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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/01/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
1953 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.SS Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza ex art.
187 ter cpc del 25.1.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra
DO.SS , nata a [...] - il 31.03.1958 (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari, via Melo, n. 97, domicilia ope legis,
Oggetto: conservazione della retribuzione di posizione corrispondente alla qualifica di Segretario comunale inquadrato in fascia A in godimento presso l'ultima sede di servizio, livello 1/A (ex art. 107 CCNL 17.12.2020, pari ad € 41.000,00 annui lordi per tredici mensilità) e condanna dell'amministrazione resistente alla corresponsione della differenza stipendiale commisurata alla retribuzione di posizione di fascia A, livello 1/A, maturata e non percepita dal 23 novembre 2021.
conclusioni parte ricorrente 1) nel merito, previa fiSSzione di udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, ove mai
1 intervenuti, di riduzione della retribuzione di posizione dalla classe 1/A alla classe 1/B, il diritto della ricorrente alla conservazione del trattamento economico corrispondente alla qualifica di Segretario comunale inquadrato in fascia A cl. 1/A goduto nell'ultima sede di assegnazione pari ad € 41.000,05 per tredici mensilità annue lorde, per tutto il periodo di collocamento in disponibilità e fino a nuova assegnazione;
2) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente alla corresponsione della differenza stipendiale commisurata alla retribuzione di posizione di livello 1/A, come sopra determinata in € 5.031,54 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, maturata e non percepita dal 23 novembre 2021, oltre interessi legali, nonché della maturanda retribuzione di posizione di livello 1/A sino alla assegnazione ad altra sede;
3) in ogni caso condannare il alla refusione delle spese e Controparte_1 competenze difensive di lite.
per parte resistente:
In via principale, rigettare il ricorso perché infondato;
In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato l'11.3.2022 la DO.SS Parte_1 deduceva che quale segretaria di fascia A già titolare del comune di Reggio Calabria, capoluogo di provincia, nonché ente metropolitano, cl. 1/A, dopo essere stata collocata in disponibilità con conservazione del trattamento economico comprensivo della retribuzione di posizione goduta presso l'ente metropolitano, assumeva la titolarità della convenzione di segreteria di classe ed Org_1
AL (FG), subentrando, in data 21 luglio 2021 al Segretario DO.
[...]
, convenzione che sarebbe scaduta il 23 novembre 2021, con possibilità Per_1 di rinnovo tacito;
con nota prot. 25752 del 16.11.2021, il Ministero chiedeva di conoscere, poiché la Convenzione risultava in scadenza il 23 novembre 2021, se i Sindaci dei Comuni in convenzione intendessero rinnovare la convenzione medesima, precisando che, nel caso, eSS sarebbe stata soggetta alla disciplina di cui al D.M. dell'Interno del 21.10.2020 emanato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12,
“Disposizioni Urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali” del D.L. 30.12.2019, n. 162, conv. in L. n. 8/2020, e contenente la
2 disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni di segreteria previsti dal medesimo art. 16 ter;
con nota prot. n. 52666 del 18 novembre 2021, acquisita al protocollo dell'Ufficio ministeriale con il n. 26169, pari data, il Sindaco del CP_3
(capo – convenzione) comunicava la volontà di non procedere al rinnovo
[...] del rapporto convenzionale con il Controparte_4
nella medesima data con nota n. 52681 la ricorrente, titolare della segreteria convenzionata, chiedeva di essere collocata in disponibilità, e contestualmente il Sindaco del Comune di comunicava il proprio consenso alla richiesta di Org_1 collocamento in disponibilità del segretario comunale. Quindi l'Ufficio ministeriale con nota prot. n. 26348 del 22.11.2021, acquisita al protocollo del comune di con n. 53258 del 23.11.2021, prendeva atto dello scioglimento Org_1 della segreteria convenzionata dal 23 novembre 2021, collocando in disponibilità la DO.SS ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. dell'Interno del 21 Parte_1 ottobre 2020.
