessa dalla Corte di Cassazione a definizione dell'ultimo grado di giudizio...”; tuttavia, la seconda e la terza cartella di pagamento non riguardano titoli e questioni tra loro diverse ma hanno ad oggetto il medesimo credito e, pertanto,
l'estinzione comunicata da parte dell'Amministrazione si riferisce proprio al credito e non tanto alla cartella;
3) la nota di annullamento/sgravio è stata emessa dalla Controparte_2 in data 2.8.2022 e dunque successivamente alla data di pubblicazione della
[...] sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 13382/2021 del 9.4.2021, posta a fondamento della cartella oggi opposta;
4) la cartella opposta nell'odierno giudizio è fondata su un titolo non assistito da efficacia esecutiva, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione si è limitata a confermare le statuizioni civili, donde la cartella di pagamento n. 04120240032080831000 è nulla così come nullo è l'atto presupposto;
in ragione di tali doglianze, il reclamante ha domandato la riforma del provvedimento cautelare emesso in data 28.2.2025 e, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n.
04120240032080831000; con comparsa depositata in data 3.4.2025 si è costituita la reclamata
[...]
la quale ha evidenziato quanto segue: a) in data 29.7.2013 veniva Controparte_2 notificata richiesta di rinvio a giudizio con decreto di fissazione dell'udienza preliminare a carico di numerosi imputati, fra i quali l'odierno reclamante, chiamato a rispondere di varie ipotesi delittuose, fra cui truffa ai danni dello Stato;
b) il processo penale, nel quale la
[...] si era costituita parte civile, si concludeva con la sentenza n. Controparte_2
1623/2017, che dichiarava la penale responsabilità del condannandolo - in solido con gli Pt_1 altri coimputati - al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di €
2.500.000,00; c) averso tale sentenza, veniva interposto appello e la Corte di Appello, con sentenza n. 3549/2018, riduceva la pena inflitta al confermando le statuizioni civili della pronuncia Pt_1 impugnata;
d) la sentenza resa in appello veniva impugnata in Cassazione, che - con sentenza n.
13382/2021 - per quel che qui interessa, rigettava il ricorso formulato dal ai fini civili, Pt_1 confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata;
e) l'Amministrazione avviava quindi la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale dapprima sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado emessa dal LE di RE;
tuttavia, alla luce del sopravvenuto provvedimento giudiziario di appello, la Controparte_2 procedeva allo sgravio della prima cartella esattoriale, opposta anche per vizi di forma, ed alla successiva notifica di una nuova cartella e, conseguentemente, il LE di RE, nel giudizio di opposizione alla prima cartella esattoriale, pronunciava sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio;
f) in parallelo alle vicende penali, veniva avviato un procedimento contabile da parte della Procura della Corte dei Conti per la Toscana, Parte_2 territorialmente competente, che conveniva in giudizio, tra gli altri, il al fine di ottenere il Pt_1 pagamento nei confronti della della complessiva Controparte_2 somma di € 9.110.299,62. Nell'ambito di tale giudizio, a seguito dell'istanza di rito abbreviato presentata dal i sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile, interveniva il decreto n. Pt_1
7/2020, con cui la Corte dei Conti stabiliva, a carico dell'odierno reclamante, il pagamento della somma di € 50.000,00 in favore dell'Amministrazione, somma che veniva corrisposta il 12.8.2020, giusta quietanza di pagamento del 28.8.2020; g) a fronte di tale pagamento, il presentava Pt_1 istanza di sgravio della seconda cartella di pagamento n. 09720200031271239001, nonché istanza di sospensione legale della riscossione e, nel giudizio penale pendente in Cassazione, con motivi aggiunti, formulava richiesta di cessazione della materia del contendere;
nello specifico, nel giudizio di Cassazione, il educeva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere Pt_1 relativamente alle statuizioni civili disposte in favore della costituita parte civile
[...]
per essere nelle more intervenuta la definizione, mediante rito Controparte_2 abbreviato, dei giudizi contabili innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Toscana, mediante il pagamento da parte dello stesso di € 50.000,00; h) in attesa della pronuncia della Cassazione, la procedeva in via Controparte_2 prudenziale allo sgravio del carico iscritto a ruolo a favore del di cui il LE di RE Pt_1 prendeva successivamente atto con la sentenza n. 1885/2023, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione alla seconda cartella n.
09720200031271239001); i) la Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, respingeva la domanda del stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra il giudizio proposto dalla P.A. Pt_1 innanzi al giudice civile (o a quello penale, mediante l'esercizio dell'azione civile) e il giudizio promosso dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti per responsabilità erariale;
l) a fronte di tale sopravvenienza, l'Amministrazione notificava al atto di citazione dinanzi il Pt_1
LE di RE (giudizio tuttora pendente, iscritto al n. 13173/2023 R.G.), per il risarcimento e la quantificazione dei danni conseguenti al reato in sede civile, procedendo nelle more all'iscrizione a ruolo della provvisionale di € 2.500.000,00, ormai divenuta definitiva, ed alla notifica della cartella di pagamento n. 04120240032080831000, oggetto di opposizione;
m) alla luce di tali considerazioni, dunque, l'ordinanza reclamata appare correttamente elaborata in ragione di una puntuale disamina della documentazione in atti, appare immune da vizi di indole logica o giuridica ed è idonea a sottrarsi integralmente alle censure sollevate dalla parte reclamante, atteso che, fermo restando il credito azionato, il titolo azionato è mutato nel corso del procedimento, e di seguito sono state riportate nelle cartelle esattoriali che si sono susseguite nel tempo, nell'ordine, la sentenza del
LE di RE, la sentenza della Corte di Appello di RE, ed infine la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione;
in ragione di ciò, la ha domandato il rigetto del Controparte_2 reclamo;
con comparsa depositata in data 4.4.2025 si è costituita la reclamata _1
, evidenziando che l'ordinanza reclamata non è censurata nel capo in cui,
[...] respingendo l'eccezione di controparte, ha ritenuto e dichiarato la regolare notificazione della cartella n. 04120240032080831000 opposta, con ciò confermandosi la correttezza dell'operato dell'ente della riscossione, donde - atteso che i motivi di reclamo riguardano esclusivamente il merito della pretesa - ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva;
CP_3 all'udienza del 9.4.2025 il Collegio si è riservato;
tanto premesso;
Pt_3
Il reclamo deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Appare fondato il primo motivo di reclamo - con cui si lamenta come l'ordinanza resa dal LE abbia erroneamente interpretato la richiesta di sospensiva assegnando un termine per la riassunzione del giudizio di merito - avendo il Giudice fatto applicazione della procedura prevista per le opposizioni endo-esecutive, in luogo delle norme processuali che regolano l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, co. 1, cod. proc. civ.. Pertanto, sotto tale punto di vista, il reclamo va accolto, non dovendosi concedere alcun termine per l'instaurazione del giudizio di merito, invero già instaurato.
Si ritengono, viceversa, infondati gli ulteriori motivi di reclamo.
Premesso, invero, che - come dedotto dall' - _1
l'ordinanza reclamata non è censurata nel capo in cui ha ritenuto e dichiarato la regolare notificazione della cartella n. 04120240032080831000 opposta, la censura mossa dal ricorrente attiene precipuamente alla circostanza dell'intervenuta definizione del giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, con rito abbreviato ex art. 130
D.Lgs. n. 174/2016 e successivo pagamento dell'importo stabilito dalla Corte dei Conti, di €
50.000,00, circostanza - questa - dalla quale discenderebbe, nella prospettazione del reclamante, il venir meno di ogni pretesa risarcitoria della parte pubblica anche in relazione alla provvisionale azionata con la cartella n. 04120240032080831000. Tale conclusione sarebbe confermata, a detta del reclamante, dalla nota di annullamento/sgravio emessa in data 2.8.2022 dalla
[...]
in cui si dichiara testualmente quanto segue: “... Al riguardo si Controparte_2 rappresenta che il Sig. coobbligato in solido con altri soggetti alla restituzione di contributi Pt_1 indebitamente percepiti, a seguito di procedura giudiziale dinanzi alla Corte dei Conti, ha corrisposto in favore di questa Amministrazione la quota parte del debito, in misura ridotta pari ad
€ 50.000,00. La Corte dei Conti, infatti, con decreto n. 7/2020 del 29.07.2020 ha accolto l'istanza di rito abbreviato presentata dal Sig. ai sensi dell'art. 130 codice di giustizia contabile nel Pt_1 giudizio di responsabilità per danno erariale iscritto al n. 61368 del Registro di segreteria ed ha, conseguentemente, rideterminato il dovuto, nella minor somma di € 50.000,00. La predetta somma
è stata versata dal Sig. in favore della con bonifico Pt_1 Controparte_2 ordinario effettuato in data 1.08.2020. Pertanto, in considerazione della definizione della procedura giudiziale relativamente al coobbligato in solido Sig. si ritiene di poter Parte_1 accogliere l'istanza dallo stesso presentata per l'annullamento della cartella a suo carico n.
