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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 147/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2024
d a
(C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dell'impresa individuale Controparte_1
(deposito
[...] (P. IVA , con il corrente in Sulzano (BS), via Molini Pt_1 P.IVA_1 bancario, cassetta di n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Falcone ed elettivamente sicurezza, apertura di domiciliato in Brescia, via Solferino n. 20/C presso lo studio dell'avv. credito bancario) Francesco Pistoia, giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
, CF e PI con sede in 41121 CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Modena, Via San Carlo, 820, in persona del procuratore pro tempore, , rappresentata e difesa, in forza della procura speciale alle liti 01.03.2022 dagli Avv.ti Francesca Bazoli, e Marco Rodondi, tutti del Foro di Brescia, presso lo Studio dei quali ha eletto domicilio in 25122 Brescia, Contrada
Soncin Rotto, 6.
APPELLATA
, CF e PI sedente in Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
1 incorporante la , CF e PI Controparte_4 P.IVA_6
già sedente in 24122 Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, P.IVA_7
giusto atto di fusione 26.03.2021 Notaio Rep. n. 16080 e Persona_1
Racc. 8638, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata il 05.04.2022 dall'Avv. Alfredo Bazoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del in 25122 Brescia, Contrada Soncin Rotto, 6. CP_5
APPELLATA ESTROMESSA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2777 del 13.11.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello Di Brescia, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
- in accoglimento del presente appello, annullare e riformare la sentenza n.
2777/2021 – REP. 6155/2021, emessa dal Tribunale di Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Alessia Busato, nel procedimento rubricato al n.
R.G. 3416/2017, in data 10.11.2021, pubblicata in data 13.11.2021 e notificata in data 11.01.2022 e, per l'effetto:
- previa declaratoria di nullità per mancata e/o illegittima pattuizione e/o indeterminatezza delle clausole relative agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto, alle commissioni ex. art. 117 bis TUB ed alle spese, accertare e dichiarare che, alla data del 30.04.2016, il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di giudizio era di + 6.197,36 a credito della correntista (anziché - € 10.088,78 come da annotazioni contabili della
, con una differenza a credito per il correntista di + € 16.286,14, così CP_2
come quantificato dal CTU, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa (anche a seguito dell'adesione ai diversi conteggi di CTU);
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento e
2 di quello di prime cure, ponendo altresì a carico di parte appellata il pagamento delle spese di CTU;
- Con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Di CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
− in via preliminare: dichiarare l'estromissione della Controparte_7
nonché l'inammissibilità del gravame avversario ex art. 348-bis cod. proc. civ. in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
− nel merito, in via principale: respingere il gravame avversario poiché inammissibile ed infondato, ovvero con ogni migliore o differente formula, confermando la Sentenza n. 2777/2021 pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di
Brescia il 13.11.2021;
− in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le allegazioni versate in atti nell'interesse della;
Controparte_6
− in ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
, citava in giudizio CO di Brescia San Paolo Cab Parte_1
(incorporata in corso di causa da CO PM PA) dinnanzi al Tribunale di
Brescia rappresentando di essere titolare di due rapporti presso la CP_2
stessa: un rapporto di conto corrente n.4331, acceso in data 8.1.1993 e ancora aperto, ed un rapporto di mutuo fondiario n. 21710 Rep. e n. 28853 Racc., stipulato in data 20.03.2006.
Deduceva la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione da parte della la nullità della clausola di CP_2
capitalizzazione degli interessi, in quanto essa regolava con diversa periodicità gli interessi attivi e passivi, e tramite rinvio all' “uso piazza”. Il patto di capitalizzazione e le sue successive modifiche non risultavano
3 esplicitamente approvate dal correntista secondo quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 cc
Lamentava inoltre che il contratto era stato adeguato a quanto disposto dalla
Legge di Stabilità del 2014, in data 30.6.2015 e quindi tardivamente, essendo esclusa la legittimità dell'anatocismo a far data dall'1.1.2014.
Si doleva poi dell'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, in quanto la relativa clausola non era stata specificamente approvata per iscritto, non riportava il relativo meccanismo di applicazione né i criteri per individuare la sua base di applicazione ed era dunque indeterminata;
per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 185/08 contestava il tardivo adeguamento al disposto della norma e della delibera CICR 664/2012.
Deduceva altresì l'applicazione di interessi usurari e, a tal fine, allegava una perizia di parte.
L'attore eccepiva la compensazione con eventuali altri suoi debiti nei confronti dell'istituto e, quindi, previa dichiarazione di nullità del contratto, chiedeva la rideterminazione del saldo, nonché “laddove il conto nelle more dovesse essere estinto” la restituzione delle somme indebitamente versate ed infine il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto secondo buona fede e dall'addebito indebito di somme.
Relativamente al contratto di mutuo, lamentava la pattuizione di un tasso usurario, dovendosi tenere conto anche delle spese istruttorie, di assicurazione, notarili e di gestione, nonché dell'illegittima applicazione di interessi di mora anche in presenza di un piano di ammortamento alla francese, dunque comprensivo di capitale e interessi. Domandava, pertanto, la conversione del mutuo da oneroso a gratuito;
in subordine, domandava dichiararsi nulle le clausole relative al tasso di interesse, giusto il disposto degli articoli 1283 e 1346 cc, in quanto era presente un'illecita deroga al divieto di anatocismo per via dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e la clausola relativa non era stata comunque specificamente approvata per iscritto. Domandava, pertanto, la nullità di tali clausole con conseguente conversione del contratto da oneroso a gratuito, nonché la loro
4 pattuizione in violazione degli articoli 1346, 1418 e 1419 cc., del principio di determinatezza dell'oggetto e/o per violazione degli articoli 1283 e 1284 cc.
La si costituiva in data 25.5.2017, eccependo, innanzitutto e CP_2
relativamente al rapporto di conto corrente, l'inammissibilità della domanda di ripetizione, in quanto il conto corrente era ancora aperto alla data della notifica della citazione;
domandava parimenti dichiararsi l'inammissibilità delle domande di accertamento collegate per carenza di interesse ai sensi dell'art.100 cpc e la dichiarazione della prescrizione delle rimesse solutorie annotate prima del 25.2.2007, ossia nel decennio precedente la notifica dell'atto di citazione. Sosteneva, inoltre, che, non avendo l'attore dato prova della stipula di contratti di affidamento precedenti al 25 settembre 2013, tutte le rimesse, intervenute prima del 25 febbraio 2007 in presenza di saldo negativo, dovevano senz'altro ritenersi solutorie e prescritte.
Nel merito, sulla base delle argomentazioni esposte in comparsa, chiedeva il rigetto delle domande avverse.
Con ordinanza in data 7.2.2019, il Tribunale disponeva CTU volta a verificare, quanto al contratto di conto corrente, le doglianze dedotte da parte attrice, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decimo anno dal primo atto interruttivo (lettera datata 16 settembre 2015 quanto all'anatocismo e all'usura, data di notificazione dell'atto di citazione quanto alla CMS), nonché alternativamente senza tenerne conto.
Il consulente tecnico, con elaborato depositato in data 14.10.2019, rilevava che:
- le commissioni di massimo scoperto pattuite e applicate ante-2009 erano specificamente indicate nello schema in calce al contratto di conto corrente, ma non ne era specificata la base di calcolo;
- i documenti di sintesi, tempo per tempo comunicati (allegato 6), enunciavano le variazioni della percentuale di CMS originaria e contenevano la seguente dicitura: “La commissione viene calcolata sullo scoperto
5 massimo per data valuta registrato nel trimestre solare, in presenza di utilizzi di conto di durata pari o superiore a 2 giorni consecutivi di calendario nel corso del periodo. Nel caso di linee di credito contrattualmente esenti da
CMS i relativi utilizzi non concorrono a determinare lo scoperto massimo nel periodo sul quale viene calcolata la CMS”. Tale dicitura era contenuta in particolare nei documenti di sintesi n. 8/2006 del 29/12/2006, n. 1/2007 del
30/03/2007, n. 0/2007 del 29/06/2007, n. 3/2007 del 28/09/2007, n. 4/2007 del 31/12/2007, 1/2008 del 31/03/2008, 2/2008 del 30/05/2008 (tale ultimo documento recava anche la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto: esclusivamente favorevole”, nella quale l'aliquota della commissione di massimo scoperto era abbassata dall'1% allo 0,95%, comunque superiore all'aliquota originariamente pattuita pari allo 0,5%), n.
3/2008 del 30/06/2008, n. 4/2008 del 30/09/2008, n. 5/2008 del 28/11/2008,
n. 6/2008 del 31/12/2008, n. 1/2009 del 30/01/2009, n. 2/2009 del
31/03/2009, n. 3/2009 del 31/03/2009, n. 4/2009 del 30/06/2009 (che recava la seguente dicitura: “come anticipato con la proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'art.
2-bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009 n. 2 (nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e di altre remunerazioni bancarie) già trasmessa, si conferma che la condizione commissione trimestrale di massimo scoperto in qualsiasi declinazione eventualmente prevista è da considerarsi valida fino al 27/06/2009”, ma, in atti, non era presente tale proposta di modifica);
- in concreto, le CMS erano state addebitate trimestralmente sino al II trimestre 2009, e calcolate sulla punta di massima esposizione avvenuta nel periodo di riferimento, con un'aliquota pari all'1% e, dal 30/06/2008, pari allo 0,95% (nella misura indicata nei documenti di sintesi, ad una percentuale superiore a quanto pattuito nel contratto originario del 1993); l'aliquota applicata (1%, successivamente abbassata allo 0,95%) era superiore a quanto contrattualmente pattuito;
e non vi era evidenza della prima comunicazione con la quale la innalzava l'aliquota commissionale dallo 0,5% all'1%:; CP_2
6 ne conseguiva che la commissione presentava profili di nullità:
1) per indeterminatezza della base di calcolo e per il riferimento di cui all'art.7 del testo contrattuale originale agli usi su piazza;
2) per mancanza di causa, in quanto era sempre stata applicata sul picco di massimo scoperto, dunque poteva essere avvenuta un'integrazione arbitraria degli interessi da parte della BA;
dovevano pertanto essere espunte le relative somme, pari a complessivi € 2.023,23, considerando sussistente un fido di fatto ovvero €1.754,59 in caso contrario;
- nelle comunicazioni successive all'entrata in vigore della L.2/09, effettuate dalla banca (allegato 6), il riferimento alla commissione di messa a disposizione fondi compariva per la prima volta nel documento di sintesi
8/2009 del 31/12/2009, con la seguente dicitura: “la commissione per messa
a disposizione dei fondi (CDF): trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento”; tuttavia tale documento non recava la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”, obbligatoria per effettuare una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB;
- nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 30/06/2010, compariva la seguente dicitura “in presenza di una formale richiesta di affidamento, i costi del servizio di messa a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla Commissione omnicomprensiva di messa a
Disposizione Fondi (o in assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata dell'utilizzo, come la commissione di scoperto per chi ha il contratto affidamenti dal 29/01/2009 al 30/06/2009)”; tuttavia tale documento non specificava qual era l'aliquota commissionale, né la base di calcolo;
-nel documento di sintesi - comunicazione del 01/01/2011, compariva sia l'aliquota commissionale (0,5%), sia la base di calcolo;
tuttavia, tali elementi non erano evidenziati quali modifiche contrattuali ai sensi dell'art.118 TUB;
- nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 05/07/2012 compariva la seguente dicitura: “[…] resta invece invariata – ove prevista –
7 la condizione relativa alla Commissione per messa a disposizione di fondi, conforme al quadro normativo definito dalle nuove normative in oggetto”;
-nelle comunicazioni successive fino alla data del contratto di apertura di credito del 25/09/2013, la commissione di messa a disposizione fondi era segnalata nelle comunicazioni tempo per tempo effettuate nella sua aliquota percentuale e nella base di calcolo, ma senza indicarla esplicitamente quale modifica contrattuale;
- la Commissione di messa a disposizione fondi era stata addebitata dal III trimestre 2009 sino al I trimestre 2016 (data dell'ultimo conteggio disponibile), senza che essa fosse mai segnalata nei prospetti di conteggio delle competenze, né evidenziando le sue modalità di calcolo, ma addebitandole direttamente alla fine di ogni trimestre;
- una commissione di istruttoria veloce (CIV) era stata addebitata dal III trimestre 2013 al I trimestre 2016 (data dell'ultimo conteggio disponibile), per un totale di € 690,00, in date successive rispetto alla stipula del contratto di apertura di credito del 25/09/2013 e senza dare evidenza della sua modalità di calcolo nei conteggi delle competenze pur mantenendosi, quantitativamente, entro i massimali contrattualmente previsti;
dalla scheda riportata a pagina 26 della relazione, risulta, in ogni caso, che la commissione istruttoria veloce era stata pattuita;
- erano presenti in atti gli estratti conto a partire dal 28/04/2006 e i prospetti di conteggio delle competenze (allegati alla perizia prodotta da parte attrice) dal 30/06/2000; pertanto, non era possibile escludere la capitalizzazione degli interessi sino al 30/06/2000, come richiesto dal quesito, in quanto mancavano i documenti a supporto;
- i due requisiti non alternativi ex delibera CICR 09/02/2000, ossia la pubblicazione in GU della modifica e la comunicazione ai clienti, in forma scritta, delle nuove condizioni contrattuali erano stati entrambi rispettati;
- l'istituto di credito aveva applicato la capitalizzazione degli interessi passivi anche dopo il 01/01/2014;
- premesso che il periodo potenzialmente prescritto terminava in data
8 16/09/2005, in ossequio a quanto domandato nel quesito, elaborava diverse ipotesi di espunzione delle poste anatocistiche: la prima, con cui escludeva l'anatocismo e adottava i prospetti di conteggio delle competenze dal III trimestre 2005; la seconda, con cui escludeva l'anatocismo e partiva dal primo estratto conto disponibile (mese di aprile 2006);
la terza, con cui escludeva la capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014;
- non era stata individuata usura né originaria né sopravvenuta, né relativamente agli interessi passivi corrispettivi né relativamente alle CMS;
- relativamente al contratto di mutuo, non vi era stato superamento del tasso di usura.
Con ordinanza in data 14.11.2019 la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 1.4.2021.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.4.2021, CP_6 si costituiva, quale cessionaria del ramo d'azienda di cui faceva parte il credito, aderendo alle conclusioni della cedente stessa e insistendo per l'estromissione di quest'ultima.
In data 13.11.2021, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con sentenza n. 2777/2021, decideva come segue:
“dichiara inammissibile la domanda volta alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla “restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi maturati e rivalutazione dalla domanda al saldo” con riguardo al rapporto di conto corrente;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
spese liquidate come in parte motiva”
In particolare, il Tribunale riteneva che:
- l'eccezione di inammissibilità delle domande relative al conto corrente fosse solo parzialmente fondata, in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione riteneva ammissibili le domande di accertamento della nullità di clausole anche relativamente a un rapporto ancora in corso e anche in assenza di rimesse solutorie;
riteneva che fosse invece inammissibile, per carenza di
9 interesse, la domanda restitutoria;
- la mancata produzione di alcuni estratti conto non precludesse l'accertamento delle nullità.”
- il vizio di nullità per mancanza di sottoscrizione della non sussistesse CP_2
in adesione al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza a Sezioni
Unite 898/2018;
- la censura di anatocismo fosse infondata relativamente al periodo precedente alla pubblicazione della delibera Cicr del febbraio 2000 in quanto, non essendo stati prodotti gli estratti del conto corrente ante 2000, non vi sarebbe stata prova di un eventuale interesse ad agire e neppure tale interesse sussisterebbe in ordine alla dichiarazione di nullità della relativa clausola contrattuale, in quanto non più operante, osservazioni, queste, espresse in nota;
- la censura di invalidità della clausola anatocistica relativa al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera fosse parimenti infondata, in quanto il consulente aveva verificato la pubblicazione delle nuove condizioni in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente, seppure con lieve ritardo rispetto alle indicazioni normative;
- il ritardo fosse irrilevante, in quanto esso non determinerebbe alcuna inammissibilità e comunque non il ritardo non era stato contestato dal cliente.
- la pubblicazione e la comunicazione in questione fossero adempimenti sufficienti per la validità della pattuizione anatocistica, in quanto la delibera
Cicr prevedrebbe la necessaria specifica pattuizione solo per le condizioni peggiorative;
- il giudizio comparativo di cui all'art. 7 della delibera CICR, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, “dalla quale discende la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera” non fosse, pertanto, più praticabile e, pertanto, non potrebbe affermarsi “che la modifica sia peggiorativa”;
- l'anatocismo in data compresa tra il primo gennaio 2014 e il 30 settembre
10 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016 fosse legittimo, in quanto, tenuto conto del testo dell'art. 120, co. II, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 629, legge n. 147/13,.il legislatore per un verso aveva delegato “il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie (difformemente dalla precedente versione della norma che delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di “interessi sugli interessi”) e “per altro aveva posto quali principi ispiratori della normativa secondaria, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia attivi sia passivi) e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producessero ulteriori interessi, calcolati sul solo capitale nelle successive operazioni di capitalizzazione”;
- non fosse condivisibile la tesi della superfluità dell'adozione della delibera
CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria e ciò in ragione del dato letterale della norma e del fatto che l'applicazione del divieto si presterebbe ad applicazioni di tecnica bancaria diverse tra loro;
- la commissione di massimo scoperto non potesse ritenersi nulla per mancanza di causa, in quanto, anche prima delle modifiche normative intervenute nel 2009, essa poteva essere concretamente pattuita a remunerazione del rischio della messa a disposizione del danaro da parte della ovvero dell'utilizzo concreto di tale somma;
CP_2
- la clausola di CMS fosse certamente determinata, essendo indicato sia il tasso, sia il periodo di computo, desumibile dalla clausola che prevedeva la chiusura trimestrale dei rapporti a debito;
-il monte sul quale applicare la commissione si evincesse dalla stessa terminologia utilizzata dalla clausola (“massimo scoperto”); la mancata precisazione del periodo di durata dello scoperto ai fini del computo della commissione non determinerebbe nullità della clausola ma “la possibilità che la commissione sia applicata sullo scoperto massimo senza che rilevi la durata dello stesso”;
- l'effettivo computo della commissione per un importo maggiore rispetto a quanto pattuito non determinasse comunque nullità della clausola, ma un
11 mero diritto alla ripetizione dell'indebito; nulla dovesse essere “valutato con riguardo ad altre commissioni eventualmente applicate non oggetto di domanda”
- il consulente tecnico non avesse rilevato usura originaria, dunque la relativa domanda fosse infondata;
- non vi fossero i presupposti per la determinazione del saldo del conto del conto, ciò che determinava “l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione”;
- la domanda relativa all'usurarietà degli interessi del contratto di mutuo fosse infondata, in quanto il consulente aveva accertato che non vi era stato alcun superamento del tasso soglia al momento della pattuizione;
- l'usura sopravvenuta fosse irrilevante, in primo luogo perché non sarebbe stato noto né allegato l'effettivo versamento di interessi moratori nei due trimestri in esame;
in secondo luogo, perché la fattispecie sarebbe stata ricollegabile all'ipotesi di usura sopravvenuta;
- la censura di violazione dell'art. 1283 cc fosse infondata, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ratione temporis;
- l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata non corrisposta fosse, pertanto, legittima;
l'ammortamento alla francese non determinasse, inoltre, di per sé alcun fenomeno anatocistico;
- dal rigetto di tutte le domande conseguisse la reiezione della domanda di risarcimento da illegittima segnalazione in Centrale rischi.
