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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 626/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SARA Parte_1 C.F._1
FIORUCCI e dell'Avv. DIEGO SCOPINARO;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ANNA CHIARA Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
PI: , con il patrocinio dell'Avv. SERENA TORRI;
CP_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 6/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata l'11.1.2022, notificata il
22.2.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 24 “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello Adita, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Grosseto, n. 6/2022, pronunciata dal Giudice Onorario Dott.ssa Rosa Passavanti nel giudizio RG n. 2147/2014 e pubblicata in data 11 gennaio 2022, e per l'effetto:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del locale accessorio adibito ad uso magazzino descritto in narrativa, sito in Grosseto, Via Manin n. 4, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 165, particella 641 sub 10 e particella 650 sub 6, posta in essere dal Dott. e da Controparte_1 CP_2
- per l'effetto, condannare il Dott. e al rilascio immediato Controparte_1 CP_2 dell'immobile sopra descritto in favore della Sig.ra Parte_1
- sempre per l'effetto, condannare altresì il Dott. e al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Sig.ra per la somma Parte_1 complessiva di Euro 26.040,00 e/o per la diversa somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via alternativa e/o subordinata:
- accertare e dichiarare la proprietà in capo alla signora del locale Parte_1 accessorio adibito ad uso magazzino descritto in narrativa, sito in Grosseto, Via Manin n. 4, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 165, particella 641 sub 10 e particella 650 sub 6;
- per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile da parte del Dott. e di Controparte_1 CP_2
- sempre per l'effetto, condannare altresì il Dott. e al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Sig.ra per la somma Parte_1 complessiva di Euro 26.040,00 e/o per la diversa somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni formulate dal Dott. e Controparte_1 da in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_2
- condannare il Dott. e alla restituzione degli importi percepiti a Controparte_1 CP_2 titolo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza Tribunale Civile di Grosseto, n. 6/2022, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e Cpa come per legge
Per la parte appellata/appellante incidentale CP_1
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta anche istruttoria, respingere l' appello;
in ipotesi subordinata in accoglimento della eccezione già formulata in primo grado, dichiarare l'usucapione a favore del Dr. Controparte_1 dell'immobile ad uso magazzino, con accesso dalle scale comuni del civico n. 4 di via Manin a Grosseto e posto a metà scale fra il piano terra e il primo piano, di mq 31,68 circa;
con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario Iva e oneri di legge, condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ".
Per la parte appellata : CP_2 pagina 2 di 24 Voglia la Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta anche istruttoria, respingere l' appello, con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, Iva e oneri di legge, condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 6/2022 pubblicata l'11.1.2022, ha così deciso:
Respinge la domanda inoltrata da parte attrice
Condanna a pagare le spese di giudizio, che liquida in Euro 3.972,00, Parte_1 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018.
1.1 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.6.2014, aveva Parte_1 chiesto che e fossero condannati a rilasciare in suo favore il locale Controparte_1 CP_2 di mq 31,68 adibito a uso magazzino inserito nell'edificio storico di quattro piani (compreso il piano terra) sito in Grosseto Via Manin 4, che essi detenevano senza titolo.
In particolare, il locale si trovava a metà scala fra il piano terra ed il primo piano
(ricorso, pag. 2; nell'atto di appello, pag. 2, è precisato: «[…] il suindicato magazzino si trova su un pianerottolo situato all'11° dei 22 gradini che portano dal piano terra al 1° piano […]»)
e costituiva un accessorio dell'appartamento al terzo piano in sua piena proprietà.
La proprietà era così pervenuta alla ricorrente:
- due sesti erano stati acquistati da lei e dalla sorella , pro indiviso Controparte_3 in parti eguali, dal cugino , in forza di contratto di vendita stipulato in Persona_1 data 30.7.1992, a rogito Notaio Persona_2
- due sesti erano stati acquistati da lei e dalla sorella , pro indiviso Controparte_3 in parti eguali, dalla zia in forza di testamento olografo del 29.5.1995, Persona_3 pubblicato il 30.3.1999 (verbale del Notaio;
Persona_4
- due sesti erano stati acquistati dalla sola dalla madre Parte_1 Persona_5 per successione, come da atto del luglio 1998, registrato il 16.4.1999 a firma del Notaio
Persona_6
- infine, con sentenza del Tribunale di Roma n. 25621/2014 del 20.12.2014, era stata sciolta la comunione ereditaria tra le sorelle e , e la ricorrente era CP_3 Parte_1 diventata proprietaria esclusiva dell'appartamento e dell'annesso magazzino.
pagina 3 di 24 In precedenza, i danti causa della ricorrente e della sorella avevano acquistato la proprietà per donazione da parte di ai suoi tre figli in data 20.4.1948 (Notaio CP_4
. Persona_7
Il magazzino, al pari dell'immobile, era sempre stato posseduto dalla ricorrente e dai suoi danti causa.
Al momento della morte della zia (5.10.1998), la aveva acconsentito al Per_1 Pt_1
e alla per mero spirito di condiscendenza dovuto al rapporto di conoscenza e CP_1 CP_2 vicinato risalente nel tempo, di mantenere temporaneamente l'uso del magazzino per tenervi proprio materiale.
I convenuti, tuttavia, si rifiutavano, pur se privi di qualsiasi titolo, di rilasciare l'immobile, così che si imponeva la loro condanna all'immediato rilascio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
1.2 si era costituito, innanzitutto, per resistere, sostenendo che il dante Controparte_1 causa della con contratto stipulato il 27.9.1934 per atto Pt_1 Persona_8 pubblico rogato dal Notaio aveva venduto a (dante causa del Per_9 CP_5 convenuto) per 50mila lire un appartamento al secondo piano di quell'edificio, oltre ai ripostigli con accesso dalle varie branche delle scale, fra i quali c'era anche il locale oggetto di lite. Anzi, il trasferimento era stato già effettuato il 10.11.1933, per scrittura privata fra e CP_5 Persona_8
Il bene, dunque, non era di proprietà della ricorrente, ma del convenuto.
Aveva comunque eccepito di avere usucapito il bene e, per quanto ancora interessi, aveva concluso così: respingere la domanda promossa;
in ipotesi subordinata e in accoglimento della eccezione sollevata dichiarare l'usucapione a favore del Dr. dell'immobile Controparte_1 ad uso magazzino, con accesso dalle scale comuni del civico n. 4 di via Manin a Grosseto e posto a metà scale fra il piano terra e il primo piano, di mq 31,68 circa
1.3 Anche si era costituita per resistere, sostenendo di non avere mai occupato CP_2 il locale.
A tal fine, aveva dedotto di avere preso in locazione dal unicamente un CP_1 appartamento al primo piano dell'edificio di Via Manin 4, che era adibito a sede di studi medici. pagina 4 di 24 1.4 Il Tribunale, dopo avere fatto svolgere mediazione (accogliendo eccezione dei convenuti e ritenendo che la causa vertesse in tema di comodato), ha mutato il rito e istruito la causa, anche con prove orali.
Infine, ha pronunciato la sentenza di cui s'è trascritto il dispositivo.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
e (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la
[...] CP_2 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria.
2.2 “
2. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto assolto
l'onere probatorio ai fini dell'accoglimento dell'azione di rilascio proposta dalla signora
RA inquadramento dell'azione giudiziale promossa dall'odierna appellante e Pt_1 violazione della disciplina applicabile in punto di ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti.”
Il secondo motivo, così intitolato, si duole che il primo giudice abbia frainteso la domanda principale, che era una domanda di rilascio di natura personale e non una domanda di rivendicazione;
con conseguente errore nella individuazione dei temi di prova e, soprattutto, dei rispettivi oneri.
2.3 “
3. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto provato il rapporto di comodato inter partes e l'atto interruttivo del medesimo.”
Prosegue l'appellante dolendosi che il primo giudice abbia anche ritenuto non provato un rapporto di comodato precario fra le parti, unico titolo che potevano vantare i convenuti e che, venuto a cessare per la richiesta di restituzione, li obbligava al rilascio.
2.4 “
4. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che negli atti di donazione e successione depositati dalla signora non si rinverrebbe il Pt_1 magazzino oggetto di controversia.”
Si contesta poi l'affermazione del primo giudice che negli atti addotti a dimostrazione della proprietà sul magazzino, esso non si rinvenirebbe.
pagina 5 di 24 2.5 “
5. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che nelle piantine e planimetrie catastali depositate dalla signora non si rinverrebbe tra i Pt_1 beni di sua proprietà il magazzino oggetto di controversia.”
Il mezzo, sulla falsariga del precedente, intende mostrare che il locale oggetto di lite era anche rappresentato nelle piantine e planimetrie catastali depositate a sostegno della domanda.
2.6 “
6. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che negli atti di causa non si evincerebbe il riconoscimento ad opera degli odierni appellati del diritto di proprietà vantato sul magazzino dalla signora ” Pt_1
È sottoposta a censura anche l'affermazione del Tribunale, secondo la quale i convenuti non avrebbero mai tenuto condotte di riconoscimento della proprietà . Pt_1
2.7 “
7. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha attribuito rilevanza alla documentazione ex adverso prodotta.”
Il motivo si duole del rilievo probatorio che il primo giudice ha dato alla documentazione del (atti del 1933 e del 1934), in base alla quale, secondo il Tribunale, la proprietà del CP_1 locale sarebbe del CP_1
2.8 “
8. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha attribuito rilievo al possesso del magazzino da parte degli appellati.”
L'appellante critica il Tribunale per avere immotivatamente e senza prove sostenuto che in ogni caso, avrebbe posseduto il bene tanto da usucapirlo. CP_1
2.9 “
9. Erronea valutazione ad opera del Giudice di prime cure delle risultanze dell'istruttoria testimoniale.”
L'appellante lamenta anche l'apprezzamento delle prove testimoniali assunte in prime cure, le quali, lungi dal corroborare la posizione della controparte, fondavano, se rettamente, intese, ogni sua domanda.
2.10 “10. Circa l'erroneità della sentenza di prime cure laddove non ha riconosciuto il diritto della signora ad ottenere il risarcimento dei danni per l'occupazione Parte_1 abusiva del magazzino.”
Il decimo motivo reitera la domanda risarcitoria per l'occupazione senza titolo del locale.
pagina 6 di 24 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna della per responsabilità processuale Pt_1 aggravata.
4. Anche si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello, criticato Controparte_1 anche per l'eccessiva prolissità; proponendo, nei termini di cui alle conclusioni che si sono già trascritte, appello incidentale per l'accoglimento della sua tesi sulla usucapione del locale.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto, quantunque si debba ampiamente integrare ed emendare la motivazione del primo giudice;
mentre resta assorbito l'appello incidentale condizionato di CP_1
6. Il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione (in quanto apparente, perplessa e contraddittoria), va disatteso.
A tacere della scarsa rilevanza, in un giudizio di merito quale è quello d'appello, di un mezzo di nullità inidoneo, in ogni caso, a determinare la regressione del processo, dovendo la
Corte in qualsiasi ipotesi rendere la decisione di merito, è appena il caso di osservare che la motivazione del Tribunale, quantunque senz'altro sciatta, lascia ben intendere i passaggi logici pagina 7 di 24 e le valutazioni sulle quali si è fondato il rigetto, tanto che l'appellante è stata costretta ad articolare poi altri nove distintiti motivi per esprimere le sue critiche ad altrettante affermazioni del primo giudice.
7. I motivi dal secondo al nono vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione.
Essi non riescono a dimostrare la fondatezza della domanda di rilascio proposta in via principale, che, dunque, va, secondo quanto segue, rigettata, così come fatto dal Tribunale;
mentre la domanda subordinata di rivendicazione è inammissibile e, comunque, infondata.
7.1 Non c'è dubbio che la domanda proposta col ricorso sommario e in tesi riproposta col gravame è un'azione personale di rilascio.
7.1.a La infatti, pur deducendo l'occupazione senza titolo dei convenuti e pur Pt_1 argomentando sulla sua proprietà del locale, fonda(va) la domanda di rilascio non già sul diritto dominicale, ma sul venir meno del comodato precario, che, secondo la sua prospettazione, era stato instaurato dalla sua dante causa (la zia deceduta il 5.10.1998) e che ella aveva, per spirito di tolleranza, lasciato in vita, sin quando, con intimazione del 31.5.2012, ne aveva determinato la cessazione.
L'esperimento di un'azione personale, dunque, pone a carico dell'attrice solo l'onere di dimostrare di avere (ella o suoi danti causa) concesso in comodato precario il locale ai convenuti (o danti causa).
