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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa EP ON
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8012/2022 vertente tra:
Controparte_1 opponente
e
Controparte_2
opposta nonché
Controparte_3 opposto contumace
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
EP ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8012/2022 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Corsiero, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore in Maddaloni, Via S. Francesco d'Assisi, 118, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Andrea Di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco, Via
Vittorio Veneto n. 36, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
Controparte_3 opposto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, agiva per l'annullamento, Controparte_1 previa sospensione, della intimazione di pagamento ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73 n.
55622200002189, notificata in data 21.4.2022, emessa dalla per conto dell'ente Controparte_2 creditore limitatamente alla richiesta di pagamento avente titolo in n. 4 Controparte_3 ingiunzioni fiscali (n. 550120110002166, n. 550120130000814; n. 5501201300011827; n.
550120140001300), relative a sanzioni amministrative per violazione al CdS.
A supporto della opposizione, l'istante – assumendo l'omessa notificazione delle presupposte ingiunzioni fiscali – adduceva quale unica ragione l'intervenuta prescrizione del relativo credito (cfr. pag. 3 atto introduttivo, ove si legge: “… anche ritenendo rituale la notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, che in ogni caso si contestano: dal giorno della notifica delle ingiunzioni de quibus, da considerarsi quale ultimo atto interruttivo della prescrizione, infatti, è decorso il termine di prescrizione quinquennale, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 209, C.d.S., ed all'art. 28, l. n. 689/1981 …”).
Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della istanza Controparte_2 cautelare, così come della opposizione.
Il sebbene ritualmente convenuto in giudizio (cfr. file .eml in allegato alla Controparte_3 iscrizione a ruolo del procedimento), non si costituiva, dacché all'esito della udienza figurata del
31.1.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 31.1.2023, la scrivente – ritenuta la sussistenza prima facie della censura devoluta
– accoglieva la istanza di sospensione della efficacia dell'atto opposto “… limitatamente alle pretese fondate sulle ingiunzioni fiscali: n. 550120110002166, n. 550120130000814; n. 5501201300011827;
n. 550120140001300 …” e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva da ultimo fissato alla data odierna.
In via preliminare si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare
3 cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nel caso di specie, l'opponente in sede di atto introduttivo contestava la notificazione delle ingiunzioni di pagamento presupposte alla intimazione di pagamento impugnata, con ciò devolvendo una censura sul quomodo.
Ebbene, tenuto conto del fatto che – per stessa ammissione della istante – la intimazione di pagamento veniva notificata in data 21.4.2022, essa censura da inquadrarsi nell'alveo dell'art. 617, comma I
c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di venti giorni nella specie non rispettato, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avveniva in data 20.10.2022.
Se ne inferisce della inammissibilità della censura di opposizione agli atti.
Tuttavia, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alle ingiunzioni fiscali presupposte, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati, volti a contestare l'an della pretesa.
Al riguardo, la parte opposta ha dedotto quanto segue: “… L'intimazione di pagamento n.
55622200002189 (All. 2), notificata in data 21.04.2022, è stata emessa dalla per il Controparte_2 recupero dell'ingiunzione fiscale n. 5501201100002166, notificata in data 16.12.2011, per la riscossione dei seguenti verbali di accertamento d'infrazione al C.d.S. … L'ingiunzione fiscale n.
5501201100002166 è stata ritualmente notificata entro il termine prescrizionale quinquennale, ovvero in data 16.12.2011, fungendo anche da atto interruttivo della prescrizione, nuovamente interrotta dall'emissione delle intimazioni di pagamento n. 550420142427, notificata in data
09.07.2014, n. 550420163306, notificata in data 14.05.2016 e n. 5504201700002821, notificata in data 04.08.2017 (All. 3). L'opposta intimazione è stata emessa, inoltre, per il recupero dell'ingiunzione fiscale n. 550120130000814 (All. 2), notificata in data 05.06.2013 e relativa ai seguenti verbali d'infrazione del … l'ingiunzione fiscale n. 550120130000814 è Controparte_3 stata ritualmente notificata entro il periodo di prescrizione quinquennale, ovvero in data 05.06.2013, fungendo anche da atto interruttivo della prescrizione, nuovamente interrotta dall'emissione
4 dell'intimazione di pagamento n. 550420170002821, notificata in data 04.08.2017 (All. 3). …
L'opposta intimazione di pagamento è stata emessa anche per il recupero dell'ingiunzione fiscale n.
