Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7219/2022
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giorno 23 gennaio 2025, alle ore 11:18, davanti al giudice dott.ssa Angela Notaro, chiamato il processo iscritto al n. 7219/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. F. P. Cardullo, in sostituzione dell'avv. Carmelo Pace, per l'attore e l'avv. Gaetano Bono, in sostituzione dell'avv. Fernanda Bono,
per la compagnia convenuta.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare delle note conclusive.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7219/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Termini Imerese, via Pola n.5, presso lo studio dell'avv. Carmelo Pace, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Abruzzi n° 88, presso lo studio dell'avv.
Fernanda Bono, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in notaio dott.
di Treviso, datata 18 dicembre 2014 (rep. n° 186905, racc. n° 30367); Persona_1
CONVENUTA
2 E
, nata a [...] il [...] e nato a CP_2 Controparte_3
Mussomeli il 15.9.1956, entrambi residenti in [...];
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna la e al pagamento, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
solido, in favore di della somma di € 109.843,18, oltre interessi legali dalla Parte_1
data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la e al pagamento, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
solido, in favore di delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in Parte_1
complessivi € 14.889,00, di cui € 786,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di c.t.u. medico legale e contabile a carico dei convenuti in solido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato i gg. 20 maggio e 6 luglio 2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi Controparte_1
denominata soltanto , e per ottenere la loro condanna, CP_1 CP_2 Controparte_3
in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale con personalizzazione, oltre il danno da cenestesi lavorativa) e patrimoniali (per spese mediche, danno da perdita di chance, riduzione della capacità lavorativa specifica e mancati guadagni rispetto
3 all'anno precedente), quantificati nella somma complessiva di € 246.489,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
1) in data 3.07.2019, alle ore 8:00 circa, stava percorrendo, alla guida del proprio motociclo Harley
Davidson modello XL, tg.DY39061, viale Regione Siciliana con direzione di marcia verso
Trapani, quando, nell'immettersi nello svincolo Palermo-AG posto alla sua destra, era stato improvvisamente urtato nella parte laterale sinistra dall'autovettura Ford Mondeo tg.
DB262MG, condotta da e di proprietà di , che circolava su Controparte_3 CP_2
viale Regione Siciliana nella stessa direzione di marcia;
2) a causa dell'urto, era rovinato violentemente al suolo, riportando lesioni personali per le quali era stato trasportato, a mezzo ambulanza del 118, presso il P. S. dell'Ospedale Civico di
Palermo;
3) per effetto del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 24-25%, da ITT di giorni 30,
ITP al 75% di gg. 90, al 50% di gg. 180 ed al 25% di ulteriori gg. 400, oltre al danno morale e da cenestesi lavorativa, il tutto con personalizzazione;
4) aveva subito, altresì, un danno di natura patrimoniale per spese mediche sostenute di €
29.968,00, danno da perdita di chance, da mancato guadagno rispetto all'anno precedente,
nonché da perdita della capacità lavorativa specifica;
4) formulata richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile CP_4
civile, questa aveva liquidato in via stragiudiziale la somma complessiva di € 82.500,00, che era stata accettata a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute.
5) il danno al mezzo, invece, era stato risarcito in via diretta dalla propria compagnia assicurativa
Controparte_5
La ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, sia in ordine CP_1
all'an che al quantum, eccependo il concorso di colpa dell'attore per aver circolato su viale Regione
4 Siciliana a velocità elevata e per aver effettuato manovra di sorpasso a destra in assenza della spazio necessario, ed assumeva l'intervenuta estinzione del diritto al risarcimento del danno, in quanto la somma versata in via stragiudiziale di € 82.500,00 era interamente satisfattiva.
Quindi, all'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della ctu medico-legale, vine posta in decisione all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, deve in primo luogo dichiararsi la contumacia dei convenuti e CP_2
i quali non si sono costituiti in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto Controparte_3
di citazione.
Deve, quindi, darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla mediante lettera inviata a mezzo pec CP_1
in data 31.07.2019 (vedi doc. n. 2 allegato all'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'assunto attoreo in ordine alla verificazione del fatto storico ed alla dinamica del sinistro,
infatti, ha trovato pieno riscontro nelle risultanze delle prove documentali prodotte in giudizio dalle parti.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti gli agenti dell'Unità
Operativa Infortunistica Stradale del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, i quali, dopo aver effettuato i rilievi tecnici di rito ed aver assunto le dichiarazioni delle parti, hanno redatto in data
11.09.2019 il rapporto di incidente stradale (vedasi doc. n. 6 allegato all'atto di citazione).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice
– “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in
seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
5 intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass.
n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto della Polizia Municipale sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“dagli elementi oggettivi osservati in fase di rilievo, con particolare riferimento alla posizione statica
post-urto assunta dai veicoli coinvolti, i danni successi riscontrati, nonché tenuto conto delle dichiarazioni
spontanee rese dai rispettivi conducenti, la vicenda infortunistica può essere riassunta come segue:
alla guida dell'autovettura Ford Mondeo targata DB2652MG, percorreva la Controparte_3
carreggiata centrale del viale Regione Siciliana S/E con direzione di marcia da Catania verso Trapani.
Pervenuta all'altezza dello svincolo che adduce sul ponte AG, a suo dire, con l'indicatore direzionale
destro azionato, poneva in essere manovra di svolta a destra per immettersi sul predetto svincolo.
In tale fase entrava in collisione con il motociclo Harley Davidson targato DY 39061 che, condotto da
, percorreva la medesima via alla destra dell'autovettura Ford. Parte_1
A seguito dell'urto, che si concretizzava tra la fiancata posteriore destra dell'autovettura e la fiancata
sinistra del motociclo, quest'ultimo rovinava al suolo convergendo verso destra, mentre l'autovettura, a dire
del , proseguiva per qualche metro la marcia, fermandosi all'altezza dello svincolo. CP_3
Per quanto sopra esposto, si ravvisa la violazione dell'articolo 154, c. 1 e 8 CdS, a carico di CP_3
”
[...]
Ora, come si evince dal contenuto del rapporto sopra riportato, gli agenti di P.M. intervenuti nell'immediatezza del sinistro hanno accertato che nella data e nell'ora dedotti in citazione, si verificava il sinistro tra il motociclo condotto dall'attore e l'autovettura condotta dal convenuto contumace la quale, nell'effettuare manovra di svolta a destra al fine di Controparte_3
immettersi nello svincolo di AG dalla corsia centrale di viale Regione Siciliana, urtava con la fiancata laterale destra contro il motociclo del che, in quel frangente, si trovava a Parte_1
marciare su viale Regione Siciliana nella stessa direzione dell'autovettura antagonista, sul margine destro della carreggiata.
6 La suesposta ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto di incidente trova pieno riscontro, tanto nella specifica ubicazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti, quanto negli elementi oggettivi che si evincono dall'esame congiunto delle riproduzioni fotografiche e dello schizzo planimetrico dei luoghi dell'occorso effettuati dagli agenti di P.M. (vedi documenti allegati alla memoria di parte convenuta del 30.11.2023).
Ed invero, quanto ai danni subiti dai veicoli, nel rapporto di incidente si dà atto che le abrasioni e le striature riportate dall'autovettura risultano localizzate nella fiancata laterale destra,
mentre, per quanto concerne il motociclo, la totalità dei danni interessano unicamente la fiancata laterale sinistra (tanica lato sinistro introflessa, specchietto retrovisore sinistro rotto, striature sparse sulla fiancata sinistra, targa deformata e divelta);
Ora, dalla localizzazione dei danni sui veicoli, si comprende agevolmente che il sinistro non è
consistito (come affermato dal conducente dell'autovettura nelle dichiarazioni stragiudiziali allegate al rapporto) in un urto del motociclo contro l'autovettura che stava effettuando regolare manovra di svolta a destra (atteso che, in tal caso, i danni riportati dal motociclo avrebbero interessato la parte anteriore dello stesso e non la sola fiancata laterale), ma in uno scontro laterale provocato dalla manovra posta in essere dall'autovettura Fiat Mondeo, la quale, nell'effettuare il cambio della corsia di marcia verso la propria destra, andava a colpire il motociclo attoreo che ivi già circolava (urto laterale pienamente rispondente ai danni sopra elencati).
Per di più, dalle riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro – nelle quali sono visibili i veicoli coinvolti nella loro posizione statica post-urto e le tracce di scalfittura dagli stessi rilasciate sull'asfalto – si evince che il motociclo condotto dal rovinava al suolo all'interno della Parte_1
corsia riservata allo svincolo di AG (vedi tracce bianche di scalfittura situate in posizione adiacente alla segnaletica stradale a terra che delimita la corsia dello svincolo rispetto alla corsia centrale di viale Regione Siciliana, presenti nelle foto n. 3 e 4) e, quindi, che al momento dell'urto si trovava già a marciare all'interno di essa.
7 L'autovettura dello , invece, trattandosi di urto laterale da destra, si trovava CP_3
necessariamente a circolare ancora nella corsia centrale di viale Regione Siciliana e, soltanto ormai in prossimità dello svincolo (ovvero tardivamente), effettuava la manovra di svolta a destra nel tentativo di imboccare l'uscita di AG, andando così ad attraversare l'area delimitata dalla segnaletica stradale a terra (area rappresentata a strisce che separa la corsia riservata allo svincolo dalla corsia centrale del viale Regione) determinando così il violento urto con il centauro.
Il rapporto da atto, infatti, dell'elevazione a carico del convenuto contumace , della CP_3
sanzione di cui all'art 154, comma 1 e 8, del C.d.S., a mente del quale “I conducenti che intendono
eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra
strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
1. a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della
strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
2. b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Invero, lo , nell'effettuare la manovra di svolta a destra al fine di immettersi nello CP_3
svincolo di AG, avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione ai veicoli (quali il motociclo del che già impegnavano la corsia di marcia riservata alla predetta uscita, evitando in tal Parte_1
modo di arrecare pericolo alla circolazione stradale.
Alla luce dei superiori elementi, deve riconoscersi la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente dell'autovettura Fiat Mondeo, il quale dovrà ritenersi Controparte_3
obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'attore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c..
Al risarcimento dei suddetti danni sono tenuti, in solido, anche il proprietario del dell'autovettura, , ex art. 2054, terzo comma, c.c. e la compagnia assicurativa della CP_2
stessa, la ai sensi dell'art. 144 CdA, data la pacifica esistenza del rapporto assicurativo. CP_1
Del resto, non può condividersi la tesi sostenuta dalla convenuta relativa al concorso CP_1
di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per aver circolato a velocità elevata ed aver tentato
8 un sorpasso in assenza dello spazio necessario, poiché tali circostanze, oltre a non emergere dal rapporto di incidente stradale ed a porsi in contrasto con i rilievi planimetrici effettuati dalla P.M.,
non risultano in alcun modo provate.
Ciò posto, passando alla liquidazione del danno, occorre analizzare la sussistenza dei postumi permanenti prospettati dall'attore . Parte_1
Ebbene, sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il ctu nominato nel corso del giudizio, dott.ssa , con valutazioni Persona_2
condivisibili e chiare, ha accertato che , nell'incidente occorsogli in data 3.07.2019, Parte_1
ha riportato “ESITI ALGICI E DISFUNZIONALI COMPLESSIVAMENTE DI MEDIA ENTITÀ DI
SPALLA SINISTRA IN DESTRIMANE, CON PREGIUDIZIO ESTETICO RESIDUO DI MEDIA
GRAVITÀ, DA LUSSAZIONE-FRATTURA DELLA TESTA OMERALE, TRATTATA CON DUPLICE
INTERVENTO (OSTEOSINTESI CON PLACCA E VITI E SUCCESSIVA PROTESIZZAZIONE),
CON ATTUALE PRESENZA DI PROTESI INVERSA”(vedi pag. 40 della relazione di c.t.u.).
Ha, quindi, accertato la sussistenza del nesso causale tra lesioni ed evento, attestando che “Dai
documenti in atti è evincibile che in data 03-07-2019 il sig. (di anni 39 all'epoca dei fatti, ma 41 Parte_1
alla stabilizzazione dei postumi) accedeva al PS dell'Arnas Civico con una lussazione e frattura
pluriframmentaria della testa omerale, che, previa infruttuosa riduzione incruenta, veniva sottoposta il 04-
07-2019 ad intervento di riduzione e sintesi con placca e viti. Tali lesioni sono da ritenersi compatibili
causalmente con un trauma contusivo diretto alla spalla ad alta velocità. Tale lesione è compatibile, pertanto,
con il sinistro de quo, sia nel caso di impatto della spalla contro il veicolo investitore che contro il manto
stradale: tale precisazione segue al riscontro di una diversa descrizione dei fatti tra l'atto di citazione e
l'attuale raccordo anamnestico” (vedi pag. 39 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha, quindi, quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 22%, oltre un periodo di inabilità
temporanea assoluta di gg. 20, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 60, al 50% di gg. 180
ed al 25% di ulteriori gg. 400 (vedi pag. 40 della relazione).
9 Infine, il c.t.u., richiamato dal giudice al fine di fornire chiarimenti, ha provveduto a rispondere agli ulteriori questi posti in modo esaustivo e condivisibile, precisando quanto segue:
“
1. Modalità di accertamenti del periodo di inabilità temporanea
Premesso che le modalità e le tempistiche di effettuazione della visita della Commissione Militare, da cui
scaturiva un giudizio di idoneità alla ripresa della specifica mansione, esulano dalla valutazione dei giorni
necessari e indispensabili per la ripresa delle normali attività, si ritiene utile formulare alcune premesse. In
primis, si ricorda a titolo meramente esplicativo che per danno biologico si intende ai sensi dell'artt. 138-139
del codice delle assicurazioni private “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Fatta questa premessa, il danno biologico temporaneo viene identificato come quel danno che, ancorché
temporaneo, turba l'ordinario svolgimento delle attività quotidiane della vita.
Gli effetti economici sono, invece, direttamente misurabili in termini monetari come perdita lucrativa e
costituiscono un danno patrimoniale in senso stretto.
Il danno biologico temporaneo (DBT) si realizza nella fase evolutiva della lesione, dal momento della sua
produzione sino alla sua stabilizzazione clinica, salvo casi del tutto peculiari (es. lesioni immediatamente
produttive di gravissimi deficit neurologici), nei quali si verifica una pressoché immediata instaurazione
della menomazione permanente con una sua sostanziale invariabilità nel tempo.
1 Il DBT, dunque, è espressione della malattia acuta o subacuta e della fase di recupero funzionale, c.d.
convalescenza. Esso, dunque, è la fase evolutiva del danno alla persona medicalmente accertabile. I criteri di
valutazione devono basarsi sull'entità e sulla durata della malattia;
diversa cosa è, nel caso di soggetto che
svolge un'attività lavorativa, il danno temporaneo da incapacità lavorativa specifica assoluta e parziale per il
tempo in cui questi non sia stato in grado di svolgerla, completamente o solo in parte.
Orbene, esaminando nel dettaglio la vicenda de qua, si è ritenuto di non riconoscere come danno
biologico temporaneo l'intero periodo di assenza dal lavoro, giacché, invero, questo periodo non
corrispondeva interamente ad un periodo di malattia.
10 Il lungo periodo intercorrente dal 03-07 al 12-07-21, infatti, risulta frammentato in due momenti:
1. dal
primo intervento, alla stabilizzazione di questo, ancorché con postumi permanenti e funzionalmente molto
debilitanti, tanto da rendere il sig. inidoneo alla ripresa del servizio (si consideri, a titolo Parte_1
meramente esemplificativo, che nel mese di settembre 2020 anche l'EMG rilevava una stabilizzazione del
danno neuronale rispetto al controllo precedente del giugno dello stesso anno) e 2. dal secondo intervento alla
conclusione della riabilitazione, che, interrompe il periodo di malattia, giacché indica generalmente il
momento in cui non è attendibile un miglioramento funzionale sostanziale e, dunque, si possono ritenere
stabilizzati e suscettibili di valutazione medico legale i postumi. Pertanto, la scrivente ha ritenuto che 660 gg
identificassero, secondo il prospetto già descritto nell'elaborato depositato, il periodo effettivamente
corrispondente al danno biologico temporaneo, che, non va confuso, invece, con il periodo di inabilità allo
svolgimento della mansione specifica (770 gg).
2. gli importi delle varie categorie di spesa sopra individuate ai punti dal n. 1 al n. 4, chiarendo anche
quale sarebbe stato il minore importo di spesa, se il paziente avesse eseguito l'intervento presso una struttura
pubblica/convenzionata, anziché presso la clinica Villa Mafalda.
In merito al punto 1: si voleva esclusivamente precisare che alcuni documenti di spesa prodotti in copia
in atti risultavano ripetuti due volte;
il termine “doppione”indica sostanzialmente questo e, pertanto, la
corrispettiva spesa, di cui all'elenco nel prospetto di relazione, deve tenere conto che alcune spese sono
ripetute due volte (es. fattura e assegno, ecc.).
Relativamente al punto 2: si è precisato che la riabilitazione risultava certamente utile e indispensabile
rispetto al recupero funzionale del danneggiato e che tali trattamenti risultavano anche regolarmente
prescritti. Tuttavia, seppur ritenuti congrui e necessari, non ci si poteva esimere dal rilevare, come mera
osservazione dovuta, che non risultava altrettanto documentata anche l'effettiva avvenuta frequenza, con
relativa documentazione circa l'attività specifica concretamente svolta.
Tale affermazione non voleva, pertanto, sminuire la congruità del trattamento, ma esclusivamente far
emergere la mancanza in atti della certificazione fisiatrica, che generalmente accompagna la notula di spesa,
con precisazione delle sedute effettivamente svolte, dei trattamenti concretamente eseguiti e dei benefici
ottenuti.
11 I costi, infatti, cambiano anche in funzione del numero di sedute svolte e dei trattamenti concretamente
eseguiti (es. massoterapia, rieducazione funzionale, tecarsterapia, ecc.).
In merito al punto 3: si è osservato che seppur seguito clinicamente presso l , Controparte_6
con regolari visite ortopediche, il sig. eseguiva ulteriori visite private che, come evincibile dalla Parte_1
documentazione medesima, confermavano, invero, il medesimo percorso clinico-terapeutico individuato dai
sanitari dell'Arnas Civico. Tale osservazione non voleva contestare il diritto del danneggiato a rivolgersi ad
altri specialisti per una seconda opinione, ma sembrava comunque dovuto da parte della scrivente
consulente, nel rispondere al quesito proposto di valutare l'importo delle spese “necessarie e congrue”,
rilevare che tali visite non portavano alcuna sostanziale modifica nel percorso clinico-terapeutico, risultando
pertanto congrue, ma non necessarie.
In merito al punto 4: la scrivente concludeva “l'intervento eseguito privatamente presso la clinica Villa
Mafalda, in regime ordinario (dunque senza carattere di urgenza, che avrebbe potuto motivare il ricorso ad
un ente privato) ha comportato una spesa superiore rispetto a quella che il paziente avrebbe sostenuto
rivolgendosi ad una struttura pubblica/convenzionata”.
Quantificando l'importo sostenuto dal sig. questo corrisponde ad un totale di euro: 14642,49 Parte_1
di cui 6000,00 per il solo intervento [400,00x 2 (assistenza anestiologica) + 4000,00 (intervento) + 1200,00
(assistenza intervento)] e 8642,49 per la degenza presso la struttura (comprensiva di analisi cliniche, farmaci
medicinali, ecc). Ebbene, pur conscia del diritto del danneggiato di scegliere dove farsi curare, non si poteva
sottacere che queste spese sarebbe state quasi del tutto abbattute qualora il sig. avesse sostenuto Parte_1
l'intervento presso una struttura pubblica e/o convenzionata con il SSN.
Per quantificare, comunque, la spese sostenibili presso una struttura privata, si rileva che non è stato
possibile recuperare tariffari specifici per tipologia di intervento, in quanto non accessibili nei comuni sistemi
di ricerca;
tuttavia, si consideri, (previo confronto con specialisti del settore) che generalmente un intervento
presso una struttura privata prevede circa 3-5.000,00 € per l'equipe chirurgica oltre il 30% di DRG, per un
totale di spesa non superiore comunque ai 7000,00 euro circa.
Nel tentativo di fornire dati ulteriormente più accurati, si sono presi per analogica i tariffari ospedalieri
di spesa (DRG) della Regione Emilia Romagna (aggiornati al 2020 e 2023), della Regione Sicilia (dalla
12 Gazzetta ufficiale Regione Siciliana, 2002 n. 30, parte 1, pag. 20 e ai sensi del D.A: n. 923 del 2013) e della
regione Sardegna e i costi previsti dal “nomenclatore specialistica ambulatoriale e protesica 2024” della
Regione Sicilia pubblicati il 01-01-2024 e dell' di cui si riportano gli estratti a Controparte_7
seguire[…].
In conclusione, per analogia, si può ritenere che un intervento, come quello concretamente subito dal sig.
possa comportare una spesa in media non superiore complessivamente ai 9.000-10.000,00 €, ove, Parte_1
presso una struttura totalmente pubblica avrebbe potuto prevedere anche il quasi totale abbattimento della
spesa” (vedasi chiarimenti alla relazione di c.t.u.).
In proposito, giova rilevare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che
egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n.
282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
13 Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
14 Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 170,00 al giorno, per un totale di € 43.350,00 (€ 3.400,00 + € 7.650,00 + €
15.300,00 + € 17.000,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Si ritiene, infatti, di applicare un aumento sul danno biologico temporaneo (all'interno del range massimo del 50% sulla cifra base di € 115,00, stabilito dalle tabelle di Milano) per la personalizzazione del danno, in considerazione del fatto che, nei mesi immediatamente successivi al sinistro, a causa delle rilevanti lesioni riportate, il non è stato più in grado di prestare il Parte_1
proprio ausilio alla moglie in stato di gravidanza (sesto mese al momento del sinistro), né di accudire il proprio primogenito (di età di 15 mesi al tempo del sinistro), dovendo assentarsi di frequente per effettuare visite medico-riabilitative ed accusando impotenza funzionale all'arto interessato dalla frattura.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 22% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (38 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 100.191,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore “punto danno non patrimoniale” di € 5.587,92 (comprensivo dell'incremento del 38% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (22%) e per il coefficiente (0,815) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalla Tabelle di
Milano, in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza determinata nell'attore dal lungo iter clinico cui lo stesso è stato sottoposto a seguito della caduta (intervento di riduzione e sintesi con placca e viti ed intervento di protesi inversa di spalla).
15 Parimenti, si ritiene di applicare un aumento del 37% sul danno biologico permanente di €
26.863,11 (all'interno del range massimo del 37%) per la personalizzazione del danno, atteso che,
come accertato dal c.t.u., le lesioni riportate dall'attore hanno determinato gravi limitazioni funzionali a carico dell'arto superiore destro, quali l'impossibilità di sollevare carichi pesanti e svolgere attività motoria con rischio di cadute, con conseguente impossibilità di essere reintegrato nelle medesime mansioni operative cui era assegnato prima del sinistro (ad oggi, infatti, l'attore è
adibito ad attività di laboratorio nel reparto speciale dove prima aveva mansioni operative).
In proposito, infatti, il ctu ha accertato che “Il sig. è stato riconosciuto idoneo con giudizio Parte_1
unanime della Commissione Medicina di Medicina Legale Militare a partire dal 12-07-2021 allo svolgimento
delle sue mansioni di carabiniere. Ad oggi il riferisce di essere addetto al laboratorio (armaiolo), Parte_1
attività che, effettivamente, risulta compatibile con il ruolo di Carabiniere. Le sue attuali menomazioni,
infatti, non gli impediscono di svolgere la sua attività di Carabiniere, seppure richiedono lo svolgimento
esclusivamente di mansioni che non necessitino di sollevare pesi (almeno non superiori a 10-20 kg), a carico
della spalla sinistra, quale appunto quella odiernamente svolta presso il laboratorio. Con una protesi inversa
di spalla non si devono praticare (per tutta la vita) attività gravose, come spostare grossi pesi, usare utensili
(ad esempio zappe, vanghe ecc.), fare sport che richiedono sforzi bruschi della spalla (tennis, golf…).
Inoltre si deve accuratamente evitare il rischio di traumi e cadute, perché una eventuale frattura dell'osso
in corrispondenza della protesi può rappresentare un problema molto complesso. Al sig. dunque, Parte_1
sono impedite, invece, quelle mansioni che necessitano di sforzi a carico dell'arto superiore sinistro.
Dagli atti risulta che il sig. prestava servizio dal novembre del 2006 presso la seconda Squadra Parte_1
Operativa di Supporto - 1° Plotone. Da una ricerca, emerge che le Squadre Operative di Supporto (S.O.S.)
sono reparti costituitisi a partire dal 2016, in risposta al coevo accrescimento della minaccia terroristica nei
confronti del continente europeo, in seno a tutti i reggimenti e battaglioni dell'Arma dei Carabinieri. A esse è
devoluto il compito di intervenire quanto più tempestivamente possibile per fronteggiare situazioni di crisi
ad alto rischio, nonché prevenire, contrastare e contenere atti di terrorismo, qualora l'intervento del GIS non
fosse possibile nell'immediato, e comunque in sua attesa. Il personale che compone l'organico di tali reparti
viene selezionato tra gli operatori presenti nelle compagnie specializzate nel mantenimento dell'ordine
16 pubblico, oltre che dagli addetti alla Compagnia di intervento operativo. Dopo aver aderito a specifica
interpellanza, i militari, sostengono numerose e approfondite verifiche di tipo fisico, medico, psichico,
psicologico, attitudinale e cognitivo, al fine di assicurarsi che ognuna di esse sia dotata delle particolari
qualità necessarie allo svolgimento dei delicati compiti devoluti alle squadre. Qualora risultati idonei, gli
operatori vengono inviati a Pisa, presso lo specifico centro di formazione, al fine di sostenere un apposito
corso di addestramento ed ulteriore selezione. L'uniforme indossata dalle Squadre operative di supporto è
simile a quella dei reparti antisommossa, differenziandosi nella parte superiore, ove la giubba è sostituita da
una specifica maglia denominata combat shirt. Ogni militare ha in dotazione individuale un GAP con
relative piastre resistenti a calibri 5,56, un CAP, un fucile d'assalto Beretta ARX 160 modello A3, oltre
all'arma corta Beretta 92SB/FS.
Inoltre ogni equipaggio è dotato di uno scudo balistico e di un kit breacher. Tra le altre armi troviamo
anche la Beretta PM-12 versione S2, la Beretta PMX e la HK MP5. Tanto premesso, stante l'impegno fisico
richiesto nello svolgimento delle attività di cui sopra, nonché del concreto rischio di traumi a carico degli arti
superiori, il sig. non è più nelle condizioni di svolgere, in ragione delle sue attuali menomazioni, il Parte_1
ruolo operativo (sul campo) previsto dalla Squadra alla quale apparteneva, se non per attività a minor sforzo
fisico, come, appunto, quello odiernamente svolto di armaiolo.
Le menomazioni di cui è affetto il sig. incidono sulla capacità lavorativa generica (già compresa Parte_1
nella valutazione medico legale del danno biologico permanente), determinano usura (nel caso di
svolgimenti, comunque ad oggi preclusi, di attività necessitante di sollevamento di pesi al disopra del livello
delle spalle e di pesi superiori a 20 kg); incidono sulla capacità lavorativa specifica, impedendo lo svolgimento
di mansioni necessitanti di sollevamento di pesi al disopra del livello delle spalle e di pesi superiori a 20 kg,
attività, che, comunque, il sig. non svolge più nella sua attuale mansione.” (vedi pag. 41 e 42 Parte_1
della relazione di c.t.u.).
Il danno complessivo non patrimoniale ascende, dunque, in moneta attuale, ad € 170.404,11 (€
43.350,00 per danno biologico temporaneo, € 100.191,00 per danno biologico permanente comprensivo del morale ed € 26.863,11 per la personalizzazione del danno biologico permanente).
17 Quanto, poi, al danno patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno emergente per spese mediche, spese legali e spese di c.t.p. sostenute stragiudizialmente, nonché il danno da perdita di reddito da differenze retributive durante il periodo di inabilità temporanea (retribuzione minore rispetto a quella percepita prima del sinistro), oltre l'ulteriore danno da perdita di chance.
Ora, per quanto concerne il danno emergente per spese mediche sostenute, il c.t.u. ha ritenuto congrue rispetto alle lesioni spese per complessivi € 19.255,00.
Ora, all'interno di tale elenco di spese congrue ammontanti ad € 19.255,00 - come condivisibilmente affermato dal c.t.u in sede di richiamo per chiarimenti - talune spese non si ritengono tuttavia necessarie per la cura delle lesioni riportate e per l'individuazione del corretto iter terapeutico necessario, trattandosi di spese sostenute dall'attore presso centri medici privati che hanno meramente confermato l'iter terapeutico già individuato dalle strutture pubbliche presso cui lo stesso era in cura (spese, peraltro, attinenti a prestazioni sanitarie che ben potevano essere espletate presso strutture pubbliche con abbattimento o totale assorbimento dei relativi costi;
vedi in particolare secondo intervento di protesi inversa effettuato presso struttura privata e non pubblica).
Alla luce di ciò, le spese mediche necessarie, oltre che congrue, ammontano ad € 3.114,28,
importo ottenuto sottraendo, dal totale, le spese effettuate presso strutture private risultanti dalla scheda analitica redatta dal c.t.u..
Quanto, poi, alla voce di danno da differenza retributiva tra quanto percepito durante il periodo di inabilità temporanea (stipendio base) e quanto percepito negli anni immediatamente precedenti al sinistro (stipendio comprendente accessori, straordinari, retribuzioni esenti ed altre competenze), il c.t.u. contabile dott. ha accertato che “La presente relazione tecnica, Persona_3
redatta sulla base della documentazione per come elencata al capitolo 2, ed applicando la metodologia esposta
nel capitolo 3, è stata elaborata “al solo fine di accertare la differenza di retribuzione non percepita dall'attore
nel periodo di assenza dal lavoro per malattia conseguente all'incidente subito rispetto a quanto percepito nel
18 periodo antecedente, con particolare riferimento alle voci di retribuzione accessoria dipendenti dalle voci
“accessorie, straordinario, esenti e altre competenze”.
Lo scrivente preliminarmente ha esaminato le buste paga relative all'arco temporale gennaio 2018 - luglio
2019, periodo antecedente al sinistro stradale, individuando le voci economiche indicate con la dicitura
“accessorie”, “altre competenze”, “straordinario” ed “esenti”, quantificando l'importo complessivo di
ciascuna voce economica e giungendo a determinare il valore medio mensile di ciascuna di queste (tavola 1).
Successivamente, ha esaminato le buste paga relative all'arco temporale agosto 2019 - gennaio 2031,
periodo successivo al sinistro stradale, individuando le predette voci economiche, quantificando l'importo
complessivo di ciascuna di esse e giungendo a determinare un valore medio mensile.
Infine lo scrivente ha quantificato la retribuzione non percepita dall'odierno attore confrontando il valore
medio mensile indicato nelle buste paga antecedenti il sinistro con quello indicato nelle buste paga successive
al sinistro;
da tale confronto è emersa per ciascuna voce economica esaminata una differenza, che è stata
moltiplicata per i mesi di assenza dal lavoro, pari a 24,33 (ovvero 741 gg).
Tale analisi ha permesso di accertare che la differenza retributiva, relativa alle voci “accessorie,
straordinario, esenti e altre competenze” non percepita dall'attore nel periodo di assenza dal lavoro per
malattia conseguente all'incidente è pari ad euro 16.818,44 (tavola 3) di cui:
▫euro 8.585,22 a titolo di voce retributiva denominata “accessorie”;
▫euro 3.418,76 a titolo di voce retributiva denominata “altre competenze”;
▫euro 2.296,79 a titolo di voce retributiva denominata “straordinario”;
▫euro 2.513,67 a titolo di voce retributiva denominata “esenti”” (vedi pag. 10 e 11 della relazione del c.t.u. contabile).
Sulla base delle conclusioni rese dal predetto c.t.u., si ritiene quindi di riconoscere all'attore la somma complessiva di € 16.818,44 per differenze retributive attinenti al periodo di inabilità
temporanea.
Inoltre, l'attore ha richiesto la liquidazione in via equitativa anche dell'ulteriore voce di danno da “perdita di chance”, per non aver potuto “accedere ad incarichi diversi e più qualificanti (oltre che
più remunerati) a seguito di ben 5 8 interpellanze a carattere nazionale pubblicate dal 22.10.2019 al
19 28.12.2020, oltre che chiedere l'ammissione a frequentare almeno 10 corsi di formazione-specializzazione,
utili alla progressione di carriere e, quindi, anche ad aumento della retribuzione. A ciò si aggiunga che nello
stesso periodo sono stati banditi ben due concorsi interni per l'ammissione al corso di qualificazione di
Allievi Vice Brigadieri, riservato anche agli Appuntati in servizio permanente” (vedi atto di citazione,
pag. 12).
Ora, con riferimento a quest'ultima specifica domanda risarcitoria, deve evidenziarsi come la stessa sia generica e difetti, peraltro, la prova del nesso causale, atteso che:
- per un verso, l'attore non ha precisato quali sarebbero state le chance perdute a causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo (con riferimento ai percorsi specifici che avrebbe intrapreso), né ha allegato parametri di riferimento da utilizzare per la liquidazione, che,
sebbene equitativa, deve essere sempre ancorata a criteri individuati;
- per altro verso, l'evento di danno da perdita di chance (che è un evento incerto) non esime dall'accertamento del nesso causale (con criterio di certezza), la cui prova avrebbe richiesto un esame dei bandi ed una comparazione dei titoli dell'attore con quelli dei candidati vincitori, nella specie del tutto mancante.
D'altro canto, del tutto inammissibili sono le nuove articolazioni della domanda del risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance e le relative allegazioni formulate per la priva volta nelle note conclusive autorizzate.
Da ultimo, non si ritiene di riconoscere all'attore il risarcimento di € 7.612,80 per spese legali sostenute in fase ante causam, poiché, sebbene questi abbia documentato l'intensa attività
difensiva avvenuta antecedentemente all'instaurazione del giudizio (vedi corrispondenza a mezzo pec. del 31.07.2019, 4.09.2019, 17.09.2019, 4.11.2019, 20.01. 2020, 2.11.2020, 10.11.2020, 11.12.2020,
23.02.2021, all. n. 2 atto di citazione), non ha fornito la prova del pagamento della somma in questione, non risultando nella documentazione depositata la fattura di € 7.612,80 indicata in atto di citazione.
Si ritiene invece di riconoscere integralmente la somma di € 500,00 per spese di c.t.p..
20 Il danno patrimoniale totale ascende, dunque, ad € 20.432,72 (€ 3.114,28 per spese mediche necessarie e congrue + € 16.818,44 per differenze retributive + € 500,00 per spese di c.t.p.).
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del danno (data del 3.07.2019), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha formulato, in via stragiudiziale, offerta risarcitoria mediante lettera di trasmissione dell'assegno circolare datata 8.11.2021, ed ha
21 conseguentemente corrisposto a parte attrice la somma complessiva di € 82.500,00, che va scomputata, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più
recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero
rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il
periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (
vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha
indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez.
3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal
pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991
n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
22 finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del
denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 170.404,11), si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
3.07.2019 (€ 145.769,13), quindi al capitale devalutato di € 145.769,13 si somma l'importo di €
20.432,72 per spese mediche, di c.t.p. e differenza retributiva (assumendo come data unica dell'esborso la data del sinistro) e dall'importo così ottenuto di € 166.201,85, si procede a scomputare l'acconto di € 80.174,93 (acconto di € 82.500,00 devalutato dalla data della corresponsione del 8.11.2021 alla stessa data del sinistro del 3.07.2019), pervenendo al capitale residuo devalutato di € 86.026,92, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 100.565,47).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 166.201,85 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del 08.11.2021 (€ 754,99 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 86.026,92) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 88.521,70) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del
08.11.2021 sino alla data odierna (€ 8.522,72 per interessi).
23 Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 100.565,47 e la mora per interessi legali ammonta ad
€ 9.277,71 (€ 754,99 + € 8.522,72).
Sulla somma di € 109.843,18 (€ 100.565,47 + € 9.277,71) andranno, infine, conteggiati gli interessi,
al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Palermo, 23 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
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