7.1.b così correttamente qualificando le sue deduzioni e richieste, ha opposto una CP_1 difesa e una eccezione e ha svolto una domanda riconvenzionale subordinata:
7.1.b.i ha, prima di tutto, contestato che la controparte abbia dato la prova del comodato precario: è una mera difesa, perché intesa a negare il fondamento della domanda avversaria, il cui titolo è proprio l'esistenza di un comodato precario e la sua cessazione, che originerebbe l'obbligazione restitutoria;
7.1.b.ii ha, in secondo luogo, eccepito di avere un titolo che legittima il suo possesso, che sarebbe costituito dal diritto di proprietà, a suo tempo acquistato nel 1933/34 da uno dei suoi danti causa ( , ricevendolo da un dante causa comune con la CP_5 Pt_1
( : è un'eccezione riconvenzionale, perché mira a paralizzare la Persona_8 domanda, deducendo un proprio diritto incompatibile con la pretesa dell'attore; e, pagina 8 di 24 corentemente, ha anche al contempo contestato che la sia proprietaria del CP_1 Pt_1 locale, il quale, a suo dire, non sarebbe mai contemplato nei vari atti di trasferimento menzionati dalla attrice;
7.1.b.iii infine, ha proposto una domanda riconvenzionale, subordinata, intesa a ottenere la declaratoria di avvenuta usucapione: è una vera e propria domanda, perché, anche se la parte la formula denominandola impropriamente eccezione, essa si concreta nella richiesta – pur subordinata al mancato accoglimento delle difese ed eccezioni pregresse – di un provvedimento giudiziale d'accertamento in suo favore (respingere la domanda promossa;
in ipotesi subordinata e in accoglimento della eccezione sollevata dichiarare
l'usucapione); in questa sede d'appello, quella domanda, che il giudice non ha accolto (perché assorbita dal rigetto delle domande di , ma che ad avviso di doveva essere Pt_1 CP_1 pronunciata, è riproposta, ancorché a mezzo di appello incidentale anch'esso subordinato
(respingere l' appello;
in ipotesi subordinata in accoglimento della eccezione già formulata in primo grado, dichiarare l'usucapione).
7.1.c Le difese, le eccezioni e la riconvenzionale di come ovvio, non snaturavano CP_1 la domanda principale, né il correlato regime relativo all'onere della prova: «In tema di azioni
a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd.
"probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.» (Cass. sez. 2^ civ. 16.1.2020 n. 795 rv 656838-
01; in precedenza, Cass. SSUU 28.3.2014 n. 7305).
Vero è che la nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., aggiunse, in via di Pt_1 mero subordine, alla domanda (personale) iniziale, l'ulteriore domanda di rivendicazione, che
è oggi coltivata con l'appello, sempre, come ovvio, in via gradata. Tuttavia, tale domanda (che sarà esaminata a tempo debito: infra, § 7.4) è, per l'appunto, autonoma e subordinata e, dunque, non è stata proposta per sostituire o modificare l'azione iniziale, ma solo per affiancarla, in posizione ancillare, per il caso di rigetto.
pagina 9 di 24 7.2 I nodi controversi da risolvere per primi sono, pertanto, se sia dimostrato il comodato e il suo venir meno, con onere della in quanto attrice;
ovvero, se sia Pt_1 dimostrato il titolo proprietario in capo a con onere su di lui incombente, perché CP_1 oggetto della sua eccezione.
I temi meritano esame congiunto perché fra sé compenetrati e dipendenti.
7.2.a Nella scrittura privata del 10.11.1933 intercorsa fra e CP_5 [...]
(doc. 1 bis , quest'ultimo vendette al primo il “… quartiere sito al Persona_8 CP_1 secondo piano della casa di Via Manin a N° Due costituito da undici stanze, della porzione della chiostra della suddetta casa oltre alla stanza adibita a ripostiglio situata sulla seconda branca di scala a destra …”; i contraenti stabilirono poi di stipulare il rogito notarile alla fine del mese di settembre 1934 e venne immesso subito nel possesso. CP_1
Nel conseguente contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato dal
Notaio il 27.9.1934 (doc. 2 , vendette a Persona_10 CP_1 Persona_8
“Un quartiere ad uso di abitazione posto in Grosseto al secondo piano della CP_5 casa avente accesso dalla Via Manin 2, e costituito da undici vani (quantunque al Catasto figuri di 10 vani) al Catasto attuale distinto in Sezione H dalla particella 641 parte ed al
Catasto nuovo al Foglio 165 mappale 641 sub. 2 col Reddito di L. 3200= a confine CP_4
nei Tozzi e compratore. Art. 2° Nella compra vendita debbono intendersi
[...] CP_6 compresi i diritti del venditore sulla chiostra a terreno su cui prospetta la parte interna del quartiere, nonché i ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale, di guisa che mediante la presente compra vendita viene a consolidarsi nel Sig. la piena proprietà del CP_1 fabbricato originariamente distinto dalla particella 641 Sez. H ad eccezione del quartiere di abitazione con soffitta posto all'ultimo piano di proprietà del Sig. fu CP_4 CP_1
…”.
La tesi di è che il locale conteso rientri nel novero dei ripostigli di accesso dalle CP_1 varie branche delle scale: dal che deriverebbe che dal 1934 il magazzino è entrato a far parte del patrimonio dei suoi danti causa.
Obietta la che i contratti del 1933 e del 1934 «[…] hanno ad oggetto e Pt_1 riguardano altri beni del tutto diversi dal magazzino di pertinenza dell'appartamento di proprietà della signora Più in particolare, come si Pt_1 specifica chiaramente nel precedente patto del 1933 (cfr. doc. n. 1 bis controparte), la vicenda traslativa di cui alla documentazione in commento concerne un appartamento sito pagina 10 di 24 al II° piano dello stabile e i piccoli ripostigli situati sul pianerottolo del primo piano.
Dunque ed in ogni caso, nei documenti in questione non v'è alcuna traccia del diverso magazzino sito tra il piano terra ed il 1° piano dello stabile e, più precisamente, su un pianerottolo sito a mezza strada tra la prima e la seconda rampa, ciascuna di 11 gradini, che portano al 1° piano, accessorio all'appartamento di proprietà dell'odierna ricorrente, come identificato dalle piantine catastali rilasciate dal Catasto Edilizio Urbano del Comune di Grosseto (prodotte sub. doc.
n. 5, 6 e 7 fascicolo di 1° grado e del quale si chiede il rilascio in questa Pt_1 sede. […]» (appello, pagg. 27-28, enfasi della parte).
7.2.a.i Innanzitutto, è reso palese dal brano appena trascritto (ma, in generale, dalle complessive deduzioni della che la sua affermazione secondo la quale i beni del Pt_1 rogito del 1934 non ricomprendono il magazzino de quo non ha nulla a che vedere con il civico di riferimento, che nell'atto del 1934 è il 2, laddove l'appartamento della ha entrata Pt_1 dal civico 4.
Del resto, le visure catastali e le piantine allegate alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dell'attrice (in particolare, docc. 25 e 26), sulle quali si avrà modo di tornare, danno conto che l'edificio, nel suo complesso, è unitario, a dispetto dei civici che contraddistinguono i vari ingressi.
7.2.a.ii Il collegio, nel passare allora all'esame dei documenti invocati a proprio favore dall'appellante, constata che la non ha prodotto in questo grado i documenti (nn. da Pt_1
1 a 16) allegati al ricorso introduttivo.
Essi, in origine, sono stati depositati in forma cartacea.
Nel fascicolo telematico di primo grado, sono contenuti solo gli atti e i documenti depositati a partire dalle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c.; mentre l'acquisito fascicolo cartaceo di ufficio n. 2147/2014 rg del Tribunale di Grosseto, come ovvio, non contiene i fascicoli delle parti.
Nel costituirsi in appello, in forma integralmente ed esclusivamente telematica,
l'appellante risulta avere depositato (tralasciando files meramente tecnici): la prova delle notificazioni, la nota di iscrizione a ruolo, la procura alle liti, la sentenza impugnata;
e, in seguito (dep. 14 e 15 aprile 2024), la prova del versamento del contributo unificato;
e, nuovamente, la notifica dell'appello (allegato a note scritte dep. 15.5.2024).
pagina 11 di 24 Il principio di non dispersione della prova, come delineato dalla S.C. (Cass. SSUU nn.
28498/2005, 3033/2013 e 4835/2023) e già a suo tempo recepito da questa Corte territoriale
(App. FI, III, sentenza n. 1262/2023 pubblicata il 14.6.2023), prevede, in sintesi, che:
(-) per i documenti non ridepositati in appello, occorre:
(=) presumere che il loro contenuto sia quello indicato dal primo giudice, che li ha esaminati;
(=) supplire, per ricostruirne il contenuto, con quanto emerge dal dibattito processuale e dagli atti delle parti e del giudice;
(-) ove, ciò nonostante, il contenuto di un documento resti ignoto (o non sufficientemente certo o non sufficientemente dettagliato, a seconda delle esigenze), il deficit, se rilevante ai fini della decisione, dovrà pesare sulla parte che (a prescindere se sia quella che in origine aveva depositato il documento) intende avvalersene per contraddire quanto il primo giudice ha scritto ovvero per suffragare le proprie tesi.
Il contenuto delle piantine catastali allegate al ricorso introduttivo come documenti nn.
5, 6 e 7, d'altra parte, non è stato descritto dal Tribunale;
né è altrimenti desumibile;
e, del resto, la natura eminentemente grafica delle piantine catastali rende assai problematico poterne apprezzare il valore probatorio senza vederle direttamente.
Sicché, la tesi della che il magazzino conteso sia accessorio all'appartamento Pt_1 di proprietà dell'odierna ricorrente, come identificato dalle piantine catastali rilasciate dal
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Grosseto (prodotte sub. doc. n. 5, 6 e 7 fascicolo di 1° grado non può, per questa via, essere recepita. Pt_1
7.2.a.iii È semmai vero che la ha prodotto, in allegato alla 2^ memoria ex art. Pt_1
183 co. 6^ c.p.c., alcune visure e piantine catastali estratte il 15.6.2017 relativamente alle particelle catastali 641 e 650 (risalenti, per quanto consti, a un inserimento del 29.9.2011).
In particolare, il documento n. 26 (accessibile al collegio, perché, come già ricordato, quell'atto processuale e i suoi allegati risultano contenuti, a differenza del ricorso introduttivo, nel fascicolo telematico di primo grado) è una piantina catastale dei vari piani dell'edificio complessivo.
Tuttavia, il magazzino di cui si discute (qui a fianco si intercala estratto della piantina, doc. 26) risulta rappresentato come “Pianta
pagina 12 di 24 Piano Terra (Ammezzato)” ed è contraddistinto dal subalterno n. 24 della particella 641, che non corrisponde, dunque, alla particella 641 sub 10 e alla particella 650 sub 6, che, a tenore di domanda (accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del locale accessorio adibito ad uso magazzino … distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 165, particella 641 sub 10 e particella 650 sub 6), dovrebbe invece individuare il bene conteso.
Non v'è alcuna altra rappresentazione catastale di un magazzino/ripostiglio che si trovi fra il piano terra e il primo.
Nell'Elenco dei subalterni assegnati pure prodotto dalla (doc. 25), Pt_1
(-) la particella 641 sub 10 è indicata come abitazione civile avente ingresso dal civico 3 di Via
Manin; mentre
(-) la particella 650 sub 6 non è proprio contemplata.
Sarebbe inutile notare che nel rogito del
1934 l'appartamento era indicato come raffigurato dal mappale 641 sub. 2, sia perché in quella sede la indicazione catastale era limitata all'appartamento e non ai ripostigli esterni, sia perché la distanza temporale dal 1934 all'attualità è così imponente da far presumere variazioni nelle indicazioni del catasto, sia perché comunque quel che maggiormente conta è che la imposta l'intero suo Pt_1 ragionamento probatorio sulla base di una individuazione catastale (p.lla 641 sub 10 e p.lla
650 sub 6) del tutto sbagliata e fuorviante rispetto al magazzino (p.lla 641 sub 24).
7.2.a.iv Tale discrasia si ripercuote anche sulla prova offerta dalla per Pt_1 dimostrare che l'odierno magazzino compare nei titoli d'acquisto suoi e dei suoi danti causa;
prova anche qui fortemente limitata dall'omessa produzione in appello dei documenti allegati al ricorso introduttivo.
Invero, i titoli della (compravendita del 20.7.1992, testamento di Pt_1 Persona_11 successione di e donazione del 20.4.1948) erano allegati al ricorso introduttivo Persona_5
(docc. 8, 9, 10 e 11) e non ne dispone ora il collegio;
né ne rinviene descrizioni o menzioni specifiche nella sentenza, né in una qualche concorde attestazione delle parti.
