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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 690/2021 R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria, vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., e per essa in qualità Parte_1 Parte_2
di mandataria giusta procura speciale del 20 maggio 2020 rep.24583/14732 per notaio Persona_1 in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Fausta Matteo, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliata, giusta comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata il 14.12.2021 e procura generale alle liti per notaio del 7.10.2010 rep. 67829 racc. 18793, in atti;
Persona_2
ATTRICE
E
rappresentato e difesa dall'avv. Vittorio De Bonis, con studio in Potenza Controparte_1
ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
deceduto il 6.5.2019 Persona_3
CONVENUTI
E
con socio unico e, per essa, quale Controparte_2
mandataria, (già , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Potenza, giusta comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata il 26.10.2021; nonché
in persona del legale rappresentante p.t. e, per essa, in qualità Controparte_5 CP_3 di mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria, giusta procura generale alle liti per notaio di Velletri del 23.11.2017 rep. 70948 – racc. 24390, Persona_4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Bari, come in atti;
INTERVENTORI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, che era ritualmente notificato a , e per essa Controparte_1 Parte_1
la mandataria conveniva in giudizio la medesima nonché , per la CP_3 Persona_3 declaratoria della simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale apparentemente incartato nel rogito per notaio rep. 94131 racc. 23499 trascritto a Potenza il 10.3.2016 ai Per_5
numeri 3979/3386, avente ad oggetto i beni in dettaglio riportati nell'atto introduttivo;
in via subordinata, la parte domandava di dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La parte allegava: che aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 854/2017 nei confronti di A.V.S. Allestimento Parte_1
Veicoli Speciali di MO FI & C. s.a.s. quale debitore principale, nonchè nei confronti di
[...]
ed altri in qualità di fideiussori;
CP_1
che nel decreto ingiuntivo era stato incartato il credito riveniente dai seguenti rapporti: € 77.700,14 quale saldo debitore del c/c n. 400377973 acceso il 13.6.2005 presso l'ex Banca di Roma;
€ 326.736,78 quale saldo debitore del conto anticipi n.400629886 acceso il 2.8.2007 presso la ex Banca di Roma;
€
323.725,66 quale saldo debitore del mutuo del 17.11.2009 con il quale la Controparte_6
aveva concesso alla società debitrice un finanziamento di originari € 400.000,00 dal rimborsare in 60 mesi: che l'insieme di detti rapporti erano garantiti dal fideiussioni rilasciate in suo favore da CP_1
ed altri sino a concorrenza di € 565.000,00 oltre interessi e spese, come da fidejussioni allegate;
[...]
che il decreto ingiuntivo era opposto ed il giudizio fissato per l'udienza dell'8.10.2021 per la precisazione delle conclusioni;
che i predetti rapporti creditori erano anche oggetto di giudizio di conto instaurato dalla società debitrice e dai garanti, pendente anch'esso innanzi al Tribunale di Potenza ed iscritto al numero di RG
947/2011, nel corso del quale il CTU aveva depositato un elaborato, il quale quantificava il credito, in capo alla attrice, in somma oscillante tra gli € 38.819,95 e gli € 355.465,00; che la garante al fine di spogliarsi di ogni suo bene, in data 22.2.2016 costituiva fondo CP_1
patrimoniale per notaio , trascritto il 10.3.2016; Per_5
che con detto atto la convenuta ed il coniuge avevano fatto confluire nel fondo tutti i Persona_3
beni di proprietà della prima ed i beni sui quali ella vantava diritto di usufrutto;
che l'atto dispositivo doveva considerarsi meramente simulato, poiché i beni di cui all'elenco erano già in regime di comunione tra i coniugi, dal che alcun interesse potevano avere le parti a disporre della proprietà; che, in ogni caso, l'atto era inefficace ex art. 2901 c.c. in considerazione della posteriorità dello stesso rispetto alle prestate fidejussioni;
che la era perfettamente consapevole del pregiudizio, tenuto anche in considerazione i giudizi CP_1
pendenti e vertenti sul credito vantato dalla attrice;
che, quanto alla scientia damni era palese la consapevolezza della lesività dell'atto in capo alla convenuta ed anche al coniuge parimenti convenuto, giacchè questi era stato socio Persona_3
accomandatario della società debitrice principale sin dal 2014; che dalla depositata visura era evidente l'eventus damni, in quanto la debitrice non risultava proprietaria di altri e diversi beni.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale affidava la sua difesa ad un'unica Controparte_1
eccezione, allegando che l'azione revocatoria non era più utilmente esperibile a causa del decesso del coniuge già nel 2016, con conseguente improcedibilità della azione per l'intervenuto Persona_3
scioglimento del fondo patrimoniale.