09720200031271239001 con conseguente discarico della medesima cartella nei confronti dello stesso. Si ribadisce l'interesse della scrivente amministrazione alla prosecuzione dell'azione di recupero coattivo dell'importo iscritto a ruolo nella misura di € 2.500.000,00, a titolo di provvisionale quale anticipazione definitiva del danno in favore della parte civile nei confronti degli altri coobbligati in solido iscritti a ruolo”. L'assunto di parte reclamante non è fondato.
Invero, nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, la Procura della Corte dei Conti Parte_2 territorialmente competente ha convenuto in giudizio il - unitamente ad altre persone - per Pt_1 ottenere il pagamento, in favore della della Controparte_2 complessiva somma di € 9.110.299,62, a titolo di danno erariale conseguente alla vicenda parallelamente interessata dal procedimento penale, afferente all'illegittima erogazione di finanziamenti pubblici all'editoria. Nell'ambito di quel giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti, come emerge dalla documentazione in atti, il stato chiamato a rispondere del danno erariale, in via solidale con i soggetti evocati Pt_1
a titolo di dolo nonché, nei rapporti interni, nella misura del dieci per cento del danno azionato, in quanto ritenuto coinvolto nel complesso meccanismo. Su richiesta del e con parere Pt_1 favorevole del Pubblico Ministero, la Corte dei Conti - con provvedimento n. 7/2020 del 15.7.2020
- in accoglimento della richiesta di rito abbreviato, ha determinato in € 50.000,00 la somma da versare a favore dell'amministrazione danneggiata. Il a adempiuto, giusta quietanza a firma Pt_1 della attestante l'avvenuto pagamento in data Controparte_2
13.8.2020, donde è seguita sentenza n. 270/2020.
Ciò detto, secondo costante giurisprudenza (richiamata anche dalla sentenza resa dalla Corte di
Cassazione n. 13382/2021), “Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 32929 del 20.12.2018). Invero, nel caso del danno derivante dal reato, il giudizio è finalizzato al conseguimento del suo pieno ristoro, in un'ottica essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare facente capo alle
Amministrazioni costituitesi parte civile. Invece, il giudizio (cd. di responsabilità amministrativo- contabile) promosso innanzi alla Corte dei Conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria, indisponibile ed irretrattabile che ad esso compete, è un giudizio improntato alle forme tipicamente accusatorie del processo penale, ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio ed è a tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, ossia di quell'interesse «direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati;
non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue». L'azione del procuratore contabile ha infatti una funzione non già riparatoria e integralmente compensativa, ma essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria. Pertanto, l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione attrice. Alla luce di tale considerazione, appare allora evidente che l'avvenuta definizione del giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti, con rito abbreviato e pagamento della somma di € 50.000,00, riguardando il solo danno erariale, non può determinare alcuna conseguenza - tantomeno quella dedotta dal reclamante - rispetto al risarcimento del danno conseguente al reato e per il quale è stata determinata una provvisionale pari ad € 2.500.000,00 ed è in corso diverso giudizio per la quantificazione definitiva del danno.
Né rileva che l'Amministrazione, con la nota di annullamento/sgravio emessa in data 2.8.2022 - peraltro relativa alla seconda cartella esattoriale n. 09720200031271239001 (a sua volta basata sulla sentenza penale resa dalla Corte di Appello) - abbia annullato la cartella ridetta sulla base dell'avvenuta definizione del parallelo giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti, dichiarando l'interesse alla prosecuzione dell'azione di recupero coattivo dell'importo iscritto a ruolo nella misura di € 2.500.000,00, a titolo di provvisionale quale anticipazione definitiva del danno in favore della parte civile, nei soli confronti degli altri coobbligati in solido.
Tale nota, invero, non risulta avere i caratteri di una rinuncia al credito;
trattasi, infatti, come precisato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, di atto amministrativo endo- procedimentale (ancorché portato a conoscenza del , nel quale peraltro si richiama la sola Pt_1 sentenza resa dalla Corte dei Conti, senza nulla esplicitare in merito alla sentenza resa dalla Corte di
Cassazione, che bene aveva evidenziato le ragioni per le quali non poteva addivenirsi all'invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, non può farsi discendere dalla nota sopra citata l'effetto estintivo del credito, peraltro in senso contrario a quanto statuito giudizialmente, appunto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 13382/2021, a seguito della quale anzi l'Amministrazione ha provveduto ad agire in sede civile per la quantificazione definitiva del danno, poi procedendo a nuova iscrizione a ruolo del credito nascente dalla provvisionale.