Si dispone, però, del contratto preliminare che precedette la compravendita del
20.7.1992, con la quale , cugino della vendette a lei e alla Persona_1 Pt_1
pagina 13 di 24 sorella due sesti dell'appartamento al terzo piano (all. 19 alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^
c.p.c.): potendosi presumere che il definitivo abbia rispecchiato il preliminare, è comunque una fonte di prova sufficiente per una valutazione di merito, perché, a dispetto della cessione meramente pro quota della proprietà del bene, questo è descritto compiutamente.
L'oggetto del contratto preliminare è descritto come quota di un terzo di “un appartamento di abitazione al piano terzo, composto di dieci vani, cucina bagno e ripostiglio a confine con Via Manin, Piazza Dante, Severi o loro aventi causa, salvo altri, censito nel N.C.E.U. di Grosseto alla partita 1007440 e rappresentato nel Foglio 165 con le particelle 641/10 e 650/6, Zona Censuaria 1, categoria A/2, classe 3 vani catastali 12 e rendita catastale di Lire 3.060.000. I contraenti fanno sì riferimento a una planimetria allegata sub A al contratto preliminare;
ma il documento depositato dalla ne è privo. Pt_1
Non solo, dunque, si deve nuovamente constatare il grave travisamento dell'impostazione stessa dell'intera tesi della in quanto ella espone titoli di proprietà Pt_1 riferiti a beni censiti come p.lla 641/10 e 650/6, laddove s'è già potuto accertare che il magazzino de quo ricade su p.lla 641 sub 24; ma, come se non bastasse, si trae ulteriore e autonomo spunto per smentire la pretesa attorea.
Infatti, è sin troppo agevole ricavare che, anche prescindendo dai riferimenti catastali, del magazzino oggi conteso non v'è il benché minimo cenno nel preliminare e ciò conferma che esso non fa parte del compendio che, restato in capo ai è arrivato sino Per_1 all'appellante: il ripostiglio del contratto preliminare, in particolare, è con ogni evidenza un ripostiglio interno all'appartamento, al pari della cucina, e del bagno e degli altri dieci vani, e non può certo essere il magazzino al piano primo ammezzato, che è un locale del tutto esterno a qualsiasi appartamento, ancorché ricompreso nell'edificio.
7.2.a.v Tornando, ora, agli atti del 1933 e del 1934, il collegio ritiene di poter dunque identificare nel novero dei ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale compravenduti anche quello oggetto di causa.
A nulla rileva, come pure obietta la difesa che nella scrittura privata del 1933 si Pt_1 fosse fatto riferimento solo alla stanza adibita a ripostiglio situata sulla seconda branca di scala a destra, perché quel che conta è la volontà espressa dalle parti nell'atto notarile, successivo alla scrittura privata, dovendosi presumere, in difetto di elementi diversi, che nelle more fra i due atti le parti abbiano inteso meglio definire e, se del caso, ampliare l'oggetto della compravendita. pagina 14 di 24 La formula ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale è inequivocabilmente intesa a descrivere onnicomprensivamente qualsiasi vanno accessorio che si trovasse dentro all'edificio, ma all'esterno degli appartamenti, così che non può esservi dubbio che ne faccia parte anche il magazzino del piano ammezzato.
7.2.a.vi Conforta questa ricostruzione anche il fatto che il rogito del 1934 è molto chiaro nell'attestare che, grazie a esso, consolidava la proprietà dell'intero edificio, eccettuato CP_1 il terzo e ultimo piano: Nella compra vendita debbono intendersi compresi i diritti del venditore sulla chiostra a terreno su cui prospetta la parte interna del quartiere, nonché i ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale, di guisa che mediante la presente compra vendita viene a consolidarsi nel Sig. la piena proprietà del fabbricato CP_1 originariamente distinto dalla particella 641 Sez. H ad eccezione del quartiere di abitazione con soffitta posto all'ultimo piano di proprietà del Sig. fu (rogito 1934, CP_4 CP_1 sottolineatura di chi scrive).
E, difatti, il sub. 24 della particella 641, che secondo la già citata piantina catastale del
2011/2017 individua il magazzino, risulta in catasto costituire “locale tecnico comune ai sub.
16-17-19 della part. 647, ai sub. 27-30 della part. 650, al sub 23 della part. 649, al sub 19 part. 651, al sub 18 part. 891” (come si legge nella visura catastale denominata “Accertamento della proprietà immobiliare urbana Elenco dei subalterni assegnati” prodotto dalla Pt_1 in allegato alla sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. come doc. 25, già citato): nessuno di quei subalterni, per quanto consti, è della ma fanno parte della residua parte Pt_1 dell'edificio, in proprietà CP_1
7.2.a.vii Osserva, ancora, l'appellante che, in ogni caso, mancherebbe la prova di come il magazzino sarebbe poi pervenuto da acquirente nel 1934, a CP_5 Controparte_1 dal momento che:
(-) il testamento di del 1949 (doc. 4 non attesta affatto che questi CP_5 CP_1 trasmise a il magazzino, del quale non v'è menzione;
CP_7
(-) nulla – neppure l'atto di affrancazione del 1983 (doc.
5 - attesta poi il CP_1 passaggio da o da a CP_5 CP_7 Controparte_1
In realtà, all'esatto di contrario di quanto sostiene la difesa nel testamento di Pt_1
è attestato che al figlio erano trasferiti mortis causa, fra l'altro, CP_5 CP_7 sia quelle porzioni dell'edificio di Via Manin 2 che in precedenza aveva acquistato da Per_12 nel 1924, sia anche tutto quanto comprato col rogito del 1934 (doc. 4, foglio 575: “…
[...] pagina 15 di 24 Del secondo piano della casa Via Manin N° 2 acquistata dal Sig. con atto Persona_8 notaro del 27-9-1934 ….”), che, come si è già avuto modo di riscontrare esaminando Per_9
l'atto, comprendeva anche tutti i ripostigli esterni agli appartamenti e che consolidava la proprietà dell'edificio in capo a fatta eccezione del solo appartamento all'ultimo piano. CP_1
Indi, con atto rogato il 26.1.1983 dal Notaio (doc. 5 , Persona_13 CP_1 CP_1
e affrancarono dal comune padre (che glieli aveva concessi
[...] CP_8 CP_7 in enfiteusi il 22.5.1972), fra l'altro, anche “… k) – magazzini e ripostigli vari ai piani terreno
e rialzato con annessa chiostra ai quali si accede dal civico 4 di Via Manin rappresentati in catasto nel foglio 165 con i mappali 641/12, 649/2 e 650/12, categoria C/2, classe quarta, metri quadrati centossessantasei …. A confine con salvo se altro …” CP_9 Per_1 CP_1
(ivi, foglio 11 di 27 del documento digitalizzato depositato come doc. 5); il quale, poi, col medesimo atto, fu assegnato a sciogliendo la comunione col fratello Controparte_1 CP_8
(ivi, foglio 18 di 27 del documento digitalizzato depositato come doc. 5).
La identificazione catastale differente non può indurre alcun dubbio sulla corrispondenza dei beni e deve ascriversi a verosimili variazioni intervenute nel corso del tempo (gli atti catastali prodotti dalla e già esaminate sono del 2017 e riportano dati Pt_1 riferiti a un inserimento n. GR0159105 del 29.9.2011). È poi ovvio che la indicazione dell'atto
è onnicomprensiva (magazzini e ripostigli vari) e, dunque, riguarda non solo il magazzino de quo, ma anche gli altri ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale di cui al rogito del
1934, ciò che spiega l'estensione maggiore (mq 166 riferiti al complesso dei magazzini e ripostigli); mentre restano inequivocabili e dirimenti i riferimenti ai piani terreno e rialzato; nonché la adiacente chiostra menzionata nel rogito del 1934 (debbono intendersi compresi i diritti del venditore sulla chiostra a terreno su cui prospetta la parte interna del quartiere, nonché i ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale).
7.2.b Resta da vedere se il compendio probatorio appena vagliato, pur avendo forza probatoria prioritaria (visto che si discute della proprietà di beni immobili), possa essere sovvertito, ai fini della domanda personale di rilascio, dagli altri elementi di prova acquisiti, ossia, in particolare, dalla pretesa esistenza di atti di riconoscimento da parte del nei CP_1 confronti della i quali si porrebbero in contraddizione con la tesi della proprietà in Pt_1 capo a ovvero dalle deposizioni, ove abbiano fornito elementi equipollenti. CP_1
La soluzione è negativa per l'appellante.
pagina 16 di 24
7.2.b.i A dispetto della lunga dissertazione della parte appellante, gli elementi presuntivi dai quali si dovrebbe desumere l'esistenza di un comodato precario sono solo questi:
(-) il fatto che «[…] nell'ottobre 2004 il dott. ha consentito l'accesso al CP_1 magazzino per cui è causa all'odierna ricorrente ed al ctu incaricato nel giudizio di divisione ereditaria tra le sorelle nonché al ctp di Pt_1 quest'ultima, al fine di consentire la ricognizione fotografica del bene (cfr. verbale di operazioni peritali del 6 ottobre 2004 e allegate fotografie – doc. n. 12 fascicolo di 1° grado, appendice A e appendice H, foto 23, 24, 25). […]» (appello, pag. 17, enfasi della parte);
(-) il fatto che «[…] i) nelle relazioni tecniche di ben 2 CTU ( e (cfr. doc. Per_14 Per_15
n. 12 pagg.
6-9 e 15-16, nonché appendici A, B, E, H e doc. n. 13 pag. 24, 25, 32-36 fascicolo di
1° grado),
ii) nella relazione di stima del geometra (cfr. doc. n. 20 fascicolo di 1° CP_10 grado)
iii) nella relazione del CTU resa nel procedimento di ATP promosso dal Per_16 medesimo Dott. (cfr. doc. n. 14 fascicolo di 1° grado), CP_1
il magazzino viene pacificamente identificato e riconosciuto come unità accessoria ed inscindibile rispetto all'appartamento del 3° piano di proprietà della signora […]» Pt_1
(ivi, pag. 24).
I documenti nn. 12, 13 e 14, d'altra parte, rientrano fra quelli che, allegati al ricorso introduttivo, non sono stati depositati in questo grado;
il collegio non dispone del loro esatto contenuto, né lo si ricava dalla sentenza (che ha semmai reputato ininfluenti i documenti) o da altri sufficienti elementi, sicché tali elementi di prova non valgono a fondare la presunzione di un comodato precario.
Peraltro, la circostanza che abbia permesso a un c.t.u. di ispezionare il magazzino CP_1 nel giudizio di divisione ereditaria tra le sorelle è, in difetto di dettagli sulle Pt_1 operazioni peritali, fatto assolutamente equivoco, perché spiegabile anche, da un lato, con esigenze di completezza della c.t.u. (posto che il magazzino fa comunque parte dell'edificio storico complessivo in cui è collocato l'appartamento e con un mero spirito di Pt_1 tolleranza che all'epoca (2004) ancora poteva sorreggere le condotte di CP_1
pagina 17 di 24 Il documento n. 20 è una Relazione di stima redatta dal Geom. su Persona_17 incarico della stessa dalla cui lettura nulla si evince in merito a comportamenti del Pt_1 di riconoscimento della proprietà del magazzino in capo all'appellante, così che la CP_1 circostanza che il tecnico abbia stimato la proprietà così come ella gliene aveva dato Pt_1 mandato, ossia comprendendovi il magazzino, è del tutto irrilevante. Anzi, a quella relazione è allegata una visura che riguarda esclusivamente la particella 641 sub 10 e la particella 650 sub
6, che, come s'è già avuto modo di riscontrare, non identificano il magazzino (particella 641 sub 24).
La perizia di parte, di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, poiché compendia niente più che deduzioni tecniche di parte. In questo caso, il geometra, senza la benché minima spiegazione e giustificazione, afferma che l'appartamento è distribuito al piano terra per l'ingresso, al piano terzo per l'abitazione vera e propria e al piano rialzato per un ripostiglio di mq 24 netti (che, si nota per inciso, non corrisponde ai mq 33 del bene conteso).
Il perito, cioè, non indica in alcun modo da quale titolo, prova o altra fonte oggettiva tragga che la consistenza delle proprietà ricomprenda anche il ripostiglio al piano rialzato e, Pt_1 pertanto, non ha rilievo in causa.
7.2.b.ii Ci si sofferma ora sul teste invocato a proprio sostegno dell'appellante.
Secondo la «[…] il teste citato dalla scrivente difesa, ha Pt_1 Tes_1 confermato che durante lo svolgimento dei lavori in data 21 maggio 2013 commissionati dalla signora “si è presentato il dott. e che il medesimo ha riferito Pt_1 Controparte_1 di essere titolare di un contratto di affitto in relazione al magazzino oggetto dei lavori “ (cfr. verbale di assunzione della prova testimoniale del 5 dicembre 2019). […]» (appello, pag. 34).
