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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22.5.2025
Causa n. 1226 / 2024
IONITA /L. Controparte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Mascia e per la parte convenuta l'Avv. Poli e il legale rappresentante Manuel De Vecchi
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 22.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1226 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 17/06/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASCIA DANIELE e dell'avv. BONANI GIUSEPPINA
contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1
dell'avv. POLI LUCIA e dell'avv. PLAFONI ELEONORA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17.6.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società esponendo di Controparte_2
essere stata assunta dalla società convenuta e di essere impiegata in un appalto avente per oggetto il servizio di logistica delle Merci dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
che tale servizio consisteva nella gestione dei magazzini aziendali, trasporto e consegna della merce
“ai piani”; che il contratto di lavoro prevedeva l'applicazione del CCNL
di essere stata inquadrata al 3 livello;
che nel Capitolato Parte_2
Speciale d'Appalto stipulato tra l Parte_3
, era presente una clausola sociale che imponeva all'appaltatore
[...]
1 di applicare ai lavoratori il CCNL del settore di riferimento;
che il settore di riferimento invece era quello della logistica, rientrante nell'area di applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica.
La ricorrente lamentava la violazione dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 (Codice degli Appalti) il quale stabilisce che, nei contratti pubblici,
ai lavoratori impiegati deve essere applicato il contratto collettivo nazionale
(CCNL) più coerente con l'attività oggetto dell'appalto. Nel caso specifico,
l'appalto riguardava servizi di logistica sanitaria (gestione magazzini,
trasporto, consegna merci ospedaliere). Il CCNL Multiservizi si applica a settori come pulizie, sanificazione, servizi generici - Il CCNL Trasporto
Merci & Logistica è invece stato specificamente predisposto per attività di magazzino, movimentazione merci, trasporto e logistica. I ricorrenti sostenevano che la Clausola sociale nel capitolato d'appalto doveva essere considerata un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), nel senso che i lavoratori, pur non essendo parte del contratto, ne sono i diretti beneficiari.
La giurisprudenza riconosce che i lavoratori possano far valere direttamente questo diritto in giudizio.
In via subordinata deduceva la violazione dell'art. 36 della Costituzione evidenziando che in ogni caso l'applicazione del CCNL Parte_2
violerebbe comunque l'art. 36 Cost., che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente.Il CCNL Multiservizi prevede paga oraria inferiore (es. €8,57 vs €11,09 nel 2021).
Le mansioni svolte dalla ricorrente (coordinamento di altri lavoratori, uso di transpallet elettrici, software WMS, consegne ospedaliere complesse)
richiedono qualifiche e responsabilità che giustificano un inquadramento più
elevato. Il Giudice, secondo la giurisprudenza, può disapplicare un contratto collettivo inadeguato se non rispetta i criteri costituzionali.
2 La ricorrente formulava le conclusioni di seguito riportate
1) Voglia il Giudice adito accertare il diritto della ricorrente all'applicazione sin dall'assunzione al proprio rapporto di lavoro del CCNL
Trasporto Merci & Logistica ed all'inquadramento nel 4' o in subordine nel
5' o 6' livello o comunque a ricevere dall'assunzione o secondo la diversa decorrenza il trattamento economico nella misura corrispondente al 4' o al
5' o al 6' livello del ccnl Trasporto Merci & Logistica
2) Voglia conseguentemente il Giudice adito condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, codice fiscale al pagamento in favore della P.IVA_1
ricorrente dell'importo di 13.687,76 o del maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3) Vittoria di spese e compensi di legge
La società convenuta si è costituita e ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso esponendo che la c.d. clausola sociale del capitolato non conteneva una stipulazione a favore di terzo e quindi i lavoratori non erano titolari del diritto soggettivo all'applicazione di un determinato CCNL. Il servizio oggetto di appalto rientrava comunque nell'area di applicazione del CCNL Multiservizi
e comunque la ricorrente si limitava a svolgere solo mansioni di facchinaggio, rientranti nella previsione del predetto CCNL applicato al rapporto di lavoro. La parte ricorrente non aveva inoltre dimostrato i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ottenere la disapplicazione delle clausole retributive applicate per violazione dell'art. 36
cost.