Non risulta prova documentale che la citazione sia stata notificata anche a , parimenti Persona_3
convenuto, che, tuttavia, era deceduto nel 2019, come da certificato di morte depositato in atti dalla convenuta costituita.
Si costituiva in giudizio, spiegando intervento, , con comparsa depositata il Controparte_2
10.3.2021, allegando, in punto di legittimazione, che aveva concluso, nell' ambito di Parte_1 un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lg.s 385/1993. un contratto di cessione di crediti con di cui a GU Parte II Foglio delle Inserzioni, n. 93 dell'8.8.2017 Controparte_2
e che ella aveva conferito a poi ridenominata procura per la gestione, CP_4 CP_3
anche stragiudiziale, dei propri crediti come da documentazione tutte che la parte provvedeva a depositare in giudizio e che non era contestata dalla parte convenuta.
La cessionaria si associava alle domande proposte dall'attrice domandandone l'accoglimento.
Si costituiva in giudizio spiegando intervento ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata in successiva data 19.10.2022, anche e per essa la mandataria l'interventore si Controparte_5 CP_3
costituiva quale cessionaria dei crediti e nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare, in sostituzione della cedente della quale domandava l'estromissione, ed eccependo in ogni caso Parte_1
la sua completa estraneità rispetto a eventuali pretese risarcitorie e restitutorie avanzate dai debitori per fatti, atti e comportamenti tenuti dall'originario titolare del credito, si associava alle domande tutte proposte dalla cedente attrice domandandone l'accoglimento. La parte intervenuta depositava la documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva, che non era contestata dalla convenuta, e segnatamente stralcio della GU n. 137 del 18.11.2021 relativo alla cessione di crediti in blocco pro soluto da alla costituita Parte_1 Controparte_7
.
[...]
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e all'udienza del 10.12.2024, dopo alcuni rinvii, era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
Va precisato come, in assenza di consenso prestato alla richiesta estromissione della cedente, non è stata disposta l'estromissione dal giudizio della prima, come domandato da Controparte_5
La domanda dell'attrice, ammissibile, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito saranno esplicitati.
1. L'interesse ad agire- lo scioglimento del fondo patrimoniale.
Prima di affrontare l'esame nel merito della domanda attorea, occorre dirimere la questione preliminare, eccepita dalla convenuta, del difetto di interesse ad agire, quanto, in particolare, alla spiegata azione revocatoria.
La parte eccepisce la dedotta carenza di interesse ad agire, tradottasi nella inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta ex art. 2901 c.c., determinatasi per effetto della morte del coniuge della convenuta nel 2019, e dal conseguente scioglimento del fondo patrimoniale, con rientro dei beni nel patrimonio della debitrice.
In sostanza, l'avvenuta retrocessione dei beni determinerebbe l'impossibilità, per la spiegata azione revocatoria, di conseguire il suo effetto pratico di ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
L'attrice richiama, a sostegno dell' unico motivo sul quale la difesa si fonda, un precedente della Corte di Cassazione, nel quale si era sostenuto che : “Nella fattispecie, l'atto oggetto di revocatoria consiste nella costituzione del fondo patrimoniale nel quale è stato fatto confluire il cespite che costituiva patrimonio di garanzia per il creditore. Poiché però il fondo patrimoniale è stato sciolto, l'effetto della inefficacia conseguente alla revocatoria sarebbe impedito dalla già prodotta inefficacia dovuta allo scioglimento volontario…Dunque, una revocatoria del fondo patrimoniale sarebbe inutilmente data, posto che l'effetto che si mira a produrre, ossia l'inefficacia, era già prodotto al momento di proposizione dell'azione. L'inutilità dell'azione ridonda in sua inammissibilità”. (cfr. Cass. 30517/2019 parte argomentativa)
Nel caso concreto oggetto dell'odierno esame, lo scioglimento del fondo patrimoniale si sarebbe prodotto alla morte del coniuge della convenuta, ovvero nel 2019, data antecedente rispetto alla proposizione della odierna azione che sarebbe, a detta della convenuta, per tale ragione inammissibile. Il precedente ed il corrispondente principio di diritto parrebbe tuttavia superato da precedenti di diverso segno, più recenti, che individuano l'interesse ad agire in un'ottica , concreta e condivisibile, di tutela delle ragioni creditorie e di valorizzazione dell'effetto prenotativo della domanda, giusta art. 2652 n.
5, che verrebbe vanificato da una eventuale declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 2652 n. 5 prevede che vadano trascritte le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione, ma anche le domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, tale essendo la costituzione del fondo patrimoniale.
Il medesimo articolo prevede che la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un altro atto trascritto od iscritto anteriormente rispetto alla trascrizione della domanda.
Chiariti i termini della questione, va esaminato in dettaglio l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità nel 2020.
Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte riguardava l'avvenuta retrocessione di beni al debitore, avvenuta nel corso di un giudizio di revocazione con successiva iscrizione di ipoteca giudiziale da parte di un terzo.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25862/2020 è il seguente:
«L'interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata l'efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell'art. 2652, n. 5), del codice civile».
Le coordinate espresse hanno valenza estensiva, che si attaglia anche alla presente controversia, nella quale la retrocessione si è verificata nel 2019, per effetto dello scioglimento del fondo patrimoniale, con ricostituzione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.
Efficacemente, la Corte, in ordine alla ratio dell'orientamento espresso, precisa che, nel caso concreto, la Corte di Appello si era pronunciata in un caso in cui “l'azione revocatoria era promossa dal creditore avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie;
a tale atto aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio…la retrocessione del bene nel patrimonio del L.. Da tale evento successivo la Corte d'appello ha tratto la conclusione che il reingresso del bene immobile nel patrimonio del debitore alienante aveva fatto venire meno l'interesse del creditore all'espletamento dell'azione revocatoria. Si tratta, però, di una conclusione errata, in quanto non tiene in considerazione l'importanza della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, che di per sè dimostra la permanenza dell'interesse del creditore, e finisce con esporlo ingiustamente al rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno l'interesse all'azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi;
il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità dell'azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito (e la pacifica giurisprudenza di questa
Corte legittima la proponibilità dell'azione revocatoria anche alla sola condizione che l'atto dispositivo renda più difficile quella soddisfazione)….”. ( ordinanza citata parte motiva)
Da tanto discende la sussistenza della utilità concreta della parte creditrice e dei successori a titolo particolare nel diritto, ad ottenere un risultato utile dall'esercizio dell'azione giurisdizionale collegato all'effetto prenotativo derivante dalla domanda giudiziale.
2. La valutazione nel merito della domanda attorea.
Accertato l'interessa ad agire, nel merito la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento, quanto alla sola azione revocatoria.
Va infatti rigettata la domanda principale di simulazione, fondata sulla sola considerazione del “ difetto di interesse” alla costituzione del fondo, in ragione della circostanza che i beni trasferiti erano beni in comunione legale.
Tale circostanza non incide sul profilo causale dell'atto posto in essere, che trova il suo fondamento giustificativo nell'effetto di segregazione dei beni e nella finalizzazione dei medesimi ai bisogni della famiglia.
D'altro canto, non vi è in atti alcun elemento dal quale desumere la simulazione dell'atto e la discrepanza tra quanto realmente voluto e quanto esteriorizzato nel primo che è l'essenza della simulazione.
Ad altra considerazione si addiviene, invece , per la domanda revocatoria che è fondata e meritevole di accoglimento.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti per l'utile esercizio della domanda revocatoria e segnatamente:
1. il credito in capo all'attore, oggetto di successive cessioni: sono stati depositati in giudizio gli atti posti a fondamento della pretesa creditoria, che, nell'azione revocatoria potrebbe in astratto essere costituito anche da un credito meramente eventuale. La parte ha depositato in particolare e tra l'altro: il decreto ingiuntivo emesso l'8.11.2017, le fideiussioni pestate anche dalla odierna convenuta, la CTU depositata in un giudizio, del quale era parte il debitore principale, avente ad oggetto uno dei crediti garantiti , e nella quale trova ulteriore conferma la sussistenza del credito in capo alla cedente, con riferimento al conto corrente n. 400377993; 2. l'atto di disposizione patrimoniale: in fatto, nel 2016 la convenuta costituiva fondo patrimoniale con l'effetto causale tipico di finalizzare i beni alla soddisfazione degli interessi della famiglia, così creando un patrimonio separato, con ogni conseguenza sulla aggredibilità dei beni da parte dei creditori, giusta art. 170 c.c. ; ( sulla assoggettabilità dell'atto di costituzione del fondo ad azione revocatoria cfr. ex plurimis Cass. n. 5810/2019)
3. la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore: la consapevolezza appare difficilmente revocabile in dubbio, stante la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, ma anche la circostanza dell'avere la convenuta trasferito al fondo ogni suo bene immobile e diritto di usufrutto su beni immobili, con conseguente azzeramento della garanzia patrimoniale generica;
( cfr. visura catastale depositata in atti dalla parte attrice)
4. nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo non oneroso, è irrilevante la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, il quale peraltro non solo era coniuge della convenuta, ma era anche socio accomandatario della società debitrice principale alla data del 2014; ( sul tema ex plurimis Cass. 5810/2019 citata ma anche Cass. n. 2530/2015)
Conclusivamente, la domanda dell'attore va accolta e , per l'effetto, va dichiara l'inefficacia , rispetto ai creditori, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto del notaio rep. 94131 Per_5
Racc. 23499 trascritto a Potenza il 10.3.2016 ai nn. 3979/3386, avente ad oggetto i beni di cui all'elenco riportato alle pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione e segnatamente: diritto di proprietà in ragione di ½ sui seguenti beni, individuati in catasto come segue:
Potenza- locale foglio 29 Via Ettore Ciccotti p.lla 1860 sub 12- sub 13;
Tito - terreno Loc. Gabella foglio 8 p.lle 56-124-125-126-128-50-149-147-;
Rivello terreno- Loc. Patriciello foglio 32 p.lle 92-115;
Tito terreno - Loc. Gabella Santa Loya foglio 8 p.lle 373-376-377- 374-375-380-381-384-385-146; diritto di usufrutto in ragione di ½ sull'abitazione sita in Tito, Via San Vito, in Catasto foglio 32 p.lle
513 sub 10- 513 sub 23- locale garage p.lla 513 sub 17.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta ed in favore rispettivamente dell'attrice e delle intervenute, in base alle attività processuali svolte da ciascuna parte dell'odierno giudizio.
L'esistenza di due diversi orientamenti quanto alla questione preliminare dell'interesse ad agire integra tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione in quota di metà.
Pertanto, le spese sono liquidate seguendo i seguenti criteri: natura della causa, valore della stessa
(indeterminabile terzo scaglione), attività processuali in concreto svolte da ciascuna parte come documentata anche dalle produzioni depositate in atti, applicazione dei valori tariffari di cui ai dd.mm.
55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello non particolarmente elevato, ma neanche seriale, della presente controversia, dimidiazione per effetto della operata compensazione.
Parte attrice: € 900,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge (studio introduttiva e trattazione)
Interventori costituiti a mezzo di diversi difensori: € 2.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge per ciascuno di essi ( fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., e per essa nei confronti di Parte_2 CP_1
con l'intervento di e, per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2 CP_3
nonché di e, per essa, in qualità di mandataria, ogni altra Controparte_5 CP_3
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di simulazione;
2. Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, rispetto ai creditori, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto del notaio rep. 94131 - Racc. Per_5
23499 trascritto a Potenza il 10.3.2016 ai nn. 3979/3386, avente ad oggetto i beni di cui in parte motiva;
3. Condanna la convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 900,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, relativamente alla parte attrice, e, quanto alle terze intervenute, in € 2.200,00 per ciascuna di esse, oltre spese forfettarie IVA e CPA, compensando la restante quota.
Potenza, 29.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 690/2021 R.G., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria, vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., e per essa in qualità Parte_1 Parte_2
di mandataria giusta procura speciale del 20 maggio 2020 rep.24583/14732 per notaio Persona_1 in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Fausta Matteo, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliata, giusta comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata il 14.12.2021 e procura generale alle liti per notaio del 7.10.2010 rep. 67829 racc. 18793, in atti;
Persona_2
ATTRICE
E
rappresentato e difesa dall'avv. Vittorio De Bonis, con studio in Potenza Controparte_1
ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
deceduto il 6.5.2019 Persona_3
CONVENUTI
E
con socio unico e, per essa, quale Controparte_2
mandataria, (già , in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Potenza, giusta comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata il 26.10.2021; nonché
in persona del legale rappresentante p.t. e, per essa, in qualità Controparte_5 CP_3 di mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giammaria, giusta procura generale alle liti per notaio di Velletri del 23.11.2017 rep. 70948 – racc. 24390, Persona_4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Bari, come in atti;
INTERVENTORI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, che era ritualmente notificato a , e per essa Controparte_1 Parte_1
la mandataria conveniva in giudizio la medesima nonché , per la CP_3 Persona_3 declaratoria della simulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale apparentemente incartato nel rogito per notaio rep. 94131 racc. 23499 trascritto a Potenza il 10.3.2016 ai Per_5
numeri 3979/3386, avente ad oggetto i beni in dettaglio riportati nell'atto introduttivo;
in via subordinata, la parte domandava di dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La parte allegava: che aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 854/2017 nei confronti di A.V.S. Allestimento Parte_1
Veicoli Speciali di MO FI & C. s.a.s. quale debitore principale, nonchè nei confronti di
[...]
ed altri in qualità di fideiussori;
CP_1
che nel decreto ingiuntivo era stato incartato il credito riveniente dai seguenti rapporti: € 77.700,14 quale saldo debitore del c/c n. 400377973 acceso il 13.6.2005 presso l'ex Banca di Roma;
€ 326.736,78 quale saldo debitore del conto anticipi n.400629886 acceso il 2.8.2007 presso la ex Banca di Roma;
€
323.725,66 quale saldo debitore del mutuo del 17.11.2009 con il quale la Controparte_6
aveva concesso alla società debitrice un finanziamento di originari € 400.000,00 dal rimborsare in 60 mesi: che l'insieme di detti rapporti erano garantiti dal fideiussioni rilasciate in suo favore da CP_1
ed altri sino a concorrenza di € 565.000,00 oltre interessi e spese, come da fidejussioni allegate;
[...]
che il decreto ingiuntivo era opposto ed il giudizio fissato per l'udienza dell'8.10.2021 per la precisazione delle conclusioni;
che i predetti rapporti creditori erano anche oggetto di giudizio di conto instaurato dalla società debitrice e dai garanti, pendente anch'esso innanzi al Tribunale di Potenza ed iscritto al numero di RG
947/2011, nel corso del quale il CTU aveva depositato un elaborato, il quale quantificava il credito, in capo alla attrice, in somma oscillante tra gli € 38.819,95 e gli € 355.465,00; che la garante al fine di spogliarsi di ogni suo bene, in data 22.2.2016 costituiva fondo CP_1
patrimoniale per notaio , trascritto il 10.3.2016; Per_5
che con detto atto la convenuta ed il coniuge avevano fatto confluire nel fondo tutti i Persona_3
beni di proprietà della prima ed i beni sui quali ella vantava diritto di usufrutto;
che l'atto dispositivo doveva considerarsi meramente simulato, poiché i beni di cui all'elenco erano già in regime di comunione tra i coniugi, dal che alcun interesse potevano avere le parti a disporre della proprietà; che, in ogni caso, l'atto era inefficace ex art. 2901 c.c. in considerazione della posteriorità dello stesso rispetto alle prestate fidejussioni;
che la era perfettamente consapevole del pregiudizio, tenuto anche in considerazione i giudizi CP_1
pendenti e vertenti sul credito vantato dalla attrice;
che, quanto alla scientia damni era palese la consapevolezza della lesività dell'atto in capo alla convenuta ed anche al coniuge parimenti convenuto, giacchè questi era stato socio Persona_3
accomandatario della società debitrice principale sin dal 2014; che dalla depositata visura era evidente l'eventus damni, in quanto la debitrice non risultava proprietaria di altri e diversi beni.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale affidava la sua difesa ad un'unica Controparte_1
eccezione, allegando che l'azione revocatoria non era più utilmente esperibile a causa del decesso del coniuge già nel 2016, con conseguente improcedibilità della azione per l'intervenuto Persona_3
scioglimento del fondo patrimoniale.
Non risulta prova documentale che la citazione sia stata notificata anche a , parimenti Persona_3
convenuto, che, tuttavia, era deceduto nel 2019, come da certificato di morte depositato in atti dalla convenuta costituita.
