Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA
CON DECISIONE
EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 28.05.25 alle ore 11.07 innanzi al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, chiamata la causa iscritta nel R.G. al n. 2358/2022 sono comparsi:
- per la parte attrice , l'avv. Arturo Demi Parte_1
- per la parte convenuta Controparte_1
l'avv. Roberti Neri in sostituzione dell'avv. Roberta Previdi
[...]
- (convenuta contumace), nessuno Controparte_2
- (convenuta contumace), nessuno Controparte_3
I difensori precisano le conclusioni come segue:
Parte attrice come in atto di citazione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta
Nel merito: Accertato e dichiarato che l'attore ha posseduto i terreni agricoli di cui al
Foglio 14 part. 155, 150 151, continuamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente per oltre venti anni a far data, almeno, dal mese di aprile dell'anno 2001, dichiarare l'acquisto a titolo originario degli stessi terreni per usucapione, e/o per usucapione speciale di fondi rustici, in capo al ricorrente.
Sempre nel merito:
Conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, illegittimità o come meglio, del pignoramento dei terreni agricoli di cui al Foglio 14 part. 155, 150 151, di cui alla esecuzione n. 10/2018 pendente presso il Tribunale della Spezia, con conseguente inefficacia dello stesso e/o del decreto di trasferimento dei predetti beni pignorati atteso che il pignoramento ha colpito beni di esclusiva proprietà del ricorrente ed estranei al patrimonio del debitore esecutato”.
1
la convenuta si richiama parimenti alle note scritte ex art. 127 -ter c.p.c.
I difensori procedono quindi a discutere la causa.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio alle ore 11.10 e i difensori dichiarano che devono allontanarsi e non presenzieranno alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 14.10.
La Spezia, 28.05.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Giulia
Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2358/2022
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Demi, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore in Sarzana alla via della Pace n. 40,
Attore opponente
contro
Controparte_1
in persona del Procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta
[...]
Previdi, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale,
Convenuta opposta
Controparte_2
Convenuta contumace
Controparte_3
Convenuta contumace
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che:
- nell'ambito della procedura esecutiva n. 10/2018 instaurata da
[...]
, veniva pignorato un Controparte_1
compendio immobiliare di proprietà di Controparte_2
costituito da vari terreni agricoli siti nel Comune di Lerici e di Ameglia, suddiviso in sei lotti;
- proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. , al fine di far Parte_1
valere il proprio diritto di proprietà in relazione ai terreni individuati catastalmente al
Foglio 14 part. 150, 151 e 155, facenti parte del lotto n. 6;
- a seguito della suddetta opposizione, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
6.09.2022, accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, contestualmente proposta dal terzo, limitatamente ai terreni sopra menzionati, e fissava i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, introduceva il Parte_1
presente giudizio di merito al fine di far dichiarare l'acquisto a titolo originario per usucapione, e/o per usucapione speciale di fondi rustici, dei predetti terreni.
L'attore opponente, ricalcando il ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., allegava:
- che dal mese di aprile 2001, entrava nel possesso dei terreni, siccome confinanti con quelli che aveva acquistato formalmente con contratto del 20.04.2001 (sub doc. 1 atto di citazione), curandone la manutenzione e la pulizia, e coltivandoli;
- di aver recintato la sua proprietà, annettendo anche i terreni di cui è causa, anche al fine di proteggere il fondo dalla fauna selvatica e dal pericolo di incendi e caduta che di piante
(sub doc. 5);
- le dichiarazioni dei vicini e , da cui Persona_1 Persona_2
risulterebbe il possesso dei terreni sin dal 2001.
In conclusione, il ricorrente deduceva di possedere, fin dal 2001, anche i terreni oggetto dell'opposizione all'esecuzione, sottolineando il fatto che nessuno aveva mai compiuto
4 alcun atto diretto a recuperare il possesso degli immobili.
All'udienza del 30.03.2023 il Giudice dichiarava la contumacia di tutte le convenute.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.10.2023
[...]
creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva, già CP_1
dichiarata contumace.
La convenuta dichiarava di non opporsi alla domanda attorea e chiedeva la compensazione delle spese legali del presente procedimento.
Veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28.05.2025.
***
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali minori, applicabile a tutti i beni mobili e immobili.
Perché si verifichi l'usucapione devono concorrere i seguenti presupposti: il possesso del bene;
la continuità del possesso per un certo lasso di tempo;
la non interruzione del possesso;
il decorso di un certo lasso di tempo.
Il possesso deve pertanto essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico e, come tale, deve essere assistito dal c.d. animus possidendi. L'istante deve pertanto dimostrare lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, sia necessaria la sussistenza di un comportamento continuo
e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una
5 indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459).
Colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre
2018, n. 21873). L'attore dovrà indicare elementi idonei a fornire la prova presuntiva che l'attività si sia svolta “uti dominus” (Trib. Avezzano 03.09.2019 n. 425) e dovrà provarlo mediante testimonianza non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. Civ. ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019).
Qualora poi l'usucapione riguardi un terreno, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01).
Nel caso di specie, non può dirsi provato il possesso da oltre venti anni.
L'opponente, infatti, ha allegato di avere coltivato e manutenuto i terreni in oggetto e di averli recintati. Ha depositato a tal fine il contratto di compravendita dei terreni confinanti a quelli in oggetto, una fotografia raffigurante una recinzione apposta intorno ad un terreno e le dichiarazioni di due vicini di casa. Tali elementi non consentono di ritenere
6 provato il possesso nei termini sopramenzionati, soprattutto in rapporto alla durata almeno ventennale dello stesso.
Deve evidenziarsi, al riguardo, che i capitoli di prova formulati non sono stati ammessi siccome, anche qualora avessero dato modo di accertare che effettivamente l'opponente aveva curato e coltivato i terreni, tanto da apporvi la recinzione, non avrebbero consentito di appurare che tale ultima condotta – dirimente nella qualifica del possesso “uti dominus” nei termini sopra esposti – sia stata posta in essere almeno venti anni fa. Del medesimo tenore risultano, peraltro, le dichiarazioni dei vicini, depositate dall'opponente.
Per tali motivi l'opposizione spiegata deve essere rigettata.
Le spese di lite possono essere compensate, alla luce della richiesta del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA la domanda;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in La Spezia, il 28.05.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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