In altre parole, la circostanza che la seconda cartella di pagamento sia stata sgravata a seguito dell'avvenuta definizione del giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti e che l'Amministrazione abbia reso la nota di cui sopra non comporta certamente il venir meno del credito risarcitorio derivante dal reato, di cui alla provvisionale, ovvero la rinuncia al ridetto credito.
Le spese del presente giudizio saranno oggetto di liquidazione unitamente alla decisione nel merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies cod. proc. civ.,
- accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto, revoca l'ordinanza resa in data 28.2.2025 (R.G. n. 11330/2024) nella parte in cui “Assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio di merito”;
- respinge nel resto.
Spese al merito.
Si comunichi.
Così deciso in RE, in data 9.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Daniela Bonacchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Felicia Barbieri
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Procedimento n. 3508/2025 R.G.
Il LE, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Daniela BONACCHI Presidente
Dott.ssa Francesca Romana BISEGNA Giudice
Dott.ssa Felicia BARBIERI Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3508/2025 R.G. proposto da:
– reclamante Parte_1
Contro
– reclamata _1
E
Controparte_2
- reclamata
[...]
Il LE, visto il reclamo in data 14.3.2025 nell'interesse di;
Parte_1 lette le comparse di costituzione nell'interesse della Controparte_2
dell' ;
[...] _1 udite le osservazioni all'udienza in data 9.4.2025;
RILEVATO CHE con atto depositato in data 14.3.2025, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1 emessa dal LE di RE, Dott.ssa Patrizia POMPEI, in data 28.2.2025 (R.G. n.
11330/2024), con la quale il Giudice - decidendo preliminarmente sull'istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. formulata dal nell'atto di citazione in opposizione ex artt. 615, co. 1, e Pt_1
617 cod. proc. civ. - ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n.
04120240032080831000, condannando il alla refusione delle spese di fase ed assegnando Pt_1 termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio di merito;
ha in particolare esposto il reclamante che la ridetta cartella n. 04120240032080831000 risulta nulla, inesistente, illegittima, infondata non solo per vizi procedurali e di forma della stessa, rilevanti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. ai fini della opposizione agli atti esecutivi, ma soprattutto per non sussistere il diritto della di Controparte_2 procedere all'esecuzione forzata, non essendo il debitore dell'importo richiesto per essere Pt_1 stato in precedenza sgravato, su disposizione della stessa Controparte_2 in ragione della definizione agevolata ex art.130 D.Lgs. n. 174/2016, con decreto n.
[...]
7/2020; invero - premettendo di essere stato condannato, con sentenza n. 1623/2017 resa dal LE di
RE, Prima Sezione Penale, in data 2.3.2017, al pagamento, in solido con altri coimputati, di una provvisionale pari ad € 2.500.000,00 - il reclamante ha esposto che, in esito alla ridetta sentenza, era stata emessa una prima cartella esattoriale, la n. 09720180089121523008, opposta dal poi Pt_1 revocata e sgravata in corso di causa dalla nel Controparte_2 relativo giudizio civile, pertanto, con sentenza n. 1297/2021 del 12.5.2021, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Successivamente era stata emessa, sulla base della sentenza n. 3549/2018 resa dalla Corte di Appello di RE, Terza Sezione Penale (investita dell'impugnazione della sentenza penale emessa in primo grado), una seconda cartella esattoriale, la n. 09720200031271239001, parimenti opposta e poi annullata e sgravata dalla
[...]
il giudizio di opposizione, pertanto, si era concluso con sentenza n. Controparte_2
1885/2023, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento totale della cartella. Medio tempore, veniva definita - in sede di giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana - la questione risarcitoria, oggetto della costituzione di parte civile da parte della
[...]
