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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/08/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 99/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Nuoro, 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 99/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 99/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari (CA), nel C.F._1
Viale Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, Persona_1 stesa e rilasciata separatamente su tre fogli, e depositata telematicamente insieme col presente atto, da intendersi apposta in calce allo stesso, conformemente a quanto previsto ex art. 83, co. 3, c.p.c.;
-parte appellante- contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(SS) nella Fraz. Tanaunella- Via Nazionale n. 16, (CF ), elettivamente C.F._2 domiciliato in 07051 Budoni (SS) nella Via Nazionale n. 193, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Deledda (CF ), che lo rappresenta e difende per mandato speciale rilasciato C.F._3 in calce alla comparsa d'appello;
- parte appellata-
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace - contratto di somministrazione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante: Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa Voglia l'Ecc.mo Organo
Giudicante, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza impugnata,
- nel merito, per quanto di ragione dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare la domanda del sig. perché infondata in fatto e in diritto;
CP_1
- in via riconvenzionale, condannare l'appellato al pagamento della somma di € 3.214,34 per
i consumi idrici di cui alle fatture contestate (403437207 e 502110981) e di cui all'estratto conto in atti (fattura del 18.02.2011; doc. 1, p. 1), oltre interessi al tasso di mora nella misura del tasso ufficiale fissato dalla Banca d'Italia per ogni singolo periodo di riferimento, incrementato della percentuale del 3,5% per il periodo di ritardo e fino al saldo, come previsto nell'allegato D – sanzioni – del Reg. S.I.I.;
- con vittoria di spese ed onorari di ambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse della parte appellata:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 413/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nuoro e conseguentemente rigettarne ogni domanda con conferma della sentenza impugnata.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nuoro n. 413/2022 del 21.06.2022, pubblicata in data 08.07.2022, pronunciata dalla Dr.ssa Antonella Goddi, resa nel procedimento n. 629/2019 R.G, instando per l'integrale riforma della decisione impugnata.
A fondamento dell'appello, il gestore idrico ha esposto:
- che il Sig. è titolare di un contratto di somministrazione idrica con la società CP_1
– attuale Gestore unico del Servizio Idrico Integrato nella Regione Sardegna - per la Pt_1 fornitura ad uso domestico in favore dell'immobile sito in Budoni (NU), nella Via Nazionale snc (utenza 36637675; punto di erogazione 36101782);
- che l'odierno appellato era inadempiente al pagamento di due fatture: fatt. n. 403437207 del
07.07.2014 dell'importo di euro 1.528,49 e della fattura n. 502110981 del 09.01.2015 dell'importo di euro 2.462,09;
- che invece di provvedere al pagamento dell'insoluto, pari complessivamente ad € 3.990,58, come sollecitato da il sig. ha convenuto la predetta società nanti il Giudice di Pt_1 CP_1 Pace di Nuoro al fine di contestare la legittimità di detto importo in dipendenza di una serie di infondati motivi;
- che si è costituita nel giudizio di primo grado l'08.11.2016, contestando il Pt_1 fondamento di ciascuna delle domande proposte e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- che tra il 2017 ed il 2019 l'importo della fattura n. 403437207 si è ridotto per effetto di alcuni pagamenti e dello storno dei canoni fognari/depurativi da perdita idrica, richiesto dall'utente, alla minor somma di 672,25;
- che a seguito dell'istruttoria svolta, il Giudice di Pace di Nuoro ha disposto l'annullamento delle fatture indicate, ordinando ad di provvedere al ricalcolo del dovuto nella Pt_1 misura del 50% dei consumi, fognatura e depurazione con condanna del gestore al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00, oltre spese correnti e accessori di legge;
Tanto premesso, ha censurato la sentenza impugnata per diversi ordini di motivi: Pt_1
• con il primo motivo d'appello, il gestore idrico ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata ex artt. 277 e 278 c.p.c. per discrasia tra motivazione e dispositivo in quanto il giudice di Pace, pur avendo nella parte motiva sempre limitato la rideterminazione delle bollette esclusivamente per il consumo e la depurazione, nel dispositivo per la prima volta avrebbe esteso tale rideterminazione anche al canone fognario;
• per le medesime ragioni, laddove non fosse ravvisabile l'errore materiale, il gestore ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione con richiesta di riforma del dispositivo nella parte in cui condanna alla riduzione del canone fognario nella Pt_1 misura del 50%, sussistendo un contrasto tra motivazione e dispositivo che incide sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale;
• con i motivi terzo, quarto, quinto e sesto ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di non potabilità della risorsa idrica, avuto riguardo alla genericità dell'eccezione formulata dal convenuto, priva dei riferimenti temporali in ordine ai periodi di non potabilità. A detta dell'appellante sarebbe priva di pregio, ai fini dell'integrazione dell'eccezione in parola, la produzione delle ordinanze sindacali, né tale eccezione potrebbe essere integrata attraverso un rimando a dette ordinanze al fine di individuare i periodi di non potabilità, (Trib. Massa 555/2019, doc. 18; Trib. Velletri 1171/2019, doc. 18; Trib. Udine
1003/2018, doc. 18; Cass. Civ. 9154/2013);
Ha contestato altresì decadenza e prescrizione dalla domanda di garanzia per vizi, rilevando che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione, sollevata da nella comparsa tempestivamente depositata, di decadenza del dal diritto alla Pt_1 CP_1 garanzia per il vizio di asserita non potabilità idrica;
Ha evidenziato sul punto che, seppur il denegato vizio sia perdurato dal 26.09.2009 al
04.09.2014 (doc. 4 avverso), controparte lo ha segnalato soltanto il 26.07.2016 con la notifica della citazione, in violazione del termine ex art. 1495, co. 1, c.c. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui l'intestato Ufficio ritenesse la controparte non decaduta dal diritto alla garanzia, ricorrerebbe comunque la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495, co. 3, c.c., in quanto tra l'ultimo giorno in cui è stata consegnata acqua asseritamente non potabile
(04.09.2014) e la notifica della citazione (26.07.2016) è trascorso oltre un anno.
Con il sesto e settimo motivo ha evidenziato come l'abbattimento della tariffa del Pt_1 canone idrico in ragione dell'asserita non potabilità dell'acqua è inammissibile in quanto il sistema tariffario non prevede una riduzione tariffaria per i periodi di presunta non potabilità.
In ogni caso, anche nel caso in cui l'acqua non fosse potabile, il sig. non avrebbe diritto CP_1 ad una riduzione del prezzo della risorsa, in quanto non ne avrebbe fatto scorrere a tale scopo, così non maturando canoni idrici meritevoli di riduzione.