5501201300011827 (All. 2), notificata in data 03.01.2014,e relativa ai seguenti verbali C.d.S. del
… l'ingiunzione fiscale n. 5501201300011827 è stata regolarmente notificata Controparte_3 entro il termine quinquennale di prescrizione, ovvero in data 03.01.2014, risolvendosi anche in un atto interruttivo della prescrizione, nuovamente interrotta dall'emissione dell'intimazione di pagamento n. 5504201700002821, notificata in data 04.08.2017. Infine, con l'opposta intimazione,
l'odierna convenuta ho posto in riscossione l'ingiunzione fiscale n. 5501201400001300 (All. 2), notificata in data 20.04.2015 e relativa ai seguenti processi verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada elevati dal Comune di … Alla notifica dell'ingiunzione fiscale n. CP_3
5501201400001300, è seguita, poi, la notificazione, avvenuta in data 04.08.2017, della già richiamata intimazione di pagamento n. 550420170002821 che ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione. …” (cfr. pag. 5 e ss atto introduttivo).
Il Tribunale, come già rilevato in sede di delibazione sulla istanza cautelare, ribadisce che la parte opposta - benché in comparsa di costituzione faceva richiamo a documenti allegati asseritamente probanti la notificazione delle ingiunzioni fiscali, così come ad atti successivi interruttivi del termine di prescrizione - ha omesso qualsivoglia produzione documentale a supporto delle predette deduzioni.
Ed invero, in allegato alla comparsa di costituzione risulta prodotta la sola procura alle liti.
Tanto premesso, considerato che dalla intimazione di pagamento opposta si ricava che le sottese ingiunzioni fiscali venivano notificate negli anni 2011, 2013, 2014 e 2015, in difetto di prova di atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale nella specie applicabile, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
tuttavia, la inammissibilità della censura di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, la sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare sul punto, induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8012/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento ex art. 50, comma II
D.P.R. 602/73 n. 55622200002189, notificata in data 21.4.2022, limitatamente alle pretese fondate
5 sulle ingiunzioni fiscali: n. 550120110002166, n. 550120130000814; n. 5501201300011827; n.
550120140001300;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa EP ON
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa EP ON
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8012/2022 vertente tra:
Controparte_1 opponente
e
Controparte_2
opposta nonché
Controparte_3 opposto contumace
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
EP ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8012/2022 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Corsiero, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore in Maddaloni, Via S. Francesco d'Assisi, 118, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Andrea Di Lecce, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco, Via
Vittorio Veneto n. 36, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta nonché
Controparte_3 opposto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, agiva per l'annullamento, Controparte_1 previa sospensione, della intimazione di pagamento ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73 n.
55622200002189, notificata in data 21.4.2022, emessa dalla per conto dell'ente Controparte_2 creditore limitatamente alla richiesta di pagamento avente titolo in n. 4 Controparte_3 ingiunzioni fiscali (n. 550120110002166, n. 550120130000814; n. 5501201300011827; n.
550120140001300), relative a sanzioni amministrative per violazione al CdS.
A supporto della opposizione, l'istante – assumendo l'omessa notificazione delle presupposte ingiunzioni fiscali – adduceva quale unica ragione l'intervenuta prescrizione del relativo credito (cfr. pag. 3 atto introduttivo, ove si legge: “… anche ritenendo rituale la notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, che in ogni caso si contestano: dal giorno della notifica delle ingiunzioni de quibus, da considerarsi quale ultimo atto interruttivo della prescrizione, infatti, è decorso il termine di prescrizione quinquennale, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 209, C.d.S., ed all'art. 28, l. n. 689/1981 …”).
Si costituiva la che, contestando l'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della istanza Controparte_2 cautelare, così come della opposizione.
Il sebbene ritualmente convenuto in giudizio (cfr. file .eml in allegato alla Controparte_3 iscrizione a ruolo del procedimento), non si costituiva, dacché all'esito della udienza figurata del
31.1.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 31.1.2023, la scrivente – ritenuta la sussistenza prima facie della censura devoluta
– accoglieva la istanza di sospensione della efficacia dell'atto opposto “… limitatamente alle pretese fondate sulle ingiunzioni fiscali: n. 550120110002166, n. 550120130000814; n. 5501201300011827;
n. 550120140001300 …” e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., il procedimento veniva da ultimo fissato alla data odierna.
In via preliminare si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare
3 cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nel caso di specie, l'opponente in sede di atto introduttivo contestava la notificazione delle ingiunzioni di pagamento presupposte alla intimazione di pagamento impugnata, con ciò devolvendo una censura sul quomodo.
