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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 66694/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
30.12.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Luigi Massa Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Andrea Acasbo Controparte_1
APPELLATA
NONCHE' con il patrocinio dell'avv. Antonio Emmolo CP_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8549/2022 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma ha convenuto in giudizio Controparte_1
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del CP_2 Controparte_3
credito di cui alle cartelle di pagamento n. 09720140220239362000 (per euro 521,83) e n.
09720190092068689000 (per euro 504,26), relative a sanzioni amministrative, affermando di aver avuto conoscenza delle citate cartelle a seguito di rilascio di visura effettuata presso il concessionario per la riscossione in data 11.5.2021, come da estratto di ruolo che allegava.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti e dedotto la prescrizione.
Costituitesi le convenute, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 8549/2022, ha accolto l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
1 L ha appellato la sentenza, per i seguenti motivi: a) Parte_1 inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo;
b) errata valutazione del materiale probatorio e regolare notifica delle cartelle di pagamento. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel Controparte_1 merito, ha comunque chiesto di respingere l'appello. ha aderito alle difese dell' . CP_2 CP_4
2. Premessa l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 cpc, il primo motivo di appello è fondato e può trovare accoglimento, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.
Sul punto, l'opposizione, siccome proposta in primo grado, deve essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo, infatti, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215), precisa “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
Premesso che la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D.
Lgs. n. 285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”).
2 Nel caso di specie, non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis, deve essere accolto l'appello, e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado dalla sig.ra CP_1
3. Spese dei due gradi compensate, atteso che la decisione si è basata su di una modifica del quadro normativo intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 8549/2022 così provvede: CP_2
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, 10.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 66694/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 8.10.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
30.12.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Luigi Massa Parte_1
APPELLANTE
E con il patrocinio dell'avv. Andrea Acasbo Controparte_1
APPELLATA
NONCHE' con il patrocinio dell'avv. Antonio Emmolo CP_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8549/2022 del Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma ha convenuto in giudizio Controparte_1
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del CP_2 Controparte_3
credito di cui alle cartelle di pagamento n. 09720140220239362000 (per euro 521,83) e n.
09720190092068689000 (per euro 504,26), relative a sanzioni amministrative, affermando di aver avuto conoscenza delle citate cartelle a seguito di rilascio di visura effettuata presso il concessionario per la riscossione in data 11.5.2021, come da estratto di ruolo che allegava.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti e dedotto la prescrizione.
Costituitesi le convenute, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 8549/2022, ha accolto l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
1 L ha appellato la sentenza, per i seguenti motivi: a) Parte_1 inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo;
b) errata valutazione del materiale probatorio e regolare notifica delle cartelle di pagamento. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel Controparte_1 merito, ha comunque chiesto di respingere l'appello. ha aderito alle difese dell' . CP_2 CP_4
2. Premessa l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 cpc, il primo motivo di appello è fondato e può trovare accoglimento, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.
Sul punto, l'opposizione, siccome proposta in primo grado, deve essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo, infatti, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215), precisa “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
Premesso che la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D.
Lgs. n. 285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”).
2 Nel caso di specie, non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis, deve essere accolto l'appello, e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado dalla sig.ra CP_1
3. Spese dei due gradi compensate, atteso che la decisione si è basata su di una modifica del quadro normativo intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 8549/2022 così provvede: CP_2
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, 10.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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