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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1980.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(con sede in Benevento alla Z.I. Ponte Parte_1
Valentino; P.IVA - C.F. ), dichiarato con sentenza n. P.IVA_1 P.IVA_2
32/2017 del Tribunale di Benevento, in persona del Curatore, Avv.
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia CP_1 C.F._1
Calabrese (C.F. ), con studio e domicilio eletto in C.F._2
Benevento alla Via Colonnette, p.e.c.: Email_1
attore in riassunzione contro
(C.F ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
in rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_3 CP_4
(C.F. , PEC presso i cui uffici P.IVA_4 Email_2
domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; convenuto
Oggetto: riassunzione del giudizio iscritto al n. 2005/2022 R.G. del
[...]
definito con sentenza n. 3076/22 emessa il 3 maggio 2022 e Controparte_5
pubblicata il 5 maggio 2022, con la quale il T.A.R. aveva declinato la propria giurisdizione in favore del g.o. Impugnativa del decreto del Direttore Generale
Prog. n.18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, notificato in data 8 febbraio 2022, con il quale il aveva disposto la revoca delle CP_2
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agevolazioni di cui al D.D. di concessione provvisoria n. 140174 del 16/02/2005, adottato in favore dell'impresa COMIT STAI S.R.L..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva testualmente che con ricorso notificato in data 8 aprile
2022, il Fallimento della aveva precedentemente impugnato Parte_1
dinanzi al il decreto del Direttore Generale Prog. n. Controparte_5
18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, notificato in data 8 febbraio
2022, con il quale il aveva disposto la revoca delle agevolazioni di cui CP_2
al D.D. di concessione provvisoria n. 140174 del 16/02/2005, adottato in favore dell'impresa COMIT STAI S.R.L. In particolare, chiariva che la Parte_1
con sede legale in Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino, era stata costituita in data 25 settembre 1997 ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in data 16 febbraio 2000.
La società aveva quale principale oggetto sociale le seguenti attività:
- esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'agriturismo e della zootecnia su terreni propri o di terzi;
- trasformazione del latte in prodotti caseari e polverizzazione del siero caseario e trasformazione dello stesso in generi alimentari per uso umano, suino e fertilizzante;
- recupero mediante trasformazione dei prodotti lattiero-caseari scaduti;
- recupero mediante trasformazione delle acque reflue dei frantoi;
- produzione e commercializzazione di carni e prodotti della macellazione, di succhi di frutta, e di ortaggi e di qualsiasi prodotto alimentare, nonché surgelazione e congelamento degli stessi;
- vendita all'ingrosso, al dettaglio ed import-export di tutti i prodotti suindicati;
- trasporto di cose per conto terzi;
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, commercializzazione di rifiuti di ogni tipo;
- l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, in particolare quelli relativi ai derivati del latte, veniva intrapresa a partire dal 24 novembre
2000.
L'attività era esercitata presso la sede legale, sita in Benevento alla Zona
Industriale Ponte Valentino. Con la sentenza n. 32 del 5 luglio 2017 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della nominando il Parte_1
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Curatore. Nell'intraprendere le opportune attività previste per la ricostruzione della massa attiva e passiva del fallimento, aveva provveduto a convocare il legale rappresentante in carica, sig. il quale, tuttavia, aveva fatto Parte_2
pervenire una comunicazione nella quale affermava di non aver mai materialmente svolto l'incarico, né di aver posto in essere alcuna azione in nome e per conto della (società?), né tantomeno di aver mai ricevuto alcun documento contabile o societario dal precedente amministratore. Pertanto, il Curatore si era visto costretto a ricostruire le dinamiche aziendali e societarie per il tramite dei pubblici uffici.
Da informazioni assunte presso la cancelleria civile del Tribunale di Benevento, infatti, aveva appreso che l'immobile di proprietà della società fallita, sito in
Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino, risultava sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 111/2012 R.G.Es.Imm., nel corso della quale era stato nominato un Custode Giudiziario, in luogo del debitore.
A seguito di un sopralluogo, aveva verificato che il compendio immobiliare si trovava in uno stato di completo degrado e abbandono, essendo in disuso da diversi anni (oltretutto oggetto di svariate violazioni e furti, come comunicato dal
Custode). Soltanto attraverso gli atti relativi alle domande di insinuazione al passivo, poi, il Curatore era venuto a conoscenza della pregressa concessione alla società in bonis di un finanziamento ex L. 488/92, di cui -tuttavia- non si era in grado di conoscere l'importo effettivamente riconosciuto e corrisposto.
Pertanto, in data 10.10.2017 il Curatore aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo
Economico informazioni circa lo stato della pratica.
A seguito di tale richiesta, il con nota del 21 dicembre 2017 aveva CP_6
rappresentato che:
- con decreto n. 114599 del 19.02.2002 era stato concesso in via definitiva un contributo di € 965.149,50, interamente erogato all'impresa;
- con decreto n. 140174 del 16.02.2005 era stato concesso, in via provvisoria un contributo di € 2.169.951,00, di cui erogato € 1.446.634,00;
- in data 15.10.2012, la Banca concessionaria aveva inviato al CP_7
Ministero la documentazione finale di spesa con esito negativo, proponendo la revoca delle agevolazioni in quanto “l'iniziativa alla data del sopralluogo, non era risultata in attività; la beneficiaria ha trasmesso documentazione finale di
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spesa non conforme a quanto disposto al punto 8.3 della circolare di riferimento;
non ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 3 lett. m) del decreto di concessione provvisoria;
ha trasferito l'azienda alla senza darne preventiva CP_8
comunicazione nei tempi e nelle modalità previste dai punti 5.9 e 5.10 della circolare di riferimento”;
Pertanto, era in corso l'avvio del procedimento di revoca. Successivamente a tale nota, non si era più avuta alcuna interlocuzione o contatto con il fino alla CP_6
notifica, avvenuta in data 8 febbraio 2022, del Decreto Prog. n. 18240/13- 8°
Bando concernente la revoca delle agevolazioni riconosciute in via provvisoria.
La Curatela del Fallimento impugnava il suddetto decreto, Parte_1
eccependo:
• la violazione dell'art. 7 della legge 241/90 per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
• il legittimo affidamento creatosi in capo alla ricorrente per l'irragionevolezza del tempo trascorso;
• la prescrizione del diritto al recupero dell'importo di € 1.446.634,00, con decorrenza dal momento in cui si manifesta il difetto della “causa solvendi” e, dunque, dalla scoperta dell'illegittimità dell'erogazione;
• l'insussistenza degli inadempimenti contestati alla ricorrente o, comunque, la non imputabilità degli stessi alla società beneficiaria.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato o, comunque, la declaratoria di prescrizione del diritto vantato dal . CP_2
Il giudizio era iscritto al n. 2005/22 R.G. ed assegnato alla terza sezione, con udienza cautelare fissata per il giorno 3 maggio 2022. Con memoria del 26 aprile
2022, il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio. Alla suddetta udienza del 3 maggio 2022, il TAR con sentenza in forma semplificata n.
3076/22 riteneva insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando inammissibile il ricorso, appunto per difetto di giurisdizione.
La Curatela del fallimento riferiva di avere interesse alla Parte_1
riassunzione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca del contributo
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già provvisoriamente concesso alla società in bonis, non essendo ravvisabile alcun inadempimento in capo alla stessa, con conseguente diritto di ritenere la somma già percepita. Secondo parte attrice il provvedimento di revoca parziale del contributo doveva essere disapplicato, per non conformità alla legge e, in particolare, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, così come previsto in via generale dall'art. 7 della L. n. 241/90.
Nonostante gli investimenti effettuati, la società aveva subìto ben 2 anni di totale inattività per disguidi ad essa non imputabili (come riconosciuto dalla stessa
Regione Campania in sede di autotutela), circostanza che aveva determinato il mancato pagamento a saldo delle forniture entro il termine di 6 mesi, il mancato collaudo e la relativa messa in funzione degli impianti installati, il licenziamento del personale, la perdita della clientela precedentemente acquisita e la sottoposizione a pignoramento dell'immobile sede dell'attività; il “trasferimento” di parte dell'azienda alla (concretizzatosi inizialmente con un contratto CP_8
di comodato d'uso e, successivamente, con un affitto di azienda) si era reso necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti.
