Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AT, con domicilio ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Santa Lucia del Mela, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0001024/2025, avente ad oggetto “ Comune di SANTA LUCIA DEL MELA – RICHIESTA di REVOCA, ai sensi dell’art. 21quinquies L. 241/1990 dell’illegittima rilasciata Concessione Edilizia n. 14-17/’98 del 22/07/1999, per le opere edilizie abusive site in Loc.tà “Cristanò”, snc. – Fg. 24 – Partt. 969, 986, 987, 985, 984, 988. Ditta: Ditta -OMISSIS- ”; nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o, comunque, consequenziale se e in quanto lesivo del ricorrente ivi compresa, ove occorra, la nota richiamata nota prot. n. 22789 del 26.3.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31 marzo 2025 e depositato in data 4 aprile 2025, parte ricorrente ha impugnato - chiedendone l’annullamento - il provvedimento n. 1024/2025, avente ad oggetto “ Comune di SANTA LUCIA DEL MELA – RICHIESTA di REVOCA, ai sensi dell’art. 21quinquies L. 241/1990 dell’illegittima rilasciata Concessione Edilizia n. 14-17/’98 del 22/07/1999, per le opere edilizie abusive site in Loc.tà “Cristanò”, snc. – Fg. 24 – Partt. 969, 986, 987, 985, 984, 988. Ditta: Ditta -OMISSIS- ” nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
Ha esposto il deducente che:
- in data 22 luglio 1999, previo parere favorevole dell’Ufficio tecnico e parere favorevole della Commissione edilizia, il Comune di Santa Lucia del Mela rilasciava, in favore del ricorrente, la Concessione Edilizia n. 14-17/98 del 22 luglio 1999, relativa alla demolizione di alcuni fabbricati esistenti in stato di avanzata vetustà e il recupero della volumetria per la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica (in area catastalmente individuata al Fg. 24 – Partt. 969, 986, 987, 985, 984, 988);
- in data 6 dicembre 2004 l’istante presentava domanda (prot. n. 13198) di condono ai sensi della L. 326/2003 (con espressa indicazione di non assoggettamento a vincolo di tutela) avente ad oggetto, per un verso, un mero cambio di destinazione da uso agricolo a uso residenziale dei corpi “B” e “D”, senza alcun aumento di volume e/o di superficie, e, per altro verso, un limitato ampliamento del corpo “D”, pari a soli 16 mq circa;
- nell’ambito del suddetto procedimento di condono, con nota prot. n. 9112/7 -8068151 del 25.11.2015, la Soprintendenza di Messina chiedeva al Comune di Santa Lucia del Mela se, in occasione del rilascio della C.E. n. 14-17/98 del 22 luglio 1999, fosse stato richiesto il parere paesaggistico; con nota prot. 3567/615/Tec del 26 aprile 2016, il Comune di Santa Lucia del Mela riscontava la nota della Soprintendenza, precisando che, in sede di rilascio della Concessione Edilizia n. 14-17/98 del 22.07.1999, non si era ritenuto necessario acquisire il parere paesaggistico; siffatto riscontro comunale - secondo la tesi della parte ricorrente – sarebbe stato ritenuto satisfattivo dalla Soprintendenza di Messina, con tacito perfezionamento, ai sensi dell’art. 29 l.r. 7/2019, del parere del predetto Ente;
- a distanza di quasi nove anni, la Soprintendenza di Messina, con nota prot. n. 1024/2025 - non trasmessa al ricorrente, ma dallo stesso conosciuta a seguito del deposito effettuato dall’Avvocatura dello Stato nell’ambito del giudizio pendente innanzi a questo TAR, iscritto al R.G. n. 2231/2023, proposto dal ricorrente avverso il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sulla suddetta istanza di condono (con nota prot.n.1024/2025) -, ha chiesto al Comune di Santa Lucia del Mela la revoca della detta concessione edilizia, perché, a suo dire, “ sprovvista del necessario, obbligatorio e propedeutico parere paesaggistico ”, configurandosi un “ Grave Danno Paesaggistico ed Ambientale ”, nonché invocando l’applicazione, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n.380/2001.
Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt.142, comma 1, lett. c), e 146 d.lgs. n. 42/2004 - violazione e falsa applicazione degli art. 1, 3, 10 bis, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/2001 - difetto di istruttoria e di motivazione - travisamento dei fatti - eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e disparita di trattamento – manifesta illogicità ed irrazionalità – contraddittorietà– violazione dei principi di economicità, proporzionalità e buon andamento della p.a.:
- l’area di ricadenza delle opere autorizzate con la suddetta concessione edilizia non sarebbe soggetta a vincolo paesaggistico né potrebbe ritenersi vincolata sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c) d.lgs. 42/04 in relazione al cd. AC;
- anche a volere considerare il AC come annoverabile tra i corsi d’acqua di cui all’art. 142 d. lgs. n. 42/2004, in ogni caso l’area di ricadenza delle opere autorizzate con la C.E. n. 14-17/98 non sarebbe, comunque, soggetta al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1 lett. c) d.lgs. 42/04, siccome innegabilmente esterna e distante dalla sponda del predetto modesto canale di scolo denominato “AC”;
- con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza - senza alcuna indicazione in ordine al vincolo paesaggistico ritenuto gravante sull’area de qua e senza valutare, in alcun modo, le peculiari caratteristiche delle opere assentite con la C.E. 14-17/98 - ha espresso una negativa valutazione di compatibilità paesaggistica, peraltro senza indicare alcunché in ordine al preteso e presunto, ma invero inesistente, danno paesaggistico ritenuto grave;
- il provvedimento impugnato sarebbe, comunque, manifestamente illegittimo anche laddove reca la richiesta al Comune di Santa Lucia di revocare ex art. 21 quinquies L. n. 241/90 la C.E. 14-17/98, rilasciata nel 1999;
- sarebbe illegittima la richiesta della Soprintendenza di applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, posto che, nella specie, si verterebbe in un’ipotesi di opere realizzate in conformità al relativo titolo autorizzativo ovverosia la C.E. n. 14-17/98 del 22 luglio 1999, rilasciata senza parere paesaggistico in quanto non necessario - come ribadito dal comune di Santa Lucia del Mela con la nota prot. 3567/615/Tec del 26 aprile 2016 -, trattandosi di area non soggetta a vincolo paesaggistico.
