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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43356/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43356/2023
Oggi 18.12.2025 ad ore 11.36 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. BRAZESCO MARZIO Parte_1
Per l'avv. CA UC, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
MA LL
È presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 18.11.2025 e ne chiedono l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43356/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato BRAZESCO MARZIO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
CA UC
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro Controparte_1 occorsole in data 26.07.2022, alle ore 10.30 circa, in viale G. da Cermenate, . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per la dichiarazione di un concorso di colpa in capo all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. All'udienza del 16.04.2024, il Giudice, interrogata liberamente l'attrice, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine il dott. Persona_2 pagina 2 di 11 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.09.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis e rinviava la causa per l'ulteriore trattazione. All'udienza del 18.11.2025, parte attrice precisava le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta con esclusione delle istanze istruttorie e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 18.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. L'attrice fa valere nei confronti del una responsabilità ex art. 2051 c.c., in subordine Controparte_1 ex art. 2043 c.c., rinvenendo la causa dell'incidente nella non corretta manutenzione, pulizia e vigilanza del manto stradale demaniale da parte dell'ente sul quale, secondo la prospettazione attorea, grava l'obbligo di custodia. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice afferma che il giorno 26 luglio 2022, alle ore 10:30 circa, allorché percorreva a piedi il marciapiede alberato posto a margine dei Giardini Paolo AN di viale G. da Cermenate, giunta in corrispondenza della Giostre “Il Castello delle meraviglie” sentiva mancare l'appoggio del piede destro a causa di una buca presente sul marciapiede, formato da mattonelle autobloccanti a doppia “T”, e rovinava al suolo. La predetta buca, non segnalata, non era visibile sia per il fogliame che la copriva sia per zone d'ombra causate dal riflesso del sole sulle chiome degli alberi posti lato marciapiede. A seguito della caduta, l'attrice, trasportata tramite autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Gaetano Pini, riportava frattura articolare metaepifisaria distale del radio (I), scomposta in procurvatura, frattura del processo stiloideo dell'urna (II), lussazione del gomito con dislocazione dorsale di radio e ulna e perdita dei rapporti articolari radio e ulna-omerali (III), millimetrici frammenti ossicalcifici in sede periarticolare(IV), cui faceva seguito intervento chirurgico (cfr. doc. 2 fasc. att.). La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, di tutta evidenza, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia. Sul punto occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il pagina 3 di 11 danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008). Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013). Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Inoltre, occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383), la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente all'art. 2043 c.c. solo ove sia escluso il rapporto di custodia. Nello specifico si ricordi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è ormai pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi operi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali, salvo la possibilità per l'Amministrazione di liberarsi dalla medesima responsabilità dimostrando che l'evento sia stato determinato da cause imprevedibili create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, o da caso fortuito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 2018). Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e il marciapiede sul quale si è verificato l'evento lesivo, Controparte_1 atteso che il sinistro è accaduto su strada comunale sita nel centro città. L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA, proprio con riferimento alle strade demaniali ed alla loro manutenzione, costituisce, infatti, principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n.15383/2006 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso pagina 4 di 11 sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma: il tutto pervenendo dunque alla conclusione che le strade all'interno della perimetrazione del centro abitato costituiscano figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo da parte dell'ente. Invero, l'art. 14 del Codice della Strada dispone in capo agli enti proprietari delle strade l'obbligo di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo…”, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