Per contro, il testimone interrogato “Sul cap. c) vero che durante lo svolgimento Tes_1 dei lavori commissionati dalla signora si è presentato il dott. e che Pt_1 Controparte_1 il medesimo ha riferito di essere titolare di un contratto di affitto in relazione al magazzino oggetto dei lavori;
” ha risposto: “sì è vero;
preciso che il dott. mi disse di Controparte_1 andare via altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri affermando che il locale fosse il suo”
(dal verbale di udienza).
La precisazione lascia ben pochi dubbi sul fatto che quel che disse a non è, CP_1 Tes_1 come riportato nel capitolo, di essere titolare di un contratto di affitto; ma che il locale fosse il suo. La parola affitto è contenuta solo nel capitolo;
e il nel confermalo in generale Tes_1
(ossia nel contesto dell'esecuzione dei lavori commissionatigli dalla per il cambio di Pt_1
pagina 18 di 24 serratura, atto che non subì inerte, ma che lo spinse a querelare la poi CP_1 Pt_1 rinviata a giudizio per il delitto di ragion fattasi: doc. 4 , ha però fatto una precisazione CP_1
(disse di andare via altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri affermando che il locale fosse il suo), che smentisce in parte qua, perché incompatibile, il fatto dedotto, dal momento che chi minaccia di chiamare i Carabinieri perché il locale è suo non può che intendere di esserne il proprietario, non l'affittuario.
Nel proprio apprezzamento della prova, la Corte è confortata da una ulteriore fonte, che
è stata messa a disposizione del contraddittorio proprio dalla ossia dal verbale di Pt_1
s.i.t. rilasciate l'11.12.2013 da in merito alla querela sporta da CP_11 Controparte_1 per il cambio di serratura (produzione successiva al ricorso introduttivo e inserita nel fascicolo telematico di primo grado e per questo visibile al collegio). Questi ha dichiarato ai Carabinieri di essere intervenuto anche lui in occasione del tentativo di scassinare la serratura da parte degli operai incaricati dalla “… informandoli che quella porta dava l'accesso ad uno Pt_1 stanzino di nostra proprietà e quindi stavano commettendo una violazione. …”: a conferma che in quella occasione è da escludere che abbia dichiarato d'essere il Controparte_1 conduttore del locale o abbia in qualche modo disconosciuto il proprio diritto di proprietà.
L'appellante, poi svaluta il teste avversario udito sempre alla medesima Testimone_2 udienza. Osserva criticamente la difesa appellante che la deposizione non dà la prova dell'animus possidendi in capo a né di suoi atti di interversione del possesso;
e che CP_1 contiene giudizi, ossia qualificazioni giuridiche del possesso.
In realtà, la testimonianza è stata del seguente tenore (dal verbale):
Cap 1) " Dite se è vero che il Dr. e dopo di lui il Dr. hanno CP_7 Controparte_1 posseduto dal 01 agosto 1962 e per quanto a vostra conoscenza anche prima, il magazzino con ingresso a destra del piano ammezzato delle scale condominiali dell'immobile di
Grosseto via Manin n.4, ovvero il magazzino posto poco al di sotto dell'appartamento dell'immobile al primo piano che fu l'abitazione di residenza del Dr. ? ". CP_7
“Sì è vero. Sono a conoscenza della circostanza perché il magazzino è stato utilizzato come archivio dello studio del dott. e precedentemente era stata installata in CP_7 questo locale la caldaia per il riscaldamento dell'abitazione del dott. posta al CP_7 primo piano. Nel 1962 i locali erano già adibiti a caldaia”. cap 2) " Dite se è vero che il possesso dei dottori e è stato CP_7 CP_1 esercitato di guisa a proprietari, utilizzando il magazzino a loro esclusivo piacimento a fare pagina 19 di 24 data dal 1 agosto 1962 , data della vostra assunzione in Farmacia, come archivio documenti
" ?
“sì è vero”. cap 3) " Dite se è vero che nel magazzino era addirittura collocata la caldaia del riscaldamento dell'appartamento del dr. ". CP_7
“sì è vero”. cap 4) " Dite se nel periodo in cui avete svolto la vostra attività lavorativa presso la farmacia avete avuto conoscenza del contratto del notaio del 1934 che vi si mostra ( Per_9 doc. n. 1) ".
“sì è vero. Preciso che il contratto era conservato in amministrazione, sopra la farmacia. Io lavoravo sopra l'abitazione del dott. posta al primo piano dello CP_7 stabile in cui vi era la farmacia. Ero addetto alla contabilità della farmacia”.
Premesso che qui non si sta valutando la subordinata domanda di usucapione, ma la fondatezza dell'azione personale di rilascio ovvero dell'eccezione riconvenzionale del di CP_1 aver titolo sul magazzino quale proprietario, è agevole ricavare dalla deposizione che quanto meno dal 1962 chi aveva, quanto meno, il corpus possessionis era e poi suo figlio CP_7
e ciò non perché sia stato il teste a dare la qualificazione giuridica, ma perché ha CP_1 riferito per esperienza diretta che il magazzino era in concreto usato come archivio dello studio di Si può senz'altro escludere, per le censure dell'appellante, che abbia CP_7 valenza probatoria la risposta al capitolo 2, ma non anche l'ulteriore ricordo del teste, soggettivamente e oggettivamente attendibile laddove ha affermato che il contratto [del 1934] era conservato in amministrazione, sopra la farmacia. Io lavoravo sopra l'abitazione del dott. posta al primo piano dello stabile in cui vi era la farmacia. Ero addetto CP_7 alla contabilità della farmacia.
Pare evidente al collegio che la deposizione è, pur non certo di per sé sola decisiva, senz'altro favorevole a perché, attestando la disponibilità sua del locale, è coerente con CP_1 la tesi di un titolo proprietario;
mentre la mancata prova di atti di interversione o di animus possidendi è qui del tutto irrilevante, perché, come si è già premesso, nono si sta qui valutando la domanda riconvenzionale di usucapione, e, per il resto, è mancata e continua a mancare da parte della la prova di un comodato (che ella era tenuta a dare a Pt_1 suffragio dell'azione personale di rilascio), che questa deposizione di certo non suffraga.
pagina 20 di 24 7.3 Alla luce degli argomenti passati in rassegna, si deve confermare, pur se in base alla motivazione qui spesa, da valere quale integrazione e correzione di quella del Tribunale, che:
(-) in primo luogo, la non ha in alcun modo dato la prova dell'esistenza del Pt_1 comodato precario, la cui cessazione sta a fondamento della sua domanda: ciò che, con forza dirimente e assorbente, caduca la sua pretesa;
(-) in secondo luogo, che, corrispondentemente, ha sufficientemente dimostrato la CP_1 sua eccezione riconvenzionale, ossia d'avere un titolo che legittima il suo possesso.
Ne segue il rigetto della domanda principale di rilascio.
7.4 La domanda subordinata di rilascio è una domanda di rivendicazione, che, come eccepito dalla parte appellata, è inammissibile;
comunque, infondata.
7.4.a È la stessa a confermare – ma il dato è documentale – che solo con «[…] Pt_1 la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'odierna appellante ha altresì spiegato, in via alternativa e/o subordinata rispetto alla domanda di restituzione del bene per occupazione sine titulo, anche una domanda di rilascio ai sensi dell'art. 948 c.c., previo accertamento della proprietà del medesimo. […]» (appello, pag. 6).
nella sua prima difesa utile (2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), eccepì la CP_1 tardività e inammissibilità della nuova domanda, eccezione che, ignorata dal Tribunale, è stata riproposta in questa sede (comparsa di costituzione, pag. 4).
L'eccezione è manifestamente fondata.
La domanda personale di rilascio basata sul venir meno d'un titolo obbligatorio che aveva legittimato l'occupazione è irrimediabilmente diversa rispetto a quella di rivendicazione, che si fonda, per contro, sul diritto di proprietà: muta radicalmente, infatti, la causa petendi.
Pertanto, ai sensi degli artt. 702 ter co. 3^ e 183 co. 5^ c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, la avrebbe potuto svolgere l'azione, in quanto indotta dalle difese ed Pt_1 eccezioni di al più tardi, all'udienza ex art. 183 c.p.c.; e non, come ha fatto, nella 1^ CP_1 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., quando ne era ormai decaduta.
7.4.b È appena il caso di aggiungere, per completezza, che la domanda di rivendicazione sarebbe del tutto infondata, per gli stessi argomenti che si sono già passati in rassegna.
pagina 21 di 24 era qui gravata della probatio diabolica tipica del mezzo esperito in subordine Pt_1
e non l'ha certo adempiuto, a tal fine essendo sufficiente notare che le prove offerte non individuano alcun possesso suo o dei suoi danti causa protrattosi per almeno venti anni;
men che meno un diverso titolo d'acquisto a titolo originario suo o di danti causa;
e che, anzi, risalendo sulla linea dei suoi danti causa, si trova quel che nel 1934 vendette Persona_8
a un dante causa di il magazzino conteso. CP_1
8. Il decimo motivo è automaticamente caducato.
Esso ripropone una domanda risarcitoria che ha come presupposto l'accoglimento della domanda di rilascio, così che, rigettata quella, viene meno anche questa.
9. L'appello incidentale di è assorbito, in quanto proposto solo per il Controparte_1 subordinato caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario.
10. Breve trattazione a parte merita la posizione di CP_2
L'appello svolto dalla nei confronti della società è non solo manifestamente Pt_1 infondato, ma pretestuoso.
infatti, s'è difesa negando di avere mai occupato il magazzino, essendo CP_2 conduttrice di locali a uso ufficio di ma non anche di quel (fisicamente) distinto locale. CP_1
Non solo in prime cure, ma anche con il gravame, tale difesa – che non è contraddetta da alcuna prova, che spettava all'attrice fornire - non è in alcun modo toccata da che, Pt_1 ciò nonostante, pretende che la condanna al rilascio e al risarcimento colpisca anche la società appellata.
L'appello va dunque rigettato e la condannata, ai sensi dell'art. 96 co. 3^ c.p.c., Pt_1 per responsabilità processuale aggravata, dal momento che quanto si è appena posto in luce rende evidente che l'impugnazione è stata svolta, quanto meno, con colpa grave.
La somma oggetto di condanna va individuata, secondo adeguato criterio equitativo, nella metà degli oneri processuali, come in seguito liquidati (infra, § 11.2), e, dunque, in €
(3.966,00 : 2=) 1.983,00.
pagina 22 di 24 11. Resta la regolazione delle spese processuali del grado.
11.1 secondo soccombenza, deve rimborsare a ciascuna delle controparti i costi Pt_1 della causa di secondo grado.
Esse, viste le due distinte note spese delle parti vittoriose, si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi.
Il valore di causa va determinato sommando quelli della domanda di rilascio e di risarcimento.
Mentre la seconda domanda vale € 26.040,00 (tale essendo la somma richiesta dalla nelle sue conclusioni), la prima, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., va determinata, pur in Pt_1 difetto della rendita catastale del magazzino e tenuto conto della sua natura e della sua estensione e di quanto emerge dagli atti, in una somma che non può certo aumentare il predetto valore oltre lo scaglione di riferimento, ossia oltre 52mila euro;
ove, poi, la si considerasse causa di valore indeterminabile (basso), non vi sarebbe in concreto alcuna variazione di scaglione.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per tenere conto della modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed
€ 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori.
11.2 Peraltro, poiché la nota delle spese, ove venga prodotta, funge da limite della richiesta di rimborso (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367), a si deve liquidare la minor somma di € 5.809,00 CP_1
(oltre accessori e spese vive per € 355,50); e a la minor somma di € 3.966,00 (otre CP_2 oneri), poiché quelli sono gli importi domandati.
11.3 Va disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da dal momento che non CP_1 si ravvisa in capo alla a dispetto dell'infondatezza dell'appello, né dolo, né colpa Pt_1 grave.
11.4 Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della sola appellante principale.