Ebbene, tenuto conto del fatto che – per stessa ammissione della istante – la intimazione di pagamento veniva notificata in data 21.4.2022, essa censura da inquadrarsi nell'alveo dell'art. 617, comma I
c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di venti giorni nella specie non rispettato, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avveniva in data 20.10.2022.
Se ne inferisce della inammissibilità della censura di opposizione agli atti.
Tuttavia, la natura di accertamento negativo del credito della proposta opposizione, pur a fronte della mancata opposizione alle ingiunzioni fiscali presupposte, non preclude il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati, volti a contestare l'an della pretesa.
Al riguardo, la parte opposta ha dedotto quanto segue: “… L'intimazione di pagamento n.
55622200002189 (All. 2), notificata in data 21.04.2022, è stata emessa dalla per il Controparte_2 recupero dell'ingiunzione fiscale n. 5501201100002166, notificata in data 16.12.2011, per la riscossione dei seguenti verbali di accertamento d'infrazione al C.d.S. … L'ingiunzione fiscale n.
5501201100002166 è stata ritualmente notificata entro il termine prescrizionale quinquennale, ovvero in data 16.12.2011, fungendo anche da atto interruttivo della prescrizione, nuovamente interrotta dall'emissione delle intimazioni di pagamento n. 550420142427, notificata in data
09.07.2014, n. 550420163306, notificata in data 14.05.2016 e n. 5504201700002821, notificata in data 04.08.2017 (All. 3). L'opposta intimazione è stata emessa, inoltre, per il recupero dell'ingiunzione fiscale n. 550120130000814 (All. 2), notificata in data 05.06.2013 e relativa ai seguenti verbali d'infrazione del … l'ingiunzione fiscale n. 550120130000814 è Controparte_3 stata ritualmente notificata entro il periodo di prescrizione quinquennale, ovvero in data 05.06.2013, fungendo anche da atto interruttivo della prescrizione, nuovamente interrotta dall'emissione
4 dell'intimazione di pagamento n. 550420170002821, notificata in data 04.08.2017 (All. 3). …
L'opposta intimazione di pagamento è stata emessa anche per il recupero dell'ingiunzione fiscale n.
5501201300011827 (All. 2), notificata in data 03.01.2014,e relativa ai seguenti verbali C.d.S. del
… l'ingiunzione fiscale n. 5501201300011827 è stata regolarmente notificata Controparte_3 entro il termine quinquennale di prescrizione, ovvero in data 03.01.2014, risolvendosi anche in un atto interruttivo della prescrizione, nuovamente interrotta dall'emissione dell'intimazione di pagamento n. 5504201700002821, notificata in data 04.08.2017. Infine, con l'opposta intimazione,
l'odierna convenuta ho posto in riscossione l'ingiunzione fiscale n. 5501201400001300 (All. 2), notificata in data 20.04.2015 e relativa ai seguenti processi verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada elevati dal Comune di … Alla notifica dell'ingiunzione fiscale n. CP_3
5501201400001300, è seguita, poi, la notificazione, avvenuta in data 04.08.2017, della già richiamata intimazione di pagamento n. 550420170002821 che ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione. …” (cfr. pag. 5 e ss atto introduttivo).
Il Tribunale, come già rilevato in sede di delibazione sulla istanza cautelare, ribadisce che la parte opposta - benché in comparsa di costituzione faceva richiamo a documenti allegati asseritamente probanti la notificazione delle ingiunzioni fiscali, così come ad atti successivi interruttivi del termine di prescrizione - ha omesso qualsivoglia produzione documentale a supporto delle predette deduzioni.
Ed invero, in allegato alla comparsa di costituzione risulta prodotta la sola procura alle liti.
Tanto premesso, considerato che dalla intimazione di pagamento opposta si ricava che le sottese ingiunzioni fiscali venivano notificate negli anni 2011, 2013, 2014 e 2015, in difetto di prova di atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale nella specie applicabile, l'opposizione va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
tuttavia, la inammissibilità della censura di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, la sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare sul punto, induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8012/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la intimazione di pagamento ex art. 50, comma II
D.P.R. 602/73 n. 55622200002189, notificata in data 21.4.2022, limitatamente alle pretese fondate
5 sulle ingiunzioni fiscali: n. 550120110002166, n. 550120130000814; n. 5501201300011827; n.
550120140001300;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa EP ON
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