A detta dell'appellante, la sentenza è errata anche nel passaggio in cui riconosce, a causa della denegata non potabilità, la riduzione del 50% del canone idrico/depurativo sulla base dell'art. 13 C.I.P. 26/1975, trattandosi “di un provvedimento emanato sulla base di disposizioni normative ormai completamente superate e che dunque non si può più ritenere applicabile”
(Trib. Nuoro 574/2019, doc. 15). Un'eventuale riduzione dovrebbe concernere soltanto il canone idrico nella misura del 10%.
Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Ufficio discordasse da quanto sopra ed intendesse accordare una riduzione del canone, detta decurtazione non potrebbe incidere “sulla componente tariffaria per il servizio di depurazione e fognatura, relativo allo smaltimento delle acque reflue” (Trib. Nuoro 574/2019 e 305/2016, doc. 15; Trib. Lanusei 140/2019, doc.
15).
L'art. 13 CIP 26/1975 e la percentuale ivi prevista non possono neppure essere utilizzati come parametri equitativi ex art. 1226 c.c. Infatti, detto art. 13, lungi dal prevedere un criterio di indennizzo e/o da legittimare riduzioni tariffarie a forfait per assunti inadempimenti derivanti da carenze di servizio, si limita a stabilire che i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe ivi previste soltanto nel caso di “forniture particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per le utenze di acqua non potabile”, da intendersi queste ultime in senso stabile, ossia come tipologia d'utenza in cui l'acqua erogata è sin dall'inizio e sempre impotabile, perché così previsto per contratto. L'utenza del sig. è invece ordinaria ad CP_1 uso domestico residente (doc. 6, p. 2).
Inoltre, la potabilizzazione rappresenta soltanto uno dei molteplici servizi resi da Pt_1 non essendo pertanto giustificabile una riduzione connotata da una percentuale troppo elevata.
Nella specie l'acqua era inidonea soltanto agli usi potabili (doc. 4 avverso). Le ordinanze sindacali consentivano dunque l'uso igienico dell'acqua, compresa l'igiene personale;
“uso in relazione al quale (…) deve riconoscersi peraltro come dato di comune esperienza che corrisponde anche a più del 90% del fabbisogno e del consumo effettivo” (cfr. per un caso analogo Trib. Sassari 795/2020, doc. 15).
Con l'ottavo motivo di impugnazione, il gestore idrico rileva che la sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui riduce del 50% il canone idrico e depurativo per il periodo dal 04.09.2014 al 05.12.2014, oggetto della fattura 502110981 (doc. 2, pp. 7-8).
Le ordinanze sindacali hanno infatti sancito la postulata non potabilità soltanto dal 26.09.2009
(giorno di emissione dell'ordinanza 34/2009) al 12.08.2014 (data di accertamento del ritorno alla conformità dei parametri rilevati, come risultante dall'ordinanza 30/2014), conseguendone l'assenza di qualsivoglia vizio per i giorni successivi (doc. 4 avverso).
È pertanto illegittima la predetta riduzione con riguardo all'intervallo temporale 04.09.2014 -
05.12.2014.
Con il nono motivo di impugnazione, l'appellante denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto nella citazione di primo grado il sig. ha formulato la richiesta di sgravio per CP_1 perdita idrica unicamente con riguardo alla fattura n. 502110981, mentre il giudice ha deciso che entrambe le bollette impugnate venissero ricalcolate, a causa della citata perdita, “nella misura del 50% per quanto ai consumi e alla voce di depurazione non goduta”; inoltre, il giudice ha allegato un fatto mai dedotto in causa, ovvero che l'abitazione del sig. CP_1 verrebbe usata “solo nei mesi estivi”, in violazione dell'art. 112 c.p.c., configurando dette condotte un vizio di ultrapetizione.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato enucleato da detta norma deve ritenersi violato anche quando l'Autorità Giudiziaria, interferendo nel potere dispositivo delle parti, sostituisce la domanda proposta dalla parte con una diversa (perché fondata su diversa causa petendi o diverso petitum) - ad esempio attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda delle parti - oppure pone a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere (Cass. Civ.
6945/2007). Ne discende la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui, a causa della perdita idrica, ridetermina anche la fattura 403437207 (doc. 2, pp. 1-2).
Con il decimo motivo di impugnazione, eccepisce l'erronea interpretazione/applicazione dell'art. B.35 Reg. S.I.I. in quanto detta norma, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non consente affatto, in caso di perdita idrica, la ricostruzione dei consumi
“sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e medesime condizioni”, ma soltanto “una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione” (doc. 11, p. 6).
È pertanto erroneo che il Giudice di Pace abbia disposto la rideterminazione della fattura
502110981 attraverso una decurtazione del 50% delle voci “consumi” e “depurazione”.
A ciò si aggiunga che lo storno dei canoni fognari/depurativi è stato già accordato, in quanto ha riconosciuto lo storno dei canoni fognari/depurativi richiesto dall'utente in Pt_1 relazione alla bolletta 502110981, ma ha accreditato il relativo importo, risultato pari ad €
700,22 (doc. 21, p. 3), sulla contabile 403437207.
Se si visiona l'estratto conto aggiornato (doc. 21, pp. 1-2), è possibile notare che tale ultima fattura, originariamente di € 1.528,49, ora è insoluta per € 672,25. Tale riduzione è avvenuta per effetto:
- di alcuni pagamenti eseguiti dal sig. tra il settembre 2018 e il luglio 2019 (i.e., € 50,60, CP_1
€ 50,60, € 50,61 e € 4,21);
- il predetto storno dei canoni fognari/depurativi dall' 11.03.2014 all' 11.03.2015 per € 700,22
(= 191,06 + 191,06 + 127,04 + 191,06), attraverso l'emissione, in data 15.06.2017, della nota di credito 912472 di pari importo (doc. 21, p. 3).
Si domanda all'intestato di riformare la parte di provvedimento impugnata e di CP_2 accertare che lo storno dei canoni fognari/depurativi è stato già accordato da Pt_1
***
Censurati i capi della sentenza di primo grado erronei e pregiudizievoli per l'appellante, Pt_1 ha evidenziato la fondatezza della domanda creditoria sotto i profili sia della corrispondenza tra
[...]
i dati di consumo trascritti in fattura e quelli rilevati dal contatore D10TA036532, sia del corretto funzionamento di quest'ultimo dispositivo, con conseguente diritto del gestore al pagamento dell'importo di euro € 3.214,34, con vittoria di spese e onorari.
* si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 22.06.2023, contestando CP_1 puntualmente ogni motivi d'impugnazione e insistendo per il rigetto dell'appello e la riforma integrale della sentenza, con vittoria di spese e onorari. *
La causa, istruita con prove documentali, dopo alcuni rinvii, è stata rinviata all'udienza del
22.06.2023, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Il giudice di Pace di Nuoro, in accoglimento la domanda di accertamento negativo del credito azionata dall'utente, ha disposto l'annullamento delle fatture contestate e ordinato al gestore idrico di provvedere al ricalcolo di quanto dovuto nella misura del 50% del canone di consumi, depurazione e fognatura.
Le motivazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata devono essere certamente condivise, atteso che l'odierno appellato ha dato piena e puntuale dimostrazione sia della perdita occulta presente nel proprio impianto idrico, causata dalla rottura del galleggiante della cisterna interrata, sia dell'inadempimento della società appellante nell'erogazione del servizio idrico, per avere il gestore idrico somministrato all'utente acqua non potabile, come attestato dalle ordinanze sindacali prodotte in atti.
Le difese e contestazioni sollevate dall'odierno appellante devono ritenersi pertanto in gran parte infondate, salvo quelle relative al criterio di ricalcolo imposto dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Invero, con riguardo all'eccezione di inadempimento formulata dall'utente, deve osservarsi che ha contestato la non potabilità dell'acqua erogata, allegando le ordinanze sindacali CP_1 riferite al periodo oggetto di fatturazione e chiesto una riduzione della tariffa sul presupposto che la risorsa idrica somministrata si era rivelata in concreto non idonea al consumo umano.
Le norme di legge e regolamentari disciplinanti il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici;
lo stesso Regolamento del SII prevede che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
Il contratto di somministrazione sottoscritto con l'utente ha pertanto ad oggetto acqua potabile, in quanto destinata al consumo umano, risultando ogni diversa argomentazione sul punto priva di fondamento, avuto riguardo alla specifica destinazione cui tale risorsa è destinata.
L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce, pertanto, un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII del contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. L'utente ha pertanto diritto al risarcimento del danno e/o a una riduzione del corrispettivo quale conseguenza dell'inadempimento della prestazione da parte del gestore idrico.
Non possono trovare accoglimento, sul punto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da atteso che la giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata sulla qualificazione Pt_1 giuridica della fattispecie di somministrazione di acqua non potabile, precisando che «la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.» (Cass. ord. n. 26897/2023).
Tale pronuncia si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515)”, statuizione cui consegue che “a fronte dell'accertata non potabilità dell'acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell'odierna ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite”.
Inoltre, la circostanza che l'acqua somministrata sia suscettibile di ulteriori impieghi, oltre a quello alimentare, quali la pulizia della casa e l'igiene personale, non inficia il fatto che oggetto del contratto sottoscritto dall'utente sia acqua destinata al consumo umano, con conseguente prevalenza dell'uso della risorsa a tali scopi.
La sussunzione della presente fattispecie nell'ambito della compravendita di aliud pro alio implica che la tutela invocata dall'utente deve essere inquadrata un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ.” (…) con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dall'odierna appellante.
La qualificazione giuridica, quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio, rientra peraltro tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925)”. Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'utente ha eccepito l'inadempimento del gestore idrico limitandosi a evidenziare la mancanza nella fornitura eseguita di acqua idonea a soddisfare le sue esigenze alimentari e di vita quotidiana e, per l'effetto, ha chiesto condannare la convenuta, anche in via equitativa, alla riduzione del 50% del canone applicato. Sulla base delle allegazioni e prospettazioni della parte, la domanda ben può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Con riguardo invece alle censure in ordine alla valenza probatoria delle ordinanze sindacali attestanti il divieto di impiego dell'acqua per usi potabili e all'illegittimità di una riduzione della tariffa applicata dal giudice di primo grado, le difese dispiegate dall'appellante non appaiono condivisibili, atteso che sulla base dei principio generali in materia di riparto dell'onere della prova, a fronte dell'allegazione di uno specifico inadempimento da parte dell'utente, era certamente onere del gestore pubblico fornire la prova del proprio adempimento - ossia aver somministrato acqua potabile - onere probatorio che non risulta assolto.
Deve, pertanto, ritenersi che parte appellata abbia diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato e, in mancanza di altri attendibili elementi, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato, come ha fatto il giudice di prime cure, impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP n.
26/1975; deve quindi essere applicata una riduzione nella misura del 50%.
Tuttavia, tale riduzione dovrà applicarsi relativamente alla sola tariffa per i consumi idrici, con esclusione quindi di ogni riduzione delle somme richieste a titolo di servizio depurazione e servizio fognatura, di cui l'utente fruisce in maniera del tutto indipendente dalla potabilità o meno dell'acqua.
Deve pertanto condividersi la censura sollevata dall'appellante nella parte in cui evidenzia che la decurtazione della tariffa deve essere limitata alla sola voce acquedotto, e non anche alle voci depurazione e fognatura, come erroneamente statuito dal giudice di primo grado nel dispositivo.
La sentenza dovrà essere pertanto riformata sul punto.
Parimenti, dovrà essere escluso dal ricalcolo il periodo dal 04.09.2014 - 05.12.2014, in quanto non ricompreso nel periodo di divieto di cui alle ordinanze sindacali in atti.
Correttamente, infatti, l'appellante ha evidenziato come l'ordinanza sindacale sia limitata al periodo dal 26.09.2009 (giorno di emissione dell'ordinanza 34/2009) al 03.09.2014, con esclusione del residuo periodo dal 04.09.20214 al 05.12.2014, oggetto della fattura in contestazione.
*
Allo stesso modo si ritiene non condivisibile il criterio di ricalcolo imposto dal giudice di primo grado con riguardo alla perdita occulta, lamentata dall'utente. Avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto della normativa di settore, si ritiene infatti che, nel caso di specie, sia ravvisabile un reciproco inadempimento in capo alle parti.
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
l'utente ha opportunamente eccepito come il ritardo del gestore idrico nella fatturazione dei consumi, avvenuta con cadenza superiore al semestre, abbia aggravato le conseguenze della perdita occulta, in quando gli ha di fatto impedito di accorgersi della presenza di una perdita idrica non visibile, né accertabile con l'ordinaria diligenza.
