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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 25816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25816/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t. Dott. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto Parte_2
di citazione, dall'Avv. Fabio Franco, C.F. , dall' Avv. Alessandro Coppola, C.F. C.F._1
, e dall'Avv. Carlo Dragoni, C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Via A. Scarlatti, n. 60,
attore / opponente
E
, C.F. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'Avv. Diego
Grassi, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._5
Toledo, n. 355, convenuto / opposto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 14.11.2023, di ha intimato al Controparte_1 CP_1 [...]
il pagamento della complessiva somma di € 13.660,56, sulla base Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 10326/2017 del Tribunale di Napoli, depositato il 11.12.2017, notificato il
19.12.2017, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 10.05.2018 e munito di formula esecutiva il
25.06.2018.
L'intimato, con atto di citazione notificato il 04.12.2023, si è opposto al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio lamentando: l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284, c. 4, c.c. e della somma di € 552,00 a titolo di “fase studio controversia esecutiva”.
L'opposto si è costituito contestando, preliminarmente, la carenza di ius postulandi, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, la fondatezza della domanda.
Va anzitutto osservato che il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo n. 10326/2017 del Tribunale di Napoli, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha contestato il diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, dunque, in conformità all'inequivoco tenore letterale dell'atto di opposizione e delle successive difese, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
In via preliminare, quanto all'eccepita carenza di ius postulandi dell'opponente, va osservato che la procura alle liti per l'opposizione al precetto è stata inizialmente conferita dall'amministratore del e Parte_1 successivamente ratificata dall'assemblea condominiale con verbale del 17.12.2024, depositato unitamente alla comparsa conclusionale.
Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
Quanto poi alla nullità dell'atto di citazione, anch'essa eccepita dall'opposto, va osservato che l'atto rispetta i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. in quanto contiene la chiara indicazione del petitum e della causa petendi.
Anche tale eccezione, pertanto, va disattesa.
Passando al merito della domanda, con il motivo principale il opponente, pur riconoscendosi Parte_1
responsabile in solido delle somme precettate, sostiene di aver integralmente corrisposto il dovuto in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposizione all'esecuzione, tuttavia, quando questa sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 3667/13;
Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione dello stesso o sulla base di circostanze sopravvenute.
La doglianza rappresentata dall'opponente attiene alla pretesa inesistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e, come tale, essa può, se del caso, costituire materia per il giudizio di opposizione avverso il citato provvedimento, ma non essere esaminata in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Con l'ulteriore motivo di opposizione, il sostiene la non debenza delle somme richieste a Parte_1
titolo di interessi moratori ex art. 1284, c. 4, c.c. Il titolo esecutivo, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, contiene l'espressa ingiunzione di pagamento al debitore, oltre al capitale, degli “interessi al tasso legale dal 14.04.14 fino alla data della domanda ed ex art. 1284 4° co. c.c. dalla domanda sino al soddisfo”.
Pertanto, anche tale doglianza non può essere valorizzata in sede di opposizione all'esecuzione ma avrebbe dovuto costituire materia per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'opponente, infine, sostiene la non debenza della somma di € 552,00 richiesta dal creditore a titolo di
“fase studio controversia esecutiva”.
Ebbene, ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato su un titolo esecutivo di natura giudiziale, va applicata la normativa sui parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, la cui allegata tabella prevede, per l'atto di precetto, unicamente un compenso medio, per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000.00, pari ad € 236,00, che il creditore opposto ha richiesto.
Il precetto, come noto, è un atto prodromico all'avvio del procedimento esecutivo ma non rappresenta anche una fase di esso.
Nel caso di specie, il creditore, oltre al compenso per il precetto, ha chiesto il pagamento anche dell'ulteriore compenso di € 552,00 che la citata tabella prevede per la “fase di studio della controversia”
delle procedure esecutive mobiliari per il medesimo scaglione di valore.
Tale compenso, tuttavia, non può essere autoliquidato e richiesto dal creditore con l'atto di precetto in quanto attiene alla successiva ed eventuale procedura esecutiva, allo stato solo minacciata.
Va ribadito il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In tale parte, pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta non essendo dovuta la somma di € 552,00.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, peraltro per un importo minimo rispetto a quello complessivo di cui è stato intimato il pagamento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente alla somma di € 552,00, confermando la sua efficacia per le somme residue;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25816/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t. Dott. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto Parte_2
di citazione, dall'Avv. Fabio Franco, C.F. , dall' Avv. Alessandro Coppola, C.F. C.F._1
, e dall'Avv. Carlo Dragoni, C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Via A. Scarlatti, n. 60,
attore / opponente
E
, C.F. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'Avv. Diego
Grassi, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via C.F._5
Toledo, n. 355, convenuto / opposto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato il 14.11.2023, di ha intimato al Controparte_1 CP_1 [...]
il pagamento della complessiva somma di € 13.660,56, sulla base Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 10326/2017 del Tribunale di Napoli, depositato il 11.12.2017, notificato il
19.12.2017, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 10.05.2018 e munito di formula esecutiva il
25.06.2018.
L'intimato, con atto di citazione notificato il 04.12.2023, si è opposto al suddetto precetto ed ha instaurato il presente giudizio lamentando: l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, la non debenza degli interessi moratori ex art. 1284, c. 4, c.c. e della somma di € 552,00 a titolo di “fase studio controversia esecutiva”.
L'opposto si è costituito contestando, preliminarmente, la carenza di ius postulandi, la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, la fondatezza della domanda.
Va anzitutto osservato che il titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione è costituito dal decreto ingiuntivo n. 10326/2017 del Tribunale di Napoli, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha contestato il diritto del creditore intimante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
La domanda, dunque, in conformità all'inequivoco tenore letterale dell'atto di opposizione e delle successive difese, deve interpretarsi come opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615, comma 1,
c.p.c.
In via preliminare, quanto all'eccepita carenza di ius postulandi dell'opponente, va osservato che la procura alle liti per l'opposizione al precetto è stata inizialmente conferita dall'amministratore del e Parte_1 successivamente ratificata dall'assemblea condominiale con verbale del 17.12.2024, depositato unitamente alla comparsa conclusionale.
Ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
Quanto poi alla nullità dell'atto di citazione, anch'essa eccepita dall'opposto, va osservato che l'atto rispetta i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. in quanto contiene la chiara indicazione del petitum e della causa petendi.
Anche tale eccezione, pertanto, va disattesa.
Passando al merito della domanda, con il motivo principale il opponente, pur riconoscendosi Parte_1
responsabile in solido delle somme precettate, sostiene di aver integralmente corrisposto il dovuto in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opposizione all'esecuzione, tuttavia, quando questa sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 3667/13;
Cass., Sez. III, n. 24027/09).
Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione dello stesso o sulla base di circostanze sopravvenute.
La doglianza rappresentata dall'opponente attiene alla pretesa inesistenza del credito precettato in ragione di circostanze precedenti alla formazione del titolo e, come tale, essa può, se del caso, costituire materia per il giudizio di opposizione avverso il citato provvedimento, ma non essere esaminata in questa sede per ottenere un diverso accertamento, estraneo, per le ragioni già dette, alla cognizione del giudice investito dell'opposizione a precetto.
Con l'ulteriore motivo di opposizione, il sostiene la non debenza delle somme richieste a Parte_1
titolo di interessi moratori ex art. 1284, c. 4, c.c. Il titolo esecutivo, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, contiene l'espressa ingiunzione di pagamento al debitore, oltre al capitale, degli “interessi al tasso legale dal 14.04.14 fino alla data della domanda ed ex art. 1284 4° co. c.c. dalla domanda sino al soddisfo”.
Pertanto, anche tale doglianza non può essere valorizzata in sede di opposizione all'esecuzione ma avrebbe dovuto costituire materia per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
L'opponente, infine, sostiene la non debenza della somma di € 552,00 richiesta dal creditore a titolo di
“fase studio controversia esecutiva”.
Ebbene, ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato su un titolo esecutivo di natura giudiziale, va applicata la normativa sui parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, la cui allegata tabella prevede, per l'atto di precetto, unicamente un compenso medio, per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000.00, pari ad € 236,00, che il creditore opposto ha richiesto.
Il precetto, come noto, è un atto prodromico all'avvio del procedimento esecutivo ma non rappresenta anche una fase di esso.
Nel caso di specie, il creditore, oltre al compenso per il precetto, ha chiesto il pagamento anche dell'ulteriore compenso di € 552,00 che la citata tabella prevede per la “fase di studio della controversia”
delle procedure esecutive mobiliari per il medesimo scaglione di valore.
Tale compenso, tuttavia, non può essere autoliquidato e richiesto dal creditore con l'atto di precetto in quanto attiene alla successiva ed eventuale procedura esecutiva, allo stato solo minacciata.
Va ribadito il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In tale parte, pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta non essendo dovuta la somma di € 552,00.
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione, peraltro per un importo minimo rispetto a quello complessivo di cui è stato intimato il pagamento, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente alla somma di € 552,00, confermando la sua efficacia per le somme residue;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale