TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/09/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1527/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al V.G. di cui in epigrafe, avente ad oggetto: “Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promosso congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...]n. 7, rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 atti, dall'Avv. Marlene Muscarà;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco
Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
11.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.08.2024, e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Piazza Armerina in data 23.08.2018 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 46, parte II, serie A, anno 2018, precisando che dalla loro unione è nato un figlio, (nato ad [...] il [...]), tuttora minorenne. Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di cui ricorso congiunto depositato in data 05.08.2024, di seguito trascritte:
“1) il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi, secondo il regime dell'affido condiviso Per_1 ma coabiterà stabilmente con la madre.
2) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: tre giorni alla settimana secondo i propri impegni lavorativi ed in ottemperanza alle esigenze scolastiche/sportive del minore.
Tali giorni, non potranno ricadere su sabato e domenica per più di due volte al mese. Con il consenso della madre anche più volte nell'arco della settimana;
nel periodo delle feste di fine anno, ad anni alterni, nei giorni del 24 o del 25 Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00 e nei giorni del 31
Dicembre o 1° Gennaio per lo stesso orario, intendendosi sin da ora che Natale 2024 verrà trascorso con il padre;
nel periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 22.00, iniziando il giorno di Pasqua dell'anno 2025 con la madre;
durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto o Luglio comprendente ad anni alterni il giorno di Ferragosto;
I coniugi gestiranno il tempo da far trascorrere insieme al padre in considerazione della tenera età del bambino;
nel giorno del compleanno del piccolo Per_1 ad anni alterni a pranzo o a cena. Salvo diversa volontà congiunta dei coniugi;
nel periodo in cui il minore trascorrerà le vacanze con il padre, quest'ultimo potrà condurlo fuori dalla sua abituale residenza ma consentirà le videochiamate e/o chiamate alla madre;
nel periodo estivo in cui il minore non sarà con il padre verrà sospesa la convenuta disciplina del diritto di visita del genitore non convivente, consentendo alla madre di poter anche partire in viaggio con il minore per 15 giorni consecutivi, previo preavviso da darsi al padre con il quale potrà sentirsi telefonicamente;
i genitori, di comune accordo e nel rispetto delle esigenze scolastiche e relazionali del minore potranno modificare quanto pattuito.
3) Il sig. consentirà alla sig.ra di asportare i beni e gli effetti personali di Pt_2 Parte_1 quest'ultima che ancora detiene presso la propria abitazione;
4) I coniugi sono economicamente autonomi e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) Il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, al fine di contribuire al sostentamento ed Pt_2 alle esigenze ordinarie del figlio minore, un contributo mensile di mantenimento pari ad euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovrà pervenire presso il domicilio della madre entro e non oltre il giorno cinque del mese di riferimento. L'assegno unico INPS verrà percepito e riscosso, in via permanente, dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
6) In ordine alle spese ordinarie e straordinarie i coniugi danno atto di ben conoscere il protocollo del CNF e ad allo stesso faranno riferimento per le loro determinazioni in merito.
7) Le spese per le attività sportive, ricreative, mediche e straordinarie, idoneamente documentate e da concordarsi preventivamente (salvo urgenze), compreso il costo di libri e future tasse scolastiche, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
8) Con l'approvazione delle presenti condizioni di divorzio si intendono interamente e reciprocamente definiti i rapporti personali e familiari degli odierni ricorrenti.”
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile
(decreto n. cron. 242/2023 emesso in data11/01/2023 nell'ambito del proc. n. r.g. 1262/2022).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, il quale ha espresso parere favorevole in data 12.12.2024.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Piazza Armerina in data 23.08.2018, tra , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._2 di Piazza Armerina al numero 46, parte II, serie A, anno 2018;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti al figlio minore (nato. ad Enna il Persona_1
15.11.2017) ed ai rapporti economici tra le parti, di cui al ricorso congiunto depositato in data
05.08.2024, come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al V.G. di cui in epigrafe, avente ad oggetto: “Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promosso congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...]n. 7, rappresentata e difesa, per procura in C.F._1 atti, dall'Avv. Marlene Muscarà;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco
Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
11.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.08.2024, e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Piazza Armerina in data 23.08.2018 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 46, parte II, serie A, anno 2018, precisando che dalla loro unione è nato un figlio, (nato ad [...] il [...]), tuttora minorenne. Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di cui ricorso congiunto depositato in data 05.08.2024, di seguito trascritte:
“1) il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi, secondo il regime dell'affido condiviso Per_1 ma coabiterà stabilmente con la madre.
2) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: tre giorni alla settimana secondo i propri impegni lavorativi ed in ottemperanza alle esigenze scolastiche/sportive del minore.
Tali giorni, non potranno ricadere su sabato e domenica per più di due volte al mese. Con il consenso della madre anche più volte nell'arco della settimana;
nel periodo delle feste di fine anno, ad anni alterni, nei giorni del 24 o del 25 Dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00 e nei giorni del 31
Dicembre o 1° Gennaio per lo stesso orario, intendendosi sin da ora che Natale 2024 verrà trascorso con il padre;
nel periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 22.00, iniziando il giorno di Pasqua dell'anno 2025 con la madre;
durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi nel mese di Agosto o Luglio comprendente ad anni alterni il giorno di Ferragosto;
I coniugi gestiranno il tempo da far trascorrere insieme al padre in considerazione della tenera età del bambino;
nel giorno del compleanno del piccolo Per_1 ad anni alterni a pranzo o a cena. Salvo diversa volontà congiunta dei coniugi;
nel periodo in cui il minore trascorrerà le vacanze con il padre, quest'ultimo potrà condurlo fuori dalla sua abituale residenza ma consentirà le videochiamate e/o chiamate alla madre;
nel periodo estivo in cui il minore non sarà con il padre verrà sospesa la convenuta disciplina del diritto di visita del genitore non convivente, consentendo alla madre di poter anche partire in viaggio con il minore per 15 giorni consecutivi, previo preavviso da darsi al padre con il quale potrà sentirsi telefonicamente;
i genitori, di comune accordo e nel rispetto delle esigenze scolastiche e relazionali del minore potranno modificare quanto pattuito.
3) Il sig. consentirà alla sig.ra di asportare i beni e gli effetti personali di Pt_2 Parte_1 quest'ultima che ancora detiene presso la propria abitazione;
4) I coniugi sono economicamente autonomi e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) Il Sig. si impegna a corrispondere alla moglie, al fine di contribuire al sostentamento ed Pt_2 alle esigenze ordinarie del figlio minore, un contributo mensile di mantenimento pari ad euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovrà pervenire presso il domicilio della madre entro e non oltre il giorno cinque del mese di riferimento. L'assegno unico INPS verrà percepito e riscosso, in via permanente, dalla sig.ra nella misura del 100%; Parte_1
6) In ordine alle spese ordinarie e straordinarie i coniugi danno atto di ben conoscere il protocollo del CNF e ad allo stesso faranno riferimento per le loro determinazioni in merito.
7) Le spese per le attività sportive, ricreative, mediche e straordinarie, idoneamente documentate e da concordarsi preventivamente (salvo urgenze), compreso il costo di libri e future tasse scolastiche, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%;
8) Con l'approvazione delle presenti condizioni di divorzio si intendono interamente e reciprocamente definiti i rapporti personali e familiari degli odierni ricorrenti.”
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia del decreto di omologa reso dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile
(decreto n. cron. 242/2023 emesso in data11/01/2023 nell'ambito del proc. n. r.g. 1262/2022).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, il quale ha espresso parere favorevole in data 12.12.2024.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Piazza Armerina in data 23.08.2018, tra , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._2 di Piazza Armerina al numero 46, parte II, serie A, anno 2018;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti al figlio minore (nato. ad Enna il Persona_1
15.11.2017) ed ai rapporti economici tra le parti, di cui al ricorso congiunto depositato in data
05.08.2024, come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta