Articolo 54 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 53Articolo 55
Versione
18 agosto 1967
Art. 54.
L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando e' corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, e', per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attivita' economiche ed al loro incremento industriale.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967