Si costituiva in giudizio, spiegando intervento, , con comparsa depositata il Controparte_2
10.3.2021, allegando, in punto di legittimazione, che aveva concluso, nell' ambito di Parte_1 un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 D.Lg.s 385/1993. un contratto di cessione di crediti con di cui a GU Parte II Foglio delle Inserzioni, n. 93 dell'8.8.2017 Controparte_2
e che ella aveva conferito a poi ridenominata procura per la gestione, CP_4 CP_3
anche stragiudiziale, dei propri crediti come da documentazione tutte che la parte provvedeva a depositare in giudizio e che non era contestata dalla parte convenuta.
La cessionaria si associava alle domande proposte dall'attrice domandandone l'accoglimento.
Si costituiva in giudizio spiegando intervento ex art. 111 c.p.c. con comparsa depositata in successiva data 19.10.2022, anche e per essa la mandataria l'interventore si Controparte_5 CP_3
costituiva quale cessionaria dei crediti e nella dichiarata qualità di successore a titolo particolare, in sostituzione della cedente della quale domandava l'estromissione, ed eccependo in ogni caso Parte_1
la sua completa estraneità rispetto a eventuali pretese risarcitorie e restitutorie avanzate dai debitori per fatti, atti e comportamenti tenuti dall'originario titolare del credito, si associava alle domande tutte proposte dalla cedente attrice domandandone l'accoglimento. La parte intervenuta depositava la documentazione a sostegno della propria legittimazione attiva, che non era contestata dalla convenuta, e segnatamente stralcio della GU n. 137 del 18.11.2021 relativo alla cessione di crediti in blocco pro soluto da alla costituita Parte_1 Controparte_7
.
[...]
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e all'udienza del 10.12.2024, dopo alcuni rinvii, era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
Va precisato come, in assenza di consenso prestato alla richiesta estromissione della cedente, non è stata disposta l'estromissione dal giudizio della prima, come domandato da Controparte_5
La domanda dell'attrice, ammissibile, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che di seguito saranno esplicitati.
1. L'interesse ad agire- lo scioglimento del fondo patrimoniale.
Prima di affrontare l'esame nel merito della domanda attorea, occorre dirimere la questione preliminare, eccepita dalla convenuta, del difetto di interesse ad agire, quanto, in particolare, alla spiegata azione revocatoria.
La parte eccepisce la dedotta carenza di interesse ad agire, tradottasi nella inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta ex art. 2901 c.c., determinatasi per effetto della morte del coniuge della convenuta nel 2019, e dal conseguente scioglimento del fondo patrimoniale, con rientro dei beni nel patrimonio della debitrice.
In sostanza, l'avvenuta retrocessione dei beni determinerebbe l'impossibilità, per la spiegata azione revocatoria, di conseguire il suo effetto pratico di ricostituzione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
L'attrice richiama, a sostegno dell' unico motivo sul quale la difesa si fonda, un precedente della Corte di Cassazione, nel quale si era sostenuto che : “Nella fattispecie, l'atto oggetto di revocatoria consiste nella costituzione del fondo patrimoniale nel quale è stato fatto confluire il cespite che costituiva patrimonio di garanzia per il creditore. Poiché però il fondo patrimoniale è stato sciolto, l'effetto della inefficacia conseguente alla revocatoria sarebbe impedito dalla già prodotta inefficacia dovuta allo scioglimento volontario…Dunque, una revocatoria del fondo patrimoniale sarebbe inutilmente data, posto che l'effetto che si mira a produrre, ossia l'inefficacia, era già prodotto al momento di proposizione dell'azione. L'inutilità dell'azione ridonda in sua inammissibilità”. (cfr. Cass. 30517/2019 parte argomentativa)
Nel caso concreto oggetto dell'odierno esame, lo scioglimento del fondo patrimoniale si sarebbe prodotto alla morte del coniuge della convenuta, ovvero nel 2019, data antecedente rispetto alla proposizione della odierna azione che sarebbe, a detta della convenuta, per tale ragione inammissibile. Il precedente ed il corrispondente principio di diritto parrebbe tuttavia superato da precedenti di diverso segno, più recenti, che individuano l'interesse ad agire in un'ottica , concreta e condivisibile, di tutela delle ragioni creditorie e di valorizzazione dell'effetto prenotativo della domanda, giusta art. 2652 n.