Domandava parte attrice che, accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, per violazione delle norme sulla partecipazione del privato al procedimento o, comunque, in virtù del legittimo affidamento creatosi in capo alla ricorrente per l'irragionevolezza del tempo trascorso, disapplicarlo, accertando e dichiarando l'insussistenza del diritto del ad ottenere il pagamento dell'importo CP_6
richiesto. Nel merito, eccepiva che il diritto al recupero dell'importo di €
1.446.634,00 vantato dal nel decreto di revoca impugnato fosse prescritto. CP_6
Dalla Relazione finale della Unicredit - Banca Concessionaria, (rilasciata alla
Curatela a seguito della richiesta di accesso agli atti inviata dopo aver ricevuto la notifica del decreto di revoca), si evinceva che:
- il decreto di concessione in via provvisoria era stato emesso il 16.02.2005;
- i pagamenti erano stati effettuati in data 13.09.2005 (€ 723.317,00) e 26.04.2006
(€ 723.317,00);
- il programma era stato ultimato il 16 febbraio 2009 (pag. 11);
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- la documentazione finale di spesa era stata trasmessa il 17.09.2009, successivamente integrata in data 08.03.2010 (pag. 11);
- la con note del 04.12.2009 e del 15.02.2010, informava il delle CP_7 CP_6
inadempienze del beneficiario (pag. 11);
- la Banca “al fine di espletare le verifiche di competenza, pur in presenza di carenze documentali, … ha comunque provveduto ad effettuare il sopralluogo presso l'unità produttiva oggetto di agevolazione in data 11/2/2011 per l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio”.
Concludeva parte attrice: 1) previa disapplicazione del decreto del Direttore
Generale Prog. n. 18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, notificato in data 8 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865, all. E, accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di restituzione del contributo operata dal in virtù delle argomentazioni esposte nel presente atto;
2) in subordine, CP_2
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione del contributo già concesso in via provvisoria;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva la difesa erariale ed eccepiva: 1) incompetenza per territorio;
2) sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio. Concludeva per la declaratoria di incompetenza essendo competente il Tribunale di Napoli;
nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata.
All'udienza del 31.10.23 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Era fissata l'udienza 8.10.24 per assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulla scorta dei quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di
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fatto preferendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
Rispettosi di tale insegnamento giova osservare immediatamente che la domanda della Fallimento della deve essere rigettata con accertamento Parte_1
della piena legittimità della revoca del finanziamento opposta.
Costituisce jus receptum – condivisibilmente ricordato dalla difesa erariale - il principio secondo il quale, nelle controversie relative alla revoca dei finanziamenti pubblici (appartenenti al g.o. in sede di revoca) sono irrilevanti le censure relative ai vizi procedurali del provvedimento amministrativo di revoca perché il tema non
è sussumibile nel legittimo esercizio di un potere amministrativo bensì nella controversia sul diritto soggettivi inerente ad un rapporto paritario di dare e avere riguardo ad un indebito pagamento. Trattandosi sostanzialmente di aiuti di Stato
(ammesse dalla normativa europea in via di stretta interpretazione) spetta all'impresa attrice dimostrare di aver perfettamente adempiuto alle obbligazioni alla base delle quali il finanziamento era stato concesso.
Si tratta, in altre parole, di verificare un mero adempimento contrattuale e non la legittimità di un procedimento amministrativo.
Nel merito la difesa dell'impresa beneficiata dal finanziamento non ha fornito prove documentali (o altro) circa l'erroneità di quanto contestato dalla Banca concessionaria e consacrato nella Relazione sullo stato finale del programma di investimenti, stilata a seguito dell'ultimazione del programma stesso avvenuta in data 16.02.2009. La Banca aveva, motivatamente, proposto al Ministero la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), dell'art. 9, commi 1 e
2, nonché dell'art. 11, comma 1 bis, del D.M. 527/95, in quanto alla data del controllo l'azienda non era in attività.
L'impresa beneficiaria aveva trasmesso documentazione finale di spesa non conforme a quanto disposto al punto 8.3 della circolare di riferimento, in forma parziale e successivamente ai termini stabiliti, non consentendo le verifiche finali di rito.
Ed ancora l'impresa beneficiaria non aveva ottemperato all'obbligo di cui all'art.3, lett. m), del decreto di concessione provvisoria, con riferimento alla mancata trasmissione delle dichiarazioni di monitoraggio.
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Sempre la medesima impresa beneficiaria aveva trasferito, in data 14.01.2011,
l'azienda alla senza darne preventiva comunicazione nei tempi e CP_8
nelle modalità previste dai punti 5.9 e 5.10 della circolare di riferimento.
A coronare un quadro di gravi e diffusi (e non contestati) inadempimenti, significativamente, con provvedimento nr. 32/2017 del 05.07.2017, l'impresa era stata posta in stato di fallimento, dopo un finanziamento significativo operato con risorse pubbliche.
Questi sono i temi sui quali il g.o. svolge un'indagine conoscitiva ma parte attrice su tali aspetti appare lacunosa, rifuggendo da una chiara ricostruzione storica dell'accaduto.
Circa la eccepita prescrizione essa appare evidentemente non sussistente. La nota di – con esito negativo dei controlli - è del 2012; la nota del del CP_7 CP_6
21.12.2017. Il decreto impugnato in questo processo del Direttore Generale Prog.
n. 18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, era stato notificato in data 8 febbraio 2022: con esso il Ministero aveva disposto la revoca delle agevolazioni di cui al D.D. di concessione provvisoria n. 140174 del 16/02/2005, adottato in favore dell'impresa COMIT STAI S.R.L. Appare evidente come non vi sia mai un periodo temporale superiore a 10 anni. La ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. si risolve nell'azione volta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto, ed è soggetta al termine di prescrizione decennale.
La domanda della è rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la compensazione poiché le implicazioni sulla esatta giurisdizione, in uno con la peculiarità delle eccezioni mosse dalla parte attrice sulla legittimità del procedimento amministrativo, presuppongono soluzioni giuridiche di non pronta evidenza le quali possono aver indotto in errore la difesa sulla bontà delle tesi esposte e costituire gravi ed eccezionali ragioni a motivazione della compensazione (Corte costituzionale, sentenza 19/04/2018 n°
77).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda del e per l'effetto accerta Parte_1
la legittimità della revoca del finanziamento;
8 9
b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1980.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(con sede in Benevento alla Z.I. Ponte Parte_1
Valentino; P.IVA - C.F. ), dichiarato con sentenza n. P.IVA_1 P.IVA_2
32/2017 del Tribunale di Benevento, in persona del Curatore, Avv.
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia CP_1 C.F._1
Calabrese (C.F. ), con studio e domicilio eletto in C.F._2
Benevento alla Via Colonnette, p.e.c.: Email_1
attore in riassunzione contro
(C.F ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
in rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_3 CP_4
(C.F. , PEC presso i cui uffici P.IVA_4 Email_2
domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; convenuto
Oggetto: riassunzione del giudizio iscritto al n. 2005/2022 R.G. del
[...]
definito con sentenza n. 3076/22 emessa il 3 maggio 2022 e Controparte_5
pubblicata il 5 maggio 2022, con la quale il T.A.R. aveva declinato la propria giurisdizione in favore del g.o. Impugnativa del decreto del Direttore Generale
Prog. n.18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, notificato in data 8 febbraio 2022, con il quale il aveva disposto la revoca delle CP_2
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agevolazioni di cui al D.D. di concessione provvisoria n. 140174 del 16/02/2005, adottato in favore dell'impresa COMIT STAI S.R.L..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva testualmente che con ricorso notificato in data 8 aprile
2022, il Fallimento della aveva precedentemente impugnato Parte_1
dinanzi al il decreto del Direttore Generale Prog. n. Controparte_5
18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, notificato in data 8 febbraio
2022, con il quale il aveva disposto la revoca delle agevolazioni di cui CP_2
al D.D. di concessione provvisoria n. 140174 del 16/02/2005, adottato in favore dell'impresa COMIT STAI S.R.L. In particolare, chiariva che la Parte_1
con sede legale in Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino, era stata costituita in data 25 settembre 1997 ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in data 16 febbraio 2000.
La società aveva quale principale oggetto sociale le seguenti attività:
- esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'agriturismo e della zootecnia su terreni propri o di terzi;
- trasformazione del latte in prodotti caseari e polverizzazione del siero caseario e trasformazione dello stesso in generi alimentari per uso umano, suino e fertilizzante;
- recupero mediante trasformazione dei prodotti lattiero-caseari scaduti;
- recupero mediante trasformazione delle acque reflue dei frantoi;
- produzione e commercializzazione di carni e prodotti della macellazione, di succhi di frutta, e di ortaggi e di qualsiasi prodotto alimentare, nonché surgelazione e congelamento degli stessi;
- vendita all'ingrosso, al dettaglio ed import-export di tutti i prodotti suindicati;
- trasporto di cose per conto terzi;
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, commercializzazione di rifiuti di ogni tipo;
- l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti, in particolare quelli relativi ai derivati del latte, veniva intrapresa a partire dal 24 novembre
2000.
L'attività era esercitata presso la sede legale, sita in Benevento alla Zona
Industriale Ponte Valentino. Con la sentenza n. 32 del 5 luglio 2017 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della nominando il Parte_1
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Curatore. Nell'intraprendere le opportune attività previste per la ricostruzione della massa attiva e passiva del fallimento, aveva provveduto a convocare il legale rappresentante in carica, sig. il quale, tuttavia, aveva fatto Parte_2
pervenire una comunicazione nella quale affermava di non aver mai materialmente svolto l'incarico, né di aver posto in essere alcuna azione in nome e per conto della (società?), né tantomeno di aver mai ricevuto alcun documento contabile o societario dal precedente amministratore. Pertanto, il Curatore si era visto costretto a ricostruire le dinamiche aziendali e societarie per il tramite dei pubblici uffici.
Da informazioni assunte presso la cancelleria civile del Tribunale di Benevento, infatti, aveva appreso che l'immobile di proprietà della società fallita, sito in
Benevento alla Zona Industriale Ponte Valentino, risultava sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 111/2012 R.G.Es.Imm., nel corso della quale era stato nominato un Custode Giudiziario, in luogo del debitore.
A seguito di un sopralluogo, aveva verificato che il compendio immobiliare si trovava in uno stato di completo degrado e abbandono, essendo in disuso da diversi anni (oltretutto oggetto di svariate violazioni e furti, come comunicato dal
Custode). Soltanto attraverso gli atti relativi alle domande di insinuazione al passivo, poi, il Curatore era venuto a conoscenza della pregressa concessione alla società in bonis di un finanziamento ex L. 488/92, di cui -tuttavia- non si era in grado di conoscere l'importo effettivamente riconosciuto e corrisposto.
Pertanto, in data 10.10.2017 il Curatore aveva chiesto al Ministero dello Sviluppo
Economico informazioni circa lo stato della pratica.
A seguito di tale richiesta, il con nota del 21 dicembre 2017 aveva CP_6
rappresentato che:
- con decreto n. 114599 del 19.02.2002 era stato concesso in via definitiva un contributo di € 965.149,50, interamente erogato all'impresa;
- con decreto n. 140174 del 16.02.2005 era stato concesso, in via provvisoria un contributo di € 2.169.951,00, di cui erogato € 1.446.634,00;
- in data 15.10.2012, la Banca concessionaria aveva inviato al CP_7
Ministero la documentazione finale di spesa con esito negativo, proponendo la revoca delle agevolazioni in quanto “l'iniziativa alla data del sopralluogo, non era risultata in attività; la beneficiaria ha trasmesso documentazione finale di
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spesa non conforme a quanto disposto al punto 8.3 della circolare di riferimento;
non ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 3 lett. m) del decreto di concessione provvisoria;
ha trasferito l'azienda alla senza darne preventiva CP_8
comunicazione nei tempi e nelle modalità previste dai punti 5.9 e 5.10 della circolare di riferimento”;
Pertanto, era in corso l'avvio del procedimento di revoca. Successivamente a tale nota, non si era più avuta alcuna interlocuzione o contatto con il fino alla CP_6
notifica, avvenuta in data 8 febbraio 2022, del Decreto Prog. n. 18240/13- 8°
Bando concernente la revoca delle agevolazioni riconosciute in via provvisoria.
La Curatela del Fallimento impugnava il suddetto decreto, Parte_1
eccependo:
• la violazione dell'art. 7 della legge 241/90 per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
• il legittimo affidamento creatosi in capo alla ricorrente per l'irragionevolezza del tempo trascorso;
• la prescrizione del diritto al recupero dell'importo di € 1.446.634,00, con decorrenza dal momento in cui si manifesta il difetto della “causa solvendi” e, dunque, dalla scoperta dell'illegittimità dell'erogazione;
• l'insussistenza degli inadempimenti contestati alla ricorrente o, comunque, la non imputabilità degli stessi alla società beneficiaria.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato o, comunque, la declaratoria di prescrizione del diritto vantato dal . CP_2
Il giudizio era iscritto al n. 2005/22 R.G. ed assegnato alla terza sezione, con udienza cautelare fissata per il giorno 3 maggio 2022. Con memoria del 26 aprile
2022, il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio. Alla suddetta udienza del 3 maggio 2022, il TAR con sentenza in forma semplificata n.
3076/22 riteneva insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando inammissibile il ricorso, appunto per difetto di giurisdizione.
La Curatela del fallimento riferiva di avere interesse alla Parte_1
riassunzione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca del contributo
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già provvisoriamente concesso alla società in bonis, non essendo ravvisabile alcun inadempimento in capo alla stessa, con conseguente diritto di ritenere la somma già percepita. Secondo parte attrice il provvedimento di revoca parziale del contributo doveva essere disapplicato, per non conformità alla legge e, in particolare, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, così come previsto in via generale dall'art. 7 della L. n. 241/90.
Nonostante gli investimenti effettuati, la società aveva subìto ben 2 anni di totale inattività per disguidi ad essa non imputabili (come riconosciuto dalla stessa
Regione Campania in sede di autotutela), circostanza che aveva determinato il mancato pagamento a saldo delle forniture entro il termine di 6 mesi, il mancato collaudo e la relativa messa in funzione degli impianti installati, il licenziamento del personale, la perdita della clientela precedentemente acquisita e la sottoposizione a pignoramento dell'immobile sede dell'attività; il “trasferimento” di parte dell'azienda alla (concretizzatosi inizialmente con un contratto CP_8
di comodato d'uso e, successivamente, con un affitto di azienda) si era reso necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti.
Domandava parte attrice che, accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, per violazione delle norme sulla partecipazione del privato al procedimento o, comunque, in virtù del legittimo affidamento creatosi in capo alla ricorrente per l'irragionevolezza del tempo trascorso, disapplicarlo, accertando e dichiarando l'insussistenza del diritto del ad ottenere il pagamento dell'importo CP_6
richiesto. Nel merito, eccepiva che il diritto al recupero dell'importo di €
1.446.634,00 vantato dal nel decreto di revoca impugnato fosse prescritto. CP_6
Dalla Relazione finale della Unicredit - Banca Concessionaria, (rilasciata alla
Curatela a seguito della richiesta di accesso agli atti inviata dopo aver ricevuto la notifica del decreto di revoca), si evinceva che:
- il decreto di concessione in via provvisoria era stato emesso il 16.02.2005;
- i pagamenti erano stati effettuati in data 13.09.2005 (€ 723.317,00) e 26.04.2006
(€ 723.317,00);
- il programma era stato ultimato il 16 febbraio 2009 (pag. 11);
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- la documentazione finale di spesa era stata trasmessa il 17.09.2009, successivamente integrata in data 08.03.2010 (pag. 11);
- la con note del 04.12.2009 e del 15.02.2010, informava il delle CP_7 CP_6
inadempienze del beneficiario (pag. 11);
- la Banca “al fine di espletare le verifiche di competenza, pur in presenza di carenze documentali, … ha comunque provveduto ad effettuare il sopralluogo presso l'unità produttiva oggetto di agevolazione in data 11/2/2011 per l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio”.
Concludeva parte attrice: 1) previa disapplicazione del decreto del Direttore
Generale Prog. n. 18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, notificato in data 8 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865, all. E, accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di restituzione del contributo operata dal in virtù delle argomentazioni esposte nel presente atto;
2) in subordine, CP_2
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione del contributo già concesso in via provvisoria;
3) con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva la difesa erariale ed eccepiva: 1) incompetenza per territorio;
2) sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio. Concludeva per la declaratoria di incompetenza essendo competente il Tribunale di Napoli;
nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata.
All'udienza del 31.10.23 erano assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
Era fissata l'udienza 8.10.24 per assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulla scorta dei quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di
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fatto preferendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
Rispettosi di tale insegnamento giova osservare immediatamente che la domanda della Fallimento della deve essere rigettata con accertamento Parte_1
della piena legittimità della revoca del finanziamento opposta.
Costituisce jus receptum – condivisibilmente ricordato dalla difesa erariale - il principio secondo il quale, nelle controversie relative alla revoca dei finanziamenti pubblici (appartenenti al g.o. in sede di revoca) sono irrilevanti le censure relative ai vizi procedurali del provvedimento amministrativo di revoca perché il tema non
è sussumibile nel legittimo esercizio di un potere amministrativo bensì nella controversia sul diritto soggettivi inerente ad un rapporto paritario di dare e avere riguardo ad un indebito pagamento. Trattandosi sostanzialmente di aiuti di Stato
(ammesse dalla normativa europea in via di stretta interpretazione) spetta all'impresa attrice dimostrare di aver perfettamente adempiuto alle obbligazioni alla base delle quali il finanziamento era stato concesso.
Si tratta, in altre parole, di verificare un mero adempimento contrattuale e non la legittimità di un procedimento amministrativo.
Nel merito la difesa dell'impresa beneficiata dal finanziamento non ha fornito prove documentali (o altro) circa l'erroneità di quanto contestato dalla Banca concessionaria e consacrato nella Relazione sullo stato finale del programma di investimenti, stilata a seguito dell'ultimazione del programma stesso avvenuta in data 16.02.2009. La Banca aveva, motivatamente, proposto al Ministero la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), dell'art. 9, commi 1 e
2, nonché dell'art. 11, comma 1 bis, del D.M. 527/95, in quanto alla data del controllo l'azienda non era in attività.
L'impresa beneficiaria aveva trasmesso documentazione finale di spesa non conforme a quanto disposto al punto 8.3 della circolare di riferimento, in forma parziale e successivamente ai termini stabiliti, non consentendo le verifiche finali di rito.
Ed ancora l'impresa beneficiaria non aveva ottemperato all'obbligo di cui all'art.3, lett. m), del decreto di concessione provvisoria, con riferimento alla mancata trasmissione delle dichiarazioni di monitoraggio.
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Sempre la medesima impresa beneficiaria aveva trasferito, in data 14.01.2011,
l'azienda alla senza darne preventiva comunicazione nei tempi e CP_8
nelle modalità previste dai punti 5.9 e 5.10 della circolare di riferimento.
A coronare un quadro di gravi e diffusi (e non contestati) inadempimenti, significativamente, con provvedimento nr. 32/2017 del 05.07.2017, l'impresa era stata posta in stato di fallimento, dopo un finanziamento significativo operato con risorse pubbliche.
Questi sono i temi sui quali il g.o. svolge un'indagine conoscitiva ma parte attrice su tali aspetti appare lacunosa, rifuggendo da una chiara ricostruzione storica dell'accaduto.
Circa la eccepita prescrizione essa appare evidentemente non sussistente. La nota di – con esito negativo dei controlli - è del 2012; la nota del del CP_7 CP_6
21.12.2017. Il decreto impugnato in questo processo del Direttore Generale Prog.
n. 18240/13 - 8° Bando - CUP B77E99000590015, era stato notificato in data 8 febbraio 2022: con esso il Ministero aveva disposto la revoca delle agevolazioni di cui al D.D. di concessione provvisoria n. 140174 del 16/02/2005, adottato in favore dell'impresa COMIT STAI S.R.L. Appare evidente come non vi sia mai un periodo temporale superiore a 10 anni. La ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. si risolve nell'azione volta alla restituzione di quanto adempiuto da un soggetto ad un altro quando questo adempimento non era dovuto, ed è soggetta al termine di prescrizione decennale.
La domanda della è rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la compensazione poiché le implicazioni sulla esatta giurisdizione, in uno con la peculiarità delle eccezioni mosse dalla parte attrice sulla legittimità del procedimento amministrativo, presuppongono soluzioni giuridiche di non pronta evidenza le quali possono aver indotto in errore la difesa sulla bontà delle tesi esposte e costituire gravi ed eccezionali ragioni a motivazione della compensazione (Corte costituzionale, sentenza 19/04/2018 n°
77).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda del e per l'effetto accerta Parte_1
la legittimità della revoca del finanziamento;
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b) compensa le spese di lite.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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