In data 10.2.2022, proponeva appello, domandando la Parte_1
rideterminazione del saldo del conto previa declaratoria di nullità per mancata e/o illegittima pattuizione e/o indeterminatezza delle clausole relative agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto, alle commissioni ex. art. 117 bis TUB ed alle spese, con vittoria di spese.
Si costituiva in data 28.4.2022 quale incorporante di Controparte_7
CO PM (già CO di Brescia), chiedendo la propria estromissione dal giudizio nonché il rigetto integrale dell'appello avversario.
12 si costituiva in data 27.4.2022., aderendo alla domanda di Controparte_6
estromissione di deducendo l'inammissibilità del Controparte_7
gravame ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., nonché chiedendo, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 18.5.2022, la Corte dichiarava l'estromissione di
[...]
respingeva l'eccezione proposta ai sensi dell'art.348 bis cpc Controparte_7
e rinviava la causa, per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2 ottobre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la capitalizzazione in data precedente al 31.12.2013 e per il periodo successivo.
Argomenta al contrario che:
1) per il periodo precedente il 31.12.2013, la non si sarebbe adeguata CP_2 alle indicazioni della delibera CICR del 9.2.2000, violandone l'articolo 7 c.3 che prevedeva una nuova pattuizione della clausola anatocistica. Il Tribunale avrebbe, inoltre, ritenuto aprioristicamente che il mutamento delle condizioni non fosse peggiorativo, senza considerare che il raffronto avrebbe dovuto essere fatto non tra interessi capitalizzati annualmente o trimestralmente, ma tra interessi capitalizzati e non capitalizzati. Considerato il peggioramento derivato dalla capitalizzazione, per applicarla legittimamente sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione. Non sarebbe comunque intervenuta la comunicazione scritta delle nuove condizioni entro il 31 dicembre 2000, termine da ritenersi perentorio;
2) relativamente al periodo successivo al 31.12.2013, l'anatocismo sarebbe stato parimenti illegittimo, in quanto la modifica apportata all'art.120 TUB dall'l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, renderebbe illegittima a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari,
13 senza essere sospensivamente condizionato all'intervento del CICR
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Innanzitutto è necessario stabilire l'ambito temporale in cui è possibile accertare se si sia verificato anatocismo: tale periodo, in base alla documentazione presente in atti, inizia dal 9 aprile 2006, data in cui risulta prodotto il primo estratto conto.
Tanto premesso, è necessario analizzare separatamente le censure relative ai due periodi temporali richiamati (pre e post 2014), con esclusione del periodo precedente il 9 aprile 2006.
In merito all'anatocismo verificatosi nel periodo anteriore al 31.12.2013 ma successivo all'applicazione della delibera CICR del febbraio 2000, la Corte rileva che, sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio 2000, è sorto un contrasto all'interno della Prima Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della
SC n. 28215 del 4.11.2024.
La Corte di cassazione, con la pronuncia citata, ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della Suprema Corte n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha “escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti , esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”.
La appellata ha allegato di avere provveduto ad adeguare la CP_2
capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi
14 passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto. Alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, ai sensi della delibera citata, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. Le parti non hanno mai stipulato tale accordo.
In merito all'anatocismo verificatosi nel periodo successivo il 31.12.2013, la doglianza è altrettanto fondata, in quanto l'efficacia delle modifiche apportate all'art. 120 TUB dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/13 era subordinata alla previa attuazione di una normativa di dettaglio, delegata ad una specifica delibera del CICR, la quale, tuttavia, non è stata adottata, con conseguente ultrattività della precedente Delibera del 9 febbraio 2000 sino alle modifiche introdotte dall'art. 17 bis del D. l. n. 18/16. Poiché non risultano intervenute nuove valide pattuizioni, il giudizio comparativo che la delibera Cicr del 9 febbraio 2000 permetteva non è possibile e, quindi, la pattuizione anatocistica è illegittima e i conseguenti addebiti devono essere espunti dal saldo del conto, a partire dal primo estratto conto disponibile.
Con il secondo motivo si duole del capo di sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la validità della pattuizione di CMS.
Il Tribunale di Brescia avrebbe, innanzitutto, errato nel non dichiarare la nullità della clausola relativa alla cms per mancanza di causa, trattandosi di una “integrazione arbitraria degli interessi da parte della BA (che non si verificherebbe laddove la base di calcolo fosse l'importo messo a disposizione e non la punta massima)”; inoltre essa sarebbe nulla perché riferita all' “uso piazza”, senza che alcuna pattuizione in ordine alla base di calcolo, come rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 18 elaborato peritale). La commissione sarebbe pertanto nulla per indeterminatezza, in quanto sarebbe indicata la sola aliquota, senza precisa indicazione della base di calcolo e del periodo di applicazione.
15 La avrebbe, comunque, applicato una commissione di importo CP_2
superiore alla aliquota convenuta nel contratto di apertura di conto.
Su queste basi, quindi, l'appellante chiede, in riforma della sentenza appellata, la dichiarazione della nullità della clausola determinativa delle cms e in subordine, l'espunzione del maggior costo sostenuto dall'attore per l'applicazione di un'aliquota diversa e superiore a quella convenuta.
Il secondo motivo è fondato relativamente alla censura di indeterminatezza della cms, che ha rilievo assorbente rispetto alle altre censure.
Relativamente all'ambito temporale in cui è possibile effettuare il conteggio delle clausole indebitamente applicate, la Corte rileva che il consulente ha correttamente fatto riferimento ai prospetti di conteggio delle competenze fin dal III trimestre 2005 (pag 35 elaborato peritale). Tale approccio deve ritenersi corretto alla luce dei principi espressi da Sez. 1 - , Ordinanza n.
20621 del 19/07/2021, (ripresa da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21225 del
05/07/2022, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 e Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023), per cui la prova degli addebiti illegittimi in caso di mancata produzione di parte degli estratti conto è desumibile anche da altra documentazione, quale per l'appunto i prospetti delle competenze;
tale approccio non è possibile per il calcolo degli interessi anatocistici, come rilevato dal consulente stesso a pag.18 dell'elaborato peritale.
Tanto premesso, la Corte osserva che la funzione delle CMS è quella di remunerare l'onere posto a carico della banca di tenere a disposizione del correntista il denaro necessario per gli utilizzi da lui tempo per tempo effettuati.
La correttezza di detta finalità è stata di recente riconosciuta da questa Corte, la quale ha affermato, con sentenza 4 giugno 2020, n. 554, essere “… infondata…. la censura … in ordine alla mancanza di giustificazione causale della c.m.s., […] rispondendo tale commissione … alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto
16 dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo, causa giustificatrice oggi definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/2009”
Ebbene, la previsione di un corrispettivo a fronte di una rapida ePAnsione nell'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca, deve considerarsi pattuizione assolutamente legittima, in quanto rispondente ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, proprio per le ragioni indicate nella citata sentenza n.554/2020, cui si intende dare continuità.
Occorre adesso esaminare il tema della determinabilità della commissione di massimo scoperto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione “In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass.,
Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (Cass. ord. n. 5359/2024).
Nel caso di specie, il consulente tecnico ha rilevato che (pagina 18) “Il contratto originario reca all'articolo 7 un riferimento agli usi su piazza.
Nell'allegato è specificata l'aliquota commissionale (0,5%), ma la base di calcolo non è mai stata pattuita;
tale lacuna è compensata dalle comunicazioni tempo per tempo avvenute che indicano tale elemento.
L'aliquota applicata (1%, successivamente abbassata allo 0,95%) è
17 superiore a quanto contrattualmente pattuito. Lo scrivente non ha evidenza della prima comunicazione con la quale la innalzava l'aliquota CP_2 commissionale dallo 0,5% all'1%”.
Ciò posto, la Corte non condivide il giudizio del Tribunale secondo cui l'espressione “massimo scoperto”, sarebbe sufficiente a determinare la base su cui calcolare la commissione stessa, in quanto le citate “comunicazioni tempo per tempo avvenute” non costituiscono legittimi esercizi di ius variandi, e, nell'unica modifica unilaterale prodotta che avesse le caratteristiche richieste dall'art.118 TUB, il CTU non ha rilevato la pattuizione di un nuovo monte (pag 17 consulenza tecnica). In secondo luogo, l'unica pattuizione di CMS in atti non specifica l'ambito temporale generale in cui lo scoperto deve essersi verificato, né quanto esso deve durare per poter costituire valida base di applicazione dell'interesse; l'espressione
“commissione di massimo scoperto” non è, quindi, di per sé, sufficiente a determinare un monte di calcolo. A fronte di tali considerazioni, la clausola
è indeterminabile e pertanto nulla ai sensi degli artt 1418 e 1346 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata “in ordine alle altre commissioni e alle spese”.
