TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8033
TAR
Sentenza breve 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Non vi era necessità di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, atteso che quest’ultimo era stato avviato dalla stessa parte ricorrente con l’istanza di rinnovo presentata in data 27.1.2023, per cui quest’ultima ne aveva in ogni piena contezza avendo peraltro attivamente partecipato alla fase istruttoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Nel provvedimento vengono date piene contezza delle ragioni ostative, rispetto alle quali parte ricorrente non ha allegato alcun elemento contrario, sicché devono ritenersi assodate, con la conseguenza che anche l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non ha portata invalidante e caducante in quanto il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di motivazione

    Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alle ragioni ostative che hanno portato al rigetto dell'istanza di rinnovo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza

    La determinazione impugnata si fonda principalmente su ragioni comportamentali omissive della stessa parte (omessa prova della bontà delle acque e di pagamento del quantum debeatur), il che dimostra anche l’infondatezza del motivo di gravame.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 35 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 - violazione della disciplina delle concessioni minerarie

    La determinazione impugnata si fonda principalmente su ragioni comportamentali omissive della stessa parte (omessa prova della bontà delle acque e di pagamento del quantum debeatur), il che dimostra anche l’infondatezza del motivo di gravame.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede

    Nessun affidamento legittimo può essere riconosciuto in capo alla ricorrente posto che la determinazione impugnata si fonda principalmente su ragioni comportamentali omissive della stessa parte (omessa prova della bontà delle acque e di pagamento del quantum debeatur), il che dimostra anche l’infondatezza del motivo di gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8033
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8033
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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