P.Q.M.
pagina 23 di 24 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 assorbito l'appello incidentale di quest'ultimo, nonché nei confronti di CP_2 avverso la sentenza n. 6/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il'11.1.2022;
2. condanna a pagare a ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la Parte_1 CP_2 somma di € 1.983,00;
3. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 6.164,50, di cui € 355,50 per esborsi ed €
5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. condanna a rimborsare a le spese processuali del Parte_1 CP_2 presente grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
5. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 626/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SARA Parte_1 C.F._1
FIORUCCI e dell'Avv. DIEGO SCOPINARO;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. ANNA CHIARA Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
PI: , con il patrocinio dell'Avv. SERENA TORRI;
CP_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 6/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata l'11.1.2022, notificata il
22.2.2022.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: pagina 1 di 24 “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello Adita, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Grosseto, n. 6/2022, pronunciata dal Giudice Onorario Dott.ssa Rosa Passavanti nel giudizio RG n. 2147/2014 e pubblicata in data 11 gennaio 2022, e per l'effetto:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del locale accessorio adibito ad uso magazzino descritto in narrativa, sito in Grosseto, Via Manin n. 4, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 165, particella 641 sub 10 e particella 650 sub 6, posta in essere dal Dott. e da Controparte_1 CP_2
- per l'effetto, condannare il Dott. e al rilascio immediato Controparte_1 CP_2 dell'immobile sopra descritto in favore della Sig.ra Parte_1
- sempre per l'effetto, condannare altresì il Dott. e al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Sig.ra per la somma Parte_1 complessiva di Euro 26.040,00 e/o per la diversa somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via alternativa e/o subordinata:
- accertare e dichiarare la proprietà in capo alla signora del locale Parte_1 accessorio adibito ad uso magazzino descritto in narrativa, sito in Grosseto, Via Manin n. 4, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 165, particella 641 sub 10 e particella 650 sub 6;
- per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 cod. civ., l'immediato rilascio del predetto immobile da parte del Dott. e di Controparte_1 CP_2
- sempre per l'effetto, condannare altresì il Dott. e al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Sig.ra per la somma Parte_1 complessiva di Euro 26.040,00 e/o per la diversa somma ritenuta di giustizia e determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
- rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni formulate dal Dott. e Controparte_1 da in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_2
- condannare il Dott. e alla restituzione degli importi percepiti a Controparte_1 CP_2 titolo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza Tribunale Civile di Grosseto, n. 6/2022, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad Iva e Cpa come per legge
Per la parte appellata/appellante incidentale CP_1
Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta anche istruttoria, respingere l' appello;
in ipotesi subordinata in accoglimento della eccezione già formulata in primo grado, dichiarare l'usucapione a favore del Dr. Controparte_1 dell'immobile ad uso magazzino, con accesso dalle scale comuni del civico n. 4 di via Manin a Grosseto e posto a metà scale fra il piano terra e il primo piano, di mq 31,68 circa;
con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario Iva e oneri di legge, condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ".
Per la parte appellata : CP_2 pagina 2 di 24 Voglia la Corte d'Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta anche istruttoria, respingere l' appello, con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, Iva e oneri di legge, condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 6/2022 pubblicata l'11.1.2022, ha così deciso:
Respinge la domanda inoltrata da parte attrice
Condanna a pagare le spese di giudizio, che liquida in Euro 3.972,00, Parte_1 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ai sensi del DM 37 del 8-3-2018.
1.1 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.6.2014, aveva Parte_1 chiesto che e fossero condannati a rilasciare in suo favore il locale Controparte_1 CP_2 di mq 31,68 adibito a uso magazzino inserito nell'edificio storico di quattro piani (compreso il piano terra) sito in Grosseto Via Manin 4, che essi detenevano senza titolo.
In particolare, il locale si trovava a metà scala fra il piano terra ed il primo piano
(ricorso, pag. 2; nell'atto di appello, pag. 2, è precisato: «[…] il suindicato magazzino si trova su un pianerottolo situato all'11° dei 22 gradini che portano dal piano terra al 1° piano […]»)
e costituiva un accessorio dell'appartamento al terzo piano in sua piena proprietà.
La proprietà era così pervenuta alla ricorrente:
- due sesti erano stati acquistati da lei e dalla sorella , pro indiviso Controparte_3 in parti eguali, dal cugino , in forza di contratto di vendita stipulato in Persona_1 data 30.7.1992, a rogito Notaio Persona_2
- due sesti erano stati acquistati da lei e dalla sorella , pro indiviso Controparte_3 in parti eguali, dalla zia in forza di testamento olografo del 29.5.1995, Persona_3 pubblicato il 30.3.1999 (verbale del Notaio;
Persona_4
- due sesti erano stati acquistati dalla sola dalla madre Parte_1 Persona_5 per successione, come da atto del luglio 1998, registrato il 16.4.1999 a firma del Notaio
Persona_6
- infine, con sentenza del Tribunale di Roma n. 25621/2014 del 20.12.2014, era stata sciolta la comunione ereditaria tra le sorelle e , e la ricorrente era CP_3 Parte_1 diventata proprietaria esclusiva dell'appartamento e dell'annesso magazzino.
pagina 3 di 24 In precedenza, i danti causa della ricorrente e della sorella avevano acquistato la proprietà per donazione da parte di ai suoi tre figli in data 20.4.1948 (Notaio CP_4
. Persona_7
Il magazzino, al pari dell'immobile, era sempre stato posseduto dalla ricorrente e dai suoi danti causa.
Al momento della morte della zia (5.10.1998), la aveva acconsentito al Per_1 Pt_1
e alla per mero spirito di condiscendenza dovuto al rapporto di conoscenza e CP_1 CP_2 vicinato risalente nel tempo, di mantenere temporaneamente l'uso del magazzino per tenervi proprio materiale.
I convenuti, tuttavia, si rifiutavano, pur se privi di qualsiasi titolo, di rilasciare l'immobile, così che si imponeva la loro condanna all'immediato rilascio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
1.2 si era costituito, innanzitutto, per resistere, sostenendo che il dante Controparte_1 causa della con contratto stipulato il 27.9.1934 per atto Pt_1 Persona_8 pubblico rogato dal Notaio aveva venduto a (dante causa del Per_9 CP_5 convenuto) per 50mila lire un appartamento al secondo piano di quell'edificio, oltre ai ripostigli con accesso dalle varie branche delle scale, fra i quali c'era anche il locale oggetto di lite. Anzi, il trasferimento era stato già effettuato il 10.11.1933, per scrittura privata fra e CP_5 Persona_8
Il bene, dunque, non era di proprietà della ricorrente, ma del convenuto.
Aveva comunque eccepito di avere usucapito il bene e, per quanto ancora interessi, aveva concluso così: respingere la domanda promossa;
in ipotesi subordinata e in accoglimento della eccezione sollevata dichiarare l'usucapione a favore del Dr. dell'immobile Controparte_1 ad uso magazzino, con accesso dalle scale comuni del civico n. 4 di via Manin a Grosseto e posto a metà scale fra il piano terra e il primo piano, di mq 31,68 circa
1.3 Anche si era costituita per resistere, sostenendo di non avere mai occupato CP_2 il locale.
A tal fine, aveva dedotto di avere preso in locazione dal unicamente un CP_1 appartamento al primo piano dell'edificio di Via Manin 4, che era adibito a sede di studi medici. pagina 4 di 24 1.4 Il Tribunale, dopo avere fatto svolgere mediazione (accogliendo eccezione dei convenuti e ritenendo che la causa vertesse in tema di comodato), ha mutato il rito e istruito la causa, anche con prove orali.
Infine, ha pronunciato la sentenza di cui s'è trascritto il dispositivo.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CP_1
e (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la
[...] CP_2 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria.
2.2 “
2. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto assolto
l'onere probatorio ai fini dell'accoglimento dell'azione di rilascio proposta dalla signora
RA inquadramento dell'azione giudiziale promossa dall'odierna appellante e Pt_1 violazione della disciplina applicabile in punto di ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti.”
Il secondo motivo, così intitolato, si duole che il primo giudice abbia frainteso la domanda principale, che era una domanda di rilascio di natura personale e non una domanda di rivendicazione;
con conseguente errore nella individuazione dei temi di prova e, soprattutto, dei rispettivi oneri.
2.3 “
3. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto provato il rapporto di comodato inter partes e l'atto interruttivo del medesimo.”
Prosegue l'appellante dolendosi che il primo giudice abbia anche ritenuto non provato un rapporto di comodato precario fra le parti, unico titolo che potevano vantare i convenuti e che, venuto a cessare per la richiesta di restituzione, li obbligava al rilascio.
2.4 “
4. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che negli atti di donazione e successione depositati dalla signora non si rinverrebbe il Pt_1 magazzino oggetto di controversia.”
Si contesta poi l'affermazione del primo giudice che negli atti addotti a dimostrazione della proprietà sul magazzino, esso non si rinvenirebbe.
pagina 5 di 24 2.5 “
5. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che nelle piantine e planimetrie catastali depositate dalla signora non si rinverrebbe tra i Pt_1 beni di sua proprietà il magazzino oggetto di controversia.”
Il mezzo, sulla falsariga del precedente, intende mostrare che il locale oggetto di lite era anche rappresentato nelle piantine e planimetrie catastali depositate a sostegno della domanda.
2.6 “
6. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha affermato che negli atti di causa non si evincerebbe il riconoscimento ad opera degli odierni appellati del diritto di proprietà vantato sul magazzino dalla signora ” Pt_1
È sottoposta a censura anche l'affermazione del Tribunale, secondo la quale i convenuti non avrebbero mai tenuto condotte di riconoscimento della proprietà . Pt_1
2.7 “
7. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha attribuito rilevanza alla documentazione ex adverso prodotta.”
Il motivo si duole del rilievo probatorio che il primo giudice ha dato alla documentazione del (atti del 1933 e del 1934), in base alla quale, secondo il Tribunale, la proprietà del CP_1 locale sarebbe del CP_1
2.8 “
8. Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha attribuito rilievo al possesso del magazzino da parte degli appellati.”
L'appellante critica il Tribunale per avere immotivatamente e senza prove sostenuto che in ogni caso, avrebbe posseduto il bene tanto da usucapirlo. CP_1
2.9 “
9. Erronea valutazione ad opera del Giudice di prime cure delle risultanze dell'istruttoria testimoniale.”
L'appellante lamenta anche l'apprezzamento delle prove testimoniali assunte in prime cure, le quali, lungi dal corroborare la posizione della controparte, fondavano, se rettamente, intese, ogni sua domanda.
2.10 “10. Circa l'erroneità della sentenza di prime cure laddove non ha riconosciuto il diritto della signora ad ottenere il risarcimento dei danni per l'occupazione Parte_1 abusiva del magazzino.”
Il decimo motivo reitera la domanda risarcitoria per l'occupazione senza titolo del locale.
pagina 6 di 24 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_2 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna della per responsabilità processuale Pt_1 aggravata.
4. Anche si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello, criticato Controparte_1 anche per l'eccessiva prolissità; proponendo, nei termini di cui alle conclusioni che si sono già trascritte, appello incidentale per l'accoglimento della sua tesi sulla usucapione del locale.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto, quantunque si debba ampiamente integrare ed emendare la motivazione del primo giudice;
mentre resta assorbito l'appello incidentale condizionato di CP_1
6. Il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione (in quanto apparente, perplessa e contraddittoria), va disatteso.
A tacere della scarsa rilevanza, in un giudizio di merito quale è quello d'appello, di un mezzo di nullità inidoneo, in ogni caso, a determinare la regressione del processo, dovendo la
Corte in qualsiasi ipotesi rendere la decisione di merito, è appena il caso di osservare che la motivazione del Tribunale, quantunque senz'altro sciatta, lascia ben intendere i passaggi logici pagina 7 di 24 e le valutazioni sulle quali si è fondato il rigetto, tanto che l'appellante è stata costretta ad articolare poi altri nove distintiti motivi per esprimere le sue critiche ad altrettante affermazioni del primo giudice.
7. I motivi dal secondo al nono vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione.
Essi non riescono a dimostrare la fondatezza della domanda di rilascio proposta in via principale, che, dunque, va, secondo quanto segue, rigettata, così come fatto dal Tribunale;
mentre la domanda subordinata di rivendicazione è inammissibile e, comunque, infondata.
7.1 Non c'è dubbio che la domanda proposta col ricorso sommario e in tesi riproposta col gravame è un'azione personale di rilascio.
7.1.a La infatti, pur deducendo l'occupazione senza titolo dei convenuti e pur Pt_1 argomentando sulla sua proprietà del locale, fonda(va) la domanda di rilascio non già sul diritto dominicale, ma sul venir meno del comodato precario, che, secondo la sua prospettazione, era stato instaurato dalla sua dante causa (la zia deceduta il 5.10.1998) e che ella aveva, per spirito di tolleranza, lasciato in vita, sin quando, con intimazione del 31.5.2012, ne aveva determinato la cessazione.
L'esperimento di un'azione personale, dunque, pone a carico dell'attrice solo l'onere di dimostrare di avere (ella o suoi danti causa) concesso in comodato precario il locale ai convenuti (o danti causa).
7.1.b così correttamente qualificando le sue deduzioni e richieste, ha opposto una CP_1 difesa e una eccezione e ha svolto una domanda riconvenzionale subordinata:
7.1.b.i ha, prima di tutto, contestato che la controparte abbia dato la prova del comodato precario: è una mera difesa, perché intesa a negare il fondamento della domanda avversaria, il cui titolo è proprio l'esistenza di un comodato precario e la sua cessazione, che originerebbe l'obbligazione restitutoria;
7.1.b.ii ha, in secondo luogo, eccepito di avere un titolo che legittima il suo possesso, che sarebbe costituito dal diritto di proprietà, a suo tempo acquistato nel 1933/34 da uno dei suoi danti causa ( , ricevendolo da un dante causa comune con la CP_5 Pt_1
( : è un'eccezione riconvenzionale, perché mira a paralizzare la Persona_8 domanda, deducendo un proprio diritto incompatibile con la pretesa dell'attore; e, pagina 8 di 24 corentemente, ha anche al contempo contestato che la sia proprietaria del CP_1 Pt_1 locale, il quale, a suo dire, non sarebbe mai contemplato nei vari atti di trasferimento menzionati dalla attrice;
7.1.b.iii infine, ha proposto una domanda riconvenzionale, subordinata, intesa a ottenere la declaratoria di avvenuta usucapione: è una vera e propria domanda, perché, anche se la parte la formula denominandola impropriamente eccezione, essa si concreta nella richiesta – pur subordinata al mancato accoglimento delle difese ed eccezioni pregresse – di un provvedimento giudiziale d'accertamento in suo favore (respingere la domanda promossa;
in ipotesi subordinata e in accoglimento della eccezione sollevata dichiarare
l'usucapione); in questa sede d'appello, quella domanda, che il giudice non ha accolto (perché assorbita dal rigetto delle domande di , ma che ad avviso di doveva essere Pt_1 CP_1 pronunciata, è riproposta, ancorché a mezzo di appello incidentale anch'esso subordinato
(respingere l' appello;
in ipotesi subordinata in accoglimento della eccezione già formulata in primo grado, dichiarare l'usucapione).
7.1.c Le difese, le eccezioni e la riconvenzionale di come ovvio, non snaturavano CP_1 la domanda principale, né il correlato regime relativo all'onere della prova: «In tema di azioni
a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd.
"probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.» (Cass. sez. 2^ civ. 16.1.2020 n. 795 rv 656838-
01; in precedenza, Cass. SSUU 28.3.2014 n. 7305).
Vero è che la nella sua 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., aggiunse, in via di Pt_1 mero subordine, alla domanda (personale) iniziale, l'ulteriore domanda di rivendicazione, che
è oggi coltivata con l'appello, sempre, come ovvio, in via gradata. Tuttavia, tale domanda (che sarà esaminata a tempo debito: infra, § 7.4) è, per l'appunto, autonoma e subordinata e, dunque, non è stata proposta per sostituire o modificare l'azione iniziale, ma solo per affiancarla, in posizione ancillare, per il caso di rigetto.
pagina 9 di 24 7.2 I nodi controversi da risolvere per primi sono, pertanto, se sia dimostrato il comodato e il suo venir meno, con onere della in quanto attrice;
ovvero, se sia Pt_1 dimostrato il titolo proprietario in capo a con onere su di lui incombente, perché CP_1 oggetto della sua eccezione.
I temi meritano esame congiunto perché fra sé compenetrati e dipendenti.
7.2.a Nella scrittura privata del 10.11.1933 intercorsa fra e CP_5 [...]
(doc. 1 bis , quest'ultimo vendette al primo il “… quartiere sito al Persona_8 CP_1 secondo piano della casa di Via Manin a N° Due costituito da undici stanze, della porzione della chiostra della suddetta casa oltre alla stanza adibita a ripostiglio situata sulla seconda branca di scala a destra …”; i contraenti stabilirono poi di stipulare il rogito notarile alla fine del mese di settembre 1934 e venne immesso subito nel possesso. CP_1
Nel conseguente contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato dal
Notaio il 27.9.1934 (doc. 2 , vendette a Persona_10 CP_1 Persona_8
“Un quartiere ad uso di abitazione posto in Grosseto al secondo piano della CP_5 casa avente accesso dalla Via Manin 2, e costituito da undici vani (quantunque al Catasto figuri di 10 vani) al Catasto attuale distinto in Sezione H dalla particella 641 parte ed al
Catasto nuovo al Foglio 165 mappale 641 sub. 2 col Reddito di L. 3200= a confine CP_4
nei Tozzi e compratore. Art. 2° Nella compra vendita debbono intendersi
[...] CP_6 compresi i diritti del venditore sulla chiostra a terreno su cui prospetta la parte interna del quartiere, nonché i ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale, di guisa che mediante la presente compra vendita viene a consolidarsi nel Sig. la piena proprietà del CP_1 fabbricato originariamente distinto dalla particella 641 Sez. H ad eccezione del quartiere di abitazione con soffitta posto all'ultimo piano di proprietà del Sig. fu CP_4 CP_1
…”.
La tesi di è che il locale conteso rientri nel novero dei ripostigli di accesso dalle CP_1 varie branche delle scale: dal che deriverebbe che dal 1934 il magazzino è entrato a far parte del patrimonio dei suoi danti causa.
Obietta la che i contratti del 1933 e del 1934 «[…] hanno ad oggetto e Pt_1 riguardano altri beni del tutto diversi dal magazzino di pertinenza dell'appartamento di proprietà della signora Più in particolare, come si Pt_1 specifica chiaramente nel precedente patto del 1933 (cfr. doc. n. 1 bis controparte), la vicenda traslativa di cui alla documentazione in commento concerne un appartamento sito pagina 10 di 24 al II° piano dello stabile e i piccoli ripostigli situati sul pianerottolo del primo piano.
Dunque ed in ogni caso, nei documenti in questione non v'è alcuna traccia del diverso magazzino sito tra il piano terra ed il 1° piano dello stabile e, più precisamente, su un pianerottolo sito a mezza strada tra la prima e la seconda rampa, ciascuna di 11 gradini, che portano al 1° piano, accessorio all'appartamento di proprietà dell'odierna ricorrente, come identificato dalle piantine catastali rilasciate dal Catasto Edilizio Urbano del Comune di Grosseto (prodotte sub. doc.
n. 5, 6 e 7 fascicolo di 1° grado e del quale si chiede il rilascio in questa Pt_1 sede. […]» (appello, pagg. 27-28, enfasi della parte).
7.2.a.i Innanzitutto, è reso palese dal brano appena trascritto (ma, in generale, dalle complessive deduzioni della che la sua affermazione secondo la quale i beni del Pt_1 rogito del 1934 non ricomprendono il magazzino de quo non ha nulla a che vedere con il civico di riferimento, che nell'atto del 1934 è il 2, laddove l'appartamento della ha entrata Pt_1 dal civico 4.
Del resto, le visure catastali e le piantine allegate alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dell'attrice (in particolare, docc. 25 e 26), sulle quali si avrà modo di tornare, danno conto che l'edificio, nel suo complesso, è unitario, a dispetto dei civici che contraddistinguono i vari ingressi.
7.2.a.ii Il collegio, nel passare allora all'esame dei documenti invocati a proprio favore dall'appellante, constata che la non ha prodotto in questo grado i documenti (nn. da Pt_1
1 a 16) allegati al ricorso introduttivo.
Essi, in origine, sono stati depositati in forma cartacea.
Nel fascicolo telematico di primo grado, sono contenuti solo gli atti e i documenti depositati a partire dalle memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c.; mentre l'acquisito fascicolo cartaceo di ufficio n. 2147/2014 rg del Tribunale di Grosseto, come ovvio, non contiene i fascicoli delle parti.
Nel costituirsi in appello, in forma integralmente ed esclusivamente telematica,
l'appellante risulta avere depositato (tralasciando files meramente tecnici): la prova delle notificazioni, la nota di iscrizione a ruolo, la procura alle liti, la sentenza impugnata;
e, in seguito (dep. 14 e 15 aprile 2024), la prova del versamento del contributo unificato;
e, nuovamente, la notifica dell'appello (allegato a note scritte dep. 15.5.2024).
pagina 11 di 24 Il principio di non dispersione della prova, come delineato dalla S.C. (Cass. SSUU nn.
28498/2005, 3033/2013 e 4835/2023) e già a suo tempo recepito da questa Corte territoriale
(App. FI, III, sentenza n. 1262/2023 pubblicata il 14.6.2023), prevede, in sintesi, che:
(-) per i documenti non ridepositati in appello, occorre:
(=) presumere che il loro contenuto sia quello indicato dal primo giudice, che li ha esaminati;
(=) supplire, per ricostruirne il contenuto, con quanto emerge dal dibattito processuale e dagli atti delle parti e del giudice;
(-) ove, ciò nonostante, il contenuto di un documento resti ignoto (o non sufficientemente certo o non sufficientemente dettagliato, a seconda delle esigenze), il deficit, se rilevante ai fini della decisione, dovrà pesare sulla parte che (a prescindere se sia quella che in origine aveva depositato il documento) intende avvalersene per contraddire quanto il primo giudice ha scritto ovvero per suffragare le proprie tesi.
Il contenuto delle piantine catastali allegate al ricorso introduttivo come documenti nn.
5, 6 e 7, d'altra parte, non è stato descritto dal Tribunale;
né è altrimenti desumibile;
e, del resto, la natura eminentemente grafica delle piantine catastali rende assai problematico poterne apprezzare il valore probatorio senza vederle direttamente.
Sicché, la tesi della che il magazzino conteso sia accessorio all'appartamento Pt_1 di proprietà dell'odierna ricorrente, come identificato dalle piantine catastali rilasciate dal
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Grosseto (prodotte sub. doc. n. 5, 6 e 7 fascicolo di 1° grado non può, per questa via, essere recepita. Pt_1
7.2.a.iii È semmai vero che la ha prodotto, in allegato alla 2^ memoria ex art. Pt_1
183 co. 6^ c.p.c., alcune visure e piantine catastali estratte il 15.6.2017 relativamente alle particelle catastali 641 e 650 (risalenti, per quanto consti, a un inserimento del 29.9.2011).
In particolare, il documento n. 26 (accessibile al collegio, perché, come già ricordato, quell'atto processuale e i suoi allegati risultano contenuti, a differenza del ricorso introduttivo, nel fascicolo telematico di primo grado) è una piantina catastale dei vari piani dell'edificio complessivo.
Tuttavia, il magazzino di cui si discute (qui a fianco si intercala estratto della piantina, doc. 26) risulta rappresentato come “Pianta
pagina 12 di 24 Piano Terra (Ammezzato)” ed è contraddistinto dal subalterno n. 24 della particella 641, che non corrisponde, dunque, alla particella 641 sub 10 e alla particella 650 sub 6, che, a tenore di domanda (accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del locale accessorio adibito ad uso magazzino … distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Grosseto al foglio 165, particella 641 sub 10 e particella 650 sub 6), dovrebbe invece individuare il bene conteso.
Non v'è alcuna altra rappresentazione catastale di un magazzino/ripostiglio che si trovi fra il piano terra e il primo.
Nell'Elenco dei subalterni assegnati pure prodotto dalla (doc. 25), Pt_1
(-) la particella 641 sub 10 è indicata come abitazione civile avente ingresso dal civico 3 di Via
Manin; mentre
(-) la particella 650 sub 6 non è proprio contemplata.
Sarebbe inutile notare che nel rogito del
1934 l'appartamento era indicato come raffigurato dal mappale 641 sub. 2, sia perché in quella sede la indicazione catastale era limitata all'appartamento e non ai ripostigli esterni, sia perché la distanza temporale dal 1934 all'attualità è così imponente da far presumere variazioni nelle indicazioni del catasto, sia perché comunque quel che maggiormente conta è che la imposta l'intero suo Pt_1 ragionamento probatorio sulla base di una individuazione catastale (p.lla 641 sub 10 e p.lla
650 sub 6) del tutto sbagliata e fuorviante rispetto al magazzino (p.lla 641 sub 24).
7.2.a.iv Tale discrasia si ripercuote anche sulla prova offerta dalla per Pt_1 dimostrare che l'odierno magazzino compare nei titoli d'acquisto suoi e dei suoi danti causa;
prova anche qui fortemente limitata dall'omessa produzione in appello dei documenti allegati al ricorso introduttivo.
Invero, i titoli della (compravendita del 20.7.1992, testamento di Pt_1 Persona_11 successione di e donazione del 20.4.1948) erano allegati al ricorso introduttivo Persona_5
(docc. 8, 9, 10 e 11) e non ne dispone ora il collegio;
né ne rinviene descrizioni o menzioni specifiche nella sentenza, né in una qualche concorde attestazione delle parti.
Si dispone, però, del contratto preliminare che precedette la compravendita del
20.7.1992, con la quale , cugino della vendette a lei e alla Persona_1 Pt_1
pagina 13 di 24 sorella due sesti dell'appartamento al terzo piano (all. 19 alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^
c.p.c.): potendosi presumere che il definitivo abbia rispecchiato il preliminare, è comunque una fonte di prova sufficiente per una valutazione di merito, perché, a dispetto della cessione meramente pro quota della proprietà del bene, questo è descritto compiutamente.
L'oggetto del contratto preliminare è descritto come quota di un terzo di “un appartamento di abitazione al piano terzo, composto di dieci vani, cucina bagno e ripostiglio a confine con Via Manin, Piazza Dante, Severi o loro aventi causa, salvo altri, censito nel N.C.E.U. di Grosseto alla partita 1007440 e rappresentato nel Foglio 165 con le particelle 641/10 e 650/6, Zona Censuaria 1, categoria A/2, classe 3 vani catastali 12 e rendita catastale di Lire 3.060.000. I contraenti fanno sì riferimento a una planimetria allegata sub A al contratto preliminare;
ma il documento depositato dalla ne è privo. Pt_1
Non solo, dunque, si deve nuovamente constatare il grave travisamento dell'impostazione stessa dell'intera tesi della in quanto ella espone titoli di proprietà Pt_1 riferiti a beni censiti come p.lla 641/10 e 650/6, laddove s'è già potuto accertare che il magazzino de quo ricade su p.lla 641 sub 24; ma, come se non bastasse, si trae ulteriore e autonomo spunto per smentire la pretesa attorea.
Infatti, è sin troppo agevole ricavare che, anche prescindendo dai riferimenti catastali, del magazzino oggi conteso non v'è il benché minimo cenno nel preliminare e ciò conferma che esso non fa parte del compendio che, restato in capo ai è arrivato sino Per_1 all'appellante: il ripostiglio del contratto preliminare, in particolare, è con ogni evidenza un ripostiglio interno all'appartamento, al pari della cucina, e del bagno e degli altri dieci vani, e non può certo essere il magazzino al piano primo ammezzato, che è un locale del tutto esterno a qualsiasi appartamento, ancorché ricompreso nell'edificio.
7.2.a.v Tornando, ora, agli atti del 1933 e del 1934, il collegio ritiene di poter dunque identificare nel novero dei ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale compravenduti anche quello oggetto di causa.
A nulla rileva, come pure obietta la difesa che nella scrittura privata del 1933 si Pt_1 fosse fatto riferimento solo alla stanza adibita a ripostiglio situata sulla seconda branca di scala a destra, perché quel che conta è la volontà espressa dalle parti nell'atto notarile, successivo alla scrittura privata, dovendosi presumere, in difetto di elementi diversi, che nelle more fra i due atti le parti abbiano inteso meglio definire e, se del caso, ampliare l'oggetto della compravendita. pagina 14 di 24 La formula ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale è inequivocabilmente intesa a descrivere onnicomprensivamente qualsiasi vanno accessorio che si trovasse dentro all'edificio, ma all'esterno degli appartamenti, così che non può esservi dubbio che ne faccia parte anche il magazzino del piano ammezzato.
7.2.a.vi Conforta questa ricostruzione anche il fatto che il rogito del 1934 è molto chiaro nell'attestare che, grazie a esso, consolidava la proprietà dell'intero edificio, eccettuato CP_1 il terzo e ultimo piano: Nella compra vendita debbono intendersi compresi i diritti del venditore sulla chiostra a terreno su cui prospetta la parte interna del quartiere, nonché i ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale, di guisa che mediante la presente compra vendita viene a consolidarsi nel Sig. la piena proprietà del fabbricato CP_1 originariamente distinto dalla particella 641 Sez. H ad eccezione del quartiere di abitazione con soffitta posto all'ultimo piano di proprietà del Sig. fu (rogito 1934, CP_4 CP_1 sottolineatura di chi scrive).
E, difatti, il sub. 24 della particella 641, che secondo la già citata piantina catastale del
2011/2017 individua il magazzino, risulta in catasto costituire “locale tecnico comune ai sub.
16-17-19 della part. 647, ai sub. 27-30 della part. 650, al sub 23 della part. 649, al sub 19 part. 651, al sub 18 part. 891” (come si legge nella visura catastale denominata “Accertamento della proprietà immobiliare urbana Elenco dei subalterni assegnati” prodotto dalla Pt_1 in allegato alla sua 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. come doc. 25, già citato): nessuno di quei subalterni, per quanto consti, è della ma fanno parte della residua parte Pt_1 dell'edificio, in proprietà CP_1
7.2.a.vii Osserva, ancora, l'appellante che, in ogni caso, mancherebbe la prova di come il magazzino sarebbe poi pervenuto da acquirente nel 1934, a CP_5 Controparte_1 dal momento che:
(-) il testamento di del 1949 (doc. 4 non attesta affatto che questi CP_5 CP_1 trasmise a il magazzino, del quale non v'è menzione;
CP_7
(-) nulla – neppure l'atto di affrancazione del 1983 (doc.
5 - attesta poi il CP_1 passaggio da o da a CP_5 CP_7 Controparte_1
In realtà, all'esatto di contrario di quanto sostiene la difesa nel testamento di Pt_1
è attestato che al figlio erano trasferiti mortis causa, fra l'altro, CP_5 CP_7 sia quelle porzioni dell'edificio di Via Manin 2 che in precedenza aveva acquistato da Per_12 nel 1924, sia anche tutto quanto comprato col rogito del 1934 (doc. 4, foglio 575: “…
[...] pagina 15 di 24 Del secondo piano della casa Via Manin N° 2 acquistata dal Sig. con atto Persona_8 notaro del 27-9-1934 ….”), che, come si è già avuto modo di riscontrare esaminando Per_9
l'atto, comprendeva anche tutti i ripostigli esterni agli appartamenti e che consolidava la proprietà dell'edificio in capo a fatta eccezione del solo appartamento all'ultimo piano. CP_1
Indi, con atto rogato il 26.1.1983 dal Notaio (doc. 5 , Persona_13 CP_1 CP_1
e affrancarono dal comune padre (che glieli aveva concessi
[...] CP_8 CP_7 in enfiteusi il 22.5.1972), fra l'altro, anche “… k) – magazzini e ripostigli vari ai piani terreno
e rialzato con annessa chiostra ai quali si accede dal civico 4 di Via Manin rappresentati in catasto nel foglio 165 con i mappali 641/12, 649/2 e 650/12, categoria C/2, classe quarta, metri quadrati centossessantasei …. A confine con salvo se altro …” CP_9 Per_1 CP_1
(ivi, foglio 11 di 27 del documento digitalizzato depositato come doc. 5); il quale, poi, col medesimo atto, fu assegnato a sciogliendo la comunione col fratello Controparte_1 CP_8
(ivi, foglio 18 di 27 del documento digitalizzato depositato come doc. 5).
La identificazione catastale differente non può indurre alcun dubbio sulla corrispondenza dei beni e deve ascriversi a verosimili variazioni intervenute nel corso del tempo (gli atti catastali prodotti dalla e già esaminate sono del 2017 e riportano dati Pt_1 riferiti a un inserimento n. GR0159105 del 29.9.2011). È poi ovvio che la indicazione dell'atto
è onnicomprensiva (magazzini e ripostigli vari) e, dunque, riguarda non solo il magazzino de quo, ma anche gli altri ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale di cui al rogito del
1934, ciò che spiega l'estensione maggiore (mq 166 riferiti al complesso dei magazzini e ripostigli); mentre restano inequivocabili e dirimenti i riferimenti ai piani terreno e rialzato; nonché la adiacente chiostra menzionata nel rogito del 1934 (debbono intendersi compresi i diritti del venditore sulla chiostra a terreno su cui prospetta la parte interna del quartiere, nonché i ripostigli di accesso dalle varie branche delle scale).
7.2.b Resta da vedere se il compendio probatorio appena vagliato, pur avendo forza probatoria prioritaria (visto che si discute della proprietà di beni immobili), possa essere sovvertito, ai fini della domanda personale di rilascio, dagli altri elementi di prova acquisiti, ossia, in particolare, dalla pretesa esistenza di atti di riconoscimento da parte del nei CP_1 confronti della i quali si porrebbero in contraddizione con la tesi della proprietà in Pt_1 capo a ovvero dalle deposizioni, ove abbiano fornito elementi equipollenti. CP_1
La soluzione è negativa per l'appellante.
pagina 16 di 24
7.2.b.i A dispetto della lunga dissertazione della parte appellante, gli elementi presuntivi dai quali si dovrebbe desumere l'esistenza di un comodato precario sono solo questi:
(-) il fatto che «[…] nell'ottobre 2004 il dott. ha consentito l'accesso al CP_1 magazzino per cui è causa all'odierna ricorrente ed al ctu incaricato nel giudizio di divisione ereditaria tra le sorelle nonché al ctp di Pt_1 quest'ultima, al fine di consentire la ricognizione fotografica del bene (cfr. verbale di operazioni peritali del 6 ottobre 2004 e allegate fotografie – doc. n. 12 fascicolo di 1° grado, appendice A e appendice H, foto 23, 24, 25). […]» (appello, pag. 17, enfasi della parte);
(-) il fatto che «[…] i) nelle relazioni tecniche di ben 2 CTU ( e (cfr. doc. Per_14 Per_15
n. 12 pagg.
6-9 e 15-16, nonché appendici A, B, E, H e doc. n. 13 pag. 24, 25, 32-36 fascicolo di
1° grado),
ii) nella relazione di stima del geometra (cfr. doc. n. 20 fascicolo di 1° CP_10 grado)
iii) nella relazione del CTU resa nel procedimento di ATP promosso dal Per_16 medesimo Dott. (cfr. doc. n. 14 fascicolo di 1° grado), CP_1
il magazzino viene pacificamente identificato e riconosciuto come unità accessoria ed inscindibile rispetto all'appartamento del 3° piano di proprietà della signora […]» Pt_1
(ivi, pag. 24).
I documenti nn. 12, 13 e 14, d'altra parte, rientrano fra quelli che, allegati al ricorso introduttivo, non sono stati depositati in questo grado;
il collegio non dispone del loro esatto contenuto, né lo si ricava dalla sentenza (che ha semmai reputato ininfluenti i documenti) o da altri sufficienti elementi, sicché tali elementi di prova non valgono a fondare la presunzione di un comodato precario.
Peraltro, la circostanza che abbia permesso a un c.t.u. di ispezionare il magazzino CP_1 nel giudizio di divisione ereditaria tra le sorelle è, in difetto di dettagli sulle Pt_1 operazioni peritali, fatto assolutamente equivoco, perché spiegabile anche, da un lato, con esigenze di completezza della c.t.u. (posto che il magazzino fa comunque parte dell'edificio storico complessivo in cui è collocato l'appartamento e con un mero spirito di Pt_1 tolleranza che all'epoca (2004) ancora poteva sorreggere le condotte di CP_1
pagina 17 di 24 Il documento n. 20 è una Relazione di stima redatta dal Geom. su Persona_17 incarico della stessa dalla cui lettura nulla si evince in merito a comportamenti del Pt_1 di riconoscimento della proprietà del magazzino in capo all'appellante, così che la CP_1 circostanza che il tecnico abbia stimato la proprietà così come ella gliene aveva dato Pt_1 mandato, ossia comprendendovi il magazzino, è del tutto irrilevante. Anzi, a quella relazione è allegata una visura che riguarda esclusivamente la particella 641 sub 10 e la particella 650 sub
6, che, come s'è già avuto modo di riscontrare, non identificano il magazzino (particella 641 sub 24).
La perizia di parte, di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, poiché compendia niente più che deduzioni tecniche di parte. In questo caso, il geometra, senza la benché minima spiegazione e giustificazione, afferma che l'appartamento è distribuito al piano terra per l'ingresso, al piano terzo per l'abitazione vera e propria e al piano rialzato per un ripostiglio di mq 24 netti (che, si nota per inciso, non corrisponde ai mq 33 del bene conteso).
Il perito, cioè, non indica in alcun modo da quale titolo, prova o altra fonte oggettiva tragga che la consistenza delle proprietà ricomprenda anche il ripostiglio al piano rialzato e, Pt_1 pertanto, non ha rilievo in causa.
7.2.b.ii Ci si sofferma ora sul teste invocato a proprio sostegno dell'appellante.
Secondo la «[…] il teste citato dalla scrivente difesa, ha Pt_1 Tes_1 confermato che durante lo svolgimento dei lavori in data 21 maggio 2013 commissionati dalla signora “si è presentato il dott. e che il medesimo ha riferito Pt_1 Controparte_1 di essere titolare di un contratto di affitto in relazione al magazzino oggetto dei lavori “ (cfr. verbale di assunzione della prova testimoniale del 5 dicembre 2019). […]» (appello, pag. 34).
Per contro, il testimone interrogato “Sul cap. c) vero che durante lo svolgimento Tes_1 dei lavori commissionati dalla signora si è presentato il dott. e che Pt_1 Controparte_1 il medesimo ha riferito di essere titolare di un contratto di affitto in relazione al magazzino oggetto dei lavori;
” ha risposto: “sì è vero;
preciso che il dott. mi disse di Controparte_1 andare via altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri affermando che il locale fosse il suo”
(dal verbale di udienza).
La precisazione lascia ben pochi dubbi sul fatto che quel che disse a non è, CP_1 Tes_1 come riportato nel capitolo, di essere titolare di un contratto di affitto; ma che il locale fosse il suo. La parola affitto è contenuta solo nel capitolo;
e il nel confermalo in generale Tes_1
(ossia nel contesto dell'esecuzione dei lavori commissionatigli dalla per il cambio di Pt_1
pagina 18 di 24 serratura, atto che non subì inerte, ma che lo spinse a querelare la poi CP_1 Pt_1 rinviata a giudizio per il delitto di ragion fattasi: doc. 4 , ha però fatto una precisazione CP_1
(disse di andare via altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri affermando che il locale fosse il suo), che smentisce in parte qua, perché incompatibile, il fatto dedotto, dal momento che chi minaccia di chiamare i Carabinieri perché il locale è suo non può che intendere di esserne il proprietario, non l'affittuario.
Nel proprio apprezzamento della prova, la Corte è confortata da una ulteriore fonte, che
è stata messa a disposizione del contraddittorio proprio dalla ossia dal verbale di Pt_1
s.i.t. rilasciate l'11.12.2013 da in merito alla querela sporta da CP_11 Controparte_1 per il cambio di serratura (produzione successiva al ricorso introduttivo e inserita nel fascicolo telematico di primo grado e per questo visibile al collegio). Questi ha dichiarato ai Carabinieri di essere intervenuto anche lui in occasione del tentativo di scassinare la serratura da parte degli operai incaricati dalla “… informandoli che quella porta dava l'accesso ad uno Pt_1 stanzino di nostra proprietà e quindi stavano commettendo una violazione. …”: a conferma che in quella occasione è da escludere che abbia dichiarato d'essere il Controparte_1 conduttore del locale o abbia in qualche modo disconosciuto il proprio diritto di proprietà.
L'appellante, poi svaluta il teste avversario udito sempre alla medesima Testimone_2 udienza. Osserva criticamente la difesa appellante che la deposizione non dà la prova dell'animus possidendi in capo a né di suoi atti di interversione del possesso;
e che CP_1 contiene giudizi, ossia qualificazioni giuridiche del possesso.
In realtà, la testimonianza è stata del seguente tenore (dal verbale):
Cap 1) " Dite se è vero che il Dr. e dopo di lui il Dr. hanno CP_7 Controparte_1 posseduto dal 01 agosto 1962 e per quanto a vostra conoscenza anche prima, il magazzino con ingresso a destra del piano ammezzato delle scale condominiali dell'immobile di
Grosseto via Manin n.4, ovvero il magazzino posto poco al di sotto dell'appartamento dell'immobile al primo piano che fu l'abitazione di residenza del Dr. ? ". CP_7
“Sì è vero. Sono a conoscenza della circostanza perché il magazzino è stato utilizzato come archivio dello studio del dott. e precedentemente era stata installata in CP_7 questo locale la caldaia per il riscaldamento dell'abitazione del dott. posta al CP_7 primo piano. Nel 1962 i locali erano già adibiti a caldaia”. cap 2) " Dite se è vero che il possesso dei dottori e è stato CP_7 CP_1 esercitato di guisa a proprietari, utilizzando il magazzino a loro esclusivo piacimento a fare pagina 19 di 24 data dal 1 agosto 1962 , data della vostra assunzione in Farmacia, come archivio documenti
" ?
“sì è vero”. cap 3) " Dite se è vero che nel magazzino era addirittura collocata la caldaia del riscaldamento dell'appartamento del dr. ". CP_7
“sì è vero”. cap 4) " Dite se nel periodo in cui avete svolto la vostra attività lavorativa presso la farmacia avete avuto conoscenza del contratto del notaio del 1934 che vi si mostra ( Per_9 doc. n. 1) ".
“sì è vero. Preciso che il contratto era conservato in amministrazione, sopra la farmacia. Io lavoravo sopra l'abitazione del dott. posta al primo piano dello CP_7 stabile in cui vi era la farmacia. Ero addetto alla contabilità della farmacia”.
Premesso che qui non si sta valutando la subordinata domanda di usucapione, ma la fondatezza dell'azione personale di rilascio ovvero dell'eccezione riconvenzionale del di CP_1 aver titolo sul magazzino quale proprietario, è agevole ricavare dalla deposizione che quanto meno dal 1962 chi aveva, quanto meno, il corpus possessionis era e poi suo figlio CP_7
e ciò non perché sia stato il teste a dare la qualificazione giuridica, ma perché ha CP_1 riferito per esperienza diretta che il magazzino era in concreto usato come archivio dello studio di Si può senz'altro escludere, per le censure dell'appellante, che abbia CP_7 valenza probatoria la risposta al capitolo 2, ma non anche l'ulteriore ricordo del teste, soggettivamente e oggettivamente attendibile laddove ha affermato che il contratto [del 1934] era conservato in amministrazione, sopra la farmacia. Io lavoravo sopra l'abitazione del dott. posta al primo piano dello stabile in cui vi era la farmacia. Ero addetto CP_7 alla contabilità della farmacia.
Pare evidente al collegio che la deposizione è, pur non certo di per sé sola decisiva, senz'altro favorevole a perché, attestando la disponibilità sua del locale, è coerente con CP_1 la tesi di un titolo proprietario;
mentre la mancata prova di atti di interversione o di animus possidendi è qui del tutto irrilevante, perché, come si è già premesso, nono si sta qui valutando la domanda riconvenzionale di usucapione, e, per il resto, è mancata e continua a mancare da parte della la prova di un comodato (che ella era tenuta a dare a Pt_1 suffragio dell'azione personale di rilascio), che questa deposizione di certo non suffraga.
pagina 20 di 24 7.3 Alla luce degli argomenti passati in rassegna, si deve confermare, pur se in base alla motivazione qui spesa, da valere quale integrazione e correzione di quella del Tribunale, che:
(-) in primo luogo, la non ha in alcun modo dato la prova dell'esistenza del Pt_1 comodato precario, la cui cessazione sta a fondamento della sua domanda: ciò che, con forza dirimente e assorbente, caduca la sua pretesa;
(-) in secondo luogo, che, corrispondentemente, ha sufficientemente dimostrato la CP_1 sua eccezione riconvenzionale, ossia d'avere un titolo che legittima il suo possesso.
Ne segue il rigetto della domanda principale di rilascio.
7.4 La domanda subordinata di rilascio è una domanda di rivendicazione, che, come eccepito dalla parte appellata, è inammissibile;
comunque, infondata.
7.4.a È la stessa a confermare – ma il dato è documentale – che solo con «[…] Pt_1 la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'odierna appellante ha altresì spiegato, in via alternativa e/o subordinata rispetto alla domanda di restituzione del bene per occupazione sine titulo, anche una domanda di rilascio ai sensi dell'art. 948 c.c., previo accertamento della proprietà del medesimo. […]» (appello, pag. 6).
nella sua prima difesa utile (2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.), eccepì la CP_1 tardività e inammissibilità della nuova domanda, eccezione che, ignorata dal Tribunale, è stata riproposta in questa sede (comparsa di costituzione, pag. 4).
L'eccezione è manifestamente fondata.
La domanda personale di rilascio basata sul venir meno d'un titolo obbligatorio che aveva legittimato l'occupazione è irrimediabilmente diversa rispetto a quella di rivendicazione, che si fonda, per contro, sul diritto di proprietà: muta radicalmente, infatti, la causa petendi.
Pertanto, ai sensi degli artt. 702 ter co. 3^ e 183 co. 5^ c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, la avrebbe potuto svolgere l'azione, in quanto indotta dalle difese ed Pt_1 eccezioni di al più tardi, all'udienza ex art. 183 c.p.c.; e non, come ha fatto, nella 1^ CP_1 memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., quando ne era ormai decaduta.
7.4.b È appena il caso di aggiungere, per completezza, che la domanda di rivendicazione sarebbe del tutto infondata, per gli stessi argomenti che si sono già passati in rassegna.
pagina 21 di 24 era qui gravata della probatio diabolica tipica del mezzo esperito in subordine Pt_1
e non l'ha certo adempiuto, a tal fine essendo sufficiente notare che le prove offerte non individuano alcun possesso suo o dei suoi danti causa protrattosi per almeno venti anni;
men che meno un diverso titolo d'acquisto a titolo originario suo o di danti causa;
e che, anzi, risalendo sulla linea dei suoi danti causa, si trova quel che nel 1934 vendette Persona_8
a un dante causa di il magazzino conteso. CP_1
8. Il decimo motivo è automaticamente caducato.
Esso ripropone una domanda risarcitoria che ha come presupposto l'accoglimento della domanda di rilascio, così che, rigettata quella, viene meno anche questa.
9. L'appello incidentale di è assorbito, in quanto proposto solo per il Controparte_1 subordinato caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario.
10. Breve trattazione a parte merita la posizione di CP_2
L'appello svolto dalla nei confronti della società è non solo manifestamente Pt_1 infondato, ma pretestuoso.
infatti, s'è difesa negando di avere mai occupato il magazzino, essendo CP_2 conduttrice di locali a uso ufficio di ma non anche di quel (fisicamente) distinto locale. CP_1
Non solo in prime cure, ma anche con il gravame, tale difesa – che non è contraddetta da alcuna prova, che spettava all'attrice fornire - non è in alcun modo toccata da che, Pt_1 ciò nonostante, pretende che la condanna al rilascio e al risarcimento colpisca anche la società appellata.
L'appello va dunque rigettato e la condannata, ai sensi dell'art. 96 co. 3^ c.p.c., Pt_1 per responsabilità processuale aggravata, dal momento che quanto si è appena posto in luce rende evidente che l'impugnazione è stata svolta, quanto meno, con colpa grave.
La somma oggetto di condanna va individuata, secondo adeguato criterio equitativo, nella metà degli oneri processuali, come in seguito liquidati (infra, § 11.2), e, dunque, in €
(3.966,00 : 2=) 1.983,00.
pagina 22 di 24 11. Resta la regolazione delle spese processuali del grado.
11.1 secondo soccombenza, deve rimborsare a ciascuna delle controparti i costi Pt_1 della causa di secondo grado.
Esse, viste le due distinte note spese delle parti vittoriose, si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi.
Il valore di causa va determinato sommando quelli della domanda di rilascio e di risarcimento.
Mentre la seconda domanda vale € 26.040,00 (tale essendo la somma richiesta dalla nelle sue conclusioni), la prima, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., va determinata, pur in Pt_1 difetto della rendita catastale del magazzino e tenuto conto della sua natura e della sua estensione e di quanto emerge dagli atti, in una somma che non può certo aumentare il predetto valore oltre lo scaglione di riferimento, ossia oltre 52mila euro;
ove, poi, la si considerasse causa di valore indeterminabile (basso), non vi sarebbe in concreto alcuna variazione di scaglione.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per tenere conto della modesta attività di trattazione in concreto svolta) ed
€ 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori.
11.2 Peraltro, poiché la nota delle spese, ove venga prodotta, funge da limite della richiesta di rimborso (Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367), a si deve liquidare la minor somma di € 5.809,00 CP_1
(oltre accessori e spese vive per € 355,50); e a la minor somma di € 3.966,00 (otre CP_2 oneri), poiché quelli sono gli importi domandati.
11.3 Va disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da dal momento che non CP_1 si ravvisa in capo alla a dispetto dell'infondatezza dell'appello, né dolo, né colpa Pt_1 grave.
11.4 Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della sola appellante principale.
P.Q.M.
pagina 23 di 24 La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 assorbito l'appello incidentale di quest'ultimo, nonché nei confronti di CP_2 avverso la sentenza n. 6/2022 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il'11.1.2022;
2. condanna a pagare a ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la Parte_1 CP_2 somma di € 1.983,00;
3. condanna a rimborsare a le spese processuali Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi € 6.164,50, di cui € 355,50 per esborsi ed €
5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. condanna a rimborsare a le spese processuali del Parte_1 CP_2 presente grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
5. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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