Articolo 1 della Legge 19 gennaio 1998, n. 17
Articolo 2
Versione
11 febbraio 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998