Censura, in particolare, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che “Nulla deve essere valutato con riguardo ad altre commissioni eventualmente applicate non oggetto di domanda.”
Sostiene, al riguardo, di aver proposto la relativa domanda sin dal primo grado di giudizio, e precisamente di aver sostenuto che:
1)le commissioni di disponibilità fondi applicate nel periodo successivo al III trimestre 2009 sarebbero state applicate illegittimamente, in quanto esse sarebbero state pattuite solo con l'apertura di credito del 25.09.2013 e le comunicazioni precedenti non recherebbero la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto” e non ne preciserebbero l'aliquota commissionale né la base di calcolo;
2) sarebbero state applicate spese non oggetto di specifica pattuizione tra le parti.
18 Il motivo è inammissibile relativamente al secondo profilo, in quanto nuovo.
Nell'atto di citazione dinnanzi al Tribunale, l'odierno appellante contestava che: “Innanzitutto, si rileva che nel contratto di c/c (doc.4), la commissione di massimo scoperto è semplicemente indicata nelle condizioni economiche ma risulta priva di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cc. In ogni caso, si rileva che l'indicazione delle CMS risulta dalle condizioni economiche del contratto di conto corrente semplicemente indicata nella misura dello 0,50% (cfr doc.4) e quindi del tutto in bianco, senza alcun riferimento ai suoi meccanismi di applicazione e funzionamento, men che meno riferimenti ad asserite “punte”” (pag.11) “Inoltre, a nulla valgono tali
“comunicazioni di concessione fido” del 2013 e del 2014 dal momento che nelle stesse (i) la commissione disponibilità fondi (CDF) e la commissione di istruttoria veloce (CIV) vengono semplicemente indicate in misura percentuale, senza indicazione del loro funzionamento;
(ii) in ogni caso la pattuizione delle stesse non è espressamente sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc” (pag. 12).
Il Tribunale, come visto, ha ritenuto che nulla deve essere valutato con riguardo ad altre commissioni eventualmente applicate non oggetto di domanda”.
In sede di appello, l'appellante afferma di aver “chiesto la rettifica del saldo
a fronte della nullità “delle commissioni” (comunque denominate)”(pag.23 atto d'appello). La Corte ritiene, invece, che, dalla lettura degli atti, risulti che l'appellante, in primo grado, con l'atto introduttivo, abbia domandato la nullità di specifiche commissioni denominate in atto di citazione (ossia
CMDF e CIV), senza ricomprendervi le spese. Solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado ha fatto riferimento alle spese non pattuite. Si trattava di profilo sul quale il Tribunale, ove avesse ritenuto la doglianza fondata, avrebbe dovuto pronunciarsi d'ufficio, atteso il disposto dell'art. 1421 c.c..
L'appellante non ha, peraltro, censurato l'omessa pronuncia in relazione alla domanda relativa alle spese non pattuite, essendosi limitato, a sostenere di
19 avere dedotto la presenza di spese non pattuite fin dall'atto di citazione. Sul capo della sentenza impugnata, limitatamente alle spese indicate genericamente come non pattuite, deve ritenersi sceso il giudicato.
Il primo profilo, relativo, invece, all'omessa pronuncia in punto all'illegittimo addebito delle commissioni di disponibilità fondi applicate nel periodo successivo al III trimestre 2009, è fondato.
La doglianza risulta fondata nei termini che seguono.
Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che:
“Nelle comunicazioni effettuate dalla banca (allegato 6), il riferimento alla commissione di messa a disposizione fondi compare per la prima volta nel documento di sintesi 8/2009 del 31/12/2009, con la seguente dicitura “la commissione per messa a disposizione dei fondi (CDF): trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento”.
Tuttavia tale documento non reca la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto, obbligatoria per effettuare una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB.
• Nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 30/06/2010 compare la seguente dicitura “in presenza di una formale richiesta di affidamento, i costi del servizio di messa a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla Commissione omnicomprensiva di messa a
Disposizione Fondi (o in assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata dell'utilizzo, come la commissione di scoperto per chi ha il contratto affidamenti dal 29/01/2009 al 30/06/2009)”. Tuttavia tale documento non specifica aliquota commissionale né la base di calcolo.
• Nel documento di sintesi - comunicazione del 01/01/2011 compare sia
l'aliquota commissionale (0,5%), sia la base di calcolo, tuttavia tali elementi non sono evidenziati quali modifiche contrattuali.
• Nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 05/07/2012 compare la seguente dicitura “[…] resta invece invariata – ove prevista – la
20 condizione relativa alla Commissione per messa a disposizione di fondi, conforme al quadro normativo definito dalle nuove normative in oggetto”.
Nelle comunicazioni successive fino alla data del contratto di apertura di credito del 25/09/2013, la commissione di messa a disposizione fondi fu segnalata nelle comunicazioni tempo per tempo effettuate nella sua aliquota percentuale e nella base di calcolo, ma senza indicarla esplicitamente quale modifica contrattuale.”
La censura relativa all'illegittima modifica delle condizioni contrattuali è pertanto fondata e di conseguenza le modifiche intervenute in data 31.12.09,
1.1.11, e sino al contratto di apertura di credito in data 25.9.2013, sono inefficaci (art.118 c. 3 TUB), in quanto carenti del requisito di cui al c.2 dell'art.118 TUB.
Non sono state, invece, formulate censure in merito all'addebito di spese a titolo di commissione istruttoria veloce, pari a 690,00 euro.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza gravata va, pertanto, parzialmente riformata.
Va al riguardo osservato che il CTU, a pagina 35 della relazione, ha indicato le modalità con cui è pervenuto al primo conteggio, ossia la prima, escludendo l'anatocismo e adottando i prospetti di conteggio delle competenze dal III trimestre 2005. Il totale degli interessi, commissioni, spese addebitati dal III trimestre 2005 al 01/04/2006 è pari ad Euro
4.506,81. Tali oneri risultano parzialmente addebitati nel conto corrente nei primi giorni di aprile 2006 (per un importo pari a Euro 3.531,47): lo scrivente ha pertanto rettificato il saldo iniziale per la differenza, pari a Euro
975,34. Ha successivamente riaddebitato tali oneri (Euro 964,20), al netto dell'effetto anatocistico.
Ebbene all'esito di tale calcolo, il CTU ha riportato il risultato ottenuto con la seguente tabella
21 Il saldo rideterminato dal CTU è, quindi, pari a 6.197,00 a favore del correntista.
La Corte ha, però, rigettato il motivo relativo al riconoscimento delle ulteriori spese per euro 6.491,00, mentre non vi è stato appello in merito alla omessa pronuncia sulla domanda di espunzione delle CIV, pari a euro 690,00.
Il saldo, quindi alla data del 30 aprile 2016 era pari a euro 983,94 a debito del correntista (6.197,36 – 690,00 – 6.491,30)
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Va, pertanto, riformato anche il capo della sentenza impugnata in punto di spese di lite, oggetto fra l'altro di specifica doglianza.
La Corte ritiene che, in seguito all'accoglimento parziale dell'appello principale, le spese debbano essere compensate per metà con condanna di alla rifusione all'appellante della residua metà, spese che si CP_6
liquidano in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, nei parametri medi per il giudizio di primo grado per tutte le fasi processuali e, nel presente grado, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, in relazione allo scaglione ricompreso fra 5.201,00 e
26.000,00 euro. Con riguardo alle spese di questo giudizio, tenuto conto che il difensore, con la nota allegata alla memoria di replica, si è dichiarato antistatario, le stesse andranno distratte a suo favore
Le spese di ctu sono poste a carico di ciascuna delle parti nella misura di un mezzo nei rapporti interni ed in solido tra loro nei confronti del CTU
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
22 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Brescia n. 2777 del 13.11.2021,
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
-dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, l'inefficacia delle modifiche intervenute ai sensi dell'art.118 TUB per l'introduzione e la modifica della commissione di messa a disposizione fondi, e la nullità delle pattuizioni anatocistiche relative al rapporto di conto corrente n. 4331;
- ridetermina il saldo di detto conto, alla data del 30 aprile 2016, in euro
983,94 a debito del correntista;
2) compensa per metà le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna CO BP PA alla rifusione in favore della parte appellante della residua metà che liquida come segue:
-per il primo grado € 459,50 per fase di studio della controversia, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 850,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- per il grado d'appello € 567,00 per la fase di studio della controversia, €
460,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 478,00 per la fase istruttoria e
€ 955,50 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura di un mezzo ciascuno nei rapporti interni ed in solido tra loro nei rapporti con il CTU.
Così deciso in Brescia all'udienza del 26.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10121 Torino, Piazza San Carlo, 156, in persona del procuratore pro tempore,
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 147/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2024
d a
(C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dell'impresa individuale Controparte_1
(deposito
[...] (P. IVA , con il corrente in Sulzano (BS), via Molini Pt_1 P.IVA_1 bancario, cassetta di n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Falcone ed elettivamente sicurezza, apertura di domiciliato in Brescia, via Solferino n. 20/C presso lo studio dell'avv. credito bancario) Francesco Pistoia, giusta procura in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
, CF e PI con sede in 41121 CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Modena, Via San Carlo, 820, in persona del procuratore pro tempore, , rappresentata e difesa, in forza della procura speciale alle liti 01.03.2022 dagli Avv.ti Francesca Bazoli, e Marco Rodondi, tutti del Foro di Brescia, presso lo Studio dei quali ha eletto domicilio in 25122 Brescia, Contrada
Soncin Rotto, 6.
APPELLATA
, CF e PI sedente in Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
1 incorporante la , CF e PI Controparte_4 P.IVA_6
già sedente in 24122 Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, P.IVA_7
giusto atto di fusione 26.03.2021 Notaio Rep. n. 16080 e Persona_1
Racc. 8638, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata il 05.04.2022 dall'Avv. Alfredo Bazoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del in 25122 Brescia, Contrada Soncin Rotto, 6. CP_5
APPELLATA ESTROMESSA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2777 del 13.11.2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello Di Brescia, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
- in accoglimento del presente appello, annullare e riformare la sentenza n.
2777/2021 – REP. 6155/2021, emessa dal Tribunale di Brescia, sez. V civile, in persona del G.I. dott.ssa Alessia Busato, nel procedimento rubricato al n.
R.G. 3416/2017, in data 10.11.2021, pubblicata in data 13.11.2021 e notificata in data 11.01.2022 e, per l'effetto:
- previa declaratoria di nullità per mancata e/o illegittima pattuizione e/o indeterminatezza delle clausole relative agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto, alle commissioni ex. art. 117 bis TUB ed alle spese, accertare e dichiarare che, alla data del 30.04.2016, il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di giudizio era di + 6.197,36 a credito della correntista (anziché - € 10.088,78 come da annotazioni contabili della
, con una differenza a credito per il correntista di + € 16.286,14, così CP_2
come quantificato dal CTU, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa (anche a seguito dell'adesione ai diversi conteggi di CTU);
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento e
2 di quello di prime cure, ponendo altresì a carico di parte appellata il pagamento delle spese di CTU;
- Con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Di CP_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare:
− in via preliminare: dichiarare l'estromissione della Controparte_7
nonché l'inammissibilità del gravame avversario ex art. 348-bis cod. proc. civ. in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
− nel merito, in via principale: respingere il gravame avversario poiché inammissibile ed infondato, ovvero con ogni migliore o differente formula, confermando la Sentenza n. 2777/2021 pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di
Brescia il 13.11.2021;
− in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le allegazioni versate in atti nell'interesse della;
Controparte_6
− in ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
, citava in giudizio CO di Brescia San Paolo Cab Parte_1
(incorporata in corso di causa da CO PM PA) dinnanzi al Tribunale di
Brescia rappresentando di essere titolare di due rapporti presso la CP_2
stessa: un rapporto di conto corrente n.4331, acceso in data 8.1.1993 e ancora aperto, ed un rapporto di mutuo fondiario n. 21710 Rep. e n. 28853 Racc., stipulato in data 20.03.2006.
Deduceva la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione da parte della la nullità della clausola di CP_2
capitalizzazione degli interessi, in quanto essa regolava con diversa periodicità gli interessi attivi e passivi, e tramite rinvio all' “uso piazza”. Il patto di capitalizzazione e le sue successive modifiche non risultavano
3 esplicitamente approvate dal correntista secondo quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 cc
Lamentava inoltre che il contratto era stato adeguato a quanto disposto dalla
Legge di Stabilità del 2014, in data 30.6.2015 e quindi tardivamente, essendo esclusa la legittimità dell'anatocismo a far data dall'1.1.2014.
Si doleva poi dell'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto, in quanto la relativa clausola non era stata specificamente approvata per iscritto, non riportava il relativo meccanismo di applicazione né i criteri per individuare la sua base di applicazione ed era dunque indeterminata;
per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 185/08 contestava il tardivo adeguamento al disposto della norma e della delibera CICR 664/2012.
Deduceva altresì l'applicazione di interessi usurari e, a tal fine, allegava una perizia di parte.
L'attore eccepiva la compensazione con eventuali altri suoi debiti nei confronti dell'istituto e, quindi, previa dichiarazione di nullità del contratto, chiedeva la rideterminazione del saldo, nonché “laddove il conto nelle more dovesse essere estinto” la restituzione delle somme indebitamente versate ed infine il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto secondo buona fede e dall'addebito indebito di somme.
Relativamente al contratto di mutuo, lamentava la pattuizione di un tasso usurario, dovendosi tenere conto anche delle spese istruttorie, di assicurazione, notarili e di gestione, nonché dell'illegittima applicazione di interessi di mora anche in presenza di un piano di ammortamento alla francese, dunque comprensivo di capitale e interessi. Domandava, pertanto, la conversione del mutuo da oneroso a gratuito;
in subordine, domandava dichiararsi nulle le clausole relative al tasso di interesse, giusto il disposto degli articoli 1283 e 1346 cc, in quanto era presente un'illecita deroga al divieto di anatocismo per via dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese e la clausola relativa non era stata comunque specificamente approvata per iscritto. Domandava, pertanto, la nullità di tali clausole con conseguente conversione del contratto da oneroso a gratuito, nonché la loro
4 pattuizione in violazione degli articoli 1346, 1418 e 1419 cc., del principio di determinatezza dell'oggetto e/o per violazione degli articoli 1283 e 1284 cc.
La si costituiva in data 25.5.2017, eccependo, innanzitutto e CP_2
relativamente al rapporto di conto corrente, l'inammissibilità della domanda di ripetizione, in quanto il conto corrente era ancora aperto alla data della notifica della citazione;
domandava parimenti dichiararsi l'inammissibilità delle domande di accertamento collegate per carenza di interesse ai sensi dell'art.100 cpc e la dichiarazione della prescrizione delle rimesse solutorie annotate prima del 25.2.2007, ossia nel decennio precedente la notifica dell'atto di citazione. Sosteneva, inoltre, che, non avendo l'attore dato prova della stipula di contratti di affidamento precedenti al 25 settembre 2013, tutte le rimesse, intervenute prima del 25 febbraio 2007 in presenza di saldo negativo, dovevano senz'altro ritenersi solutorie e prescritte.
Nel merito, sulla base delle argomentazioni esposte in comparsa, chiedeva il rigetto delle domande avverse.
Con ordinanza in data 7.2.2019, il Tribunale disponeva CTU volta a verificare, quanto al contratto di conto corrente, le doglianze dedotte da parte attrice, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decimo anno dal primo atto interruttivo (lettera datata 16 settembre 2015 quanto all'anatocismo e all'usura, data di notificazione dell'atto di citazione quanto alla CMS), nonché alternativamente senza tenerne conto.
Il consulente tecnico, con elaborato depositato in data 14.10.2019, rilevava che:
- le commissioni di massimo scoperto pattuite e applicate ante-2009 erano specificamente indicate nello schema in calce al contratto di conto corrente, ma non ne era specificata la base di calcolo;
- i documenti di sintesi, tempo per tempo comunicati (allegato 6), enunciavano le variazioni della percentuale di CMS originaria e contenevano la seguente dicitura: “La commissione viene calcolata sullo scoperto
5 massimo per data valuta registrato nel trimestre solare, in presenza di utilizzi di conto di durata pari o superiore a 2 giorni consecutivi di calendario nel corso del periodo. Nel caso di linee di credito contrattualmente esenti da
CMS i relativi utilizzi non concorrono a determinare lo scoperto massimo nel periodo sul quale viene calcolata la CMS”. Tale dicitura era contenuta in particolare nei documenti di sintesi n. 8/2006 del 29/12/2006, n. 1/2007 del
30/03/2007, n. 0/2007 del 29/06/2007, n. 3/2007 del 28/09/2007, n. 4/2007 del 31/12/2007, 1/2008 del 31/03/2008, 2/2008 del 30/05/2008 (tale ultimo documento recava anche la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto: esclusivamente favorevole”, nella quale l'aliquota della commissione di massimo scoperto era abbassata dall'1% allo 0,95%, comunque superiore all'aliquota originariamente pattuita pari allo 0,5%), n.
3/2008 del 30/06/2008, n. 4/2008 del 30/09/2008, n. 5/2008 del 28/11/2008,
n. 6/2008 del 31/12/2008, n. 1/2009 del 30/01/2009, n. 2/2009 del
31/03/2009, n. 3/2009 del 31/03/2009, n. 4/2009 del 30/06/2009 (che recava la seguente dicitura: “come anticipato con la proposta di modifica unilaterale ai sensi dell'art.
2-bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28/01/2009 n. 2 (nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e di altre remunerazioni bancarie) già trasmessa, si conferma che la condizione commissione trimestrale di massimo scoperto in qualsiasi declinazione eventualmente prevista è da considerarsi valida fino al 27/06/2009”, ma, in atti, non era presente tale proposta di modifica);
- in concreto, le CMS erano state addebitate trimestralmente sino al II trimestre 2009, e calcolate sulla punta di massima esposizione avvenuta nel periodo di riferimento, con un'aliquota pari all'1% e, dal 30/06/2008, pari allo 0,95% (nella misura indicata nei documenti di sintesi, ad una percentuale superiore a quanto pattuito nel contratto originario del 1993); l'aliquota applicata (1%, successivamente abbassata allo 0,95%) era superiore a quanto contrattualmente pattuito;
e non vi era evidenza della prima comunicazione con la quale la innalzava l'aliquota commissionale dallo 0,5% all'1%:; CP_2
6 ne conseguiva che la commissione presentava profili di nullità:
1) per indeterminatezza della base di calcolo e per il riferimento di cui all'art.7 del testo contrattuale originale agli usi su piazza;
2) per mancanza di causa, in quanto era sempre stata applicata sul picco di massimo scoperto, dunque poteva essere avvenuta un'integrazione arbitraria degli interessi da parte della BA;
dovevano pertanto essere espunte le relative somme, pari a complessivi € 2.023,23, considerando sussistente un fido di fatto ovvero €1.754,59 in caso contrario;
- nelle comunicazioni successive all'entrata in vigore della L.2/09, effettuate dalla banca (allegato 6), il riferimento alla commissione di messa a disposizione fondi compariva per la prima volta nel documento di sintesi
8/2009 del 31/12/2009, con la seguente dicitura: “la commissione per messa
a disposizione dei fondi (CDF): trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento”; tuttavia tale documento non recava la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”, obbligatoria per effettuare una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB;
- nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 30/06/2010, compariva la seguente dicitura “in presenza di una formale richiesta di affidamento, i costi del servizio di messa a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla Commissione omnicomprensiva di messa a
Disposizione Fondi (o in assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata dell'utilizzo, come la commissione di scoperto per chi ha il contratto affidamenti dal 29/01/2009 al 30/06/2009)”; tuttavia tale documento non specificava qual era l'aliquota commissionale, né la base di calcolo;
-nel documento di sintesi - comunicazione del 01/01/2011, compariva sia l'aliquota commissionale (0,5%), sia la base di calcolo;
tuttavia, tali elementi non erano evidenziati quali modifiche contrattuali ai sensi dell'art.118 TUB;
- nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 05/07/2012 compariva la seguente dicitura: “[…] resta invece invariata – ove prevista –
7 la condizione relativa alla Commissione per messa a disposizione di fondi, conforme al quadro normativo definito dalle nuove normative in oggetto”;
-nelle comunicazioni successive fino alla data del contratto di apertura di credito del 25/09/2013, la commissione di messa a disposizione fondi era segnalata nelle comunicazioni tempo per tempo effettuate nella sua aliquota percentuale e nella base di calcolo, ma senza indicarla esplicitamente quale modifica contrattuale;
- la Commissione di messa a disposizione fondi era stata addebitata dal III trimestre 2009 sino al I trimestre 2016 (data dell'ultimo conteggio disponibile), senza che essa fosse mai segnalata nei prospetti di conteggio delle competenze, né evidenziando le sue modalità di calcolo, ma addebitandole direttamente alla fine di ogni trimestre;
- una commissione di istruttoria veloce (CIV) era stata addebitata dal III trimestre 2013 al I trimestre 2016 (data dell'ultimo conteggio disponibile), per un totale di € 690,00, in date successive rispetto alla stipula del contratto di apertura di credito del 25/09/2013 e senza dare evidenza della sua modalità di calcolo nei conteggi delle competenze pur mantenendosi, quantitativamente, entro i massimali contrattualmente previsti;
dalla scheda riportata a pagina 26 della relazione, risulta, in ogni caso, che la commissione istruttoria veloce era stata pattuita;
- erano presenti in atti gli estratti conto a partire dal 28/04/2006 e i prospetti di conteggio delle competenze (allegati alla perizia prodotta da parte attrice) dal 30/06/2000; pertanto, non era possibile escludere la capitalizzazione degli interessi sino al 30/06/2000, come richiesto dal quesito, in quanto mancavano i documenti a supporto;
- i due requisiti non alternativi ex delibera CICR 09/02/2000, ossia la pubblicazione in GU della modifica e la comunicazione ai clienti, in forma scritta, delle nuove condizioni contrattuali erano stati entrambi rispettati;
- l'istituto di credito aveva applicato la capitalizzazione degli interessi passivi anche dopo il 01/01/2014;
- premesso che il periodo potenzialmente prescritto terminava in data
8 16/09/2005, in ossequio a quanto domandato nel quesito, elaborava diverse ipotesi di espunzione delle poste anatocistiche: la prima, con cui escludeva l'anatocismo e adottava i prospetti di conteggio delle competenze dal III trimestre 2005; la seconda, con cui escludeva l'anatocismo e partiva dal primo estratto conto disponibile (mese di aprile 2006);
la terza, con cui escludeva la capitalizzazione degli interessi dal 01/01/2014;
- non era stata individuata usura né originaria né sopravvenuta, né relativamente agli interessi passivi corrispettivi né relativamente alle CMS;
- relativamente al contratto di mutuo, non vi era stato superamento del tasso di usura.
Con ordinanza in data 14.11.2019 la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al 1.4.2021.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.4.2021, CP_6 si costituiva, quale cessionaria del ramo d'azienda di cui faceva parte il credito, aderendo alle conclusioni della cedente stessa e insistendo per l'estromissione di quest'ultima.
In data 13.11.2021, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, con sentenza n. 2777/2021, decideva come segue:
“dichiara inammissibile la domanda volta alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla “restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi maturati e rivalutazione dalla domanda al saldo” con riguardo al rapporto di conto corrente;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
spese liquidate come in parte motiva”
In particolare, il Tribunale riteneva che:
- l'eccezione di inammissibilità delle domande relative al conto corrente fosse solo parzialmente fondata, in quanto la giurisprudenza della Corte di cassazione riteneva ammissibili le domande di accertamento della nullità di clausole anche relativamente a un rapporto ancora in corso e anche in assenza di rimesse solutorie;
riteneva che fosse invece inammissibile, per carenza di
9 interesse, la domanda restitutoria;
- la mancata produzione di alcuni estratti conto non precludesse l'accertamento delle nullità.”
- il vizio di nullità per mancanza di sottoscrizione della non sussistesse CP_2
in adesione al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza a Sezioni
Unite 898/2018;
- la censura di anatocismo fosse infondata relativamente al periodo precedente alla pubblicazione della delibera Cicr del febbraio 2000 in quanto, non essendo stati prodotti gli estratti del conto corrente ante 2000, non vi sarebbe stata prova di un eventuale interesse ad agire e neppure tale interesse sussisterebbe in ordine alla dichiarazione di nullità della relativa clausola contrattuale, in quanto non più operante, osservazioni, queste, espresse in nota;
- la censura di invalidità della clausola anatocistica relativa al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera fosse parimenti infondata, in quanto il consulente aveva verificato la pubblicazione delle nuove condizioni in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente, seppure con lieve ritardo rispetto alle indicazioni normative;
- il ritardo fosse irrilevante, in quanto esso non determinerebbe alcuna inammissibilità e comunque non il ritardo non era stato contestato dal cliente.
- la pubblicazione e la comunicazione in questione fossero adempimenti sufficienti per la validità della pattuizione anatocistica, in quanto la delibera
Cicr prevedrebbe la necessaria specifica pattuizione solo per le condizioni peggiorative;
- il giudizio comparativo di cui all'art. 7 della delibera CICR, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del
1999, “dalla quale discende la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera” non fosse, pertanto, più praticabile e, pertanto, non potrebbe affermarsi “che la modifica sia peggiorativa”;
- l'anatocismo in data compresa tra il primo gennaio 2014 e il 30 settembre
10 2016, data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016 fosse legittimo, in quanto, tenuto conto del testo dell'art. 120, co. II, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 629, legge n. 147/13,.il legislatore per un verso aveva delegato “il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie (difformemente dalla precedente versione della norma che delegava il CICR a stabilire modalità e criteri per la produzione di “interessi sugli interessi”) e “per altro aveva posto quali principi ispiratori della normativa secondaria, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi (sia attivi sia passivi) e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producessero ulteriori interessi, calcolati sul solo capitale nelle successive operazioni di capitalizzazione”;
- non fosse condivisibile la tesi della superfluità dell'adozione della delibera
CICR al fine di rendere operativo il disposto della normativa primaria e ciò in ragione del dato letterale della norma e del fatto che l'applicazione del divieto si presterebbe ad applicazioni di tecnica bancaria diverse tra loro;
- la commissione di massimo scoperto non potesse ritenersi nulla per mancanza di causa, in quanto, anche prima delle modifiche normative intervenute nel 2009, essa poteva essere concretamente pattuita a remunerazione del rischio della messa a disposizione del danaro da parte della ovvero dell'utilizzo concreto di tale somma;
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- la clausola di CMS fosse certamente determinata, essendo indicato sia il tasso, sia il periodo di computo, desumibile dalla clausola che prevedeva la chiusura trimestrale dei rapporti a debito;
-il monte sul quale applicare la commissione si evincesse dalla stessa terminologia utilizzata dalla clausola (“massimo scoperto”); la mancata precisazione del periodo di durata dello scoperto ai fini del computo della commissione non determinerebbe nullità della clausola ma “la possibilità che la commissione sia applicata sullo scoperto massimo senza che rilevi la durata dello stesso”;
- l'effettivo computo della commissione per un importo maggiore rispetto a quanto pattuito non determinasse comunque nullità della clausola, ma un
11 mero diritto alla ripetizione dell'indebito; nulla dovesse essere “valutato con riguardo ad altre commissioni eventualmente applicate non oggetto di domanda”
- il consulente tecnico non avesse rilevato usura originaria, dunque la relativa domanda fosse infondata;
- non vi fossero i presupposti per la determinazione del saldo del conto del conto, ciò che determinava “l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione”;
- la domanda relativa all'usurarietà degli interessi del contratto di mutuo fosse infondata, in quanto il consulente aveva accertato che non vi era stato alcun superamento del tasso soglia al momento della pattuizione;
- l'usura sopravvenuta fosse irrilevante, in primo luogo perché non sarebbe stato noto né allegato l'effettivo versamento di interessi moratori nei due trimestri in esame;
in secondo luogo, perché la fattispecie sarebbe stata ricollegabile all'ipotesi di usura sopravvenuta;
- la censura di violazione dell'art. 1283 cc fosse infondata, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ratione temporis;
- l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata non corrisposta fosse, pertanto, legittima;
l'ammortamento alla francese non determinasse, inoltre, di per sé alcun fenomeno anatocistico;
- dal rigetto di tutte le domande conseguisse la reiezione della domanda di risarcimento da illegittima segnalazione in Centrale rischi.
