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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. , tutti nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di (c.f. , rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4
dall'avv. Anna Floriana Rizzo;
- parte ricorrente -
e c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2021 ha chiesto che Persona_1 CP_1 venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da
[...]
liquidarsi nella somma complessiva di € 180.000,00, conseguenti alla malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1957 al 1986
1 come montatore e da ottobre a dicembre 1986 come carpentiere (concludendo il rapporto di lavoro nel 1991), di essere rimasto esposto alle polveri d'amianto presenti nei cantieri e di aver conseguentemente contratto un'asbestosi; il , dunque, ha argomentato di Pt_1 avere diritto ai sensi dell'art. 2087 c.c. al risarcimento del danno patito in ragione di tale malattia professionale, evidenziando di aver subito un danno biologico non inferiore al
14%, oltre al danno morale ed esistenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 marzo 2023 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il danno biologico non sarebbe risarcibile nell'ambito del cd. danno differenziale (perché già coperto dall'assicurazione dell'Inail ex art. 13 del d.lgs. 38/2000) e che comunque controparte non avrebbe dimostrato l'ascrivibilità del danno ad un reato (art. 10, comma 1, d.P.R. 1124/1965), argomentando circa l'insussistenza di una sua responsabilità (sotto il profilo del nesso causale e della colpa) e, in subordine, spiegando l'insussistenza o comunque il carattere eccessivo della pretesa risarcitoria azionata da controparte (cfr. memoria).
Con la comparsa d'intervento volontario depositata il 6 aprile 2023
[...]
, e , nella qualità di eredi del ricorrente originario, Parte_1 Parte_3 Parte_2
sono intervenuti nel processo, rappresentando il decesso di quest'ultimo ed insistendo in tutte le sue pretese risarcitorie (cfr. comparsa d'intervento).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
L'accertamento peritale relativo al danno biologico ed al carattere professionale della malattia contratta dal Pt_1
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha riconosciuto che il ricorrente era presentava
“lesioni anatomiche a carico della pleura, bilateralmente, rappresentate da ispessimento diffuso, con calcificazioni, esteso anche alla faccia diaframmatica e mediastinica”, nonché “lesioni anatomiche a carico del parenchima polmonare, bilateralmente, più evidente ai campi inferiori, rappresentati da opacità reticolari, bronchioloectasie da trazione e segno dell'interfaccia (irregolarità del profilo di contatto tra polmone e superficie pleurica)” ed “una componente restrittiva, seppur molto modesta”, quantificando il relativo danno biologico in una percentuale pari al 9% (cfr. relazione depositata il 2 ottobre 2023).
2 Tale accertamento risulta immune da censure, anche considerando che la convenuta non formulava alcuna osservazione alla bozza di relazione trasmessale dal c.t.u., contestandone l'esito soltanto con le note conclusive mediante argomentazioni inidonee, però, a superare la logicità, la completezza e l'autorevolezza del parere reso dall'ausiliario del giudice.
Alla luce del superiore accertamento va ritenuto dimostrato che il , nello Pt_1
svolgimento della sua attività lavorativa presso per oltre trent'anni, abbia Controparte_1
riportato una menomazione fisica pari al 9% (cfr., ai fini della prova del nesso di causalità, oltre alla relazione di c.t.u., gli allegati n. 2 e n. 6 del ricorso contenenti rispettivamente il certificato di esposizione alle polveri d'amianto ed il certificato di malattia professionale rilasciato dall'Inail).
La responsabilità di Controparte_1
Per quanto riguarda l'adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di sicurezza e prevenzione richieste dallo specifico ambiente di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 24217 del 13 ottobre 2017), è del tutto evidente che il relativo onere probatorio non sia stato assolto da Sul punto, infatti, merita di essere condiviso Controparte_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 18503 del 21 settembre 2016; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 10425 del 14 maggio 2014, secondo cui “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in
3 difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”). Pertanto, posto che la resistente, pur ampiamente giustificando la propria condotta, ha riconosciuto di non aver adottato misure idonee ad impedire del tutto l'inalazione delle polveri di amianto da parte del lavoratore (cfr. memoria di costituzione), la responsabilità di per la malattia contratta dal ricorrente, anche sulla Controparte_1
scorta delle valutazioni tecniche svolte dal c.t.u. (cfr. relazione), non può che essere affermata, dato che l'organizzazione dell'impresa non può prescindere dalla salubrità del luogo di lavoro che l'imprenditore è tenuto a garantire anche in una prospettiva precauzionale (certamente applicabile al caso di specie, dato che la nocività delle fibre di amianto disperse nell'aria, seppur in termini diversi e meno precisi di oggi, era già nota all'epoca dei fatti).
L'esonero della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020).
Nella fattispecie è indubbio che la responsabilità ex art. 2087 c.c. integri anche la responsabilità penale della datrice di lavoro.
Il danno risarcibile.
Chiarito quanto precede, occorre esaminare la pretesa risarcitoria azionata in giudizio, concernente il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale (cfr. ricorso).
4 Ora, com'è noto, in caso di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. del danno cagionato, da liquidarsi nella differenza tra quanto spettante in base alle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare delle prestazioni liquidate dall'Inail (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019: “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”).
Ebbene, facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 e considerando l'età d'insorgenza della malattia nel 2021 (87 anni), va liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale) pari ad €
12.508,00.
Il problema, a questo punto, è verificare se il credito risarcitorio del danneggiato vada accordato integralmente oppure debba essere ridotto in ragione della copertura assicurativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il giudice, una volta accertato l'inadempimento datoriale, è tenuto a verificare “se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tale caso, potrà procedere, anche
d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da
5 risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l' non abbia in concreto CP_2 provveduto all'indennizzo stesso” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9166 del 10 aprile 2017).
Chiarito quanto precede, va considerato che il avrebbe avuto diritto (a Pt_1
prescindere, dunque, dalla concreta richiesta od erogazione) di ricevere dall'Inail la somma in capitale di € 8.000,25 a titolo di indennizzo del danno biologico (cfr. tabella di cui al d.m. n. 45/2019 alla luce della circolare Inail n. 25 del 16 settembre 2024), quest'ultimo va detratto dal credito risarcitorio sopra riconosciuto, al netto della personalizzazione e del danno morale (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 30293 del 31 ottobre
2023), che, tuttavia, nella fattispecie, in assenza di specifiche allegazioni, non meritano di essere riconosciuti in misura superiore a quella media già ricompresa nelle tabelle del
Tribunale di Milano.
In definitiva, dunque, va accordato agli eredi del un risarcimento pari ad € Pt_1
4.507,75, oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Il ricorso ha trovato sostanziale accoglimento, cosicché la convenuta va condannata al rimborso delle spese legali degli intervenuti, che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore della loro procuratrice giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 Pt_3
e , nella qualità di eredi di , della complessiva somma
[...] Parte_2 Persona_1 di € 4.507,75, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
6 condanna al pagamento in favore dell'avv. Anna Floriana Rizzo, Controparte_1
nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 Pt_3
e delle spese di lite di quest'ultimi, che liquida in € 2.100,80 per
[...] Parte_2 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. , tutti nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di (c.f. , rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4
dall'avv. Anna Floriana Rizzo;
- parte ricorrente -
e c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 11/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2021 ha chiesto che Persona_1 CP_1 venga condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da
[...]
liquidarsi nella somma complessiva di € 180.000,00, conseguenti alla malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1957 al 1986
1 come montatore e da ottobre a dicembre 1986 come carpentiere (concludendo il rapporto di lavoro nel 1991), di essere rimasto esposto alle polveri d'amianto presenti nei cantieri e di aver conseguentemente contratto un'asbestosi; il , dunque, ha argomentato di Pt_1 avere diritto ai sensi dell'art. 2087 c.c. al risarcimento del danno patito in ragione di tale malattia professionale, evidenziando di aver subito un danno biologico non inferiore al
14%, oltre al danno morale ed esistenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 marzo 2023 ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il danno biologico non sarebbe risarcibile nell'ambito del cd. danno differenziale (perché già coperto dall'assicurazione dell'Inail ex art. 13 del d.lgs. 38/2000) e che comunque controparte non avrebbe dimostrato l'ascrivibilità del danno ad un reato (art. 10, comma 1, d.P.R. 1124/1965), argomentando circa l'insussistenza di una sua responsabilità (sotto il profilo del nesso causale e della colpa) e, in subordine, spiegando l'insussistenza o comunque il carattere eccessivo della pretesa risarcitoria azionata da controparte (cfr. memoria).
Con la comparsa d'intervento volontario depositata il 6 aprile 2023
[...]
, e , nella qualità di eredi del ricorrente originario, Parte_1 Parte_3 Parte_2
sono intervenuti nel processo, rappresentando il decesso di quest'ultimo ed insistendo in tutte le sue pretese risarcitorie (cfr. comparsa d'intervento).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
L'accertamento peritale relativo al danno biologico ed al carattere professionale della malattia contratta dal Pt_1
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha riconosciuto che il ricorrente era presentava
“lesioni anatomiche a carico della pleura, bilateralmente, rappresentate da ispessimento diffuso, con calcificazioni, esteso anche alla faccia diaframmatica e mediastinica”, nonché “lesioni anatomiche a carico del parenchima polmonare, bilateralmente, più evidente ai campi inferiori, rappresentati da opacità reticolari, bronchioloectasie da trazione e segno dell'interfaccia (irregolarità del profilo di contatto tra polmone e superficie pleurica)” ed “una componente restrittiva, seppur molto modesta”, quantificando il relativo danno biologico in una percentuale pari al 9% (cfr. relazione depositata il 2 ottobre 2023).
2 Tale accertamento risulta immune da censure, anche considerando che la convenuta non formulava alcuna osservazione alla bozza di relazione trasmessale dal c.t.u., contestandone l'esito soltanto con le note conclusive mediante argomentazioni inidonee, però, a superare la logicità, la completezza e l'autorevolezza del parere reso dall'ausiliario del giudice.
Alla luce del superiore accertamento va ritenuto dimostrato che il , nello Pt_1
svolgimento della sua attività lavorativa presso per oltre trent'anni, abbia Controparte_1
riportato una menomazione fisica pari al 9% (cfr., ai fini della prova del nesso di causalità, oltre alla relazione di c.t.u., gli allegati n. 2 e n. 6 del ricorso contenenti rispettivamente il certificato di esposizione alle polveri d'amianto ed il certificato di malattia professionale rilasciato dall'Inail).
La responsabilità di Controparte_1
Per quanto riguarda l'adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure di sicurezza e prevenzione richieste dallo specifico ambiente di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 24217 del 13 ottobre 2017), è del tutto evidente che il relativo onere probatorio non sia stato assolto da Sul punto, infatti, merita di essere condiviso Controparte_1
l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 18503 del 21 settembre 2016; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 10425 del 14 maggio 2014, secondo cui “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in
3 difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”). Pertanto, posto che la resistente, pur ampiamente giustificando la propria condotta, ha riconosciuto di non aver adottato misure idonee ad impedire del tutto l'inalazione delle polveri di amianto da parte del lavoratore (cfr. memoria di costituzione), la responsabilità di per la malattia contratta dal ricorrente, anche sulla Controparte_1
scorta delle valutazioni tecniche svolte dal c.t.u. (cfr. relazione), non può che essere affermata, dato che l'organizzazione dell'impresa non può prescindere dalla salubrità del luogo di lavoro che l'imprenditore è tenuto a garantire anche in una prospettiva precauzionale (certamente applicabile al caso di specie, dato che la nocività delle fibre di amianto disperse nell'aria, seppur in termini diversi e meno precisi di oggi, era già nota all'epoca dei fatti).
L'esonero della responsabilità risarcitoria del datore di lavoro previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n.
1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso”
(Cass., sez. lav., sentenza n. 12041 del 19 giugno 2020).
Nella fattispecie è indubbio che la responsabilità ex art. 2087 c.c. integri anche la responsabilità penale della datrice di lavoro.
Il danno risarcibile.
Chiarito quanto precede, occorre esaminare la pretesa risarcitoria azionata in giudizio, concernente il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale (cfr. ricorso).
4 Ora, com'è noto, in caso di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. del danno cagionato, da liquidarsi nella differenza tra quanto spettante in base alle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare delle prestazioni liquidate dall'Inail (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019: “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”).
Ebbene, facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 e considerando l'età d'insorgenza della malattia nel 2021 (87 anni), va liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale) pari ad €
12.508,00.
Il problema, a questo punto, è verificare se il credito risarcitorio del danneggiato vada accordato integralmente oppure debba essere ridotto in ragione della copertura assicurativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il giudice, una volta accertato l'inadempimento datoriale, è tenuto a verificare “se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tale caso, potrà procedere, anche
d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da
5 risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile;
ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l' non abbia in concreto CP_2 provveduto all'indennizzo stesso” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9166 del 10 aprile 2017).
Chiarito quanto precede, va considerato che il avrebbe avuto diritto (a Pt_1
prescindere, dunque, dalla concreta richiesta od erogazione) di ricevere dall'Inail la somma in capitale di € 8.000,25 a titolo di indennizzo del danno biologico (cfr. tabella di cui al d.m. n. 45/2019 alla luce della circolare Inail n. 25 del 16 settembre 2024), quest'ultimo va detratto dal credito risarcitorio sopra riconosciuto, al netto della personalizzazione e del danno morale (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 30293 del 31 ottobre
2023), che, tuttavia, nella fattispecie, in assenza di specifiche allegazioni, non meritano di essere riconosciuti in misura superiore a quella media già ricompresa nelle tabelle del
Tribunale di Milano.
In definitiva, dunque, va accordato agli eredi del un risarcimento pari ad € Pt_1
4.507,75, oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Il ricorso ha trovato sostanziale accoglimento, cosicché la convenuta va condannata al rimborso delle spese legali degli intervenuti, che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore della loro procuratrice giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 Pt_3
e , nella qualità di eredi di , della complessiva somma
[...] Parte_2 Persona_1 di € 4.507,75, oltre interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
6 condanna al pagamento in favore dell'avv. Anna Floriana Rizzo, Controparte_1
nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , Parte_1 Pt_3
e delle spese di lite di quest'ultimi, che liquida in € 2.100,80 per
[...] Parte_2 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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