Tanto premesso lamentava che dal collocamento in disponibilità dopo lo scioglimento della segreteria convenzionata e pertanto dal 23.11.2021 le veniva riconosciuto il trattamento economico della classe I/B, mentre avrebbe dovuto mantenere il trattamento economico, ed in particolare la retribuzione di posizione di fascia A per € 41.000,05 di cui all'art. 107 CCNL 17.12.2020, cl. 1/A, in godimento presso l'ultima sede.
Ed infatti la ricorrente già inquadrata in fascia A, aveva conservato il corrispondente trattamento economico, pari, per quel che concerne la retribuzione di posizione, ad € 41.000,05 annui lordi, anche presso la sede di segreteria convenzionata, ultima sede di assegnazione, e pertanto aveva diritto alla conservazione della medesima retribuzione di posizione durante il periodo di collocamento in disponibilità successivo all'ultimo incarico, tanto in virtù dell'art. 43 CCNL dei segretari comunali e essendo stata collocata in disponibilità ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM 21.10.2021 con provvedimento 22.11.2021 prot. 26348 del Viceprefetto Caporale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che deduceva Controparte_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto assumendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 43 comma 2 del CCNL Segretari Comunali e risultando invece applicabile l'art.16 ter del D.L.162/2019 (L.51/2020), così come attuato dal D.M. 21.10.2020 e dalla circolare n.14449 del 01.12.2020,che dispone “al
3 segretario titolare di sede convenzionata … nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità … deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio (previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria) con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila”.
Con le note di trattazione scritta datate 17.1.2024 parte ricorrente ha chiesto in via subordinata “previa, ove occorra, anche d'ufficio, disapplicazione del DM 21/10/2020 e ritenendo rilevante l'eccezione di costituzionalità dell'art. 16ter comma 13 del DL n. 162/19 conv in L. n. 8/2020 per violazione degli artt. 3, 36 e
97 Cost, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare la retribuzione di posizione corrispondente alla qualifica di Segretario Comunale inquadrato in fascia A in godimento presso l'ultima sede di servizio, livello 1/A (ex art. 107 CCNL 17/12/2020 pari ad euro 41.000,00 annui lordi per tredici mensilità”-
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Tanto premesso è pacifico che la dott.SS quale segretaria di fascia A, Parte_1
è stata titolare dell'incarico presso la città metropolitana di Reggio Calabria dal
9.3.2015 fino al 31/01/2021 (cfr. attestato di servizio allegato 1 parte ricorrente);
successivamente è stata in posizione di disponibilità dallo 01/02/2021 al 21/07/2021, con retribuzione di posizione per “incarichi in enti metropolitani”.
di poi ha assunto dal 21.7.2021 la titolarità della segreteria convenzionata di ente capofila di ex classe Organizzazione_2 Org_1
1B) dal 22/07/2021 al 22/11/2021, ha percepito una retribuzione di posizione pari euro 3153,85 mensili (cfr. busta paga ottobre 2021 prodotta su ordine del giudice) corrispondente , come dedotto da parte resistente e non contestato dalla ricorrente, alla retribuzione di posizione “incarichi in enti fino a 250.000 abitanti” (€ 1.723 mensili) + quota, a carico del ex art.43, c.2, CCNL, CP_1 corrispondente alla differenza tra la retribuzione di posizione per “incarichi in enti metropolitani“ e la retribuzione di posizione per “incarichi in enti fino a 250.000 abitanti”(€ 3.153 - €1.723 = €1.430 mensili);
4 in posizione di disponibilità dal 23/11/2021, per scioglimento convenzione di segreteria e AL, percepisce la retribuzione di posizione per Org_1
“incarichi in enti fino a 250.000 abitanti” (€1.723 mensili, cfr. cedolino mese di dicembre 2021 prodotto da parte ricorrente e cedolino mese di febbraio 2022 prodotto da parte resistente);
rivendica dal 23.11.2021 la retribuzione di posizione di fascia A in godimento presso “l'ultima sede” e precisamente la retribuzione di posizione percepita presso la città metropolitana di Reggio Calabria “incarichi in enti metropolitani” in ragione di quanto previsto dall'art. 43 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 ( relativo al “trattamento economico dei segretari in disponibilità” cfr. allegato 14 parte ricorrente ) che così recita :
“1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”.
La domanda non può trovare accoglimento.
In linea generale si osserva che i segretari comunali non sono funzionari assegnati ad un ente locale per effetto di un atto ministeriale, in quanto ogni neoeletto Sindaco ha il potere di non confermare il segretario in carica (ed uscente), e di attribuire tale ufficio, di natura fiduciaria, ad altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art.102 d. lgs. n. 267/2000.
5 Pertanto, la titolarità della singola sede non è stabile, ma temporanea. Il segretario uscente e non confermato è collocato in posizione di disponibilità, per un periodo massimo di due anni, fino alla nomina e presa di servizio, in veste di titolare, presso altra segreteria. Durante il periodo di disponibilità, il segretario, con salvaguardia della posizione giuridico-economica, continua a prestare la propria attività lavorativa, in quanto rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione del per le Controparte_1 attività dell'amministrazione o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del d. lgs. n. 267/2000, il segretario comunale e provinciale è così titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il e di un rapporto di servizio a Controparte_1 tempo determinato con il Sindaco o il presidente della provincia che lo ha nominato.
Ai sensi dell'art. 97.6 del d. lgs. n. 267/2000, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi. I segretari comunali sono suddivisi, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 16/5/2001, in tre fasce professionali (A, B, C), alle quali corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto, ai sensi dell'art. 41 del contratto collettivo di categoria del 16.5.2001 (cfr. allegato 14 parte ricorrente). Nella ricostruzione del quadro normativo occorre inoltre ricordare che a decorrere dall'.1.1.2014, nel caso di paSSggio di carriere è venuto meno il previgente principio di divieto di reformatio in peius del trattamento economico erogato in favore dei dipendenti pubblici statali previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957 e dall'.art. 3, comma 57, della L. n. 537/1993. L'.art. 1, comma 458, della L. n. 147/2013 ha, infatti, espreSSmente abrogato le disposizioni primarie sopra richiamate, disponendo che “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati” e precisando, altresì, che “Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano ceSSti dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Per pacifico approdo interpretativo, la predetta disposizione ha fatto venir meno anche la disciplina di favore riservata ai Segretari Comunali (così si è espreSS Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, n. 56/2015, nonché Corte dei Conti, Sez. reg. Liguria, n. 52/2014).
6 Ne consegue che l'operatività della norma di favore contenuta nella Contrattazione collettiva di settore invocata da parte ricorrente (art. 43 del C.C.N.L. riguardante i soli Segretari in disponibilità) deve essere letta in chiave restrittiva e tenuto conto di successivi interventi legislativi, i quali in virtù della delineata ricostruzione, non possono ritenersi in contrasto con i principi costituzionali , come vorrebbe parte ricorrente.
Tanto premesso non può essere riconosciuta la retribuzione di posizione rivendicata dall'istante poiché pacificamente la ricorrente allorquando è stata collocata in disponibilità il 23/11/2021 era titolare della convenzione Org_2
AL, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art.16 ter del D.L.162/2019 (L.51/2020), del decreto del Ministro dell'interno del 21.10.2020 e dalla circolare n.14449 datata 01.12.2020. In particolare, l'art. 16 ter del D.L.162/2019 (conv. in legge 51/2020) prevede :
““La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno …
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.”
In applicazione di quanto previsto al punto 12, è intervenuto il decreto del Ministro dell'interno del 21.10.2020, il quale ha previsto:
- all'art. 3 che “
1. L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente … Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, anche qualora iscritto in una
7 fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità…”;
- all'art.4 (“trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità”) che “
1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità,
è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001”.
A chiarimento delle summenzionate disposizioni, il ha emesso la CP_1 circolare n.14449 in data 01.12.2020 (allegato 2 produzione di parte resistente) nella qual si legge “… dalla data di entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020) diviene operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dal citato art.16-ter, comma 11 . Pertanto, le convenzioni stipulate a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti in comuni aderenti al patto… per le nuove convenzioni non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla loro classificazione in base alla popolazione del solo ente “capofila” […]. L'articolo 4 del decreto concerne la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata stipulata sulla base dei nuovi criteri, nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità. In merito, si evidenzia che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 16-ter, a tale segretario deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio …. con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila. Il comma 2 dell'articolo 4 chiarisce, inoltre, che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento – attualmente previsto dall'art.43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 – non si applica qualora il segretario in disponibilità, nominato poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della steSS sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione […].”
Alla luce del quadro normativo così delineato, deve quindi ritenersi che la conservazione del trattamento in godimento garantita
8 al segretario in disponibilità dall'art. 43, co. 2,. del CCNL non permane quando il Segretario ceSS dalla titolarità della Segreteria convenzionata.
In definitiva correttamente alla ricorrente, una volta sciolta la convenzione tra i e AL, è stato riconosciuto il trattamento economico Controparte_5 corrispondente alla retribuzione di posizione per “incarichi in enti fino a 250.000 abitanti” (€1.723 mensili, cfr. cedolino mese di dicembre 2021 prodotto da parte ricorrente e cedolino mese di febbraio 2022 prodotto da parte resistente) e pertanto relativo al comune capofila (Comune di – 65.001-250.000 Org_1 abitanti – ex classe I/B) . In ragione della richiamata disciplina non può la ricorrente pretendere , dopo aver rivestito l'incarico di titolare della segreteria convenzionata, l'applicazione della retribuzione di posizione prevista per gli “incarichi in enti metropolitani“ avendo per il paSSto ricoperto l'incarico di segretario comunale della città metropolitana di Reggio Calabria. Tanto collide con il ricostruito quadro legislativo di riferimento e con l'effettiva carriera svolta dall'istante.
La regolazione delle spese di lite seguirebbe la soccombenza ai sensi dell'.art. 91 c.p.c. tuttavia, tenuto conto della peculiarità dell'oggetto di causa, nonché tenuto conto della novità delle questioni trattate appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia, dopo l'udienza x art. 127 ter cpc
Il Giudice del lavoro dott.SS Aquilina Picciocchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.SS Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza ex art.
187 ter cpc del 25.1.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra
DO.SS , nata a [...] - il 31.03.1958 (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._1
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso i cui uffici in Bari, via Melo, n. 97, domicilia ope legis,
Oggetto: conservazione della retribuzione di posizione corrispondente alla qualifica di Segretario comunale inquadrato in fascia A in godimento presso l'ultima sede di servizio, livello 1/A (ex art. 107 CCNL 17.12.2020, pari ad € 41.000,00 annui lordi per tredici mensilità) e condanna dell'amministrazione resistente alla corresponsione della differenza stipendiale commisurata alla retribuzione di posizione di fascia A, livello 1/A, maturata e non percepita dal 23 novembre 2021.
conclusioni parte ricorrente 1) nel merito, previa fiSSzione di udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, ove mai
1 intervenuti, di riduzione della retribuzione di posizione dalla classe 1/A alla classe 1/B, il diritto della ricorrente alla conservazione del trattamento economico corrispondente alla qualifica di Segretario comunale inquadrato in fascia A cl. 1/A goduto nell'ultima sede di assegnazione pari ad € 41.000,05 per tredici mensilità annue lorde, per tutto il periodo di collocamento in disponibilità e fino a nuova assegnazione;
2) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente alla corresponsione della differenza stipendiale commisurata alla retribuzione di posizione di livello 1/A, come sopra determinata in € 5.031,54 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, maturata e non percepita dal 23 novembre 2021, oltre interessi legali, nonché della maturanda retribuzione di posizione di livello 1/A sino alla assegnazione ad altra sede;
3) in ogni caso condannare il alla refusione delle spese e Controparte_1 competenze difensive di lite.
per parte resistente:
In via principale, rigettare il ricorso perché infondato;
In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato l'11.3.2022 la DO.SS Parte_1 deduceva che quale segretaria di fascia A già titolare del comune di Reggio Calabria, capoluogo di provincia, nonché ente metropolitano, cl. 1/A, dopo essere stata collocata in disponibilità con conservazione del trattamento economico comprensivo della retribuzione di posizione goduta presso l'ente metropolitano, assumeva la titolarità della convenzione di segreteria di classe ed Org_1
AL (FG), subentrando, in data 21 luglio 2021 al Segretario DO.
[...]
, convenzione che sarebbe scaduta il 23 novembre 2021, con possibilità Per_1 di rinnovo tacito;
con nota prot. 25752 del 16.11.2021, il Ministero chiedeva di conoscere, poiché la Convenzione risultava in scadenza il 23 novembre 2021, se i Sindaci dei Comuni in convenzione intendessero rinnovare la convenzione medesima, precisando che, nel caso, eSS sarebbe stata soggetta alla disciplina di cui al D.M. dell'Interno del 21.10.2020 emanato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12,
“Disposizioni Urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali” del D.L. 30.12.2019, n. 162, conv. in L. n. 8/2020, e contenente la
2 disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni di segreteria previsti dal medesimo art. 16 ter;
con nota prot. n. 52666 del 18 novembre 2021, acquisita al protocollo dell'Ufficio ministeriale con il n. 26169, pari data, il Sindaco del CP_3
(capo – convenzione) comunicava la volontà di non procedere al rinnovo
[...] del rapporto convenzionale con il Controparte_4
nella medesima data con nota n. 52681 la ricorrente, titolare della segreteria convenzionata, chiedeva di essere collocata in disponibilità, e contestualmente il Sindaco del Comune di comunicava il proprio consenso alla richiesta di Org_1 collocamento in disponibilità del segretario comunale. Quindi l'Ufficio ministeriale con nota prot. n. 26348 del 22.11.2021, acquisita al protocollo del comune di con n. 53258 del 23.11.2021, prendeva atto dello scioglimento Org_1 della segreteria convenzionata dal 23 novembre 2021, collocando in disponibilità la DO.SS ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. dell'Interno del 21 Parte_1 ottobre 2020.
Tanto premesso lamentava che dal collocamento in disponibilità dopo lo scioglimento della segreteria convenzionata e pertanto dal 23.11.2021 le veniva riconosciuto il trattamento economico della classe I/B, mentre avrebbe dovuto mantenere il trattamento economico, ed in particolare la retribuzione di posizione di fascia A per € 41.000,05 di cui all'art. 107 CCNL 17.12.2020, cl. 1/A, in godimento presso l'ultima sede.
Ed infatti la ricorrente già inquadrata in fascia A, aveva conservato il corrispondente trattamento economico, pari, per quel che concerne la retribuzione di posizione, ad € 41.000,05 annui lordi, anche presso la sede di segreteria convenzionata, ultima sede di assegnazione, e pertanto aveva diritto alla conservazione della medesima retribuzione di posizione durante il periodo di collocamento in disponibilità successivo all'ultimo incarico, tanto in virtù dell'art. 43 CCNL dei segretari comunali e essendo stata collocata in disponibilità ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM 21.10.2021 con provvedimento 22.11.2021 prot. 26348 del Viceprefetto Caporale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che deduceva Controparte_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto assumendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 43 comma 2 del CCNL Segretari Comunali e risultando invece applicabile l'art.16 ter del D.L.162/2019 (L.51/2020), così come attuato dal D.M. 21.10.2020 e dalla circolare n.14449 del 01.12.2020,che dispone “al
3 segretario titolare di sede convenzionata … nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità … deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio (previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria) con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila”.
Con le note di trattazione scritta datate 17.1.2024 parte ricorrente ha chiesto in via subordinata “previa, ove occorra, anche d'ufficio, disapplicazione del DM 21/10/2020 e ritenendo rilevante l'eccezione di costituzionalità dell'art. 16ter comma 13 del DL n. 162/19 conv in L. n. 8/2020 per violazione degli artt. 3, 36 e
97 Cost, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare la retribuzione di posizione corrispondente alla qualifica di Segretario Comunale inquadrato in fascia A in godimento presso l'ultima sede di servizio, livello 1/A (ex art. 107 CCNL 17/12/2020 pari ad euro 41.000,00 annui lordi per tredici mensilità”-
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Tanto premesso è pacifico che la dott.SS quale segretaria di fascia A, Parte_1
è stata titolare dell'incarico presso la città metropolitana di Reggio Calabria dal
9.3.2015 fino al 31/01/2021 (cfr. attestato di servizio allegato 1 parte ricorrente);
successivamente è stata in posizione di disponibilità dallo 01/02/2021 al 21/07/2021, con retribuzione di posizione per “incarichi in enti metropolitani”.
