Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00694/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2025, proposto da
Cin Cin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 1693 del 3/6/2025 del Responsabile dell'Area 5 del Comune di Manduria di approvazione di tutti i verbali della Commissione della selezione indetta per il rilascio della concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricettive del lotto n. 9; di tutti i verbali della Commissione ed in particolare del verbale n. 3 del 28/4/2025 e 4 del 29/4/2025 con cui la società ricorrente è stata esclusa; del bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14&/3/2025, di tutti gli allegati al bando ed in particolare dell'Allegato C e di ogni altro atto della procedura; nonchè di ogni atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IE OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
La società Cin Cin s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, dei verbali di gara n. 3 del 28.4.2025 e n. 4 del 29.04,2025 con cui la stessa è stata esclusa dalla procedura competitiva indetta dal Comune di Manduria per “ il rilascio di concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico -ricreative (Spiagge libere con servizi) a carattere temporaneo per la durata di 2 anni, senza diritto di insistenza ”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Erronea interpretazione, omessa istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione del principio di inequivocità delle disposizioni del bando, violazione del principio del favor partecipationis.
Il Comune di Manduria intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10.09.2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Alla pubblica udienza del 22.04.2026, il ricorso è stato introitato in decisione.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti principali della vicenda in esame.
Il Comune di Manduria, con determinazione n. 826 del 14.03.2025, ha indetto una procedura di gara per “ il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (spiagge libere con servizi) a carattere temporaneo per la durata di 2 anni (stagione 2025-2026) senza diritto di insistenza ”.
Alla gara, quanto alla selezione per l’ottenimento della concessione del lotto n. 9, ha partecipato la sola società Cin Cin s.r.l., odierna ricorrente.
In data 28.04.2025 (cfr. verbale di gara n. 3 del 28.04.2025) si è svolta la fase di valutazione tecnica delle offerte.
In particolare, la Commissione giudicatrice ha deliberato l’esclusione della società Cin Cin s.r.l. con la seguente motivazione “ dagli elaborati tecnografici risulta che i manufatti previsti per i servizi della spiaggia ricadono nella fascia di rispetto denominata FP3, pari a 3 metri e compresa nell’area in concessione come specificato nell’art. 2 del bando al quarto capoverso”.
Con determinazione n. 1693 del 03.06.2025, sono stati approvati tutti i verbali di gara e si è deliberato di non assegnare il lotto n. 9, risultando l’unico operatore economico partecipante alla selezione - la Cin Cin s.r.l. - escluso per le motivazioni di cui al sopra citato verbale di gara n. 3 del 28.04.2025.
Da qui il presente giudizio con cui la società ricorrente ha inteso contestare la legittimità del provvedimento espulsivo fondato, in sostanza, sul mancato rispetto dell’art. 2 del bando e del suo Allegato C.
Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
La ricorrente ha affermato che la propria esclusione sarebbe derivata da una erronea lettura del grafico che ha costituito l’Allegato C del bando.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, la fascia di rispetto denominata FP/3, di larghezza di m. 3,00, destinata al libero transito sarebbe stata indicata nel grafico di cui all’Allegato C del bando con il colore verde, così da prevederne la sua collocazione al di fuori dell’area concedibile perimetrata in rosa. (cfr. elaborato grafico costituente l’allegato C del bando).
Il che, sempre in tesi, avrebbe comportato che l’intera area concedibile perimetrata in rosa valesse unicamente a ricomprendere le sole fasce FP/1, da destinarsi al libero transito pedonale, e FP/2, funzionale alla posa di ombrelloni e sdraio e all’allocazione delle strutture di servizio.
Tali doglianze sono infondate.
In senso contrario all’assunto attoreo depone il tenore letterale della lex specialis di gara e, in particolare il suo art. 2, rubricato “oggetto di concessione” a tenore del quale:
“ le aree concedibili comprendono le fasce parallele alla linea di costa come di seguito:
FP1 di profondità di 5 metri dalla linea esterna di battigia destinata esclusivamente al transito libero pedonale
FP2 destinata alla posa di ombrelloni e all’allocazione di strutture di servizi;
FP3 della larghezza di 3 metri destinata al libero transito sulla quale si possono anche posare pedane in legno nonché allocare del verde con l’impiego di essenze mediterranee del sistema vegetazionale dunale ”.
Tanto basta a respingere tutte le doglianze sollevate sotto il profilo in esame, stante, per quanto in atti, l’acclarata non conformità dell’offerta presentata dalla ricorrente alle prescrizioni normative sopra richiamate (cfr. rilevata collocazione dei manufatti previsti per i servizi della spiaggia all’interno della fascia di rispetto FP/3 destinata, invece, al libero transito).
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle censure prospettate attraverso il richiamo alla fascia di rispetto di colore verde indicata nell’elaborato grafico di cui all’allegato C del bando.
Tal grafico, infatti, individua con chiarezza i singoli lotti concedibili; lo stesso, in ogni caso, in quanto destinato ad integrare le prescrizioni normative di gara, non avrebbe potuto essere letto ed interpretato in nessun altro senso se non quello idoneo ad assicurarne la piena conformità al dato letterale dell’art. 2 del bando sopra citato che, nell’ individuare le aree concedibili, ha inteso espressamente ricomprendere all’interno delle stesse tutte e tre - FP/1, FP/2 ed FP/3 - le fasce parallele alla linea di costa ivi richiamate.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate, ivi incluse quelle dirette a contestare la lex specialis la quale, per quanto sopra detto, ha indicato con estrema chiarezza i requisiti pretesi, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara in esame.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla va dichiarato sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Manduria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IE OS, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IE OS | AN SC |
IL SEGRETARIO