Art. 54.
L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando e' corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, e', per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attivita' economiche ed al loro incremento industriale.
L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando e' corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, e', per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attivita' economiche ed al loro incremento industriale.