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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NAPOLI
X sezione n. 2118/2025 di r.g. in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Francesco Pastore - Presidente dott. Antonio Attanasio - Giudice dott. Ulisse Forziati - Giudice rel. ed est. nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. introdotto con ricorso depositato in data 05.02.2025 e notificato in data 10.03.2025 da
, nato OL (NA) il 14.05.1957, cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in OL (NA), via Montenuovo Licola Patria, n. 90 – Centro San
Domenico, presso lo studio degli Avv.ti Emilio Ursomanno e Alberto Maria Panico, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al reclamo
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATA letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, sciogliendo la riserva formulata in udienza ha pronunciato la presente
ORDINANZA
§ 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
agente per la riscossione del comune di Napoli, per ottenere la cancellazione del fermo
[...] amministrativo iscritto sull'autovettura di sua proprietà, targata GT713AW.
Il suddetto fermo è stato iscritto nel P.R.A. in data 15.11.2024 a tutela di un credito di €
8.277,20, oggetto dell'ingiunzione n. 20240002029020038473434 e vantato dal comune di
Napoli nei confronti del ricorrente a titolo di sanzioni amministrative per molteplici violazioni del codice della strada. Dal preavviso di fermo in atti si evince che il credito nasce da una serie di ordinanze ingiunzione, che, secondo quanto allegato in ricorso, sono state annullate da tre sentenze del Giudice di Pace.
Con ordinanza depositata in data 20.01.2025, il giudice monocratico ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della mancata indicazione della domanda di merito a tutela della quale il ricorrente ha agito in via cautelare. Inoltre, il giudice ha osservato che non risultava né allegato né provato il periculum in mora.
Il sig. ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza, sostenendo che: - dal Parte_1 tenore complessivo del ricorso era possibile dedurre il contenuto del giudizio che sarebbe stato proposto in via di merito;
- occorreva infatti tener conto della peculiarità della fattispecie in esame rispetto alla quale vi era “totale coincidenza fra il tenore della richiesta cautelare e il contenuto della pronuncia di merito futura”; - il ricorso mirava ad ottenere la stessa pronunzia
1 che poteva essere chiesta in sede di ordinaria cognizione, ossia l'accertamento della nullità del titolo azionato, stante l'annullamento, da parte del Giudice di Pace, delle ordinanze ingiunzione con cui gli erano state applicate le sanzioni amministrative, e la conseguente cancellazione del fermo amministrativo;
- tutte le ordinanze prefettizie alla base del fermo erano state annullante dal Giudice di Pace;
- aveva individuato il periculum in mora nella “impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all'esercizio della professione”; - essendo invalido e malato oncologico, aveva necessità di utilizzare l'autovettura per recarsi presso ospedali e strutture mediche;
- in assenza del mezzo di trasporto non poteva programmare le cure, “con grave pregiudizio per la sue condizioni di salute con peggioramenti fisici e psichici”;
- non poteva certo utilizzare i mezzi pubblici, come sostenuto dal primo giudice, perché ciò avrebbe comportato il rischio di contrarre l'influenza, né poteva “noleggiare un auto per poi farsi risarcire successivamente”. Ciò dedotto, ha chiesto la revoca dell'ordinanza e l'accoglimento delle conclusioni già esposte nel ricorso in I grado (accertamento della nullità del fermo stante l'insussistenza del credito vantato dal Comune e cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole).
è rimasta contumace. Controparte_1
*****
§ 2. Il reclamo è fondato.
In primo luogo, dal complessivo esame del ricorso e, in particolare, dalle conclusioni riportate alle pp. 6 e 7, si evince che il provvedimento cautelare è stato chiesto a tutela della domanda di merito volta all'accertamento della nullità del fermo amministrativo per insussistenza del credito vantato dal comune di Napoli.
In secondo luogo, il fumus boni iuris è provato dalla documentazione allegata al ricorso, in particolare dalle sentenze del giudice di pace di Napoli n. 43173/2023, n. 6184/2023 e n.
37252/2022, dal cui esame emerge che tutte le ordinanze ingiunzione, richiamate nella comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, sono state annullate. Ne consegue che, allo stato, non sussiste alcun credito da tutelare mediante l'iscrizione del fermo amministrativo.
Infine, quanto al periculum, va osservato che l'impossibilità giuridica di utilizzare l'autovettura determina una limitazione del diritto all'integrità psicofisica del sig. , il Parte_1 quale è malato oncologico e necessita della disponibilità del mezzo per sottoporsi alle terapie necessarie alla cura della patologia di cui è affetto. Insomma, dalla prospettazione formulata in ricorso e dalla documentazione attestante l'invalidità emerge che l'impossibilità dell'uso dell'autovettura, causata dall'iscrizione del fermo, non incide sulla sola sfera patrimoniale, ma produce effetti negativi anche nell'ambito della sfera non patrimoniale del ricorrente.
Pertanto, alla luce di quanto precede, il ricorso cautelare deve essere accolto con la precisazione che l'ordine di cancellazione del fermo amministrativo deve essere emesso nei confronti di e non del conservatore del P.R.A., che non è stato parte del giudizio. CP_1
2 Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, del mancato compimento di attività processuali riconducibili alla fase di trattazione/istruttoria e del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali. Le spese indicate nella nota relativa alla fase dinanzi al giudice monocratico sono state ridotte in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Quanto al contributo unificato e alle altre spese connesse all'iscrizione a ruolo, la convenuta
è tenuta a rimborsarle al sig. soltanto in presenza di prova del relativo pagamento, Parte_1 allo stato mancante, ad eccezione del contributo di € 43,00 pagato all'atto dell'introduzione del reclamo e liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, letto l'art. 669 terdecies c.p.c., così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, ordina a di cancellare il fermo Controparte_1 amministrativo iscritto in data 15.11.2024 sul veicolo targato GT713AW, di proprietà di
, in forza del preavviso di fermo n. 20240002087280077420010; Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite della controparte relative alla Controparte_1 fase dinanzi al giudice monocratico, liquidate in € 1.400,00 per compenso del difensore
(di cui € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti
Emilio Ursomanno e Alberto Maria Panico;
c) condanna al pagamento delle spese di lite della controparte relative alla Controparte_1 fase del reclamo, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso del difensore (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
400,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli
Avv.ti Emilio Ursomanno e Alberto Maria Panico.
Si comunichi.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il giudice est. Il presidente
(dott. Ulisse Forziati) (dott. Francesco Pastore)
3
X sezione n. 2118/2025 di r.g. in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Francesco Pastore - Presidente dott. Antonio Attanasio - Giudice dott. Ulisse Forziati - Giudice rel. ed est. nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. introdotto con ricorso depositato in data 05.02.2025 e notificato in data 10.03.2025 da
, nato OL (NA) il 14.05.1957, cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in OL (NA), via Montenuovo Licola Patria, n. 90 – Centro San
Domenico, presso lo studio degli Avv.ti Emilio Ursomanno e Alberto Maria Panico, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al reclamo
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATA letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti, sciogliendo la riserva formulata in udienza ha pronunciato la presente
ORDINANZA
§ 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
agente per la riscossione del comune di Napoli, per ottenere la cancellazione del fermo
[...] amministrativo iscritto sull'autovettura di sua proprietà, targata GT713AW.
Il suddetto fermo è stato iscritto nel P.R.A. in data 15.11.2024 a tutela di un credito di €
8.277,20, oggetto dell'ingiunzione n. 20240002029020038473434 e vantato dal comune di
Napoli nei confronti del ricorrente a titolo di sanzioni amministrative per molteplici violazioni del codice della strada. Dal preavviso di fermo in atti si evince che il credito nasce da una serie di ordinanze ingiunzione, che, secondo quanto allegato in ricorso, sono state annullate da tre sentenze del Giudice di Pace.
Con ordinanza depositata in data 20.01.2025, il giudice monocratico ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della mancata indicazione della domanda di merito a tutela della quale il ricorrente ha agito in via cautelare. Inoltre, il giudice ha osservato che non risultava né allegato né provato il periculum in mora.
Il sig. ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza, sostenendo che: - dal Parte_1 tenore complessivo del ricorso era possibile dedurre il contenuto del giudizio che sarebbe stato proposto in via di merito;
- occorreva infatti tener conto della peculiarità della fattispecie in esame rispetto alla quale vi era “totale coincidenza fra il tenore della richiesta cautelare e il contenuto della pronuncia di merito futura”; - il ricorso mirava ad ottenere la stessa pronunzia
1 che poteva essere chiesta in sede di ordinaria cognizione, ossia l'accertamento della nullità del titolo azionato, stante l'annullamento, da parte del Giudice di Pace, delle ordinanze ingiunzione con cui gli erano state applicate le sanzioni amministrative, e la conseguente cancellazione del fermo amministrativo;
- tutte le ordinanze prefettizie alla base del fermo erano state annullante dal Giudice di Pace;
- aveva individuato il periculum in mora nella “impossibilità di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze di vita, sia all'esercizio della professione”; - essendo invalido e malato oncologico, aveva necessità di utilizzare l'autovettura per recarsi presso ospedali e strutture mediche;
- in assenza del mezzo di trasporto non poteva programmare le cure, “con grave pregiudizio per la sue condizioni di salute con peggioramenti fisici e psichici”;
- non poteva certo utilizzare i mezzi pubblici, come sostenuto dal primo giudice, perché ciò avrebbe comportato il rischio di contrarre l'influenza, né poteva “noleggiare un auto per poi farsi risarcire successivamente”. Ciò dedotto, ha chiesto la revoca dell'ordinanza e l'accoglimento delle conclusioni già esposte nel ricorso in I grado (accertamento della nullità del fermo stante l'insussistenza del credito vantato dal Comune e cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole).
è rimasta contumace. Controparte_1
*****
§ 2. Il reclamo è fondato.
In primo luogo, dal complessivo esame del ricorso e, in particolare, dalle conclusioni riportate alle pp. 6 e 7, si evince che il provvedimento cautelare è stato chiesto a tutela della domanda di merito volta all'accertamento della nullità del fermo amministrativo per insussistenza del credito vantato dal comune di Napoli.
In secondo luogo, il fumus boni iuris è provato dalla documentazione allegata al ricorso, in particolare dalle sentenze del giudice di pace di Napoli n. 43173/2023, n. 6184/2023 e n.
37252/2022, dal cui esame emerge che tutte le ordinanze ingiunzione, richiamate nella comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo, sono state annullate. Ne consegue che, allo stato, non sussiste alcun credito da tutelare mediante l'iscrizione del fermo amministrativo.
Infine, quanto al periculum, va osservato che l'impossibilità giuridica di utilizzare l'autovettura determina una limitazione del diritto all'integrità psicofisica del sig. , il Parte_1 quale è malato oncologico e necessita della disponibilità del mezzo per sottoporsi alle terapie necessarie alla cura della patologia di cui è affetto. Insomma, dalla prospettazione formulata in ricorso e dalla documentazione attestante l'invalidità emerge che l'impossibilità dell'uso dell'autovettura, causata dall'iscrizione del fermo, non incide sulla sola sfera patrimoniale, ma produce effetti negativi anche nell'ambito della sfera non patrimoniale del ricorrente.
Pertanto, alla luce di quanto precede, il ricorso cautelare deve essere accolto con la precisazione che l'ordine di cancellazione del fermo amministrativo deve essere emesso nei confronti di e non del conservatore del P.R.A., che non è stato parte del giudizio. CP_1
2 Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, del mancato compimento di attività processuali riconducibili alla fase di trattazione/istruttoria e del mancato deposito di scritti difensivi conclusionali. Le spese indicate nella nota relativa alla fase dinanzi al giudice monocratico sono state ridotte in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Quanto al contributo unificato e alle altre spese connesse all'iscrizione a ruolo, la convenuta
è tenuta a rimborsarle al sig. soltanto in presenza di prova del relativo pagamento, Parte_1 allo stato mancante, ad eccezione del contributo di € 43,00 pagato all'atto dell'introduzione del reclamo e liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, letto l'art. 669 terdecies c.p.c., così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, ordina a di cancellare il fermo Controparte_1 amministrativo iscritto in data 15.11.2024 sul veicolo targato GT713AW, di proprietà di
, in forza del preavviso di fermo n. 20240002087280077420010; Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese di lite della controparte relative alla Controparte_1 fase dinanzi al giudice monocratico, liquidate in € 1.400,00 per compenso del difensore
(di cui € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti
Emilio Ursomanno e Alberto Maria Panico;
c) condanna al pagamento delle spese di lite della controparte relative alla Controparte_1 fase del reclamo, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 1.600,00 per compenso del difensore (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €
400,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli
Avv.ti Emilio Ursomanno e Alberto Maria Panico.
Si comunichi.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il giudice est. Il presidente
(dott. Ulisse Forziati) (dott. Francesco Pastore)
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