All'udienza del 19.12.2024 il tentativo di conciliazione dava esito negativo per mancanza di disponibilità in tal senso da parte della convenuta. Il
3 Giudice ritenuto che i fatti di causa erano sostanzialmente pacifici, fissava l'udienza di discussione con termine per deposito di note difensive. Il
Giudice all'esito della discussione orale pronunciava sentenza mediante lettura dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande svolte in via principale dalla parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La parte ricorrente invoca l'art. 30 comma 4 del Dlg 50/2016 quale fonte di un diritto soggettivo del lavoratore, impiegato nell'appalto pubblico, all'applicazione nei suoi confronti del contratto collettivo stipulato per regolare i rapporti di lavoro nel settore oggetto dell'appalto. La parte convenuta contesta tale ricostruzione richiamando i principi generali secondo i quali i contratti di diritto comune non hanno efficacia “erga omnes”
2. le argomentazioni svolte dalla parte convenuta non sono condivisibili. La
Corte di Cassazione, con orientamento costante, ribadito con le recenti pronunce, nn. 12276, 12279 e 12718, depositate rispettivamente il 9.5.2025
e 13.5.2025, si è pronunciata in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente
3. Nella motivazione della sentenza 12718/2025 si legge: Partendo
dall'analisi del dato normativo, le previsioni di cui all'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che impongono l'applicazione, ai lavoratori addetti ad un servizio oggetto di appalto o di subappalto, del trattamento economico e normativo non inferiore a quello dettato dal contratto collettivo “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” o il cui “ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”, rispondono alla duplice esigenza: di evitare fenomeni di concorrenza sleale con sperequazioni al ribasso nelle operazioni di gara e
4 di garantire ai lavoratori occupati nelle medesime attività, con le stesse mansioni e nella stessa zona, un trattamento paritario. Tale previsione mira ad evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali e, allo stesso tempo, a salvaguardare la parità di trattamento tra lavoratori, garantendo a coloro che sono occupati nell'esecuzione di appalti e subappalti specifici standard di tutela reddituale e occupazionale appositamente individuati.
Se anche nelle procedure ad evidenza pubblica le imprese agiscono, in sintonia con i principi dettati dalle direttive europee, secondo le regole della libera concorrenza, questa tuttavia non può esercitarsi facendo leva, come elemento competitivo, sui trattamenti economici e normativi dei lavoratori,
individuati dal legislatore quale nucleo minimo di tutela inderogabile. Ciò in attuazione non solo del principio di retribuzione adeguata sancito dall'art. 36 Cost. ma anche della esigenza di “indirizzare” l'attività economica pubblica e privata “a fini sociali”, come recita il secondo comma dell'art. 41
Cost., e quindi di garantire, nello specifico settore degli appalti pubblici, una forte dose di responsabilità sociale. Omissis ”Le clausole dei bandi di gara e dei relativi capitolati che impongono l'obbligo, alla società aggiudicataria, di garantire ai lavoratori impiegati nell'appalto un trattamento minimo non inferiore a quello di un determinato contratto collettivo, rispondente al duplice requisito dell'essere attinente al settore di attività oggetto di appalto e di essere sottoscritto dalle associazioni e organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività comparata, qualificabili come clausole sociali,
configurano clausole a favore di terzi.
Questa Corte, con indirizzo risalente e recentemente ribadito, ha statuito che la clausola del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti
5 condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro,
all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411, primo comma c.c., è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. n.
18686 del 2020 che richiama Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21
dicembre 1991, n. 13834).
Nella stessa pronuncia si è ribadito che la clausola in parola attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto.
L'interpretazione che giudica compatibile con le previsioni dei Codici dei contratti l'indicazione, negli atti di gara, di un determinato contratto collettivo non integra alcuna violazione dell'art. 39 Cost. poiché le espressioni adoperate dall'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006 e dall'art. 30, comma 4,
d.lgs. n. 50/2016 vanno lette come richiamo ai contratti collettivi, e più
precisamente ai trattamenti economici e normativi ivi previsti, quale parametro di riferimento del trattamento da riconoscere ai dipendenti impiegati nell'appalto, e non come statuizioni idonee ad incidere sulla efficacia dei contratti collettivi, assegnando ad essi effetti erga omnes. In tal senso si è espressa la Corte Cost. con la sentenza n. 51 del 2015, a
6 proposito dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007 (su cui v.
Cass. n. 4951 del 2019).
4. La ricorrente è stata assunta ed inquadrata e nel terzo livello del CCNL
per il Personale Dipendenti da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi
Integrati/Multiservizi.
5. Tale CCNL (doc. 13 ricorrente) all'art. 1 così delimita il proprio ambito di applicazione: “Il presente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente”. Lo stesso articolo 1 precisa che “Di
conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: -
servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici,
etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali,
edifici, aree, etc.); servizi di sanificazione ambientale (disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali (servizi copia,
centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio,
barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte,
fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti,
riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manutenzione e
7 altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio,
applicazione codici a barre, etc.).
L'art. 1 di tale CCNL prevede inoltre che “Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività,
anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici c.c.n.l. corrispondenti”;
6. La ricorrente rivendica l'applicazione dei trattamenti minimi tabellari previsti dal CCNL Trasporto Merci e , il quale disciplina tra l'altro il CP_1
rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal,
dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi,
8 dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione.
7. Il servizio affidato dall'azienda ospedaliera ha ad oggetto la “gestione dei magazzini aziendali” (Doc. 3 prot. 65457 lettera Azienda ospedaliera 9 ottobre 2018) secondo le norme contenute nel “Capitolato Speciale
d'Appalto” avente ad oggetto “l'espletamento delle attività relative ai processi di ricevimento e stoccaggio dei beni acquistati e gestiti a scorta o in transito e della preparazione e consegna delle richieste nell'ambito del sistema di logistica integrata dei beni sanitari, economali ed altri di pertinenza dell'Azienda ospedaliera Universitaria di Verona”; (doc. 4 pag. 7
Capitolato Speciale d'Appalto”). Il capitolato prevede inoltre che “il presente capitolato disciplina in senso normativo e tecnico l'appalto riguardante i flussi fisici ed informativi necessari a gestire tutte le attività logistiche per la gestione dei beni sanitari ed economali e altri beni destinati ai centri di costo aziendali prevalentemente costituiti dall'insieme delle unità operative dell'azienda Ospedaliera di Verona, affidando alla ditta appaltatrice le seguenti attività a propria cura e spese che in estrema sintesi sono così
riassunte:
1. L'allestimento e la gestione di un magazzino esterno a norma di legge con le caratteristiche minime di seguito riportate
2. La gestione dei processi logistici necessari per l'effettuazione del servizio logistico (ricevimento, stoccaggio, preparazione richieste,
trasporto, distribuzione delle richieste ai centri di costo) comprese le attività
necessarie alla gestione informativa dei flussi;
3. Le consegne “al piano” (ovvero alla totalità delle unità operative e/o alle sedi secondarie dell'Azienda Ospedaliera) di tutte le merci gestite a scorta presso il magazzino esterno, di tutto il materiale ad impiego diretto
9 (gestite in transito presso il magazzino) di tutti gli altri beni gestiti presso il magazzino e di tutti i prodotti gestiti direttamente dalle Farmacie ospedale di Borgo Trento e nei rispettivi Controparte_3
magazzini ospedalieri, nonché del materiale (stampati) prodotto dal Centro
Stampa aziendale ubicato presso l'OCM e di altre categorie di modesto volume che l'Azienda ospedaliera si riserva di richiedere nel corso del contratto
4. Il trasferimento presso il nuovo magazzino di tutto il materiale stoccato presso l'attuale magazzino esterno;
5. Gestione di alcuni processi ed attività amministrative di supporto alla gestione dei prodotti gestiti dalle farmacie ospedaliere presso i nodi ospedalieri di competenza
6. Flussi ausiliari costituiti dai servizi di consegna relativi a flussi a bassa frequenza e/o legati a specifici periodi temporali determinati dalla programmazione di eventi esterni costituiti da: a) libretti pediatrici b) latte di tipo 1 tipo 2; c) materiale comitato etico;
d) gestione del materiale del flusso logistico relativo al centro stampa;