In data 10.2.2022, proponeva appello, domandando la Parte_1
rideterminazione del saldo del conto previa declaratoria di nullità per mancata e/o illegittima pattuizione e/o indeterminatezza delle clausole relative agli interessi anatocistici, alle commissioni di massimo scoperto, alle commissioni ex. art. 117 bis TUB ed alle spese, con vittoria di spese.
Si costituiva in data 28.4.2022 quale incorporante di Controparte_7
CO PM (già CO di Brescia), chiedendo la propria estromissione dal giudizio nonché il rigetto integrale dell'appello avversario.
12 si costituiva in data 27.4.2022., aderendo alla domanda di Controparte_6
estromissione di deducendo l'inammissibilità del Controparte_7
gravame ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., nonché chiedendo, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 18.5.2022, la Corte dichiarava l'estromissione di
[...]
respingeva l'eccezione proposta ai sensi dell'art.348 bis cpc Controparte_7
e rinviava la causa, per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2 ottobre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la causa veniva posta in decisione con concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la capitalizzazione in data precedente al 31.12.2013 e per il periodo successivo.
Argomenta al contrario che:
1) per il periodo precedente il 31.12.2013, la non si sarebbe adeguata CP_2 alle indicazioni della delibera CICR del 9.2.2000, violandone l'articolo 7 c.3 che prevedeva una nuova pattuizione della clausola anatocistica. Il Tribunale avrebbe, inoltre, ritenuto aprioristicamente che il mutamento delle condizioni non fosse peggiorativo, senza considerare che il raffronto avrebbe dovuto essere fatto non tra interessi capitalizzati annualmente o trimestralmente, ma tra interessi capitalizzati e non capitalizzati. Considerato il peggioramento derivato dalla capitalizzazione, per applicarla legittimamente sarebbe stata necessaria una nuova pattuizione. Non sarebbe comunque intervenuta la comunicazione scritta delle nuove condizioni entro il 31 dicembre 2000, termine da ritenersi perentorio;
2) relativamente al periodo successivo al 31.12.2013, l'anatocismo sarebbe stato parimenti illegittimo, in quanto la modifica apportata all'art.120 TUB dall'l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, renderebbe illegittima a decorrere dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari,
13 senza essere sospensivamente condizionato all'intervento del CICR
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Innanzitutto è necessario stabilire l'ambito temporale in cui è possibile accertare se si sia verificato anatocismo: tale periodo, in base alla documentazione presente in atti, inizia dal 9 aprile 2006, data in cui risulta prodotto il primo estratto conto.
Tanto premesso, è necessario analizzare separatamente le censure relative ai due periodi temporali richiamati (pre e post 2014), con esclusione del periodo precedente il 9 aprile 2006.
In merito all'anatocismo verificatosi nel periodo anteriore al 31.12.2013 ma successivo all'applicazione della delibera CICR del febbraio 2000, la Corte rileva che, sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio 2000, è sorto un contrasto all'interno della Prima Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della
SC n. 28215 del 4.11.2024.
La Corte di cassazione, con la pronuncia citata, ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della Suprema Corte n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha “escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti , esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale”.
La appellata ha allegato di avere provveduto ad adeguare la CP_2
capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi
14 passivi che per quelli attivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto. Alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, ai sensi della delibera citata, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. Le parti non hanno mai stipulato tale accordo.
In merito all'anatocismo verificatosi nel periodo successivo il 31.12.2013, la doglianza è altrettanto fondata, in quanto l'efficacia delle modifiche apportate all'art. 120 TUB dall'art. 1, comma 629 della L. n. 147/13 era subordinata alla previa attuazione di una normativa di dettaglio, delegata ad una specifica delibera del CICR, la quale, tuttavia, non è stata adottata, con conseguente ultrattività della precedente Delibera del 9 febbraio 2000 sino alle modifiche introdotte dall'art. 17 bis del D. l. n. 18/16. Poiché non risultano intervenute nuove valide pattuizioni, il giudizio comparativo che la delibera Cicr del 9 febbraio 2000 permetteva non è possibile e, quindi, la pattuizione anatocistica è illegittima e i conseguenti addebiti devono essere espunti dal saldo del conto, a partire dal primo estratto conto disponibile.
Con il secondo motivo si duole del capo di sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la validità della pattuizione di CMS.
Il Tribunale di Brescia avrebbe, innanzitutto, errato nel non dichiarare la nullità della clausola relativa alla cms per mancanza di causa, trattandosi di una “integrazione arbitraria degli interessi da parte della BA (che non si verificherebbe laddove la base di calcolo fosse l'importo messo a disposizione e non la punta massima)”; inoltre essa sarebbe nulla perché riferita all' “uso piazza”, senza che alcuna pattuizione in ordine alla base di calcolo, come rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 18 elaborato peritale). La commissione sarebbe pertanto nulla per indeterminatezza, in quanto sarebbe indicata la sola aliquota, senza precisa indicazione della base di calcolo e del periodo di applicazione.
15 La avrebbe, comunque, applicato una commissione di importo CP_2
superiore alla aliquota convenuta nel contratto di apertura di conto.
Su queste basi, quindi, l'appellante chiede, in riforma della sentenza appellata, la dichiarazione della nullità della clausola determinativa delle cms e in subordine, l'espunzione del maggior costo sostenuto dall'attore per l'applicazione di un'aliquota diversa e superiore a quella convenuta.
Il secondo motivo è fondato relativamente alla censura di indeterminatezza della cms, che ha rilievo assorbente rispetto alle altre censure.
Relativamente all'ambito temporale in cui è possibile effettuare il conteggio delle clausole indebitamente applicate, la Corte rileva che il consulente ha correttamente fatto riferimento ai prospetti di conteggio delle competenze fin dal III trimestre 2005 (pag 35 elaborato peritale). Tale approccio deve ritenersi corretto alla luce dei principi espressi da Sez. 1 - , Ordinanza n.
20621 del 19/07/2021, (ripresa da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21225 del
05/07/2022, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022 e Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023), per cui la prova degli addebiti illegittimi in caso di mancata produzione di parte degli estratti conto è desumibile anche da altra documentazione, quale per l'appunto i prospetti delle competenze;
tale approccio non è possibile per il calcolo degli interessi anatocistici, come rilevato dal consulente stesso a pag.18 dell'elaborato peritale.
Tanto premesso, la Corte osserva che la funzione delle CMS è quella di remunerare l'onere posto a carico della banca di tenere a disposizione del correntista il denaro necessario per gli utilizzi da lui tempo per tempo effettuati.
La correttezza di detta finalità è stata di recente riconosciuta da questa Corte, la quale ha affermato, con sentenza 4 giugno 2020, n. 554, essere “… infondata…. la censura … in ordine alla mancanza di giustificazione causale della c.m.s., […] rispondendo tale commissione … alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto
16 dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo, causa giustificatrice oggi definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/2009”
Ebbene, la previsione di un corrispettivo a fronte di una rapida ePAnsione nell'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca, deve considerarsi pattuizione assolutamente legittima, in quanto rispondente ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, proprio per le ragioni indicate nella citata sentenza n.554/2020, cui si intende dare continuità.
Occorre adesso esaminare il tema della determinabilità della commissione di massimo scoperto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione “In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass.,
Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (Cass. ord. n. 5359/2024).
Nel caso di specie, il consulente tecnico ha rilevato che (pagina 18) “Il contratto originario reca all'articolo 7 un riferimento agli usi su piazza.
Nell'allegato è specificata l'aliquota commissionale (0,5%), ma la base di calcolo non è mai stata pattuita;
tale lacuna è compensata dalle comunicazioni tempo per tempo avvenute che indicano tale elemento.
L'aliquota applicata (1%, successivamente abbassata allo 0,95%) è
17 superiore a quanto contrattualmente pattuito. Lo scrivente non ha evidenza della prima comunicazione con la quale la innalzava l'aliquota CP_2 commissionale dallo 0,5% all'1%”.
Ciò posto, la Corte non condivide il giudizio del Tribunale secondo cui l'espressione “massimo scoperto”, sarebbe sufficiente a determinare la base su cui calcolare la commissione stessa, in quanto le citate “comunicazioni tempo per tempo avvenute” non costituiscono legittimi esercizi di ius variandi, e, nell'unica modifica unilaterale prodotta che avesse le caratteristiche richieste dall'art.118 TUB, il CTU non ha rilevato la pattuizione di un nuovo monte (pag 17 consulenza tecnica). In secondo luogo, l'unica pattuizione di CMS in atti non specifica l'ambito temporale generale in cui lo scoperto deve essersi verificato, né quanto esso deve durare per poter costituire valida base di applicazione dell'interesse; l'espressione
“commissione di massimo scoperto” non è, quindi, di per sé, sufficiente a determinare un monte di calcolo. A fronte di tali considerazioni, la clausola
è indeterminabile e pertanto nulla ai sensi degli artt 1418 e 1346 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata “in ordine alle altre commissioni e alle spese”.
Censura, in particolare, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che “Nulla deve essere valutato con riguardo ad altre commissioni eventualmente applicate non oggetto di domanda.”
Sostiene, al riguardo, di aver proposto la relativa domanda sin dal primo grado di giudizio, e precisamente di aver sostenuto che:
1)le commissioni di disponibilità fondi applicate nel periodo successivo al III trimestre 2009 sarebbero state applicate illegittimamente, in quanto esse sarebbero state pattuite solo con l'apertura di credito del 25.09.2013 e le comunicazioni precedenti non recherebbero la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto” e non ne preciserebbero l'aliquota commissionale né la base di calcolo;
2) sarebbero state applicate spese non oggetto di specifica pattuizione tra le parti.
18 Il motivo è inammissibile relativamente al secondo profilo, in quanto nuovo.
Nell'atto di citazione dinnanzi al Tribunale, l'odierno appellante contestava che: “Innanzitutto, si rileva che nel contratto di c/c (doc.4), la commissione di massimo scoperto è semplicemente indicata nelle condizioni economiche ma risulta priva di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cc. In ogni caso, si rileva che l'indicazione delle CMS risulta dalle condizioni economiche del contratto di conto corrente semplicemente indicata nella misura dello 0,50% (cfr doc.4) e quindi del tutto in bianco, senza alcun riferimento ai suoi meccanismi di applicazione e funzionamento, men che meno riferimenti ad asserite “punte”” (pag.11) “Inoltre, a nulla valgono tali
“comunicazioni di concessione fido” del 2013 e del 2014 dal momento che nelle stesse (i) la commissione disponibilità fondi (CDF) e la commissione di istruttoria veloce (CIV) vengono semplicemente indicate in misura percentuale, senza indicazione del loro funzionamento;
(ii) in ogni caso la pattuizione delle stesse non è espressamente sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc” (pag. 12).
Il Tribunale, come visto, ha ritenuto che nulla deve essere valutato con riguardo ad altre commissioni eventualmente applicate non oggetto di domanda”.
In sede di appello, l'appellante afferma di aver “chiesto la rettifica del saldo
a fronte della nullità “delle commissioni” (comunque denominate)”(pag.23 atto d'appello). La Corte ritiene, invece, che, dalla lettura degli atti, risulti che l'appellante, in primo grado, con l'atto introduttivo, abbia domandato la nullità di specifiche commissioni denominate in atto di citazione (ossia
CMDF e CIV), senza ricomprendervi le spese. Solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado ha fatto riferimento alle spese non pattuite. Si trattava di profilo sul quale il Tribunale, ove avesse ritenuto la doglianza fondata, avrebbe dovuto pronunciarsi d'ufficio, atteso il disposto dell'art. 1421 c.c..
L'appellante non ha, peraltro, censurato l'omessa pronuncia in relazione alla domanda relativa alle spese non pattuite, essendosi limitato, a sostenere di
19 avere dedotto la presenza di spese non pattuite fin dall'atto di citazione. Sul capo della sentenza impugnata, limitatamente alle spese indicate genericamente come non pattuite, deve ritenersi sceso il giudicato.
Il primo profilo, relativo, invece, all'omessa pronuncia in punto all'illegittimo addebito delle commissioni di disponibilità fondi applicate nel periodo successivo al III trimestre 2009, è fondato.
La doglianza risulta fondata nei termini che seguono.
Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che:
“Nelle comunicazioni effettuate dalla banca (allegato 6), il riferimento alla commissione di messa a disposizione fondi compare per la prima volta nel documento di sintesi 8/2009 del 31/12/2009, con la seguente dicitura “la commissione per messa a disposizione dei fondi (CDF): trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento”.
Tuttavia tale documento non reca la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto, obbligatoria per effettuare una modifica delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB.
• Nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 30/06/2010 compare la seguente dicitura “in presenza di una formale richiesta di affidamento, i costi del servizio di messa a disposizione fondi sono interamente assorbiti dalla Commissione omnicomprensiva di messa a
Disposizione Fondi (o in assenza di questa, da altre commissioni correlate all'effettivo prelevamento dei fondi e alla durata dell'utilizzo, come la commissione di scoperto per chi ha il contratto affidamenti dal 29/01/2009 al 30/06/2009)”. Tuttavia tale documento non specifica aliquota commissionale né la base di calcolo.
• Nel documento di sintesi - comunicazione del 01/01/2011 compare sia
l'aliquota commissionale (0,5%), sia la base di calcolo, tuttavia tali elementi non sono evidenziati quali modifiche contrattuali.
• Nella proposta di modifica unilaterale del contratto del 05/07/2012 compare la seguente dicitura “[…] resta invece invariata – ove prevista – la
20 condizione relativa alla Commissione per messa a disposizione di fondi, conforme al quadro normativo definito dalle nuove normative in oggetto”.
Nelle comunicazioni successive fino alla data del contratto di apertura di credito del 25/09/2013, la commissione di messa a disposizione fondi fu segnalata nelle comunicazioni tempo per tempo effettuate nella sua aliquota percentuale e nella base di calcolo, ma senza indicarla esplicitamente quale modifica contrattuale.”
La censura relativa all'illegittima modifica delle condizioni contrattuali è pertanto fondata e di conseguenza le modifiche intervenute in data 31.12.09,
1.1.11, e sino al contratto di apertura di credito in data 25.9.2013, sono inefficaci (art.118 c. 3 TUB), in quanto carenti del requisito di cui al c.2 dell'art.118 TUB.
Non sono state, invece, formulate censure in merito all'addebito di spese a titolo di commissione istruttoria veloce, pari a 690,00 euro.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza gravata va, pertanto, parzialmente riformata.
Va al riguardo osservato che il CTU, a pagina 35 della relazione, ha indicato le modalità con cui è pervenuto al primo conteggio, ossia la prima, escludendo l'anatocismo e adottando i prospetti di conteggio delle competenze dal III trimestre 2005. Il totale degli interessi, commissioni, spese addebitati dal III trimestre 2005 al 01/04/2006 è pari ad Euro
4.506,81. Tali oneri risultano parzialmente addebitati nel conto corrente nei primi giorni di aprile 2006 (per un importo pari a Euro 3.531,47): lo scrivente ha pertanto rettificato il saldo iniziale per la differenza, pari a Euro
975,34. Ha successivamente riaddebitato tali oneri (Euro 964,20), al netto dell'effetto anatocistico.
Ebbene all'esito di tale calcolo, il CTU ha riportato il risultato ottenuto con la seguente tabella
21 Il saldo rideterminato dal CTU è, quindi, pari a 6.197,00 a favore del correntista.
La Corte ha, però, rigettato il motivo relativo al riconoscimento delle ulteriori spese per euro 6.491,00, mentre non vi è stato appello in merito alla omessa pronuncia sulla domanda di espunzione delle CIV, pari a euro 690,00.
Il saldo, quindi alla data del 30 aprile 2016 era pari a euro 983,94 a debito del correntista (6.197,36 – 690,00 – 6.491,30)
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Va, pertanto, riformato anche il capo della sentenza impugnata in punto di spese di lite, oggetto fra l'altro di specifica doglianza.
La Corte ritiene che, in seguito all'accoglimento parziale dell'appello principale, le spese debbano essere compensate per metà con condanna di alla rifusione all'appellante della residua metà, spese che si CP_6
liquidano in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, nei parametri medi per il giudizio di primo grado per tutte le fasi processuali e, nel presente grado, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, in relazione allo scaglione ricompreso fra 5.201,00 e
26.000,00 euro. Con riguardo alle spese di questo giudizio, tenuto conto che il difensore, con la nota allegata alla memoria di replica, si è dichiarato antistatario, le stesse andranno distratte a suo favore
Le spese di ctu sono poste a carico di ciascuna delle parti nella misura di un mezzo nei rapporti interni ed in solido tra loro nei confronti del CTU
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
22 pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Brescia n. 2777 del 13.11.2021,
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
-dichiara la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, l'inefficacia delle modifiche intervenute ai sensi dell'art.118 TUB per l'introduzione e la modifica della commissione di messa a disposizione fondi, e la nullità delle pattuizioni anatocistiche relative al rapporto di conto corrente n. 4331;
- ridetermina il saldo di detto conto, alla data del 30 aprile 2016, in euro
983,94 a debito del correntista;
2) compensa per metà le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna CO BP PA alla rifusione in favore della parte appellante della residua metà che liquida come segue:
-per il primo grado € 459,50 per fase di studio della controversia, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 850,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- per il grado d'appello € 567,00 per la fase di studio della controversia, €
460,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 478,00 per la fase istruttoria e
€ 955,50 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura di un mezzo ciascuno nei rapporti interni ed in solido tra loro nei rapporti con il CTU.
Così deciso in Brescia all'udienza del 26.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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10121 Torino, Piazza San Carlo, 156, in persona del procuratore pro tempore,