Sotto tale profilo, il Regolamento del SII prevede quanto segue.
L'art. B16, in materia di fatturazione, stabilisce che: “il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il successivo art. B35.1 stabilisce che: “è diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente
e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È, in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore.”.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate, si evince che il regolamento idrico prevede un vero e proprio obbligo in capo al gestore idrico di provvedere ad una lettura almeno semestrale dei consumi del contatore così come l'obbligo di segnalare l'eventuale presenza di consumi anomali, a fronte di un mero onere in capo all'utente di provvedere alla verifica dei propri consumi.
Con riguardo alla specifica materia della perdita occulta, l'art. B.35.2), stabilisce che “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”.
Sulla base delle disposizioni sopra citate e della documentazione versata in atti, l'inadempimento del gestore idrico appare evidente.
In primis, risulta provato in causa che, nell'utenza idrica intestata al sia intervenuta una perdita CP_1 occulta, riparata e segnalata dall'utente. È altrettanto pacifico, in quanto documentale, che l'odierna appellante abbia omesso di provvedere alla rilevazione dei consumi con le tempistiche previste dal regolamento e dalla carta dei servizi
(almeno due letture l'anno): il consumo riportato nella fattura in contestazione dell'importo di euro
2.242,69 si riferisce infatti a un periodo, superiore al semestre, compreso tra il 22.05.2014 e il
05.12.2014. Inoltre, dal grafico dei consumi rappresentato in fattura si evince chiaramente che il consumo registrato è ben superiore a quello rilevato nei periodi precedenti.
Appare evidente, peraltro, anche la stretta correlazione tra l'omessa segnalazione del gestore idrico e il ritardo nella scoperta della perdita occulta, atteso che, se avesse provveduto a effettuare Pt_1 con regolarità le letture e a segnalare tempestivamente l'anomalia dei consumi, l'utente avrebbe potuto accorgersi immediatamente della presenza del guasto del galleggiante della cisterna, evitando così la dispersione della risorsa idrica e l'addebito dei relativi consumi.
Con riguardo alla responsabilità del gestore idrico in presenza di perdita occulta, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, in un caso analogo, ha statuito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. Sez.
3 - Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 (Rv.
662402 - 01).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'obbligo incombente sul gestore idrico è strettamente connesso al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la cui omissione configura certamente un inadempimento, come tale sanzionabile.
Pertanto, per quanto il avesse l'obbligo di vigilare sull'efficienza del proprio impianto idrico e CP_1 sull'eventuale registrazione di consumi anomali rilevabili attraverso un'attenta e periodica lettura del contatore, la mancata rilevazione e fatturazione dei consumi da parte di con la prescritta Pt_1 periodicità gli ha di fatto impedito di avvedersi della presenza di un guasto all'impianto, così esponendolo a costi abnormi.
Si richiama sul punto il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Cagliari nella sentenza n. 64 del
2023, che si ritiene di condividere, secondo cui :«Alla luce dei sopraesposti principi è ragionevole sostenere che l'inadempimento dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione tempestiva dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, alla corrispondente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti del fornitore».
Accertato tale reciproco inadempimento, si pone l'esigenza di stabilire un'equa riduzione in favore del consumatore, in ragione della mancata fruizione della risorsa idrica andata dispersa.
Sul punto, si ritiene applicabile il criterio individuato dalla giurisprudenza di merito, alla quale questo tribunale intende uniformarsi, secondo cui: «Per quanto attiene alla riduzione applicabile, avuto riguardo al reciproco inadempimento, si reputa equo ripartire la responsabilità di tali conseguenze dannose su entrambi i contraenti in egual misura, con conseguente obbligo per di Parte_1 ricontabilizzare i consumi della fattura contestata, addebitando all'utente oltre a quelli medi, ricostruiti attraverso la scheda dei consumi al netto degli eventuali pagamenti, metà del costo dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico dell'utente».
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, dev'essere parzialmente riformata la pronuncia del
Giudice di Pace, come di seguito indicato : annullamento delle fatture impugnate e obbligo per il gestore di operare il ricalcolo dei consumi addebitando all'utente, con riguardo alla fattura n.
201502110981, interessata dalla perdita idrica, oltre a quelli medi, metà dei costi dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico del gestore e, sugli importi così ottenuti, con riguardo a entrambe le fatture impugnate, operare una riduzione del 50% dei consumi con riguardo alla sola voce idrico ed escluse le somme richieste a titolo di servizio depurazione e fognatura.
Si ritiene invece di confermare integralmente la statuizione della sentenza di primo grado in punto di spese di lite, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza da parte dell'attore in primo grado ed avendo ad oggetto la riforma della sentenza solo i criteri di ricalcolo decisi dal giudice.
*
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste, atteso l'accoglimento solo in minima dell'appello, per due terzi a carico della parte appellante e per 1/3 compensate tra le parti.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 1.100,00 e 5.200,00, esclusa la fase istruttoria, oltre alle spese generali e accessori di legge.
Stante la parziale, seppur minima, riforma della sentenza impugnata, non si ritiene di applicare la condanna dell'appellante al versamento di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/200.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accoglie parzialmente l'appello e, per l'affetto, annulla le fatture n. 403437207 del 07.07.2014
e n. 502110981 del 09.01.2015 e dispone il ricalcolo dei consumi secondo i criteri indicati in parte motiva.
- condanna Abbanoa alla rifusione dei due terzi delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi euro 1.134,00 per onorari, oltre spese esenti, spese generali,
[...]
IVA e CPA, con compensazione del terzo residuo.