stante l'ammissione del l rito abbreviato ex art. 130 D.Lgs. Controparte_2 Pt_1
n. 174/2016 ed il susseguente pagamento dell'importo stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, di € 50.000,00. In conseguenza, la
[...] con nota di annullamento/sgravio emessa in data 2.8.2022, Controparte_2 dichiarava testualmente quanto segue: “... Al riguardo si rappresenta che il Sig. coobbligato Pt_1 in solido con altri soggetti alla restituzione di contributi indebitamente percepiti, a seguito di procedura giudiziale dinanzi alla Corte dei Conti, ha corrisposto in favore di questa
Amministrazione la quota parte del debito, in misura ridotta pari ad € 50.000,00. La Corte dei
Conti, infatti, con decreto n. 7/2020 del 29.07.2020 ha accolto l'istanza di rito abbreviato presentata dal Sig. ai sensi dell'art. 130 codice di giustizia contabile nel giudizio di Pt_1 responsabilità per danno erariale iscritto al n. 61368 del Registro di segreteria ed ha, conseguentemente, rideterminato il dovuto, nella minor somma di € 50.000,00. La predetta somma
è stata versata dal Sig. in favore della con bonifico Pt_1 Controparte_2 ordinario effettuato in data 1.08.2020. Pertanto, in considerazione della definizione della procedura giudiziale relativamente al coobbligato in solido Sig. si ritiene di poter Parte_1 accogliere l'istanza dallo stesso presentata per l'annullamento della cartella a suo carico n.
09720200031271239001 con conseguente discarico della medesima cartella nei confronti dello stesso. Si ribadisce l'interesse della scrivente amministrazione alla prosecuzione dell'azione di recupero coattivo dell'importo iscritto a ruolo nella misura di € 2.500.000,00, a titolo di provvisionale quale anticipazione definitiva del danno in favore della parte civile nei confronti degli altri coobbligati in solido iscritti a ruolo”.
Per effetto di ciò, a detta del reclamante, risulta saldata ogni pretesa risarcitoria della parte pubblica anche in relazione alla provvisionale per cui oggi è causa, donde la cartella n.
04120240032080831000, successivamente emessa per l'importo della provvisionale, appare totalmente illegittima. Ferme tali considerazioni, il reclamante ha lamentato che: 1) l'ordinanza resa dal LE ha erroneamente interpretato la richiesta di sospensiva quale ricorso ante causam e non già, come è, come un atto di citazione in opposizione a precetto (cartella) ed all'esecuzione con istanza di sospensione proposta in corso di causa, conseguentemente assegnando un termine per la riassunzione del giudizio di merito (il che potrebbe comportare, a detta del reclamante, quale ulteriore conseguenza pregiudizievole per il il pagamento di un ulteriore contributo Pt_1 unificato e di un'ulteriore marca da bollo per un importo complessivo pari ad altri € 1.713,00); 2) il provvedimento reclamato è affetto da un'evidente erronea valutazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto nella parte in cui afferma che “la comunicazione del CP_2
(doc. 17 fascicolo di parte opponente) fa specifico riferimento alla cartella n.
[...]
09720200031271239001, che si fonda sulla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di
RE, laddove la cartella n. 04120240032080831000, da ultimo azionata da dietro CP_3 richiesta dell'ente impositore, fonda il proprio presupposto logico e Controparte_2 giuridico in un nuovo e diverso titolo, costituito dalla sentenza di condanna al pagamento di una provvisionale dell'importo di € 2.500.000,00 n. 13382/2021 emessa dalla Corte di Cassazione a definizione dell'ultimo grado di giudizio...”; tuttavia, la seconda e la terza cartella di pagamento non riguardano titoli e questioni tra loro diverse ma hanno ad oggetto il medesimo credito e, pertanto,
l'estinzione comunicata da parte dell'Amministrazione si riferisce proprio al credito e non tanto alla cartella;
3) la nota di annullamento/sgravio è stata emessa dalla Controparte_2 in data 2.8.2022 e dunque successivamente alla data di pubblicazione della
[...] sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 13382/2021 del 9.4.2021, posta a fondamento della cartella oggi opposta;
4) la cartella opposta nell'odierno giudizio è fondata su un titolo non assistito da efficacia esecutiva, atteso che la sentenza della Corte di Cassazione si è limitata a confermare le statuizioni civili, donde la cartella di pagamento n. 04120240032080831000 è nulla così come nullo è l'atto presupposto;
in ragione di tali doglianze, il reclamante ha domandato la riforma del provvedimento cautelare emesso in data 28.2.2025 e, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n.
