TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 03 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 10919/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. Michele Geronimo
-Ricorrente-
Contro
CP_1 contumace
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
il quale presta attività lavorativa alle dipendenze Parte_1 della dal 03.08.1992, con profilo professionale di Tecnico di CP_2
Laboratorio Biomedico presso lo Stabilimento Ospedaliero di Triggiano -
Patologia Clinica, inquadrato in categoria D del CCNL Comparto Sanità
Pubblica, rappresenta che nel corso dell'intero periodo lavorativo ha spesso svolto attività lavorativa per tutti i sette giorni della settimana, senza godere del riposo settimanale.
1 Allega di non aver potuto godere del riposo compensativo in relazione alla attività di pronta disponibilità attiva nei giorni festivi e chiede il correlato danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa non festiva per ogni giorno di riposo compensativo perduto.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, CP_2 non si costituiva.
La questione oggetto della presente causa è stata già sottoposta all'esame di questo Tribunale relativamente alla questione del mancato riconoscimento del riposo compensativo per il servizio di pronta reperibilità attiva prestato, e questo Tribunale ha costantemente ritenuto di accogliere il ricorso (così le sentenze 5641/2019 e 1853/2020).
Non vi è, pertanto motivo di discostarsi dalle ragioni espresse in dette decisioni, che si fanno proprie in questa sede.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può
2 dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13;
n.4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
3 Ciò posto, nel caso di specie rileva il comma 9 dell'art. 7 del CCNL
Integrativo del 20.9.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione
Cont in regime di disponibilità c.d. attiva, la non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (cfr. buste paga e rilevazioni presenze).
Sostiene parte ricorrente che l'azienda sanitaria doveva garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della
4 chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione. È evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, parte ricorrente non ha avuto diritto anche al riposo compensativo.
Ciò posto, come detto, la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16; n.16665/15; n.24180/13; Cass.S.U.n.142/1
3).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psicofisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, il compenso giornaliero ordinario (cfr. Corte
d'Appello Bari n. 1589/2021).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno per il servizio di pronta reperibilità attiva nelle giornate festive con risarcimento pari al compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto.
Tanto chiarito, in riferimento quantum dabeatur, il ricorrente ha prodotto i propri fogli di rilevazione presenza concernenti il periodo oggetto di ricorso e parte resistente, rimasta contumace, ha scelto di non contestare in modo specifico la circostanza che la stessa abbia prestato la propria attività lavorativa di pronta reperibilità nei giorni festivi senza che ciò sia stato seguito da riposo compensativo.
5 Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese sono a carico della come da liquidazione in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso di ogni contraria domanda, eccezione e difesa Parte_1 respinte, così provvede:
1) accertato che ha svolto attività lavorativa di Parte_1 pronta reperibilità nei giorni festivi, dichiara il diritto dello stesso al danno da usura psicofisica, nella misura del compenso dovuto per una giornata lavorativa ordinaria per ogni giorno di reperibilità attiva, che non sia stato seguito da riposo compensativo;
2) condanna l convenuta al pagamento delle spese processuali CP_3 sostenute da parte ricorrente che liquida in € 1.750,00 oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 03 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
6
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 03 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 10919/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. Michele Geronimo
-Ricorrente-
Contro
CP_1 contumace
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
il quale presta attività lavorativa alle dipendenze Parte_1 della dal 03.08.1992, con profilo professionale di Tecnico di CP_2
Laboratorio Biomedico presso lo Stabilimento Ospedaliero di Triggiano -
Patologia Clinica, inquadrato in categoria D del CCNL Comparto Sanità
Pubblica, rappresenta che nel corso dell'intero periodo lavorativo ha spesso svolto attività lavorativa per tutti i sette giorni della settimana, senza godere del riposo settimanale.
1 Allega di non aver potuto godere del riposo compensativo in relazione alla attività di pronta disponibilità attiva nei giorni festivi e chiede il correlato danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa non festiva per ogni giorno di riposo compensativo perduto.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, CP_2 non si costituiva.
La questione oggetto della presente causa è stata già sottoposta all'esame di questo Tribunale relativamente alla questione del mancato riconoscimento del riposo compensativo per il servizio di pronta reperibilità attiva prestato, e questo Tribunale ha costantemente ritenuto di accogliere il ricorso (così le sentenze 5641/2019 e 1853/2020).
Non vi è, pertanto motivo di discostarsi dalle ragioni espresse in dette decisioni, che si fanno proprie in questa sede.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può
2 dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13;
n.4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
3 Ciò posto, nel caso di specie rileva il comma 9 dell'art. 7 del CCNL
Integrativo del 20.9.2001, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione
Cont in regime di disponibilità c.d. attiva, la non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (cfr. buste paga e rilevazioni presenze).
Sostiene parte ricorrente che l'azienda sanitaria doveva garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della
4 chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione. È evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, parte ricorrente non ha avuto diritto anche al riposo compensativo.
Ciò posto, come detto, la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16; n.16665/15; n.24180/13; Cass.S.U.n.142/1
3).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psicofisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, il compenso giornaliero ordinario (cfr. Corte
d'Appello Bari n. 1589/2021).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno per il servizio di pronta reperibilità attiva nelle giornate festive con risarcimento pari al compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto.
Tanto chiarito, in riferimento quantum dabeatur, il ricorrente ha prodotto i propri fogli di rilevazione presenza concernenti il periodo oggetto di ricorso e parte resistente, rimasta contumace, ha scelto di non contestare in modo specifico la circostanza che la stessa abbia prestato la propria attività lavorativa di pronta reperibilità nei giorni festivi senza che ciò sia stato seguito da riposo compensativo.
5 Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese sono a carico della come da liquidazione in CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso di ogni contraria domanda, eccezione e difesa Parte_1 respinte, così provvede:
1) accertato che ha svolto attività lavorativa di Parte_1 pronta reperibilità nei giorni festivi, dichiara il diritto dello stesso al danno da usura psicofisica, nella misura del compenso dovuto per una giornata lavorativa ordinaria per ogni giorno di reperibilità attiva, che non sia stato seguito da riposo compensativo;
2) condanna l convenuta al pagamento delle spese processuali CP_3 sostenute da parte ricorrente che liquida in € 1.750,00 oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 03 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
6