Così deciso in Nuoro, 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Nuoro, 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
N.R.G. 99/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 99/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Nuoro (NU), nella Via Straullu 35, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari (CA), nel C.F._1
Viale Armando Diaz 29, in forza di procura speciale alle liti conferitagli il 22.10.2021, autenticata nella firma dal Notaio Dott. , Notaio in Lanusei, repertorio n. 8624 e raccolta 5983, Persona_1 stesa e rilasciata separatamente su tre fogli, e depositata telematicamente insieme col presente atto, da intendersi apposta in calce allo stesso, conformemente a quanto previsto ex art. 83, co. 3, c.p.c.;
-parte appellante- contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._2
(SS) nella Fraz. Tanaunella- Via Nazionale n. 16, (CF ), elettivamente C.F._2 domiciliato in 07051 Budoni (SS) nella Via Nazionale n. 193, presso lo studio dell'Avv. Roberto
Deledda (CF ), che lo rappresenta e difende per mandato speciale rilasciato C.F._3 in calce alla comparsa d'appello;
- parte appellata-
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace - contratto di somministrazione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante: Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa Voglia l'Ecc.mo Organo
Giudicante, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza impugnata,
- nel merito, per quanto di ragione dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque rigettare la domanda del sig. perché infondata in fatto e in diritto;
CP_1
- in via riconvenzionale, condannare l'appellato al pagamento della somma di € 3.214,34 per
i consumi idrici di cui alle fatture contestate (403437207 e 502110981) e di cui all'estratto conto in atti (fattura del 18.02.2011; doc. 1, p. 1), oltre interessi al tasso di mora nella misura del tasso ufficiale fissato dalla Banca d'Italia per ogni singolo periodo di riferimento, incrementato della percentuale del 3,5% per il periodo di ritardo e fino al saldo, come previsto nell'allegato D – sanzioni – del Reg. S.I.I.;
- con vittoria di spese ed onorari di ambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse della parte appellata:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 413/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nuoro e conseguentemente rigettarne ogni domanda con conferma della sentenza impugnata.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Nuoro n. 413/2022 del 21.06.2022, pubblicata in data 08.07.2022, pronunciata dalla Dr.ssa Antonella Goddi, resa nel procedimento n. 629/2019 R.G, instando per l'integrale riforma della decisione impugnata.
A fondamento dell'appello, il gestore idrico ha esposto:
- che il Sig. è titolare di un contratto di somministrazione idrica con la società CP_1
– attuale Gestore unico del Servizio Idrico Integrato nella Regione Sardegna - per la Pt_1 fornitura ad uso domestico in favore dell'immobile sito in Budoni (NU), nella Via Nazionale snc (utenza 36637675; punto di erogazione 36101782);
- che l'odierno appellato era inadempiente al pagamento di due fatture: fatt. n. 403437207 del
07.07.2014 dell'importo di euro 1.528,49 e della fattura n. 502110981 del 09.01.2015 dell'importo di euro 2.462,09;
- che invece di provvedere al pagamento dell'insoluto, pari complessivamente ad € 3.990,58, come sollecitato da il sig. ha convenuto la predetta società nanti il Giudice di Pt_1 CP_1 Pace di Nuoro al fine di contestare la legittimità di detto importo in dipendenza di una serie di infondati motivi;
- che si è costituita nel giudizio di primo grado l'08.11.2016, contestando il Pt_1 fondamento di ciascuna delle domande proposte e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- che tra il 2017 ed il 2019 l'importo della fattura n. 403437207 si è ridotto per effetto di alcuni pagamenti e dello storno dei canoni fognari/depurativi da perdita idrica, richiesto dall'utente, alla minor somma di 672,25;
- che a seguito dell'istruttoria svolta, il Giudice di Pace di Nuoro ha disposto l'annullamento delle fatture indicate, ordinando ad di provvedere al ricalcolo del dovuto nella Pt_1 misura del 50% dei consumi, fognatura e depurazione con condanna del gestore al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00, oltre spese correnti e accessori di legge;
Tanto premesso, ha censurato la sentenza impugnata per diversi ordini di motivi: Pt_1
• con il primo motivo d'appello, il gestore idrico ha chiesto la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata ex artt. 277 e 278 c.p.c. per discrasia tra motivazione e dispositivo in quanto il giudice di Pace, pur avendo nella parte motiva sempre limitato la rideterminazione delle bollette esclusivamente per il consumo e la depurazione, nel dispositivo per la prima volta avrebbe esteso tale rideterminazione anche al canone fognario;
• per le medesime ragioni, laddove non fosse ravvisabile l'errore materiale, il gestore ha eccepito la nullità della sentenza per difetto di motivazione con richiesta di riforma del dispositivo nella parte in cui condanna alla riduzione del canone fognario nella Pt_1 misura del 50%, sussistendo un contrasto tra motivazione e dispositivo che incide sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale;
• con i motivi terzo, quarto, quinto e sesto ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di non potabilità della risorsa idrica, avuto riguardo alla genericità dell'eccezione formulata dal convenuto, priva dei riferimenti temporali in ordine ai periodi di non potabilità. A detta dell'appellante sarebbe priva di pregio, ai fini dell'integrazione dell'eccezione in parola, la produzione delle ordinanze sindacali, né tale eccezione potrebbe essere integrata attraverso un rimando a dette ordinanze al fine di individuare i periodi di non potabilità, (Trib. Massa 555/2019, doc. 18; Trib. Velletri 1171/2019, doc. 18; Trib. Udine
1003/2018, doc. 18; Cass. Civ. 9154/2013);
Ha contestato altresì decadenza e prescrizione dalla domanda di garanzia per vizi, rilevando che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunziarsi sull'eccezione, sollevata da nella comparsa tempestivamente depositata, di decadenza del dal diritto alla Pt_1 CP_1 garanzia per il vizio di asserita non potabilità idrica;
Ha evidenziato sul punto che, seppur il denegato vizio sia perdurato dal 26.09.2009 al
04.09.2014 (doc. 4 avverso), controparte lo ha segnalato soltanto il 26.07.2016 con la notifica della citazione, in violazione del termine ex art. 1495, co. 1, c.c. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui l'intestato Ufficio ritenesse la controparte non decaduta dal diritto alla garanzia, ricorrerebbe comunque la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495, co. 3, c.c., in quanto tra l'ultimo giorno in cui è stata consegnata acqua asseritamente non potabile
(04.09.2014) e la notifica della citazione (26.07.2016) è trascorso oltre un anno.
Con il sesto e settimo motivo ha evidenziato come l'abbattimento della tariffa del Pt_1 canone idrico in ragione dell'asserita non potabilità dell'acqua è inammissibile in quanto il sistema tariffario non prevede una riduzione tariffaria per i periodi di presunta non potabilità.
In ogni caso, anche nel caso in cui l'acqua non fosse potabile, il sig. non avrebbe diritto CP_1 ad una riduzione del prezzo della risorsa, in quanto non ne avrebbe fatto scorrere a tale scopo, così non maturando canoni idrici meritevoli di riduzione.
A detta dell'appellante, la sentenza è errata anche nel passaggio in cui riconosce, a causa della denegata non potabilità, la riduzione del 50% del canone idrico/depurativo sulla base dell'art. 13 C.I.P. 26/1975, trattandosi “di un provvedimento emanato sulla base di disposizioni normative ormai completamente superate e che dunque non si può più ritenere applicabile”
(Trib. Nuoro 574/2019, doc. 15). Un'eventuale riduzione dovrebbe concernere soltanto il canone idrico nella misura del 10%.