5, che verrebbe vanificato da una eventuale declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 2652 n. 5 prevede che vadano trascritte le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione, ma anche le domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, tale essendo la costituzione del fondo patrimoniale.
Il medesimo articolo prevede che la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad un altro atto trascritto od iscritto anteriormente rispetto alla trascrizione della domanda.
Chiariti i termini della questione, va esaminato in dettaglio l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità nel 2020.
Il caso concreto sottoposto all'esame della Corte riguardava l'avvenuta retrocessione di beni al debitore, avvenuta nel corso di un giudizio di revocazione con successiva iscrizione di ipoteca giudiziale da parte di un terzo.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25862/2020 è il seguente:
«L'interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata l'efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell'art. 2652, n. 5), del codice civile».
Le coordinate espresse hanno valenza estensiva, che si attaglia anche alla presente controversia, nella quale la retrocessione si è verificata nel 2019, per effetto dello scioglimento del fondo patrimoniale, con ricostituzione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.
Efficacemente, la Corte, in ordine alla ratio dell'orientamento espresso, precisa che, nel caso concreto, la Corte di Appello si era pronunciata in un caso in cui “l'azione revocatoria era promossa dal creditore avverso un atto di trasferimento immobiliare compiuto dal debitore in favore della propria moglie;
a tale atto aveva fatto seguito, nelle more del giudizio e durante il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio…la retrocessione del bene nel patrimonio del L.. Da tale evento successivo la Corte d'appello ha tratto la conclusione che il reingresso del bene immobile nel patrimonio del debitore alienante aveva fatto venire meno l'interesse del creditore all'espletamento dell'azione revocatoria. Si tratta, però, di una conclusione errata, in quanto non tiene in considerazione l'importanza della trascrizione della domanda giudiziale di revoca, che di per sè dimostra la permanenza dell'interesse del creditore, e finisce con esporlo ingiustamente al rischio di essere pregiudicato dalle successive vicende del bene immobile in questione. Vicende le quali, è bene dirlo, potrebbero essere animate da finalità truffaldine o comunque non trasparenti. Se il debitore, infatti, potesse liberamente far venire meno l'interesse all'azione revocatoria attraverso la retrocessione del bene nel suo patrimonio, ciò aprirebbe la porta ad evidenti abusi;
il debitore potrebbe, con eventuali alienazioni e retrocessioni successive, aggirare le finalità dell'azione revocatoria, esponendo il creditore alla possibilità di essere postergato rispetto ad altri creditori o, comunque, rendendo più difficile la soddisfazione del credito (e la pacifica giurisprudenza di questa
Corte legittima la proponibilità dell'azione revocatoria anche alla sola condizione che l'atto dispositivo renda più difficile quella soddisfazione)….”. ( ordinanza citata parte motiva)
Da tanto discende la sussistenza della utilità concreta della parte creditrice e dei successori a titolo particolare nel diritto, ad ottenere un risultato utile dall'esercizio dell'azione giurisdizionale collegato all'effetto prenotativo derivante dalla domanda giudiziale.
2. La valutazione nel merito della domanda attorea.
Accertato l'interessa ad agire, nel merito la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento, quanto alla sola azione revocatoria.
Va infatti rigettata la domanda principale di simulazione, fondata sulla sola considerazione del “ difetto di interesse” alla costituzione del fondo, in ragione della circostanza che i beni trasferiti erano beni in comunione legale.
Tale circostanza non incide sul profilo causale dell'atto posto in essere, che trova il suo fondamento giustificativo nell'effetto di segregazione dei beni e nella finalizzazione dei medesimi ai bisogni della famiglia.
D'altro canto, non vi è in atti alcun elemento dal quale desumere la simulazione dell'atto e la discrepanza tra quanto realmente voluto e quanto esteriorizzato nel primo che è l'essenza della simulazione.
Ad altra considerazione si addiviene, invece , per la domanda revocatoria che è fondata e meritevole di accoglimento.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti per l'utile esercizio della domanda revocatoria e segnatamente:
1. il credito in capo all'attore, oggetto di successive cessioni: sono stati depositati in giudizio gli atti posti a fondamento della pretesa creditoria, che, nell'azione revocatoria potrebbe in astratto essere costituito anche da un credito meramente eventuale. La parte ha depositato in particolare e tra l'altro: il decreto ingiuntivo emesso l'8.11.2017, le fideiussioni pestate anche dalla odierna convenuta, la CTU depositata in un giudizio, del quale era parte il debitore principale, avente ad oggetto uno dei crediti garantiti , e nella quale trova ulteriore conferma la sussistenza del credito in capo alla cedente, con riferimento al conto corrente n. 400377993; 2. l'atto di disposizione patrimoniale: in fatto, nel 2016 la convenuta costituiva fondo patrimoniale con l'effetto causale tipico di finalizzare i beni alla soddisfazione degli interessi della famiglia, così creando un patrimonio separato, con ogni conseguenza sulla aggredibilità dei beni da parte dei creditori, giusta art. 170 c.c. ; ( sulla assoggettabilità dell'atto di costituzione del fondo ad azione revocatoria cfr. ex plurimis Cass. n. 5810/2019)
3. la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore: la consapevolezza appare difficilmente revocabile in dubbio, stante la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, ma anche la circostanza dell'avere la convenuta trasferito al fondo ogni suo bene immobile e diritto di usufrutto su beni immobili, con conseguente azzeramento della garanzia patrimoniale generica;
( cfr. visura catastale depositata in atti dalla parte attrice)
4. nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo non oneroso, è irrilevante la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, il quale peraltro non solo era coniuge della convenuta, ma era anche socio accomandatario della società debitrice principale alla data del 2014; ( sul tema ex plurimis Cass. 5810/2019 citata ma anche Cass. n. 2530/2015)
Conclusivamente, la domanda dell'attore va accolta e , per l'effetto, va dichiara l'inefficacia , rispetto ai creditori, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto del notaio rep. 94131 Per_5
Racc. 23499 trascritto a Potenza il 10.3.2016 ai nn. 3979/3386, avente ad oggetto i beni di cui all'elenco riportato alle pagg. da 3 a 5 dell'atto di citazione e segnatamente: diritto di proprietà in ragione di ½ sui seguenti beni, individuati in catasto come segue:
Potenza- locale foglio 29 Via Ettore Ciccotti p.lla 1860 sub 12- sub 13;
Tito - terreno Loc. Gabella foglio 8 p.lle 56-124-125-126-128-50-149-147-;
Rivello terreno- Loc. Patriciello foglio 32 p.lle 92-115;
Tito terreno - Loc. Gabella Santa Loya foglio 8 p.lle 373-376-377- 374-375-380-381-384-385-146; diritto di usufrutto in ragione di ½ sull'abitazione sita in Tito, Via San Vito, in Catasto foglio 32 p.lle
513 sub 10- 513 sub 23- locale garage p.lla 513 sub 17.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta ed in favore rispettivamente dell'attrice e delle intervenute, in base alle attività processuali svolte da ciascuna parte dell'odierno giudizio.
L'esistenza di due diversi orientamenti quanto alla questione preliminare dell'interesse ad agire integra tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione in quota di metà.
Pertanto, le spese sono liquidate seguendo i seguenti criteri: natura della causa, valore della stessa
(indeterminabile terzo scaglione), attività processuali in concreto svolte da ciascuna parte come documentata anche dalle produzioni depositate in atti, applicazione dei valori tariffari di cui ai dd.mm.
55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello non particolarmente elevato, ma neanche seriale, della presente controversia, dimidiazione per effetto della operata compensazione.
Parte attrice: € 900,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge (studio introduttiva e trattazione)
Interventori costituiti a mezzo di diversi difensori: € 2.200,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge per ciascuno di essi ( fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., e per essa nei confronti di Parte_2 CP_1
con l'intervento di e, per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_2 CP_3
nonché di e, per essa, in qualità di mandataria, ogni altra Controparte_5 CP_3
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di simulazione;
2. Accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, rispetto ai creditori, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto del notaio rep. 94131 - Racc. Per_5
23499 trascritto a Potenza il 10.3.2016 ai nn. 3979/3386, avente ad oggetto i beni di cui in parte motiva;
3. Condanna la convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 900,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, relativamente alla parte attrice, e, quanto alle terze intervenute, in € 2.200,00 per ciascuna di esse, oltre spese forfettarie IVA e CPA, compensando la restante quota.
Potenza, 29.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro