Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 63 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente tra
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRO CAROLINA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. SENATORE ANTONELLA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/01/2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Teverola il 07/10/2010 con la resistente dal quale era nato un figlio Per_1
l'08/06/2015. A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita, avevano raggiunto un accordo di separazione autorizzato dal P.M. il 26/06/2023. Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'assegnazione provvisoria
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Perdurava lo stato di separazione e, pertanto, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma delle condizioni della separazione con ammonizione della resistente al rispetto degli accordi presi in sede di separazione con particolare riferimento al rilascio della casa familiare.
Si costituiva la resistente in data 11/03/2025 senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione dell'11/04/2025, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
3. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione e sulle decisioni che saranno assunte durante il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
4. Il figlio minore avrà residenza privilegiata presso la madre, la quale ha già lasciato la casa coniugale, sita in Teverola (CE) in Via II Dietro Corte III Trav. n. 8, di proprietà del sig. , Pt_1 ma non l'ha ancora restituita a quest'ultimo. In questa sede, la signora si obbliga a CP_1
lasciare la casa familiare, sita in Teverola (CE) in Via II Dietro Corte III Trav. n. 8, entro e non oltre il 20 luglio 2025;
5. Il Sig. , fino al rilascio della casa familiare, verserà alla signora , mediante Pt_1 CP_1
bonifico sul conto corrente della stessa a lui noto e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio rivalutabile come Per_1
per legge, cui si aggiungerà anche la quota di sua spettanza dell'assegno unico per i figli erogato dall'INPS, che, conseguentemente, la signora percepirà per intero. In seguito al rilascio CP_1 della casa familiare, il sig. verserà la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per il Pt_1 mantenimento del figlio rivalutabile come per legge;
in quest'ultimo caso, l'assegno unico Per_1 per il figlio erogato dall'INPS sarà diviso al 50% tra i genitori;
6. Le spese straordinarie, così come regolate dai Protocolli vigenti, saranno divise al 50% tra i genitori;
7. Salvo diversi accordi tra i coniugi, il bambino starà col padre due pomeriggi a settimana, più precisamente il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 20.00;
2 8. A fine settimana alterni il minore starà col padre dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica con pernottamento;
9. Durante le festività natalizie, il minore starà col padre un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così di seguito ad anni alterni;
10. Per le festività pasquali il minore trascorrerà con il padre, un anno la domenica di Pasqua
e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, dalle 10.00 alle 20.00;
11. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà col padre 7 giorni consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
12. Ogni anno il minore trascorrerà il giorno del compleanno con un genitore e quello dell'onomastico con l'altro, invertendo l'anno successivo;
13. Il minore trascorrerà le ricorrenze dei genitori (compleanno, onomastico, Festa del Papà e della Mamma) col genitore festeggiato;
14. Le festività minori dell'anno (i cd. ponti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) saranno trascorsi con alternanza con ciascun genitore;
15. Entrambi i genitori, in ragione delle rispettive esigenze lavorative, potranno reciprocamente chiedersi sostituzioni nei tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, ricorrendo anche ai nonni di ciascun ramo genitoriale nel caso in cui siano entrambi impegnati. Nell'ipotesi in cui anche i nonni non avessero disponibilità, di comune accordo i coniugi faranno ricorso ad una baby-sitter, la cui spesa sarà divisa al 50% tra i genitori.
16. È fatto divieto ai parenti di ciascun ramo genitoriale di pubblicare foto del minore su tutti i social e sugli stati di whatsapp;
17. Entrambi i coniugi si obbligano alla manleva reciproca in caso di debiti contratti personalmente in data antecedente alla sottoscrizione del presente accordo;
18. Nulla le parti prevedono per il loro mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
19. I coniugi, nel momento in cui la signora restituirà la casa familiare, per cui CP_1 ciascuno percepirà il 50% dell'assegno unico universale per i figli, si obbligano a fare un buono postale, cointestato ad entrambi con poteri da esercitarsi congiuntamente, ma in favore del figlio minore, di importo pari a quanto depositato sul libretto postale n. 000045834657 custodito dalla signora e a circa € 7.000,00 detenuti dalla e di proprietà del minore. CP_1
20. Sempre al momento del rilascio della casa familiare, la signora preleverà il CP_1
soggiorno, la cameretta e la camera da letto, i tendaggi (acquistati dalla famiglia di lei) e i lampadari. Resterà invece nell'abitazione la cucina.
21. Le spese legali sono compensate.
3 La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè l'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto in sede di negoziazione assistita il 05/06/2023, autorizzato dal P.M. il 23/06/2023. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse del figlio minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio contratto in
TEVEROLA (CE) in data 07/10/2010 da , nato il [...] a [...]_1
(CE), e , nata il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEVEROLA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte I, serie /, anno 2010, ufficio 1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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