Nella denegata ipotesi in cui l'intestato Ufficio discordasse da quanto sopra ed intendesse accordare una riduzione del canone, detta decurtazione non potrebbe incidere “sulla componente tariffaria per il servizio di depurazione e fognatura, relativo allo smaltimento delle acque reflue” (Trib. Nuoro 574/2019 e 305/2016, doc. 15; Trib. Lanusei 140/2019, doc.
15).
L'art. 13 CIP 26/1975 e la percentuale ivi prevista non possono neppure essere utilizzati come parametri equitativi ex art. 1226 c.c. Infatti, detto art. 13, lungi dal prevedere un criterio di indennizzo e/o da legittimare riduzioni tariffarie a forfait per assunti inadempimenti derivanti da carenze di servizio, si limita a stabilire che i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe ivi previste soltanto nel caso di “forniture particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per le utenze di acqua non potabile”, da intendersi queste ultime in senso stabile, ossia come tipologia d'utenza in cui l'acqua erogata è sin dall'inizio e sempre impotabile, perché così previsto per contratto. L'utenza del sig. è invece ordinaria ad CP_1 uso domestico residente (doc. 6, p. 2).
Inoltre, la potabilizzazione rappresenta soltanto uno dei molteplici servizi resi da Pt_1 non essendo pertanto giustificabile una riduzione connotata da una percentuale troppo elevata.
Nella specie l'acqua era inidonea soltanto agli usi potabili (doc. 4 avverso). Le ordinanze sindacali consentivano dunque l'uso igienico dell'acqua, compresa l'igiene personale;
“uso in relazione al quale (…) deve riconoscersi peraltro come dato di comune esperienza che corrisponde anche a più del 90% del fabbisogno e del consumo effettivo” (cfr. per un caso analogo Trib. Sassari 795/2020, doc. 15).
Con l'ottavo motivo di impugnazione, il gestore idrico rileva che la sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui riduce del 50% il canone idrico e depurativo per il periodo dal 04.09.2014 al 05.12.2014, oggetto della fattura 502110981 (doc. 2, pp. 7-8).
Le ordinanze sindacali hanno infatti sancito la postulata non potabilità soltanto dal 26.09.2009
(giorno di emissione dell'ordinanza 34/2009) al 12.08.2014 (data di accertamento del ritorno alla conformità dei parametri rilevati, come risultante dall'ordinanza 30/2014), conseguendone l'assenza di qualsivoglia vizio per i giorni successivi (doc. 4 avverso).
È pertanto illegittima la predetta riduzione con riguardo all'intervallo temporale 04.09.2014 -
05.12.2014.
Con il nono motivo di impugnazione, l'appellante denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto nella citazione di primo grado il sig. ha formulato la richiesta di sgravio per CP_1 perdita idrica unicamente con riguardo alla fattura n. 502110981, mentre il giudice ha deciso che entrambe le bollette impugnate venissero ricalcolate, a causa della citata perdita, “nella misura del 50% per quanto ai consumi e alla voce di depurazione non goduta”; inoltre, il giudice ha allegato un fatto mai dedotto in causa, ovvero che l'abitazione del sig. CP_1 verrebbe usata “solo nei mesi estivi”, in violazione dell'art. 112 c.p.c., configurando dette condotte un vizio di ultrapetizione.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato enucleato da detta norma deve ritenersi violato anche quando l'Autorità Giudiziaria, interferendo nel potere dispositivo delle parti, sostituisce la domanda proposta dalla parte con una diversa (perché fondata su diversa causa petendi o diverso petitum) - ad esempio attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda delle parti - oppure pone a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere (Cass. Civ.
6945/2007). Ne discende la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui, a causa della perdita idrica, ridetermina anche la fattura 403437207 (doc. 2, pp. 1-2).
Con il decimo motivo di impugnazione, eccepisce l'erronea interpretazione/applicazione dell'art. B.35 Reg. S.I.I. in quanto detta norma, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non consente affatto, in caso di perdita idrica, la ricostruzione dei consumi
“sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e medesime condizioni”, ma soltanto “una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione” (doc. 11, p. 6).
È pertanto erroneo che il Giudice di Pace abbia disposto la rideterminazione della fattura
502110981 attraverso una decurtazione del 50% delle voci “consumi” e “depurazione”.
A ciò si aggiunga che lo storno dei canoni fognari/depurativi è stato già accordato, in quanto ha riconosciuto lo storno dei canoni fognari/depurativi richiesto dall'utente in Pt_1 relazione alla bolletta 502110981, ma ha accreditato il relativo importo, risultato pari ad €
700,22 (doc. 21, p. 3), sulla contabile 403437207.
Se si visiona l'estratto conto aggiornato (doc. 21, pp. 1-2), è possibile notare che tale ultima fattura, originariamente di € 1.528,49, ora è insoluta per € 672,25. Tale riduzione è avvenuta per effetto:
- di alcuni pagamenti eseguiti dal sig. tra il settembre 2018 e il luglio 2019 (i.e., € 50,60, CP_1
€ 50,60, € 50,61 e € 4,21);
- il predetto storno dei canoni fognari/depurativi dall' 11.03.2014 all' 11.03.2015 per € 700,22
(= 191,06 + 191,06 + 127,04 + 191,06), attraverso l'emissione, in data 15.06.2017, della nota di credito 912472 di pari importo (doc. 21, p. 3).
Si domanda all'intestato di riformare la parte di provvedimento impugnata e di CP_2 accertare che lo storno dei canoni fognari/depurativi è stato già accordato da Pt_1
***
Censurati i capi della sentenza di primo grado erronei e pregiudizievoli per l'appellante, Pt_1 ha evidenziato la fondatezza della domanda creditoria sotto i profili sia della corrispondenza tra
[...]
i dati di consumo trascritti in fattura e quelli rilevati dal contatore D10TA036532, sia del corretto funzionamento di quest'ultimo dispositivo, con conseguente diritto del gestore al pagamento dell'importo di euro € 3.214,34, con vittoria di spese e onorari.
* si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 22.06.2023, contestando CP_1 puntualmente ogni motivi d'impugnazione e insistendo per il rigetto dell'appello e la riforma integrale della sentenza, con vittoria di spese e onorari. *
La causa, istruita con prove documentali, dopo alcuni rinvii, è stata rinviata all'udienza del
22.06.2023, svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Il giudice di Pace di Nuoro, in accoglimento la domanda di accertamento negativo del credito azionata dall'utente, ha disposto l'annullamento delle fatture contestate e ordinato al gestore idrico di provvedere al ricalcolo di quanto dovuto nella misura del 50% del canone di consumi, depurazione e fognatura.
Le motivazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata devono essere certamente condivise, atteso che l'odierno appellato ha dato piena e puntuale dimostrazione sia della perdita occulta presente nel proprio impianto idrico, causata dalla rottura del galleggiante della cisterna interrata, sia dell'inadempimento della società appellante nell'erogazione del servizio idrico, per avere il gestore idrico somministrato all'utente acqua non potabile, come attestato dalle ordinanze sindacali prodotte in atti.
Le difese e contestazioni sollevate dall'odierno appellante devono ritenersi pertanto in gran parte infondate, salvo quelle relative al criterio di ricalcolo imposto dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Invero, con riguardo all'eccezione di inadempimento formulata dall'utente, deve osservarsi che ha contestato la non potabilità dell'acqua erogata, allegando le ordinanze sindacali CP_1 riferite al periodo oggetto di fatturazione e chiesto una riduzione della tariffa sul presupposto che la risorsa idrica somministrata si era rivelata in concreto non idonea al consumo umano.
Le norme di legge e regolamentari disciplinanti il rapporto di somministrazione di acqua per usi domestici prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere idonea al consumo umano, e cioè potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici;
lo stesso Regolamento del SII prevede che “L'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
Il contratto di somministrazione sottoscritto con l'utente ha pertanto ad oggetto acqua potabile, in quanto destinata al consumo umano, risultando ogni diversa argomentazione sul punto priva di fondamento, avuto riguardo alla specifica destinazione cui tale risorsa è destinata.
L'erogazione attraverso la rete di distribuzione pubblica di acqua che non presenti tali requisiti costituisce, pertanto, un inadempimento – o un inesatto adempimento – agli obblighi derivanti in capo al gestore del SII del contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. L'utente ha pertanto diritto al risarcimento del danno e/o a una riduzione del corrispettivo quale conseguenza dell'inadempimento della prestazione da parte del gestore idrico.
Non possono trovare accoglimento, sul punto, le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da atteso che la giurisprudenza di legittimità si è recentemente pronunciata sulla qualificazione Pt_1 giuridica della fattispecie di somministrazione di acqua non potabile, precisando che «la fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.» (Cass. ord. n. 26897/2023).
Tale pronuncia si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, e non di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto ‹‹acqua potabile››, sia invece consegnata ‹‹acqua non potabile››, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa (aliud) da quella potabile, essendo la ‹‹potabilità›› dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano (Cass., sez. 2, 05/07/1983, n. 4515)”, statuizione cui consegue che “a fronte dell'accertata non potabilità dell'acqua distribuita, risulta integrata la violazione, da parte dell'odierna ricorrente, degli obblighi che trovano la loro origine nel contratto di utenza, avendo il gestore del servizio idrico fornito acqua risultata priva delle qualità pattuite”.
Inoltre, la circostanza che l'acqua somministrata sia suscettibile di ulteriori impieghi, oltre a quello alimentare, quali la pulizia della casa e l'igiene personale, non inficia il fatto che oggetto del contratto sottoscritto dall'utente sia acqua destinata al consumo umano, con conseguente prevalenza dell'uso della risorsa a tali scopi.
La sussunzione della presente fattispecie nell'ambito della compravendita di aliud pro alio implica che la tutela invocata dall'utente deve essere inquadrata un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cod. civ.” (…) con conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., e non di quella breve annuale invocata dall'odierna appellante.
La qualificazione giuridica, quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero quale vendita di un aliud pro alio, rientra peraltro tra i compiti del giudice, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di inadempimento e di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (Cass., sez. 2, 25/09/2002, n. 13925)”. Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'utente ha eccepito l'inadempimento del gestore idrico limitandosi a evidenziare la mancanza nella fornitura eseguita di acqua idonea a soddisfare le sue esigenze alimentari e di vita quotidiana e, per l'effetto, ha chiesto condannare la convenuta, anche in via equitativa, alla riduzione del 50% del canone applicato. Sulla base delle allegazioni e prospettazioni della parte, la domanda ben può essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Con riguardo invece alle censure in ordine alla valenza probatoria delle ordinanze sindacali attestanti il divieto di impiego dell'acqua per usi potabili e all'illegittimità di una riduzione della tariffa applicata dal giudice di primo grado, le difese dispiegate dall'appellante non appaiono condivisibili, atteso che sulla base dei principio generali in materia di riparto dell'onere della prova, a fronte dell'allegazione di uno specifico inadempimento da parte dell'utente, era certamente onere del gestore pubblico fornire la prova del proprio adempimento - ossia aver somministrato acqua potabile - onere probatorio che non risulta assolto.
Deve, pertanto, ritenersi che parte appellata abbia diritto ad una riduzione del prezzo, a fronte della somministrazione di un bene non idoneo all'uso cui è destinato e, in mancanza di altri attendibili elementi, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato, come ha fatto il giudice di prime cure, impiegando quale parametro di riferimento il provvedimento CIP n.
26/1975; deve quindi essere applicata una riduzione nella misura del 50%.
Tuttavia, tale riduzione dovrà applicarsi relativamente alla sola tariffa per i consumi idrici, con esclusione quindi di ogni riduzione delle somme richieste a titolo di servizio depurazione e servizio fognatura, di cui l'utente fruisce in maniera del tutto indipendente dalla potabilità o meno dell'acqua.
Deve pertanto condividersi la censura sollevata dall'appellante nella parte in cui evidenzia che la decurtazione della tariffa deve essere limitata alla sola voce acquedotto, e non anche alle voci depurazione e fognatura, come erroneamente statuito dal giudice di primo grado nel dispositivo.
La sentenza dovrà essere pertanto riformata sul punto.
Parimenti, dovrà essere escluso dal ricalcolo il periodo dal 04.09.2014 - 05.12.2014, in quanto non ricompreso nel periodo di divieto di cui alle ordinanze sindacali in atti.
Correttamente, infatti, l'appellante ha evidenziato come l'ordinanza sindacale sia limitata al periodo dal 26.09.2009 (giorno di emissione dell'ordinanza 34/2009) al 03.09.2014, con esclusione del residuo periodo dal 04.09.20214 al 05.12.2014, oggetto della fattura in contestazione.