L'art. 7 (pag. 98) di tale capitolato prevedeva inoltre che “L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione del servizio appaltato, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto anche dopo al scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione
8. Sulla base del confronto tra le aree di applicazione rispettivamente previste dai due CCNL in discussione appare evidente la piena rispondenza dell'attività svolta dalla convenuta nell'appalto con la definizione dell'area di
10 applicabilità del CCNL Trasporto Logistica. Nei documenti che regolano l'affidamento dell'appalto l'attività di gestione dei magazzini aziendali e di movimentazione interna della merce viene qualifica come attività “logistica”
e peraltro tale attività di gestione non è contemplata nell'area di applicabilità
del CCNL Multiservizi
9. La ricorrente ha quindi dimostrato i presupposti del vantato diritto all'applicazione dei trattamenti non inferiori al minimo previsto dal CCNL
Trasporto e Logistica
10. Sulle mansioni svolte dalla parte ricorrente non vi sono sostanziali contestazioni, fatta eccezione per gli allegati compiti di responsabilità e coordinamento di altri lavoratori. La ricorrente si occupa della cosiddetta
“consegna al piano” e cioè in sintesi dello scarico dei mezzi in arrivo dal magazzino e il trasporto della merce nei vari reparti ed uffici della struttura sanitaria, utilizzando transpallet elettrici e dispositivi informatici per la lettura dei codici della merce trasportata In ogni caso, la parte convenuta non contesta, neppure in via subordinata, la corrispondenza tra le mansioni svolte, il livello applicato di fatto e il livello del CCNL Trasporto e Logistica
rivendicato in via principale (4 livello), tenuto conto comunque che anche il terzo livello Multiservizi contempla mansioni di coordinamento di altri lavoratori.
11. La parte convenuta valorizza il fatto che la ricorrente si occupa soltanto della fase qualificata di mero “facchinaggio”, senza alcuna ingerenza nelle attività che si svolgono nel magazzino.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dei trattamenti di un determinato CCNL è il settore economico-produttivo in cui si colloca l'attività svolta nell'appalto, senza
11 possibilità di segmentare tale attività nelle singole operazioni tecniche affidate a ciascun lavoratore impiegato nell'appalto.
12. Le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondono alla declaratoria del quarto livello del CCNL Trasporti e Logistica: … lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-
pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”, con indicazione tra i profili professionali degli
“Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal” o del “facchino con responsabilità del carico/scarico” o degli “altri capisquadra”;
13. La parte ricorrente ha predisposto il conteggio, inserito nel corpo del ricorso, in cui, sulla base delle ore lavorate è stata calcolata, applicando la retribuzione oraria del 4 livello Logistica, la differenza tra la retribuzione percepita mese per mese e quella spettante.
14. Pertanto non colgono nel segno le contestazioni della parte convenuta su tali conteggi. La convenuta infatti eccepisce che la ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione le somme maturate a titolo di ROL, e le somme percepite quali compensi di lavoro straordinario/supplementare,
festività godute e malattia infortunio e buoni pasto. Si tratta evidentemente di voci che non incidono sulla quantificazione della retribuzione minima tabellare oraria, fatta eccezione per la quota ROL. Quest'ultima, come risulta dalle buste paga prodotte da parte ricorrente, compone la
12 retribuzione globale oraria, che è stata ricalcolata applicando i minimi del
CCNL trasporto e logistica con la conseguente quantificazione della differenza rispetto a quanto già percepito
15. le domande di parte ricorrente svolte in via principale devono essere accolte integralmente e la società convenuta deve essere condannata a pagare le somme richieste come da dispositivo
16 le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta (assenza di attività
istruttoria in senso stretto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma di 13.687,76 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo
2) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in 2.695,00 per compensi, € 118,50 per anticipazioni, oltre Iva Cpa e rimb. forf 15%
Verona, 22.05.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
13