Sentenza breve 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8033 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10760/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10760 del 2025, proposto da
Fonte Ceciliana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Patrizia Lecci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri n. 1;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione regionale n. G06205 del 20 maggio 2025 avente ad oggetto "…Concessione mineraria di acqua termominerale denominata 'Ceciliano Piagge', sita in territorio del Comune di Palestrina (RM). Cessazione della concessione e sollevamento del vincolo minerario - Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 art. 29 e R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 art. 33-35…", e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. SC LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente - titolare della concessione mineraria per acqua termo-minerale denominata "Ceciliano Piagge", sita nel territorio del Comune di Palestrina, originariamente accordata con Decreto Ministeriale del 1952 e successivamente trasferita e più volte rinnovata - ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento dell’atto, di cui in epigrafe, mediante il quale la Regione Lazio ha rigettato l’istanza di rinnovo della concessione presentata in data 27 gennaio 2023, ritenendo “di non riconoscere più l’esistenza della miniera di acqua termale denominata “Ceciliano Piagge”, rientrata nella disponibilità dell’Amministrazione regionale alla scadenza del titolo concessorio rilasciato con Determinazione 11 novembre 2003 n,. 1664” nonché “di revocare il vincolo minerario esistente sull’area di concessione”. A tal fine ha dedotto, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - eccesso di potere per difetto di istruttoria” avendo l'Amministrazione Regionale ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento di cessazione della concessione mineraria; 2) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. mancata comunicazione dei motivi ostativi”; 3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - difetto di motivazione”; 4) “Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza” atteso che la decadenza della concessione mineraria rappresentava una misura di estrema gravità, comportando la perdita definitiva del diritto di sfruttamento della risorsa idrominerale nonché ingenti conseguenze economiche, così risultando sproporzionata rispetto alle infrazioni contestate; 5) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 35 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 - violazione della disciplina delle concessioni minerarie” atteso che l'Amministrazione regionale aveva omesso di valutare la possibilità di rinnovo della concessione, procedendo direttamente alla cessazione senza considerare che essa aveva invece manifestato la volontà di ottemperare agli obblighi imposti; 6) “ Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e del principio di buona fede ” atteso che la cessazione della concessione era avvenuta improvvisamente, senza aver previamente concesso alcuna possibilità di regolarizzare la propria posizione;
Letta la articolata memoria difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione regionale resistente;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza in camera di consiglio del 15.4.2026, previo avviso alle parti di possibile definizione della lite mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Visto, peraltro, l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto il ricorso manifestamente infondato per le seguenti ragioni:
- in quanto nella fattispecie non vi era necessità di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, atteso che quest’ultimo era stato avviato dalla stessa parte ricorrente con l’istanza di rinnovo presentata in data 27.1.2023, per cui quest’ultima ne aveva in ogni piena contezza avendo peraltro attivamente partecipato alla fase istruttoria (in riscontro alla richiesta di integrazione documentale nonché chiedendo una proroga di 8 mesi della durata della stessa concessione già scaduta);
- in quanto trattasi, invero, non già di decadenza dalla concessione ma di rigetto dell’istanza di rinnovo legata a plurime ragioni, quali l’omesso pagamento dei diritti concessori (rispetto ai quali è risultato che la parte ha chiesto, ma non ottenuto, la rateizzazione dei canoni dovuti, così versando solo una parte degli stessi) nonché, soprattutto, la non conformità delle acque sin dal 2019 (rispetto alle quali, in sede di sopralluogo eseguito in data 31 marzo 2025, emergeva che la carenza assoluta di documentazione idonea ad accertare la “qualità delle acque sorgive” oltre che della “portata della sorgente” il cui onere certamente ricade sulla parte ricorrente);
- in quanto nel provvedimento viene data piena contezza delle citate ragioni ostative, rispetto alle quali parte ricorrente non ha invero allegato, in punto di fatto, alcun elemento contrario, sicché devono ritenersi assodate, con la conseguenza che anche l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non ha portata invalidante e caducante in quanto il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso;
- in quanto alcun affidamento legittimo può essere riconosciuto in capo alla ricorrente posto che la determinazione impugnata si fonda principalmente su ragioni comportamentali omissive della stessa parte (omessa prova della bontà delle acque e di pagamento del quantum debeatur ), il che dimostra anche l’infondatezza dei motivi di gravame 4 e 5;
Considerato che l’esito del giudizio giustifica la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – liquidate in favore della Regione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Lazio che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
SC LE, Consigliere, Estensore
Ida NE, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| SC LE | IC IA |
IL SEGRETARIO