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Allo stesso modo si ritiene non condivisibile il criterio di ricalcolo imposto dal giudice di primo grado con riguardo alla perdita occulta, lamentata dall'utente. Avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto della normativa di settore, si ritiene infatti che, nel caso di specie, sia ravvisabile un reciproco inadempimento in capo alle parti.
Preliminarmente, è doveroso evidenziare che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
l'utente ha opportunamente eccepito come il ritardo del gestore idrico nella fatturazione dei consumi, avvenuta con cadenza superiore al semestre, abbia aggravato le conseguenze della perdita occulta, in quando gli ha di fatto impedito di accorgersi della presenza di una perdita idrica non visibile, né accertabile con l'ordinaria diligenza.
Sotto tale profilo, il Regolamento del SII prevede quanto segue.
L'art. B16, in materia di fatturazione, stabilisce che: “il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il successivo art. B35.1 stabilisce che: “è diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente
e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È, in ogni caso, cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore.”.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate, si evince che il regolamento idrico prevede un vero e proprio obbligo in capo al gestore idrico di provvedere ad una lettura almeno semestrale dei consumi del contatore così come l'obbligo di segnalare l'eventuale presenza di consumi anomali, a fronte di un mero onere in capo all'utente di provvedere alla verifica dei propri consumi.
Con riguardo alla specifica materia della perdita occulta, l'art. B.35.2), stabilisce che “l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”.
Sulla base delle disposizioni sopra citate e della documentazione versata in atti, l'inadempimento del gestore idrico appare evidente.
In primis, risulta provato in causa che, nell'utenza idrica intestata al sia intervenuta una perdita CP_1 occulta, riparata e segnalata dall'utente. È altrettanto pacifico, in quanto documentale, che l'odierna appellante abbia omesso di provvedere alla rilevazione dei consumi con le tempistiche previste dal regolamento e dalla carta dei servizi
(almeno due letture l'anno): il consumo riportato nella fattura in contestazione dell'importo di euro
2.242,69 si riferisce infatti a un periodo, superiore al semestre, compreso tra il 22.05.2014 e il
05.12.2014. Inoltre, dal grafico dei consumi rappresentato in fattura si evince chiaramente che il consumo registrato è ben superiore a quello rilevato nei periodi precedenti.
Appare evidente, peraltro, anche la stretta correlazione tra l'omessa segnalazione del gestore idrico e il ritardo nella scoperta della perdita occulta, atteso che, se avesse provveduto a effettuare Pt_1 con regolarità le letture e a segnalare tempestivamente l'anomalia dei consumi, l'utente avrebbe potuto accorgersi immediatamente della presenza del guasto del galleggiante della cisterna, evitando così la dispersione della risorsa idrica e l'addebito dei relativi consumi.
Con riguardo alla responsabilità del gestore idrico in presenza di perdita occulta, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, in un caso analogo, ha statuito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno. Sez.
3 - Ordinanza n. 24904 del 15/09/2021 (Rv.
662402 - 01).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'obbligo incombente sul gestore idrico è strettamente connesso al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la cui omissione configura certamente un inadempimento, come tale sanzionabile.
Pertanto, per quanto il avesse l'obbligo di vigilare sull'efficienza del proprio impianto idrico e CP_1 sull'eventuale registrazione di consumi anomali rilevabili attraverso un'attenta e periodica lettura del contatore, la mancata rilevazione e fatturazione dei consumi da parte di con la prescritta Pt_1 periodicità gli ha di fatto impedito di avvedersi della presenza di un guasto all'impianto, così esponendolo a costi abnormi.
Si richiama sul punto il principio enunciato dalla Corte d'Appello di Cagliari nella sentenza n. 64 del
2023, che si ritiene di condividere, secondo cui :«Alla luce dei sopraesposti principi è ragionevole sostenere che l'inadempimento dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione tempestiva dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, alla corrispondente riduzione della propria esposizione debitoria nei confronti del fornitore».
Accertato tale reciproco inadempimento, si pone l'esigenza di stabilire un'equa riduzione in favore del consumatore, in ragione della mancata fruizione della risorsa idrica andata dispersa.
Sul punto, si ritiene applicabile il criterio individuato dalla giurisprudenza di merito, alla quale questo tribunale intende uniformarsi, secondo cui: «Per quanto attiene alla riduzione applicabile, avuto riguardo al reciproco inadempimento, si reputa equo ripartire la responsabilità di tali conseguenze dannose su entrambi i contraenti in egual misura, con conseguente obbligo per di Parte_1 ricontabilizzare i consumi della fattura contestata, addebitando all'utente oltre a quelli medi, ricostruiti attraverso la scheda dei consumi al netto degli eventuali pagamenti, metà del costo dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico dell'utente».
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, dev'essere parzialmente riformata la pronuncia del
Giudice di Pace, come di seguito indicato : annullamento delle fatture impugnate e obbligo per il gestore di operare il ricalcolo dei consumi addebitando all'utente, con riguardo alla fattura n.
201502110981, interessata dalla perdita idrica, oltre a quelli medi, metà dei costi dei quantitativi andati dispersi, dovendo la restante metà restare a carico del gestore e, sugli importi così ottenuti, con riguardo a entrambe le fatture impugnate, operare una riduzione del 50% dei consumi con riguardo alla sola voce idrico ed escluse le somme richieste a titolo di servizio depurazione e fognatura.
Si ritiene invece di confermare integralmente la statuizione della sentenza di primo grado in punto di spese di lite, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza da parte dell'attore in primo grado ed avendo ad oggetto la riforma della sentenza solo i criteri di ricalcolo decisi dal giudice.
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Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste, atteso l'accoglimento solo in minima dell'appello, per due terzi a carico della parte appellante e per 1/3 compensate tra le parti.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 1.100,00 e 5.200,00, esclusa la fase istruttoria, oltre alle spese generali e accessori di legge.
Stante la parziale, seppur minima, riforma della sentenza impugnata, non si ritiene di applicare la condanna dell'appellante al versamento di un importo pari a quello dovuto per il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/200.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accoglie parzialmente l'appello e, per l'affetto, annulla le fatture n. 403437207 del 07.07.2014
e n. 502110981 del 09.01.2015 e dispone il ricalcolo dei consumi secondo i criteri indicati in parte motiva.
- condanna Abbanoa alla rifusione dei due terzi delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in complessivi euro 1.134,00 per onorari, oltre spese esenti, spese generali,
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IVA e CPA, con compensazione del terzo residuo.
Così deciso in Nuoro, 05.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis