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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AR ER TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6759/2024, introdotta da
Parte_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Baldasseroni
E
Controparte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv. Vincenza Paese
- ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Canale Monterano in data 13 luglio 2018 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione coniugale è nato il figlio (n. il 31/07/2020). Per_1
I coniugi hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto e riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, di conseguenza, dichiarano con il presente accordo di separazione che ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2) La casa coniugale sita in Via Giuseppe Ricca Salerno n. 10- 00166 ROMA – di proprietà esclusiva del Sig. viene assegnata alla moglie che vi coabiterà unitamente al Controparte_1 figlio sino all'autosufficienza economica di quest'ultimo o, in subordine, sino al Per_1 compimento del suo trentesimo anno di vita. Alla scadenza del predetto termine (o alla data di autosufficienza economica del figlio) il Sig. rientrerà in possesso della propria Controparte_1 abitazione dovendo la Sig.ra lasciarla libera da persone e cose. Parte_1
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione coniugale, sita in Giuseppe Ricca Salerno n. 10- 00166 ROMA. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio comune,
, la somma mensile di euro 150,00. Detta somma dovrà essere corrisposta, mediante Per_1 bonifico bancario alle coordinate già note, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo i parametri ISTAT.
5) Saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese scolastiche, sportive, ludiche e mediche non coperte dal SSN, così come meglio specificate nel protocollo del
Tribunale di Roma. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e documentate, rimanendo ogni altra e qualsivoglia voce ricompresa nell'assegno di mantenimento mensile come sopra concordato.
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: dalla domenica mattina alle ore 8,00, con pernottamento la domenica ed il lunedì notte, sino al martedì mattina allorquando lo accompagnerà a scuola, nonché per due pomeriggi a settimana, da stabilire mensilmente in base ai turni di lavoro della madre, prelevandolo a scuola alle ore
16,30 e riportandolo alla madre alle ore 18,30; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé
, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle Per_1 vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo, e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive Per_1 trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto
Le spese del presente giudizio chiedono di voler compensare integralmente le spese del procedimento e di prestare acquiescenza all' emanando provvedimento di separazione personale dei coniugi con piena rinuncia all'impugnazione
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate, il Tribunale dispone in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dal contenuto tipico del presente procedimento.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Canale Controparte_1
Monterano in data 13 luglio 2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Canale Monterano al n. 19, Parte 2, Serie C, Anno 2018, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR ER TT RT NZ