Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 411
Articolo 2
Versione
2 luglio 1957
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'oneri, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.
Entrata in vigore il 2 luglio 1957