2. Si è costituita la Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana per resistere al giudizio.
Con successiva memoria, del 5 maggio 2025, l’Amministrazione regionale resistente ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse e per mancanza di lesività del provvedimento impugnato; ha, inoltre, rilevato la connessione soggettiva ed oggettiva con il ricorso iscritto al n. 2231/2023, proposto dal ricorrente avverso il parere negativo espresso dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 1024/2025, oggetto di ordinanza istruttoria n. 4282/2024 e successivamente posto in decisione all’udienza dell’8 aprile 2025; nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
3. Con memoria del 20 maggio 2025, il ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione regionale, avendo lo stesso interesse a impugnare la valutazione di incompatibilità paesaggistica in relazione all’intervento edilizio (originario) assentito con la c.e. n. 14-17/98; nel merito, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. In via preliminare, va dato atto che sulle ulteriori - rispetto alla costruzione originaria - opere oggetto di istanza di (terzo) condono è intervenuto un parere negativo della Soprintendenza (con nota prot.n.1024/2025), che ha ritenuto non suscettibili di sanatoria le stesse, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso (rg. n. 2231/2023) innanzi a questo T.A.R., che, con sentenza n. 1461 del 2025, lo ha accolto solo in parte, ossia per quanto attiene allo specifico ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi contenuto nel provvedimento impugnato (ordine di competenza del Comune), rigettandolo per il resto.
Nell’ambito del predetto giudizio, a seguito di ordinanza istruttoria del T.A.R., la Soprintendenza ha prodotto documentazione e relazione, con cui, da una parte, ha ribadito che il vincolo paesaggistico di che trattasi ricade entro la fascia di rispetto dei 150 mt dal torrente AC (dal 6 settembre 1985, data di entrata in vigore della legge 431/1985 Legge Galasso) e, dall’altra, con riferimento alla costruzione preesistente, ha chiesto al Comune di revocare la concessione edilizia rilasciata senza la previa acquisizione del detto parere.
La detta nota della Soprintendenza prot. n. 0001024/2025, avente ad oggetto “ Comune di SANTA LUCIA DEL MELA – RICHIESTA di REVOCA, ai sensi dell’art. 21quinquies L. 241/1990 dell’illegittima rilasciata Concessione Edilizia n. 14-17/’98 del 22/07/1999, per le opere edilizie abusive site in Loc.tà “Cristanò”, snc. – Fg. 24 – Partt. 969, 986, 987, 985, 984, 988. Ditta: Ditta -OMISSIS- ”, prodotta nel citato giudizio, costituite l’oggetto principale di impugnazione nel presente giudizio.
Ciò premesso, per quel che riguarda il contenzioso in esame, come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso è inammissibile in quanto con esso viene impugnato un atto che non ha valenza provvedimentale e che non è immediatamente lesivo per il ricorrente, in quanto si risolve in una mera richiesta della Soprintendenza al Comune di revoca della concessione edilizia, spettando invero l’intervento in autotutela, nella sussistenza dei presupposti di legge, solo al Comune.
5.2. Non convince l’argomento speso in ricorso secondo cui la carica lesiva deriverebbe dall’aver ritenuto la Soprintendenza, con l’atto gravato, l’incompatibilità paesaggistica (“ configurandosi un Grave Danno Paesaggistico ed Ambientale ”) dell’intervento edilizio originariamente assentito e realizzato in forza della predetta C.E. n. 14-17/98 (primo motivo di ricorso).
A tale riguardo, va ribadito che, in ogni caso, l’atto della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali - che è stato qui impugnato - non produce, allo stato, effetto alcuno (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 443/2023 in data 17 luglio 2023), in quanto sopraggiunto dopo la concessione edilizia n. 14-17/98, restando salva la possibilità di un intervento in autotutela da parte del Comune di Santa Lucia del Mela, solo sollecitato con la nota in esame (cfr. C.G.A. n. 443 del 17 luglio 2023; T.A.R. AT, sez. II, n. 1336 dell’8 aprile 2024 e n. 3026 del 12 settembre 2024), in capo al quale rimane, tuttavia, il potere esclusivo di effettuare al riguardo proprie motivate valutazioni (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, 8 novembre 2022, n. 9798).
Allo stato, quindi, il ricorrente non soffre alcuna lesione dall’impugnata nota, potendo semmai risorgere l’interesse all’impugnazione della stessa nel caso in cui il Comune ritenga di adottare un provvedimento in autotutela.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alla definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.