04120240032080831000; con comparsa depositata in data 3.4.2025 si è costituita la reclamata
[...]
la quale ha evidenziato quanto segue: a) in data 29.7.2013 veniva Controparte_2 notificata richiesta di rinvio a giudizio con decreto di fissazione dell'udienza preliminare a carico di numerosi imputati, fra i quali l'odierno reclamante, chiamato a rispondere di varie ipotesi delittuose, fra cui truffa ai danni dello Stato;
b) il processo penale, nel quale la
[...] si era costituita parte civile, si concludeva con la sentenza n. Controparte_2
1623/2017, che dichiarava la penale responsabilità del condannandolo - in solido con gli Pt_1 altri coimputati - al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di €
2.500.000,00; c) averso tale sentenza, veniva interposto appello e la Corte di Appello, con sentenza n. 3549/2018, riduceva la pena inflitta al confermando le statuizioni civili della pronuncia Pt_1 impugnata;
d) la sentenza resa in appello veniva impugnata in Cassazione, che - con sentenza n.
13382/2021 - per quel che qui interessa, rigettava il ricorso formulato dal ai fini civili, Pt_1 confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata;
e) l'Amministrazione avviava quindi la procedura di riscossione a mezzo ruolo esattoriale dapprima sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado emessa dal LE di RE;
tuttavia, alla luce del sopravvenuto provvedimento giudiziario di appello, la Controparte_2 procedeva allo sgravio della prima cartella esattoriale, opposta anche per vizi di forma, ed alla successiva notifica di una nuova cartella e, conseguentemente, il LE di RE, nel giudizio di opposizione alla prima cartella esattoriale, pronunciava sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio;
f) in parallelo alle vicende penali, veniva avviato un procedimento contabile da parte della Procura della Corte dei Conti per la Toscana, Parte_2 territorialmente competente, che conveniva in giudizio, tra gli altri, il al fine di ottenere il Pt_1 pagamento nei confronti della della complessiva Controparte_2 somma di € 9.110.299,62. Nell'ambito di tale giudizio, a seguito dell'istanza di rito abbreviato presentata dal i sensi dell'art. 130 del codice di giustizia contabile, interveniva il decreto n. Pt_1
7/2020, con cui la Corte dei Conti stabiliva, a carico dell'odierno reclamante, il pagamento della somma di € 50.000,00 in favore dell'Amministrazione, somma che veniva corrisposta il 12.8.2020, giusta quietanza di pagamento del 28.8.2020; g) a fronte di tale pagamento, il presentava Pt_1 istanza di sgravio della seconda cartella di pagamento n. 09720200031271239001, nonché istanza di sospensione legale della riscossione e, nel giudizio penale pendente in Cassazione, con motivi aggiunti, formulava richiesta di cessazione della materia del contendere;
nello specifico, nel giudizio di Cassazione, il educeva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere Pt_1 relativamente alle statuizioni civili disposte in favore della costituita parte civile
[...]
per essere nelle more intervenuta la definizione, mediante rito Controparte_2 abbreviato, dei giudizi contabili innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Toscana, mediante il pagamento da parte dello stesso di € 50.000,00; h) in attesa della pronuncia della Cassazione, la procedeva in via Controparte_2 prudenziale allo sgravio del carico iscritto a ruolo a favore del di cui il LE di RE Pt_1 prendeva successivamente atto con la sentenza n. 1885/2023, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione all'opposizione alla seconda cartella n.
09720200031271239001); i) la Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, respingeva la domanda del stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra il giudizio proposto dalla P.A. Pt_1 innanzi al giudice civile (o a quello penale, mediante l'esercizio dell'azione civile) e il giudizio promosso dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti per responsabilità erariale;
l) a fronte di tale sopravvenienza, l'Amministrazione notificava al atto di citazione dinanzi il Pt_1
LE di RE (giudizio tuttora pendente, iscritto al n. 13173/2023 R.G.), per il risarcimento e la quantificazione dei danni conseguenti al reato in sede civile, procedendo nelle more all'iscrizione a ruolo della provvisionale di € 2.500.000,00, ormai divenuta definitiva, ed alla notifica della cartella di pagamento n. 04120240032080831000, oggetto di opposizione;
m) alla luce di tali considerazioni, dunque, l'ordinanza reclamata appare correttamente elaborata in ragione di una puntuale disamina della documentazione in atti, appare immune da vizi di indole logica o giuridica ed è idonea a sottrarsi integralmente alle censure sollevate dalla parte reclamante, atteso che, fermo restando il credito azionato, il titolo azionato è mutato nel corso del procedimento, e di seguito sono state riportate nelle cartelle esattoriali che si sono susseguite nel tempo, nell'ordine, la sentenza del
LE di RE, la sentenza della Corte di Appello di RE, ed infine la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione;
in ragione di ciò, la ha domandato il rigetto del Controparte_2 reclamo;
con comparsa depositata in data 4.4.2025 si è costituita la reclamata _1
, evidenziando che l'ordinanza reclamata non è censurata nel capo in cui,
[...] respingendo l'eccezione di controparte, ha ritenuto e dichiarato la regolare notificazione della cartella n. 04120240032080831000 opposta, con ciò confermandosi la correttezza dell'operato dell'ente della riscossione, donde - atteso che i motivi di reclamo riguardano esclusivamente il merito della pretesa - ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva;
CP_3 all'udienza del 9.4.2025 il Collegio si è riservato;
tanto premesso;
Pt_3
Il reclamo deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Appare fondato il primo motivo di reclamo - con cui si lamenta come l'ordinanza resa dal LE abbia erroneamente interpretato la richiesta di sospensiva assegnando un termine per la riassunzione del giudizio di merito - avendo il Giudice fatto applicazione della procedura prevista per le opposizioni endo-esecutive, in luogo delle norme processuali che regolano l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, co. 1, cod. proc. civ.. Pertanto, sotto tale punto di vista, il reclamo va accolto, non dovendosi concedere alcun termine per l'instaurazione del giudizio di merito, invero già instaurato.
Si ritengono, viceversa, infondati gli ulteriori motivi di reclamo.
Premesso, invero, che - come dedotto dall' - _1
l'ordinanza reclamata non è censurata nel capo in cui ha ritenuto e dichiarato la regolare notificazione della cartella n. 04120240032080831000 opposta, la censura mossa dal ricorrente attiene precipuamente alla circostanza dell'intervenuta definizione del giudizio contabile dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, con rito abbreviato ex art. 130
D.Lgs. n. 174/2016 e successivo pagamento dell'importo stabilito dalla Corte dei Conti, di €
50.000,00, circostanza - questa - dalla quale discenderebbe, nella prospettazione del reclamante, il venir meno di ogni pretesa risarcitoria della parte pubblica anche in relazione alla provvisionale azionata con la cartella n. 04120240032080831000. Tale conclusione sarebbe confermata, a detta del reclamante, dalla nota di annullamento/sgravio emessa in data 2.8.2022 dalla
[...]
in cui si dichiara testualmente quanto segue: “... Al riguardo si Controparte_2 rappresenta che il Sig. coobbligato in solido con altri soggetti alla restituzione di contributi Pt_1 indebitamente percepiti, a seguito di procedura giudiziale dinanzi alla Corte dei Conti, ha corrisposto in favore di questa Amministrazione la quota parte del debito, in misura ridotta pari ad
€ 50.000,00. La Corte dei Conti, infatti, con decreto n. 7/2020 del 29.07.2020 ha accolto l'istanza di rito abbreviato presentata dal Sig. ai sensi dell'art. 130 codice di giustizia contabile nel Pt_1 giudizio di responsabilità per danno erariale iscritto al n. 61368 del Registro di segreteria ed ha, conseguentemente, rideterminato il dovuto, nella minor somma di € 50.000,00. La predetta somma
è stata versata dal Sig. in favore della con bonifico Pt_1 Controparte_2 ordinario effettuato in data 1.08.2020. Pertanto, in considerazione della definizione della procedura giudiziale relativamente al coobbligato in solido Sig. si ritiene di poter Parte_1 accogliere l'istanza dallo stesso presentata per l'annullamento della cartella a suo carico n.
09720200031271239001 con conseguente discarico della medesima cartella nei confronti dello stesso. Si ribadisce l'interesse della scrivente amministrazione alla prosecuzione dell'azione di recupero coattivo dell'importo iscritto a ruolo nella misura di € 2.500.000,00, a titolo di provvisionale quale anticipazione definitiva del danno in favore della parte civile nei confronti degli altri coobbligati in solido iscritti a ruolo”. L'assunto di parte reclamante non è fondato.
Invero, nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, la Procura della Corte dei Conti Parte_2 territorialmente competente ha convenuto in giudizio il - unitamente ad altre persone - per Pt_1 ottenere il pagamento, in favore della della Controparte_2 complessiva somma di € 9.110.299,62, a titolo di danno erariale conseguente alla vicenda parallelamente interessata dal procedimento penale, afferente all'illegittima erogazione di finanziamenti pubblici all'editoria. Nell'ambito di quel giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti, come emerge dalla documentazione in atti, il stato chiamato a rispondere del danno erariale, in via solidale con i soggetti evocati Pt_1
a titolo di dolo nonché, nei rapporti interni, nella misura del dieci per cento del danno azionato, in quanto ritenuto coinvolto nel complesso meccanismo. Su richiesta del e con parere Pt_1 favorevole del Pubblico Ministero, la Corte dei Conti - con provvedimento n. 7/2020 del 15.7.2020
- in accoglimento della richiesta di rito abbreviato, ha determinato in € 50.000,00 la somma da versare a favore dell'amministrazione danneggiata. Il a adempiuto, giusta quietanza a firma Pt_1 della attestante l'avvenuto pagamento in data Controparte_2
13.8.2020, donde è seguita sentenza n. 270/2020.
Ciò detto, secondo costante giurisprudenza (richiamata anche dalla sentenza resa dalla Corte di
Cassazione n. 13382/2021), “Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 32929 del 20.12.2018). Invero, nel caso del danno derivante dal reato, il giudizio è finalizzato al conseguimento del suo pieno ristoro, in un'ottica essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare facente capo alle
Amministrazioni costituitesi parte civile. Invece, il giudizio (cd. di responsabilità amministrativo- contabile) promosso innanzi alla Corte dei Conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria, indisponibile ed irretrattabile che ad esso compete, è un giudizio improntato alle forme tipicamente accusatorie del processo penale, ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio ed è a tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, ossia di quell'interesse «direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati;
non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue». L'azione del procuratore contabile ha infatti una funzione non già riparatoria e integralmente compensativa, ma essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria. Pertanto, l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione attrice. Alla luce di tale considerazione, appare allora evidente che l'avvenuta definizione del giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti, con rito abbreviato e pagamento della somma di € 50.000,00, riguardando il solo danno erariale, non può determinare alcuna conseguenza - tantomeno quella dedotta dal reclamante - rispetto al risarcimento del danno conseguente al reato e per il quale è stata determinata una provvisionale pari ad € 2.500.000,00 ed è in corso diverso giudizio per la quantificazione definitiva del danno.
Né rileva che l'Amministrazione, con la nota di annullamento/sgravio emessa in data 2.8.2022 - peraltro relativa alla seconda cartella esattoriale n. 09720200031271239001 (a sua volta basata sulla sentenza penale resa dalla Corte di Appello) - abbia annullato la cartella ridetta sulla base dell'avvenuta definizione del parallelo giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti, dichiarando l'interesse alla prosecuzione dell'azione di recupero coattivo dell'importo iscritto a ruolo nella misura di € 2.500.000,00, a titolo di provvisionale quale anticipazione definitiva del danno in favore della parte civile, nei soli confronti degli altri coobbligati in solido.
Tale nota, invero, non risulta avere i caratteri di una rinuncia al credito;
trattasi, infatti, come precisato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, di atto amministrativo endo- procedimentale (ancorché portato a conoscenza del , nel quale peraltro si richiama la sola Pt_1 sentenza resa dalla Corte dei Conti, senza nulla esplicitare in merito alla sentenza resa dalla Corte di
Cassazione, che bene aveva evidenziato le ragioni per le quali non poteva addivenirsi all'invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, non può farsi discendere dalla nota sopra citata l'effetto estintivo del credito, peraltro in senso contrario a quanto statuito giudizialmente, appunto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 13382/2021, a seguito della quale anzi l'Amministrazione ha provveduto ad agire in sede civile per la quantificazione definitiva del danno, poi procedendo a nuova iscrizione a ruolo del credito nascente dalla provvisionale.
In altre parole, la circostanza che la seconda cartella di pagamento sia stata sgravata a seguito dell'avvenuta definizione del giudizio dinnanzi alla Corte dei Conti e che l'Amministrazione abbia reso la nota di cui sopra non comporta certamente il venir meno del credito risarcitorio derivante dal reato, di cui alla provvisionale, ovvero la rinuncia al ridetto credito.
Le spese del presente giudizio saranno oggetto di liquidazione unitamente alla decisione nel merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies cod. proc. civ.,
- accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto, revoca l'ordinanza resa in data 28.2.2025 (R.G. n. 11330/2024) nella parte in cui “Assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio di merito”;
- respinge nel resto.
Spese al merito.
Si comunichi.
Così deciso in RE, in data 9.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Daniela Bonacchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Felicia Barbieri