Versione
31 luglio 1994
31 luglio 1994
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216 .
Giurisprudenza • 12
- 1. Corte Cost., sentenza 16/05/1995, n. 163Provvedimento: […] Del resto, la separatezza dell'ente conferente rispetto alla azienda bancaria conferitaria sarebbe stata ulteriormente accentuata dalle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 1994, n. 474, che ha eliminato i vincoli alla cessione della partecipazione di controllo della società conferitaria ed incentivato la dismissione di tale partecipazione.Leggi di più...
- fondazione cassa di risparmio di bolzano·
- modificazioni allo statuto·
- ricorso della regione trentino-alto adige per conflitto di attribuzione·
- istituti di credito·
- reiezione.·
- sent. 163/95 b. banca·
- riconosciuta lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento delle casse di risparmio·
- non spettanza allo stato del potere esercitato·
- sent. 163/95 a. banca·
- annullamento del decreto denunziato.