Articolo 6 della Legge 26 luglio 1965, n. 965
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 agosto 1965
Art. 6.
Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, e' riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:
vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento;
con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o piu' orfani, il 90 per cento;
orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o piu' orfani, il 70 per cento;
genitori: il 50 per cento;
collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o piu' fratelli o sorelle, il 50 per cento.
Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilita' per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.
Entrata in vigore il 31 agosto 1965
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