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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23/2024 RG promossa da
( ) e TE C.F._1 Parte_2
i eletti
[...] C.F._2 studio dell'avv. LONGHEU GIUSEPPE che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente agli avv.ti LUNGHEU CARLO e FAZIO ANNA FRANCESCA attori in riassunzione CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
a presso lo studio dell'avv. PES SEBASTIANO che la P.IVA_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione All'udienza del 18.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli attori in riassunzione: In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 30794/2023, ed in parziale riforma della sentenza appellata, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore
- condannare la stessa società al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore degli appellanti per la cattiva e incompleta realizzazione delle opere, nella misura di € 13.248,68, oltre IVA nella misura di legge, come da CTU, con interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- condannare la medesima al pagamento in favore degli appellanti, a titolo di penale per il Controparte_1 ritardo nella consegna dell'immobile, della somma di € 6.422,00, con gli interessi legali a decorrere dal 10-04-2003 e fino alla data della sentenza, nonché di quelli successivi fino all'effettivo pagamento;
- con vittoria di spese relative a tutte le fasi del di giudizio di merito e al giudizio di legittimità. Nell'interesse della convenuta in riassunzione: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Rigettare l'appello in riassunzione proposto dai Sigg.ri e TE
siccome manifestamente inf in Parte_3 diritto, per le ragioni tutte spiegate in narrativa ed in particolare perché le
1 richieste di risarcimento danni risultano costituire domanda nuova, siccome basate su una causa petendi distinta da quella formulata in primo grado. 2) Rigettare l'appello in riassunzione proposto dai Sigg.ri e TE
, in merito alla penale richiesta, perché non dovuta, Parte_3 per le ragioni tutte spiegate in narrativa ed in particolare perché i committenti hanno diffidato la Società costruttrice dall'accedere alla loro proprietà prima, durante e dopo la procedura per A.T.P. 3) Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del procedimento Svolgimento del processo Nel 2005 e convennero in giudizio la TE Parte_2 società davanti al Tribunale di Tempio Pausania domandando Controparte_1 la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di appalto stipulato tra le parti il 16.7.2002 ed avente ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di proprietà degli attori, per il corrispettivo di euro 72.303,96, interamente versati, e la condanna della società appaltatrice alla eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, anche con riferimento alle ulteriori obbligazioni di facere assunte dalla con successiva CP_1 scrittura del 15.4.2003, al pagamento della penal prevista per il ritardo nella consegna ed al risarcimento del danno. Si costituì la società convenuta resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al saldo delle opere extra contratto per euro 32.724,30. Istruita la causa documentalmente, mediante acquisizione della c.t.u. espletata in sede di a.t.p. e con interrogatorio formale, il tribunale, con sentenza n. 26/2011, rigettò la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, di pagamento della penale e di risarcimento del danno, accogliendo solo quella concernente l'eliminazione di un serbatoio GPL e di un gabbiotto per accogliere il contatore ENEL, relativa alle obbligazioni oggetto della seconda scrittura privata del 15.4.2003. Inoltre, il giudice di primo grado accolse la domanda riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 32.724,30 per lavori extra contratto. Proposta impugnazione da entrambe le parti, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 71/2018, rigettava il gravame principale proposto dagli originari attori in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno e di pagamento di una penale nonché in ordine all'accertata sussistenza di opere extra contratto, accogliendo invece in parte quello incidentale spiegato da con conseguente rigetto della domanda di condanna di CP_1 quest'ultima alla rimozione del per accogliere il contatore ENEL. Parte_4
e hanno proposto ricorso in TE Parte_2 cassazione, affidandosi a cinque motivi, e la ha resistito al CP_1 gravame. La Suprema Corte, con ordinanza n. 30794/23, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo del ricorso e dichiarando assorbito il
2 secondo, dopo avere rigettato il terzo e dichiarato inammissibili il quarto ed il quinto. In particolare, la cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso con cui e si sono doluti del fatto che la Corte di Appello “avrebbe Pt_1 Pt_3 erroneamente rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, ritenendo che i vizi riscontrati nelle opere eseguite dall'appaltatore non fossero tali da renderle del tutto inidonee alla sua destinazione”, posto che, in realtà, “le opere non erano state ultimate, non essendo stati eseguiti numerosi lavori relativi agli impianti, alla facciata, alla realizzazione del muro di confine e del cancello pedinale, come anche accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e dunque l'appaltatore avrebbe dovuto essere ritenuto inadempiente, con conseguente applicabilità della norma generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., e non invece di quella speciale di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.”. Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo, con cui la “Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato tanto la domanda di pagamento della penale convenzionalmente pattuita per il ritardo nella consegna delle opere appaltate, che quella di risarcimento del danno derivante dai vizi e incompletezze dei lavori eseguiti dall'appaltatore”, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri motivi di ricorso attinenti all'eccepita erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova, alla valutazione delle opere extra contratto e al rigetto della condanna alla rimozione del contatore ENEL.
e hanno riassunto la causa davanti a TE Parte_2 questa Corte in sede di rinvio, chiedendo che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, sia accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appaltatore e, quindi, quest'ultimo sia Controparte_1 condannato al risarcimento dei da committenti per la cattiva e incompleta realizzazione delle opere, nella misura di euro 13.248,68, come da CTU, oltre accessori, nonché al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'immobile, pari ad euro 6.422,00, oltre interessi a decorrere dal 10.4.2003 fino al saldo. Si è costituita la società resistendo alle domande proposte ex Controparte_1 adverso di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno nonché di pagamento della penale, ritenendole comunque infondate ed evidenziando altresì la definitività della pronuncia di appello in ordine alla riconosciuta sussistenza di opere extra contratto per euro 32.724,30. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Come correttamente rilevato dalla parte convenuta in riassunzione, giova preliminare evidenziare che risultano ormai passate in giudicato le statuizioni relative alla condanna degli attori in riassunzione al pagamento della somma di euro 32.724,30 per le opere extra contratto indicate nella c.t.u. e alla rimozione del gabbiotto ENEL.
3 Infatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 30794/23, ha accolto solo il primo motivo di ricorso di e ritenendo che la sentenza impugnata - Pt_1 Pt_3
“pur avendo dato a n specie l'opera appaltata non era stata ultimata”, laddove argomentava che “l'esame della CTU, condotta mediante indagini volte a verificare la conformità delle opere al progetto, la loro esecuzione a regola d'arte e la sussistenza di opere fuori contratto, consentiva di accertare che nel complesso l'opera era stata eseguita a regola d'arte e che, pur essendovi delle incompletezze e dei vizi, non era stata compromessa l'accettabilità dell'opera” - violava il principio di diritto espresso in sede di legittimità, secondo cui “la speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra
–senza escluderne l'applicazione– la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza, ritenendo fondata la censura dei ricorrenti secondo cui “le opere non erano state ultimate, non essendo stati eseguiti numerosi lavori relativi agli impianti, alla facciata, alla realizzazione del muro di confine e del cancello pedinale, come anche accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e dunque l'appaltatore avrebbe dovuto essere ritenuto inadempiente, con conseguente applicabilità della norma generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., e non invece di quella speciale di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.”. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni e di pagamento della penale pattiziamente concordata per il ritardo, precisando che “Il giudice del rinvio, infatti, sulla base del presupposto dell'accertata non ultimazione delle opere appaltate, dovrà procedere ad una nuova valutazione del comportamento complessivamente tenuto dalle parti del contratto, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di profili di inadempimento imputabili all'una
o all'altra di esse e di trarre le conseguenze in termini di risarcimento del danno, verificando altresì l'eventuale applicabilità della penale convenzionalmente pattuita”. Orbene, tanto premesso, appare opportuno evidenziare che, pur risultando nell'elenco degli allegati contenuto negli atti introduttivi del presente giudizio anche i fascicoli di parte, nessuno dei due vi ha in realtà provveduto, posto che alcuna produzione è presente nel fascicolo telematico. Sul punto, giova osservare che nel deposito telematico “l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti
4 ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico” (Cass. Sez. Un. 28403/23). Peraltro, tenuto conto di quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr Cass. n. 4835/23), secondo cui “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo …”, questa Corte ritiene di essere comunque in grado di decidere la causa, in base alle risultanze della c.t.u. e della ulteriore documentazione come trascritta negli atti e non oggetto di alcuna contestazione tra le parti. Ciò posto, acclarata l'applicabilità al caso di specie della disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss c.c. in forza della accertata non ultimazione delle opere, come sancito nella ordinanza della Suprema Corte, giova innanzi tutto evidenziare come la stessa parte attrice in riassunzione non chieda la risoluzione del contratto ma esclusivamente il risarcimento del danno “per la cattiva ed incompleta realizzazione dell'opera”, escludendo lei stessa la gravità dell'inadempimento (vedi conclusioni dell'atto in riassunzione e comparsa conclusionale: “Risulta quindi provata l'incompletezza dell'opera e, dall'altra la presenza dei vizi denunziati che, in difetto di prova della gravità di tale inadempimento, certamente non consentono la risoluzione del contratto prevista dagli artt. 1453 e 1455, cc., ma che, comunque, impone l'accoglimento della domanda risarcitoria contestualmente proposta, anche in presenza di un danno derivante da un inadempimento di scarsa importanza, quantomeno nella misura accertata dal CTU”). Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 12466/16) “Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile” (ed ancora Cass. n. 11348/20: “La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione”). Nel caso di specie, poi, nelle sue conclusioni originarie specificatamente riportate nella sentenza di appello, e domandarono, oltre alla Pt_1 Pt_3 risoluzione del contratto, cui evidentemente hanno rinunciato, anche la condanna della società appaltatrice “al risarcimento dei danni da cattiva e/o incompleta realizzazione delle opere nella misura di euro 13.248,68, di cui alla CTU”. Pertanto, non può sostenersi, come affermato dalla convenuta in riassunzione e come argomentato anche nella sentenza di appello cassata, che la domanda di risarcimento dei danni fosse collegata esclusivamente alla pronuncia di
5 risoluzione del contratto, trattandosi invece di domanda autonoma collegabile all'eccepito inadempimento dell'appaltatore a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, sia in considerazione del dato letterale sopra riportato sia, tanto più, considerando che è pacifico tra le parti che gli appaltatori avevano preso possesso dell'immobile. Né questa Corte può più valutare la sussistenza o meno della mancata ultimazione delle opere acclarata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio e posta a fondamento della sua decisione, come sembrerebbe richiedere la parte convenuta in riassunzione, e comunque accertata nella c.t.u. in atti nei termini, incontestatamente, riportati in modo specifico dalla parte attrice in riassunzione nella comparsa conclusionale (“La relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (contenuta nel fascicolo di primo grado), sussunta nell'atto introduttivo dello stesso giudizio, aveva peraltro confermato che diverse opere non erano state portate a termine. In particolare, figuravano erano interminati i seguenti lavori: - La tinteggiatura dei muri perimetrali di recinzione (V. pag. 4, CTU). - Il collegamento della caldaia per il riscaldamento al serbatoio di GPL. (V. pag. 4, CTU). - L' esecuzione della piastrellatura su tre delle quattro pareti della cucina (V. pag. 6, CTU). - Il collegamento dell'impianto idrico con la vasca di accumulo condominiale (Pag. 7, CTU). - Il collegamento del contatore dell'impianto di riscaldamento col contattore della rete esterna condominiale (V. pag. 7, CTU). - La tinteggiatura del prospetto sud per un'altezza di 40 cm. (V. pag. 8, CTU). - Il muro di recinzione sul confine est realizzato solo dopo l'inizio delle operazioni peritali (V. pag. 8, CTU). - La costruzione della nicchia per l'impianto idrico di collegamento alla rete urbana ed al vascone condominiale (V. pag. 8, CTU). - L'installazione di due cancelli, pedonale e carrabile (V. pag. 11, CTU). - La pavimentazione su tutta l'area esterna della casa (V. pag. 11, CTU). - L'installazione della persiana nella finestra del soggiorno (V. pag. 11, CTU). - La realizzazione della ringhiera sulla scala che dà sul cortile (V. pag. 12, CTU)”) e, comunque, già oggetto di elencazione nella stessa sentenza di primo grado (“il consulente del giudice ha constatato…la presenza di lievi fessurazioni nei muri perimetrali, la mancanza di verniciatura alla base del muro di recinzione per un'altezza di circa 30-40 cm, l'esistenza di un dislivello tra il piano di abitazione ed il cortile, la presenza di residui di silicone nelle finestre, di segni di imperfetta rasatura nell'imbiancatura dei muri, di avvallamenti nei pavimenti, la mancata verniciatura del muro esterno, il mancato collegamento all'impianto GPL, la mancanza di cronotermostato interno…”). Infine, è appena il caso di evidenziare che trovando applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss c.c., come sancito dalla Suprema Corte, a nulla rileva il richiamo di parte convenuta in riassunzione alla decadenza della denuncia dei vizi ai sensi delle norme sull'appalto, di cui peraltro non risulta alcuna decisione nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente, l'appaltatore, in difetto di qualsiasi contestazione o censura all'operato dell'ausiliare, va dichiarato tenuto a risarcire i danni subiti dai committenti in forza di quanto accertato dal c.t.u., per un totale di euro
6 13.248,68, da rivalutare dalla data di espletamento della c.t.u. alla data odierna secondo indici ISTAT, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'espletamento della c.t.u. all'attualità e sulla somma da ciò risultante fino al saldo. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di riconoscimento della penale prevista in contratto per il ritardo nella consegna, e su cui il relativo motivo di ricorso in cassazione è rimasto assorbito, posto che, come correttamente ritenuto anche nella sentenza cassata, essendo ormai definitivamente accertato che la impresa appaltatrice aveva realizzato opere extra contratto per oltre 32.000,00 euro, il termine originariamente stabilito in contratto aveva perso ogni efficacia. Del resto, è appena il caso di evidenziare che, per espressa allegazione delle parti attrici in riassunzione, il contratto di appalto era stato stipulato il 16.7.2002 ed i lavori erano iniziati il 10.10.2002 e dovevano essere portati a termine entro 180 giorni, cioè entro aprile 2003, e ciononostante le parti il 15.4.2003 avevano stipulato una scrittura privata con cui e avevano ceduto alla società appaltatrice una porzione del Pt_1 Pt_3 terreno su cui insisteva l'immobile oggetto di ristrutturazione e con cui l'appaltatrice si era impegnata ad eseguire ulteriori opere di allaccio alle condutture idriche e del gas nonchè in corso di opera i committenti avevano dato incarico all'appaltatrice di demolire integralmente lo stabile anziché ristrutturarlo. Pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (Cass. n. 8405/19), nulla è dovuto per la penale originariamente pattuita, in difetto di allegazione e prova della pattuizione di un nuovo termine e delle ricadute pregiudizievoli subite. Stante l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza tra le parti, posto che se da un lato sono state riconosciute in favore della società appaltatrice corrispettivi ulteriori per opere extra contratto, dall'altro, è stato accertato il suo parziale inadempimento nella esecuzione del contratto di appalto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti e gli oneri di c.t.u. posti definitivamente a carico di entrambe.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento delle domande proposte da e TE
, condanna la società na Parte_3 Controparte_1 del legale rappresentante, a pagare in favore di e TE
, per il titolo di cui è causa, ro Parte_3
13.248,68, da rivalutare dalla data di espletamento della c.t.u. alla data
7 odierna secondo indici ISTAT, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'espletamento della c.t.u. all'attualità e sulla somma da ciò risultante fino al saldo;
2) ferme le altre statuizioni;
3) compensa integralmente le spese di lite di tutte le fasi di giudizio.
Così deciso in Sassari, 14/7/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
8
( ) e TE C.F._1 Parte_2
i eletti
[...] C.F._2 studio dell'avv. LONGHEU GIUSEPPE che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente agli avv.ti LUNGHEU CARLO e FAZIO ANNA FRANCESCA attori in riassunzione CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
a presso lo studio dell'avv. PES SEBASTIANO che la P.IVA_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti. convenuto in riassunzione All'udienza del 18.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli attori in riassunzione: In applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 30794/2023, ed in parziale riforma della sentenza appellata, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore
- condannare la stessa società al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore degli appellanti per la cattiva e incompleta realizzazione delle opere, nella misura di € 13.248,68, oltre IVA nella misura di legge, come da CTU, con interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- condannare la medesima al pagamento in favore degli appellanti, a titolo di penale per il Controparte_1 ritardo nella consegna dell'immobile, della somma di € 6.422,00, con gli interessi legali a decorrere dal 10-04-2003 e fino alla data della sentenza, nonché di quelli successivi fino all'effettivo pagamento;
- con vittoria di spese relative a tutte le fasi del di giudizio di merito e al giudizio di legittimità. Nell'interesse della convenuta in riassunzione: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Rigettare l'appello in riassunzione proposto dai Sigg.ri e TE
siccome manifestamente inf in Parte_3 diritto, per le ragioni tutte spiegate in narrativa ed in particolare perché le
1 richieste di risarcimento danni risultano costituire domanda nuova, siccome basate su una causa petendi distinta da quella formulata in primo grado. 2) Rigettare l'appello in riassunzione proposto dai Sigg.ri e TE
, in merito alla penale richiesta, perché non dovuta, Parte_3 per le ragioni tutte spiegate in narrativa ed in particolare perché i committenti hanno diffidato la Società costruttrice dall'accedere alla loro proprietà prima, durante e dopo la procedura per A.T.P. 3) Condannare gli appellanti alla rifusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del procedimento Svolgimento del processo Nel 2005 e convennero in giudizio la TE Parte_2 società davanti al Tribunale di Tempio Pausania domandando Controparte_1 la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di appalto stipulato tra le parti il 16.7.2002 ed avente ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di proprietà degli attori, per il corrispettivo di euro 72.303,96, interamente versati, e la condanna della società appaltatrice alla eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere eseguite, anche con riferimento alle ulteriori obbligazioni di facere assunte dalla con successiva CP_1 scrittura del 15.4.2003, al pagamento della penal prevista per il ritardo nella consegna ed al risarcimento del danno. Si costituì la società convenuta resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al saldo delle opere extra contratto per euro 32.724,30. Istruita la causa documentalmente, mediante acquisizione della c.t.u. espletata in sede di a.t.p. e con interrogatorio formale, il tribunale, con sentenza n. 26/2011, rigettò la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, di pagamento della penale e di risarcimento del danno, accogliendo solo quella concernente l'eliminazione di un serbatoio GPL e di un gabbiotto per accogliere il contatore ENEL, relativa alle obbligazioni oggetto della seconda scrittura privata del 15.4.2003. Inoltre, il giudice di primo grado accolse la domanda riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 32.724,30 per lavori extra contratto. Proposta impugnazione da entrambe le parti, la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 71/2018, rigettava il gravame principale proposto dagli originari attori in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno e di pagamento di una penale nonché in ordine all'accertata sussistenza di opere extra contratto, accogliendo invece in parte quello incidentale spiegato da con conseguente rigetto della domanda di condanna di CP_1 quest'ultima alla rimozione del per accogliere il contatore ENEL. Parte_4
e hanno proposto ricorso in TE Parte_2 cassazione, affidandosi a cinque motivi, e la ha resistito al CP_1 gravame. La Suprema Corte, con ordinanza n. 30794/23, ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo del ricorso e dichiarando assorbito il
2 secondo, dopo avere rigettato il terzo e dichiarato inammissibili il quarto ed il quinto. In particolare, la cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso con cui e si sono doluti del fatto che la Corte di Appello “avrebbe Pt_1 Pt_3 erroneamente rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, ritenendo che i vizi riscontrati nelle opere eseguite dall'appaltatore non fossero tali da renderle del tutto inidonee alla sua destinazione”, posto che, in realtà, “le opere non erano state ultimate, non essendo stati eseguiti numerosi lavori relativi agli impianti, alla facciata, alla realizzazione del muro di confine e del cancello pedinale, come anche accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e dunque l'appaltatore avrebbe dovuto essere ritenuto inadempiente, con conseguente applicabilità della norma generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., e non invece di quella speciale di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.”. Conseguentemente, la Suprema Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo, con cui la “Corte distrettuale avrebbe erroneamente rigettato tanto la domanda di pagamento della penale convenzionalmente pattuita per il ritardo nella consegna delle opere appaltate, che quella di risarcimento del danno derivante dai vizi e incompletezze dei lavori eseguiti dall'appaltatore”, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri motivi di ricorso attinenti all'eccepita erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova, alla valutazione delle opere extra contratto e al rigetto della condanna alla rimozione del contatore ENEL.
e hanno riassunto la causa davanti a TE Parte_2 questa Corte in sede di rinvio, chiedendo che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, sia accertato e dichiarato l'inadempimento dell'appaltatore e, quindi, quest'ultimo sia Controparte_1 condannato al risarcimento dei da committenti per la cattiva e incompleta realizzazione delle opere, nella misura di euro 13.248,68, come da CTU, oltre accessori, nonché al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'immobile, pari ad euro 6.422,00, oltre interessi a decorrere dal 10.4.2003 fino al saldo. Si è costituita la società resistendo alle domande proposte ex Controparte_1 adverso di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno nonché di pagamento della penale, ritenendole comunque infondate ed evidenziando altresì la definitività della pronuncia di appello in ordine alla riconosciuta sussistenza di opere extra contratto per euro 32.724,30. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Come correttamente rilevato dalla parte convenuta in riassunzione, giova preliminare evidenziare che risultano ormai passate in giudicato le statuizioni relative alla condanna degli attori in riassunzione al pagamento della somma di euro 32.724,30 per le opere extra contratto indicate nella c.t.u. e alla rimozione del gabbiotto ENEL.
3 Infatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 30794/23, ha accolto solo il primo motivo di ricorso di e ritenendo che la sentenza impugnata - Pt_1 Pt_3
“pur avendo dato a n specie l'opera appaltata non era stata ultimata”, laddove argomentava che “l'esame della CTU, condotta mediante indagini volte a verificare la conformità delle opere al progetto, la loro esecuzione a regola d'arte e la sussistenza di opere fuori contratto, consentiva di accertare che nel complesso l'opera era stata eseguita a regola d'arte e che, pur essendovi delle incompletezze e dei vizi, non era stata compromessa l'accettabilità dell'opera” - violava il principio di diritto espresso in sede di legittimità, secondo cui “la speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra
–senza escluderne l'applicazione– la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza, ritenendo fondata la censura dei ricorrenti secondo cui “le opere non erano state ultimate, non essendo stati eseguiti numerosi lavori relativi agli impianti, alla facciata, alla realizzazione del muro di confine e del cancello pedinale, come anche accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e dunque l'appaltatore avrebbe dovuto essere ritenuto inadempiente, con conseguente applicabilità della norma generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., e non invece di quella speciale di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.”. Inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni e di pagamento della penale pattiziamente concordata per il ritardo, precisando che “Il giudice del rinvio, infatti, sulla base del presupposto dell'accertata non ultimazione delle opere appaltate, dovrà procedere ad una nuova valutazione del comportamento complessivamente tenuto dalle parti del contratto, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di profili di inadempimento imputabili all'una
o all'altra di esse e di trarre le conseguenze in termini di risarcimento del danno, verificando altresì l'eventuale applicabilità della penale convenzionalmente pattuita”. Orbene, tanto premesso, appare opportuno evidenziare che, pur risultando nell'elenco degli allegati contenuto negli atti introduttivi del presente giudizio anche i fascicoli di parte, nessuno dei due vi ha in realtà provveduto, posto che alcuna produzione è presente nel fascicolo telematico. Sul punto, giova osservare che nel deposito telematico “l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti
4 ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico” (Cass. Sez. Un. 28403/23). Peraltro, tenuto conto di quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr Cass. n. 4835/23), secondo cui “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo …”, questa Corte ritiene di essere comunque in grado di decidere la causa, in base alle risultanze della c.t.u. e della ulteriore documentazione come trascritta negli atti e non oggetto di alcuna contestazione tra le parti. Ciò posto, acclarata l'applicabilità al caso di specie della disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss c.c. in forza della accertata non ultimazione delle opere, come sancito nella ordinanza della Suprema Corte, giova innanzi tutto evidenziare come la stessa parte attrice in riassunzione non chieda la risoluzione del contratto ma esclusivamente il risarcimento del danno “per la cattiva ed incompleta realizzazione dell'opera”, escludendo lei stessa la gravità dell'inadempimento (vedi conclusioni dell'atto in riassunzione e comparsa conclusionale: “Risulta quindi provata l'incompletezza dell'opera e, dall'altra la presenza dei vizi denunziati che, in difetto di prova della gravità di tale inadempimento, certamente non consentono la risoluzione del contratto prevista dagli artt. 1453 e 1455, cc., ma che, comunque, impone l'accoglimento della domanda risarcitoria contestualmente proposta, anche in presenza di un danno derivante da un inadempimento di scarsa importanza, quantomeno nella misura accertata dal CTU”). Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 12466/16) “Il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile” (ed ancora Cass. n. 11348/20: “La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione”). Nel caso di specie, poi, nelle sue conclusioni originarie specificatamente riportate nella sentenza di appello, e domandarono, oltre alla Pt_1 Pt_3 risoluzione del contratto, cui evidentemente hanno rinunciato, anche la condanna della società appaltatrice “al risarcimento dei danni da cattiva e/o incompleta realizzazione delle opere nella misura di euro 13.248,68, di cui alla CTU”. Pertanto, non può sostenersi, come affermato dalla convenuta in riassunzione e come argomentato anche nella sentenza di appello cassata, che la domanda di risarcimento dei danni fosse collegata esclusivamente alla pronuncia di
5 risoluzione del contratto, trattandosi invece di domanda autonoma collegabile all'eccepito inadempimento dell'appaltatore a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, sia in considerazione del dato letterale sopra riportato sia, tanto più, considerando che è pacifico tra le parti che gli appaltatori avevano preso possesso dell'immobile. Né questa Corte può più valutare la sussistenza o meno della mancata ultimazione delle opere acclarata dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio e posta a fondamento della sua decisione, come sembrerebbe richiedere la parte convenuta in riassunzione, e comunque accertata nella c.t.u. in atti nei termini, incontestatamente, riportati in modo specifico dalla parte attrice in riassunzione nella comparsa conclusionale (“La relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio (contenuta nel fascicolo di primo grado), sussunta nell'atto introduttivo dello stesso giudizio, aveva peraltro confermato che diverse opere non erano state portate a termine. In particolare, figuravano erano interminati i seguenti lavori: - La tinteggiatura dei muri perimetrali di recinzione (V. pag. 4, CTU). - Il collegamento della caldaia per il riscaldamento al serbatoio di GPL. (V. pag. 4, CTU). - L' esecuzione della piastrellatura su tre delle quattro pareti della cucina (V. pag. 6, CTU). - Il collegamento dell'impianto idrico con la vasca di accumulo condominiale (Pag. 7, CTU). - Il collegamento del contatore dell'impianto di riscaldamento col contattore della rete esterna condominiale (V. pag. 7, CTU). - La tinteggiatura del prospetto sud per un'altezza di 40 cm. (V. pag. 8, CTU). - Il muro di recinzione sul confine est realizzato solo dopo l'inizio delle operazioni peritali (V. pag. 8, CTU). - La costruzione della nicchia per l'impianto idrico di collegamento alla rete urbana ed al vascone condominiale (V. pag. 8, CTU). - L'installazione di due cancelli, pedonale e carrabile (V. pag. 11, CTU). - La pavimentazione su tutta l'area esterna della casa (V. pag. 11, CTU). - L'installazione della persiana nella finestra del soggiorno (V. pag. 11, CTU). - La realizzazione della ringhiera sulla scala che dà sul cortile (V. pag. 12, CTU)”) e, comunque, già oggetto di elencazione nella stessa sentenza di primo grado (“il consulente del giudice ha constatato…la presenza di lievi fessurazioni nei muri perimetrali, la mancanza di verniciatura alla base del muro di recinzione per un'altezza di circa 30-40 cm, l'esistenza di un dislivello tra il piano di abitazione ed il cortile, la presenza di residui di silicone nelle finestre, di segni di imperfetta rasatura nell'imbiancatura dei muri, di avvallamenti nei pavimenti, la mancata verniciatura del muro esterno, il mancato collegamento all'impianto GPL, la mancanza di cronotermostato interno…”). Infine, è appena il caso di evidenziare che trovando applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss c.c., come sancito dalla Suprema Corte, a nulla rileva il richiamo di parte convenuta in riassunzione alla decadenza della denuncia dei vizi ai sensi delle norme sull'appalto, di cui peraltro non risulta alcuna decisione nei precedenti gradi di giudizio. Conseguentemente, l'appaltatore, in difetto di qualsiasi contestazione o censura all'operato dell'ausiliare, va dichiarato tenuto a risarcire i danni subiti dai committenti in forza di quanto accertato dal c.t.u., per un totale di euro
6 13.248,68, da rivalutare dalla data di espletamento della c.t.u. alla data odierna secondo indici ISTAT, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'espletamento della c.t.u. all'attualità e sulla somma da ciò risultante fino al saldo. Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda di riconoscimento della penale prevista in contratto per il ritardo nella consegna, e su cui il relativo motivo di ricorso in cassazione è rimasto assorbito, posto che, come correttamente ritenuto anche nella sentenza cassata, essendo ormai definitivamente accertato che la impresa appaltatrice aveva realizzato opere extra contratto per oltre 32.000,00 euro, il termine originariamente stabilito in contratto aveva perso ogni efficacia. Del resto, è appena il caso di evidenziare che, per espressa allegazione delle parti attrici in riassunzione, il contratto di appalto era stato stipulato il 16.7.2002 ed i lavori erano iniziati il 10.10.2002 e dovevano essere portati a termine entro 180 giorni, cioè entro aprile 2003, e ciononostante le parti il 15.4.2003 avevano stipulato una scrittura privata con cui e avevano ceduto alla società appaltatrice una porzione del Pt_1 Pt_3 terreno su cui insisteva l'immobile oggetto di ristrutturazione e con cui l'appaltatrice si era impegnata ad eseguire ulteriori opere di allaccio alle condutture idriche e del gas nonchè in corso di opera i committenti avevano dato incarico all'appaltatrice di demolire integralmente lo stabile anziché ristrutturarlo. Pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite” (Cass. n. 8405/19), nulla è dovuto per la penale originariamente pattuita, in difetto di allegazione e prova della pattuizione di un nuovo termine e delle ricadute pregiudizievoli subite. Stante l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza tra le parti, posto che se da un lato sono state riconosciute in favore della società appaltatrice corrispettivi ulteriori per opere extra contratto, dall'altro, è stato accertato il suo parziale inadempimento nella esecuzione del contratto di appalto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti e gli oneri di c.t.u. posti definitivamente a carico di entrambe.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento delle domande proposte da e TE
, condanna la società na Parte_3 Controparte_1 del legale rappresentante, a pagare in favore di e TE
, per il titolo di cui è causa, ro Parte_3
13.248,68, da rivalutare dalla data di espletamento della c.t.u. alla data
7 odierna secondo indici ISTAT, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'espletamento della c.t.u. all'attualità e sulla somma da ciò risultante fino al saldo;
2) ferme le altre statuizioni;
3) compensa integralmente le spese di lite di tutte le fasi di giudizio.
Così deciso in Sassari, 14/7/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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