quindi, nel caso di specie, incombe in capo al l'obbligo di curare e manutenere la strada, con l'effetto che il deve Controparte_1 CP_1 ritenersi custode della stessa. Parte attrice ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa del tratto di strada, nella specie marciapiede, in cui si è verificato il sinistro. Ebbene, l'attrice ha descritto lo stato dei luoghi affermando di essere caduta, mentre percorreva a piedi il marciapiede alberato, allorché “sentiva mancare l'appoggio del piede destro a causa di una buca presente sul manto, e rovinava al suolo. Tale buca non era visibile sia per il fogliame che la copriva e riempiva, sia per le evidenti zone d'ombra causate dal rilesso del sole sulle chiome degli alberi posti lato marciapiede. Nessuna segnalazione di pericolo od ostacolo o manto dissestato era presente nonostante la buca si era già formata da anni.” (cfr. pag. 2 atto di citazione). Parte attrice ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche (sub docc. 1,12,16,17 e 18 fasc. att.), che il manto stradale presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione, tenuto conto che la buca si trovava appunto sul marciapiede ricoperta da fogliame;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile evincere la presenza e le caratteristiche della buca e vedere quali fossero le condizioni in cui si trovava quel tratto di marciapiede al momento del sinistro. In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, all'udienza del 4.12.2024:
- la teste ha dichiarato: “In un giorno di luglio 2022 verso le 10.00-10.30, non Testimone_1 so meglio precisare, io stavo camminando sul marciapiede dalla parte alberata di viale Cermenate. Prendo visione delle foto sub doc. 2, 16,17 e 18 e confermo che riproducono lo stato dei luoghi. L'attrice mi precedeva di 5-6 metri, anch'ella a piedi. Improvvisamente la vidi cadere in avanti. Mi avvicinai per prestarle soccorso e si fermò anche un altro ragazzo, che stava in macchina, e che poi ha chiamato l'ambulanza vedendo la signora cadere. Mi avvicinai alla signora e constatai che vi era la buca raffigurata nelle foto, coperta da foglie;
infatti, vidi l'attrice a terra a meno di 1 metro dalla buca predetta. In loco non vi erano segnalazioni di pericolo per la presenza della buca. Preciso che in quel marciapiede, non so meglio precisare il punto esatto, io ho visto cadere altre 2-3 persone dopo l'incidente di cui è causa;
poiché mia OR gestisce una giostra lì vicino mi trovo tutti i giorni sul marciapiede sul quale si è verificato l'incidente. Io personalmente feci più segnalazioni al comune e ai vigili di zona che il marciapiede era dissestato, ma non ricordo altri dettagli.”;
- la teste ha dichiarato: “Il 22.07.2022 verso le 10.00-10.30 ero insieme a mia Testimone_2 OR e stavamo camminando in via Cermenate sul lato alberato. Dopo aver parcheggiato l'auto, abbiamo iniziato a camminare sul viale Cermenate;
dopo pochi passi vidi mia OR pagina 5 di 11 cadere a terra. All'inizio non avevo compreso il motivo della caduta;
dopo aver prestato soccorso chiesi a mia OR come fosse caduta e lei non me lo seppe spiegare. Abbiamo cominciato a guardare in giro, vi era fogliame sul marciapiede. Successivamente ci siamo accorte che a meno di mezzo metro dai piedi di mia OR vi era una buca completamente piena di foglie. Prendo visione delle foto sub doc. 2, 16,17 e 18 e confermo che riproducono lo stato dei luoghi. Nelle foto si vede mia OR a terra con il piede vicino alla buca che ne aveva provocato la caduta;
il signore che presta soccorso, raffigurato nelle foto, era un addetto dell'ambulanza. In prossimità della buca non vi erano segnali di pericolo. Io personalmente ho scattato le foto prodotte sub doc. n.16 che mi sono state mostrate.”;
- la teste ha dichiarato: “Confermo di aver personalmente scattato la foto Testimone_3 sub. doc. n.17 che riproduce il marciapiede di viale Cermenate, lato alberato.”. Risulta pertanto provato che a causa della buca presente nel manto stradale, situata sul marciapiede, l'attrice sia caduta allorché si trovava a percorrere normalmente a piedi il predetto marciapiede riportando lesioni agli arti superiori (cfr. doc. 2 fasc. att.); altresì, parte attrice ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche, che il tratto di strada presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile vedere la sconnessione del manto stradale/marciapiede caratterizzato anche dalla presenza di sporgenze dovute alle radici degli alberi ivi collocati, fogliame e disconnessioni delle mattonelle a T componenti il predetto marciapiede. Tuttavia, in ordine all'eccezione del concorso di colpa dell'attrice si osserva che alla produzione del danno ha certamente concorso anche il comportamento colposo della stessa danneggiata. In proposito, appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale n.156/99 ); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. In particolare, il convenuto ha invocato l'interruzione del nesso di causa ovvero il concorso di colpa dell'attrice, in quanto la buca sarebbe stata perfettamente visibile e il sinistro evitabile con l'uso di una normale dose di attenzione e diligenza, considerato non solo che l'attrice si trovava a percorrere il marciapiede in orario diurno e con piena visibilità dello stato dei luoghi, ma anche che l'incidente si è verificato sul predetto marciapiede caratterizzato, come peraltro affermato dall'attrice stessa, da mattonelle autobloccanti sicché è ragionevole attendersi che le stesse possano presentare dei difetti di connessione. Dalle riproduzioni fotografiche versate in atti è possibile notare che il punto del manto stradale in cui è caduta l'attrice era visibilmente dissestato, come si evince dalla molteplicità di avvallamenti presenti soprattutto vicino agli alberi da grosso fusto, cagionati verosimilmente dalle radici degli alberi stessi (cfr. doc. 1,12,16,17 e 18 fasc. att.). Inoltre, il luogo del sinistro era caratterizzato da buona visibilità, in quanto l'incidente si verificava in pieno giorno, alle ore 10:30 circa, di una giornata estiva. La circostanza de qua emerge chiaramente dalla foto scattata in prossimità dell'evento, quando l'attrice veniva soccorsa dal personale sanitario proprio sul marciapiede, ancora a terra e accanto alla buca causa della caduta (cfr. doc. 16 fasc. att.). pagina 6 di 11 In conclusione, si rileva che l'attrice non abbia tenuto una condotta sufficientemente diligente in quanto avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose scaturite dalla caduta, posto che le condizioni in cui versava il tratto di strada teatro del sinistro imponevano a qualunque utente della strada di adottare un maggior grado di prudenza e le condizioni di luce erano tali da consentirle di avvistare con una maggiore attenzione la buca o, comunque, percepire che la zona della buca era caratterizzata da molteplici avvallamenti e sconnessioni dovuti verosimilmente alle radici dei grossi alberi da fusto ivi presenti;
difatti, l'attrice è caduta in una buca attigua alla recinzione di un grosso albero da fusto e non è raro, anomalo ed imprevedibile che accanto agli alberi da grosso fusto possano esservi delle sporgenze e delle sconnessioni dovute proprio alle radici. Alla luce delle argomentazioni che precedono deve dunque ritenersi acclarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa, con Controparte_1 conseguente assorbimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tenuto conto, tuttavia, del concorso colposo di parte attrice sulla base degli elementi sopra esaminati, il risarcimento deve dunque essere ridotto proporzionalmente dovendo essere riconosciuto un concorso di colpa di parte attrice nella misura del 15%.
3. Circa il quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott.
[...] con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Per_2
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 36;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
- grado di sofferenza soggettiva correlata di grado 2 su 5. Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 9% e un grado di sofferenza soggettiva correlata di grado 1 su 5, non risultando necessarie spese mediche future. Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. pagina 7 di 11 Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i CP_1 nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. Per il danno biologico temporaneo, la 2024 prevede quale importo standard la somma Parte_2 di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da pagina 8 di 11 sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi patiti dall'attrice sono quelli correlati alla menomazione biologica subita;
neppure sono emerse circostanze tali da poter giustificare un aumento per personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva. Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 6.048,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.232,00 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 8.280,00. Poiché la responsabilità del convenuto è stata accertata nella misura dell'85%, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è dunque pari ad euro 7.038,00. Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 74 anni alla data della fine della malattia (29.12.2022) e con la percentuale di invalidità del 9% prevede i seguenti importi standard: euro 13.935,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 3.483,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, in totale euro 17.418,00 e con una percentuale massima a titolo di personalizzazione del 50%. Nella fattispecie concreta non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi patiti dall'attrice sono quelli correlati alla menomazione biologica subita;
neppure sono emerse circostanze tali da poter giustificare un aumento per personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva. Infatti, il CTU ha accertato: “In sede di risarcimento del danno alla persona è da indicare un danno biologico di tipo permanente del 9% da intendersi come riduzione dell'integrità psicofisica senza riflessi negativi sull'attività di casalinga. Nel caso in esame, infine, la sofferenza psicologica permanente risulta oggi pari a uno su cinque” (cfr. pag. 10 relazione peritale). Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la somma già rivalutata di euro 17.418,00. Poiché la responsabilità del convenuto è stata accertata nella misura dell'85%, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è dunque pari ad euro 14.805,30. Per quanto attiene al danno patrimoniale il CTU ha accertato che risultano versate in atti sub doc. 14 spese mediche congrue e necessarie per un totale di euro 366,00 (cfr. pag. 11 relazione peritale). La predetta somma rivalutata ad oggi, dalla data intermedia degli esborsi del 18.11.2022, secondo gli indici I.S.T.A.T. è pari ad euro 377,00. Poiché la responsabilità del convenuto è stata accertata nella misura dell'85%, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è dunque pari ad euro 320,45. 3.1. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle spese stragiudiziali si osserva quanto segue. Come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno pagina 9 di 11 emergente;
ciò comporta che la corrispondente spesa sostenuta non sia configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, evitabile con l'ordinaria diligenza o sostenuta in maniera esagerata (art. 1227 comma 1 e 2 c.c.), oppure quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. n. 2644/2018). Orbene, ritiene questo Giudice che alla luce della documentazione prodotta a titolo di spese stragiudiziali, appare equo liquidare la somma già rivalutata ad oggi di euro 2.600,00, tenuto conto anche dell'accertato concorso di colpa in capo all'attrice.
In definitiva, il danno subito dall'attrice è liquidato nella complessiva somma risarcibile di euro 24.763,75. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 24.763,75, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.958,45 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 14.805,30 dalla data della fine malattia (29.12.2022) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 24.763,75, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce di quanto esposto, non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attrice nella misura del 15% e a carico del convenuto nella misura dell'85%. Consegue alla prevalente soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attrice l'85% delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avv. Marzio Brazesco antistatario, con compensazione tra le parti per il rimanente 15%; l'onorario è aumentato nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4 c. 1bis D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro Controparte_1
24.763,75, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
pagina 10 di 11 - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attrice nella misura del 15% e a carico del convenuto nella misura dell'85%;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice l'85% delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 463,25 e per onorario di avvocato in euro 6.930,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Marzio Brazesco antistatario, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente 15%. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 18.12.2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43356/2023
Oggi 18.12.2025 ad ore 11.36 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. BRAZESCO MARZIO Parte_1
Per l'avv. CA UC, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
MA LL
È presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 18.11.2025 e ne chiedono l'accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43356/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato BRAZESCO MARZIO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
CA UC
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro Controparte_1 occorsole in data 26.07.2022, alle ore 10.30 circa, in viale G. da Cermenate, . CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per la dichiarazione di un concorso di colpa in capo all'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. All'udienza del 16.04.2024, il Giudice, interrogata liberamente l'attrice, ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate da parte attrice. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine il dott. Persona_2 pagina 2 di 11 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.09.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis e rinviava la causa per l'ulteriore trattazione. All'udienza del 18.11.2025, parte attrice precisava le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, parte convenuta precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta con esclusione delle istanze istruttorie e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 18.12.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta da parte attrice meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. L'attrice fa valere nei confronti del una responsabilità ex art. 2051 c.c., in subordine Controparte_1 ex art. 2043 c.c., rinvenendo la causa dell'incidente nella non corretta manutenzione, pulizia e vigilanza del manto stradale demaniale da parte dell'ente sul quale, secondo la prospettazione attorea, grava l'obbligo di custodia. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice afferma che il giorno 26 luglio 2022, alle ore 10:30 circa, allorché percorreva a piedi il marciapiede alberato posto a margine dei Giardini Paolo AN di viale G. da Cermenate, giunta in corrispondenza della Giostre “Il Castello delle meraviglie” sentiva mancare l'appoggio del piede destro a causa di una buca presente sul marciapiede, formato da mattonelle autobloccanti a doppia “T”, e rovinava al suolo. La predetta buca, non segnalata, non era visibile sia per il fogliame che la copriva sia per zone d'ombra causate dal riflesso del sole sulle chiome degli alberi posti lato marciapiede. A seguito della caduta, l'attrice, trasportata tramite autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Gaetano Pini, riportava frattura articolare metaepifisaria distale del radio (I), scomposta in procurvatura, frattura del processo stiloideo dell'urna (II), lussazione del gomito con dislocazione dorsale di radio e ulna e perdita dei rapporti articolari radio e ulna-omerali (III), millimetrici frammenti ossicalcifici in sede periarticolare(IV), cui faceva seguito intervento chirurgico (cfr. doc. 2 fasc. att.). La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, di tutta evidenza, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia. Sul punto occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il pagina 3 di 11 danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008). Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013). Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Inoltre, occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383), la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente all'art. 2043 c.c. solo ove sia escluso il rapporto di custodia. Nello specifico si ricordi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è ormai pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi operi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali, salvo la possibilità per l'Amministrazione di liberarsi dalla medesima responsabilità dimostrando che l'evento sia stato determinato da cause imprevedibili create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, o da caso fortuito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 2018). Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e il marciapiede sul quale si è verificato l'evento lesivo, Controparte_1 atteso che il sinistro è accaduto su strada comunale sita nel centro città. L'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla PA, proprio con riferimento alle strade demaniali ed alla loro manutenzione, costituisce, infatti, principio ormai consolidato a partire dalla sentenza n.15383/2006 della Suprema Corte, la quale ha sottolineato come “poiché la custodia è una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, certamente tale potere di fatto non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso pagina 4 di 11 sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”, senza tuttavia con ciò inserire nel concetto di custodia di cui si tratta elementi di responsabilità soggettiva estranei alla struttura della norma: il tutto pervenendo dunque alla conclusione che le strade all'interno della perimetrazione del centro abitato costituiscano figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo da parte dell'ente. Invero, l'art. 14 del Codice della Strada dispone in capo agli enti proprietari delle strade l'obbligo di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo…”, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;
quindi, nel caso di specie, incombe in capo al l'obbligo di curare e manutenere la strada, con l'effetto che il deve Controparte_1 CP_1 ritenersi custode della stessa. Parte attrice ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa del tratto di strada, nella specie marciapiede, in cui si è verificato il sinistro. Ebbene, l'attrice ha descritto lo stato dei luoghi affermando di essere caduta, mentre percorreva a piedi il marciapiede alberato, allorché “sentiva mancare l'appoggio del piede destro a causa di una buca presente sul manto, e rovinava al suolo. Tale buca non era visibile sia per il fogliame che la copriva e riempiva, sia per le evidenti zone d'ombra causate dal rilesso del sole sulle chiome degli alberi posti lato marciapiede. Nessuna segnalazione di pericolo od ostacolo o manto dissestato era presente nonostante la buca si era già formata da anni.” (cfr. pag. 2 atto di citazione). Parte attrice ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche (sub docc. 1,12,16,17 e 18 fasc. att.), che il manto stradale presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione, tenuto conto che la buca si trovava appunto sul marciapiede ricoperta da fogliame;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile evincere la presenza e le caratteristiche della buca e vedere quali fossero le condizioni in cui si trovava quel tratto di marciapiede al momento del sinistro. In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, all'udienza del 4.12.2024:
- la teste ha dichiarato: “In un giorno di luglio 2022 verso le 10.00-10.30, non Testimone_1 so meglio precisare, io stavo camminando sul marciapiede dalla parte alberata di viale Cermenate. Prendo visione delle foto sub doc. 2, 16,17 e 18 e confermo che riproducono lo stato dei luoghi. L'attrice mi precedeva di 5-6 metri, anch'ella a piedi. Improvvisamente la vidi cadere in avanti. Mi avvicinai per prestarle soccorso e si fermò anche un altro ragazzo, che stava in macchina, e che poi ha chiamato l'ambulanza vedendo la signora cadere. Mi avvicinai alla signora e constatai che vi era la buca raffigurata nelle foto, coperta da foglie;
infatti, vidi l'attrice a terra a meno di 1 metro dalla buca predetta. In loco non vi erano segnalazioni di pericolo per la presenza della buca. Preciso che in quel marciapiede, non so meglio precisare il punto esatto, io ho visto cadere altre 2-3 persone dopo l'incidente di cui è causa;
poiché mia OR gestisce una giostra lì vicino mi trovo tutti i giorni sul marciapiede sul quale si è verificato l'incidente. Io personalmente feci più segnalazioni al comune e ai vigili di zona che il marciapiede era dissestato, ma non ricordo altri dettagli.”;
- la teste ha dichiarato: “Il 22.07.2022 verso le 10.00-10.30 ero insieme a mia Testimone_2 OR e stavamo camminando in via Cermenate sul lato alberato. Dopo aver parcheggiato l'auto, abbiamo iniziato a camminare sul viale Cermenate;
dopo pochi passi vidi mia OR pagina 5 di 11 cadere a terra. All'inizio non avevo compreso il motivo della caduta;
dopo aver prestato soccorso chiesi a mia OR come fosse caduta e lei non me lo seppe spiegare. Abbiamo cominciato a guardare in giro, vi era fogliame sul marciapiede. Successivamente ci siamo accorte che a meno di mezzo metro dai piedi di mia OR vi era una buca completamente piena di foglie. Prendo visione delle foto sub doc. 2, 16,17 e 18 e confermo che riproducono lo stato dei luoghi. Nelle foto si vede mia OR a terra con il piede vicino alla buca che ne aveva provocato la caduta;
il signore che presta soccorso, raffigurato nelle foto, era un addetto dell'ambulanza. In prossimità della buca non vi erano segnali di pericolo. Io personalmente ho scattato le foto prodotte sub doc. n.16 che mi sono state mostrate.”;
- la teste ha dichiarato: “Confermo di aver personalmente scattato la foto Testimone_3 sub. doc. n.17 che riproduce il marciapiede di viale Cermenate, lato alberato.”. Risulta pertanto provato che a causa della buca presente nel manto stradale, situata sul marciapiede, l'attrice sia caduta allorché si trovava a percorrere normalmente a piedi il predetto marciapiede riportando lesioni agli arti superiori (cfr. doc. 2 fasc. att.); altresì, parte attrice ha provato, producendo in atti le riproduzioni fotografiche, che il tratto di strada presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa anche la normale utilizzazione;
invero, attraverso tali fotografie è stato possibile vedere la sconnessione del manto stradale/marciapiede caratterizzato anche dalla presenza di sporgenze dovute alle radici degli alberi ivi collocati, fogliame e disconnessioni delle mattonelle a T componenti il predetto marciapiede. Tuttavia, in ordine all'eccezione del concorso di colpa dell'attrice si osserva che alla produzione del danno ha certamente concorso anche il comportamento colposo della stessa danneggiata. In proposito, appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale n.156/99 ); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. In particolare, il convenuto ha invocato l'interruzione del nesso di causa ovvero il concorso di colpa dell'attrice, in quanto la buca sarebbe stata perfettamente visibile e il sinistro evitabile con l'uso di una normale dose di attenzione e diligenza, considerato non solo che l'attrice si trovava a percorrere il marciapiede in orario diurno e con piena visibilità dello stato dei luoghi, ma anche che l'incidente si è verificato sul predetto marciapiede caratterizzato, come peraltro affermato dall'attrice stessa, da mattonelle autobloccanti sicché è ragionevole attendersi che le stesse possano presentare dei difetti di connessione. Dalle riproduzioni fotografiche versate in atti è possibile notare che il punto del manto stradale in cui è caduta l'attrice era visibilmente dissestato, come si evince dalla molteplicità di avvallamenti presenti soprattutto vicino agli alberi da grosso fusto, cagionati verosimilmente dalle radici degli alberi stessi (cfr. doc. 1,12,16,17 e 18 fasc. att.). Inoltre, il luogo del sinistro era caratterizzato da buona visibilità, in quanto l'incidente si verificava in pieno giorno, alle ore 10:30 circa, di una giornata estiva. La circostanza de qua emerge chiaramente dalla foto scattata in prossimità dell'evento, quando l'attrice veniva soccorsa dal personale sanitario proprio sul marciapiede, ancora a terra e accanto alla buca causa della caduta (cfr. doc. 16 fasc. att.). pagina 6 di 11 In conclusione, si rileva che l'attrice non abbia tenuto una condotta sufficientemente diligente in quanto avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose scaturite dalla caduta, posto che le condizioni in cui versava il tratto di strada teatro del sinistro imponevano a qualunque utente della strada di adottare un maggior grado di prudenza e le condizioni di luce erano tali da consentirle di avvistare con una maggiore attenzione la buca o, comunque, percepire che la zona della buca era caratterizzata da molteplici avvallamenti e sconnessioni dovuti verosimilmente alle radici dei grossi alberi da fusto ivi presenti;
difatti, l'attrice è caduta in una buca attigua alla recinzione di un grosso albero da fusto e non è raro, anomalo ed imprevedibile che accanto agli alberi da grosso fusto possano esservi delle sporgenze e delle sconnessioni dovute proprio alle radici. Alla luce delle argomentazioni che precedono deve dunque ritenersi acclarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto nella causazione del sinistro di cui è causa, con Controparte_1 conseguente assorbimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tenuto conto, tuttavia, del concorso colposo di parte attrice sulla base degli elementi sopra esaminati, il risarcimento deve dunque essere ridotto proporzionalmente dovendo essere riconosciuto un concorso di colpa di parte attrice nella misura del 15%.
3. Circa il quantum debeatur, questo Giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. Dott.
[...] con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Per_2
In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 36;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
- grado di sofferenza soggettiva correlata di grado 2 su 5. Inoltre, il CTU ha accertato in relazione all'esistenza di postumi permanenti un danno biologico permanente nella misura del 9% e un grado di sofferenza soggettiva correlata di grado 1 su 5, non risultando necessarie spese mediche future. Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. pagina 7 di 11 Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i CP_1 nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. Per il danno biologico temporaneo, la 2024 prevede quale importo standard la somma Parte_2 di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da pagina 8 di 11 sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi patiti dall'attrice sono quelli correlati alla menomazione biologica subita;
neppure sono emerse circostanze tali da poter giustificare un aumento per personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva. Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 6.048,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.232,00 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 8.280,00. Poiché la responsabilità del convenuto è stata accertata nella misura dell'85%, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è dunque pari ad euro 7.038,00. Per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore per un soggetto di 74 anni alla data della fine della malattia (29.12.2022) e con la percentuale di invalidità del 9% prevede i seguenti importi standard: euro 13.935,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 3.483,00 a titolo di danno da sofferenza interiore media presumibile, in totale euro 17.418,00 e con una percentuale massima a titolo di personalizzazione del 50%. Nella fattispecie concreta non sono state allegate e provate circostanze personalizzanti che possano giustificare l'aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi patiti dall'attrice sono quelli correlati alla menomazione biologica subita;
neppure sono emerse circostanze tali da poter giustificare un aumento per personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva. Infatti, il CTU ha accertato: “In sede di risarcimento del danno alla persona è da indicare un danno biologico di tipo permanente del 9% da intendersi come riduzione dell'integrità psicofisica senza riflessi negativi sull'attività di casalinga. Nel caso in esame, infine, la sofferenza psicologica permanente risulta oggi pari a uno su cinque” (cfr. pag. 10 relazione peritale). Pertanto, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, la somma già rivalutata di euro 17.418,00. Poiché la responsabilità del convenuto è stata accertata nella misura dell'85%, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è dunque pari ad euro 14.805,30. Per quanto attiene al danno patrimoniale il CTU ha accertato che risultano versate in atti sub doc. 14 spese mediche congrue e necessarie per un totale di euro 366,00 (cfr. pag. 11 relazione peritale). La predetta somma rivalutata ad oggi, dalla data intermedia degli esborsi del 18.11.2022, secondo gli indici I.S.T.A.T. è pari ad euro 377,00. Poiché la responsabilità del convenuto è stata accertata nella misura dell'85%, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è dunque pari ad euro 320,45. 3.1. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle spese stragiudiziali si osserva quanto segue. Come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere dunque valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Pertanto, la liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno pagina 9 di 11 emergente;
ciò comporta che la corrispondente spesa sostenuta non sia configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, evitabile con l'ordinaria diligenza o sostenuta in maniera esagerata (art. 1227 comma 1 e 2 c.c.), oppure quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (cfr. Cass. n. 2644/2018). Orbene, ritiene questo Giudice che alla luce della documentazione prodotta a titolo di spese stragiudiziali, appare equo liquidare la somma già rivalutata ad oggi di euro 2.600,00, tenuto conto anche dell'accertato concorso di colpa in capo all'attrice.
In definitiva, il danno subito dall'attrice è liquidato nella complessiva somma risarcibile di euro 24.763,75. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 24.763,75, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 9.958,45 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 14.805,30 dalla data della fine malattia (29.12.2022) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 24.763,75, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce di quanto esposto, non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate da parte attrice nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attrice nella misura del 15% e a carico del convenuto nella misura dell'85%. Consegue alla prevalente soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attrice l'85% delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'avv. Marzio Brazesco antistatario, con compensazione tra le parti per il rimanente 15%; l'onorario è aumentato nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4 c. 1bis D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro Controparte_1
24.763,75, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
pagina 10 di 11 - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attrice nella misura del 15% e a carico del convenuto nella misura dell'85%;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice l'85% delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 463,25 e per onorario di avvocato in euro 6.930,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Marzio Brazesco antistatario, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente 15%. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 18.12.2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
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