di poi ha assunto dal 21.7.2021 la titolarità della segreteria convenzionata di ente capofila di ex classe Organizzazione_2 Org_1
1B) dal 22/07/2021 al 22/11/2021, ha percepito una retribuzione di posizione pari euro 3153,85 mensili (cfr. busta paga ottobre 2021 prodotta su ordine del giudice) corrispondente , come dedotto da parte resistente e non contestato dalla ricorrente, alla retribuzione di posizione “incarichi in enti fino a 250.000 abitanti” (€ 1.723 mensili) + quota, a carico del ex art.43, c.2, CCNL, CP_1 corrispondente alla differenza tra la retribuzione di posizione per “incarichi in enti metropolitani“ e la retribuzione di posizione per “incarichi in enti fino a 250.000 abitanti”(€ 3.153 - €1.723 = €1.430 mensili);
4 in posizione di disponibilità dal 23/11/2021, per scioglimento convenzione di segreteria e AL, percepisce la retribuzione di posizione per Org_1
“incarichi in enti fino a 250.000 abitanti” (€1.723 mensili, cfr. cedolino mese di dicembre 2021 prodotto da parte ricorrente e cedolino mese di febbraio 2022 prodotto da parte resistente);
rivendica dal 23.11.2021 la retribuzione di posizione di fascia A in godimento presso “l'ultima sede” e precisamente la retribuzione di posizione percepita presso la città metropolitana di Reggio Calabria “incarichi in enti metropolitani” in ragione di quanto previsto dall'art. 43 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 ( relativo al “trattamento economico dei segretari in disponibilità” cfr. allegato 14 parte ricorrente ) che così recita :
“1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”.
La domanda non può trovare accoglimento.
In linea generale si osserva che i segretari comunali non sono funzionari assegnati ad un ente locale per effetto di un atto ministeriale, in quanto ogni neoeletto Sindaco ha il potere di non confermare il segretario in carica (ed uscente), e di attribuire tale ufficio, di natura fiduciaria, ad altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art.102 d. lgs. n. 267/2000.
5 Pertanto, la titolarità della singola sede non è stabile, ma temporanea. Il segretario uscente e non confermato è collocato in posizione di disponibilità, per un periodo massimo di due anni, fino alla nomina e presa di servizio, in veste di titolare, presso altra segreteria. Durante il periodo di disponibilità, il segretario, con salvaguardia della posizione giuridico-economica, continua a prestare la propria attività lavorativa, in quanto rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione del per le Controparte_1 attività dell'amministrazione o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 e 99 del d. lgs. n. 267/2000, il segretario comunale e provinciale è così titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il e di un rapporto di servizio a Controparte_1 tempo determinato con il Sindaco o il presidente della provincia che lo ha nominato.
Ai sensi dell'art. 97.6 del d. lgs. n. 267/2000, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi. I segretari comunali sono suddivisi, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 16/5/2001, in tre fasce professionali (A, B, C), alle quali corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto, ai sensi dell'art. 41 del contratto collettivo di categoria del 16.5.2001 (cfr. allegato 14 parte ricorrente). Nella ricostruzione del quadro normativo occorre inoltre ricordare che a decorrere dall'.1.1.2014, nel caso di paSSggio di carriere è venuto meno il previgente principio di divieto di reformatio in peius del trattamento economico erogato in favore dei dipendenti pubblici statali previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957 e dall'.art. 3, comma 57, della L. n. 537/1993. L'.art. 1, comma 458, della L. n. 147/2013 ha, infatti, espreSSmente abrogato le disposizioni primarie sopra richiamate, disponendo che “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati” e precisando, altresì, che “Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano ceSSti dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Per pacifico approdo interpretativo, la predetta disposizione ha fatto venir meno anche la disciplina di favore riservata ai Segretari Comunali (così si è espreSS Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, n. 56/2015, nonché Corte dei Conti, Sez. reg. Liguria, n. 52/2014).
6 Ne consegue che l'operatività della norma di favore contenuta nella Contrattazione collettiva di settore invocata da parte ricorrente (art. 43 del C.C.N.L. riguardante i soli Segretari in disponibilità) deve essere letta in chiave restrittiva e tenuto conto di successivi interventi legislativi, i quali in virtù della delineata ricostruzione, non possono ritenersi in contrasto con i principi costituzionali , come vorrebbe parte ricorrente.
Tanto premesso non può essere riconosciuta la retribuzione di posizione rivendicata dall'istante poiché pacificamente la ricorrente allorquando è stata collocata in disponibilità il 23/11/2021 era titolare della convenzione Org_2
AL, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art.16 ter del D.L.162/2019 (L.51/2020), del decreto del Ministro dell'interno del 21.10.2020 e dalla circolare n.14449 datata 01.12.2020. In particolare, l'art. 16 ter del D.L.162/2019 (conv. in legge 51/2020) prevede :
““La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno …
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.”
In applicazione di quanto previsto al punto 12, è intervenuto il decreto del Ministro dell'interno del 21.10.2020, il quale ha previsto:
- all'art. 3 che “
1. L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente … Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99,comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, anche qualora iscritto in una
7 fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità…”;
- all'art.4 (“trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità”) che “
1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità,
è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001”.
A chiarimento delle summenzionate disposizioni, il ha emesso la CP_1 circolare n.14449 in data 01.12.2020 (allegato 2 produzione di parte resistente) nella qual si legge “… dalla data di entrata in vigore del decreto (1° dicembre 2020) diviene operativo il nuovo criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria, previsto dal citato art.16-ter, comma 11 . Pertanto, le convenzioni stipulate a decorrere dalla predetta data del 1° dicembre 2020 dovranno essere classificate, ai fini della nomina del titolare, in base alla somma degli abitanti di tutti in comuni aderenti al patto… per le nuove convenzioni non risulta più applicabile il previgente criterio volto alla loro classificazione in base alla popolazione del solo ente “capofila” […]. L'articolo 4 del decreto concerne la definizione del trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata stipulata sulla base dei nuovi criteri, nell'ipotesi di successivo collocamento in disponibilità. In merito, si evidenzia che, ai sensi del comma 13 dell'articolo 16-ter, a tale segretario deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio …. con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila. Il comma 2 dell'articolo 4 chiarisce, inoltre, che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento – attualmente previsto dall'art.43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001 – non si applica qualora il segretario in disponibilità, nominato poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della steSS sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione […].”
Alla luce del quadro normativo così delineato, deve quindi ritenersi che la conservazione del trattamento in godimento garantita
8 al segretario in disponibilità dall'art. 43, co. 2,. del CCNL non permane quando il Segretario ceSS dalla titolarità della Segreteria convenzionata.
In definitiva correttamente alla ricorrente, una volta sciolta la convenzione tra i e AL, è stato riconosciuto il trattamento economico Controparte_5 corrispondente alla retribuzione di posizione per “incarichi in enti fino a 250.000 abitanti” (€1.723 mensili, cfr. cedolino mese di dicembre 2021 prodotto da parte ricorrente e cedolino mese di febbraio 2022 prodotto da parte resistente) e pertanto relativo al comune capofila (Comune di – 65.001-250.000 Org_1 abitanti – ex classe I/B) . In ragione della richiamata disciplina non può la ricorrente pretendere , dopo aver rivestito l'incarico di titolare della segreteria convenzionata, l'applicazione della retribuzione di posizione prevista per gli “incarichi in enti metropolitani“ avendo per il paSSto ricoperto l'incarico di segretario comunale della città metropolitana di Reggio Calabria. Tanto collide con il ricostruito quadro legislativo di riferimento e con l'effettiva carriera svolta dall'istante.
La regolazione delle spese di lite seguirebbe la soccombenza ai sensi dell'.art. 91 c.p.c. tuttavia, tenuto conto della peculiarità dell'oggetto di causa, nonché tenuto conto della novità delle questioni trattate appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
rigetta la domanda;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia, dopo l'udienza x art. 127 ter cpc
Il Giudice del lavoro dott.SS Aquilina Picciocchi
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