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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1146/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1146/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Strancia Antonio del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Cirò Marina, Via Marche, n.
12;
RICORRENTE contro
– in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell medesimo. CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 378 2024
00005560 06 000, notificato in data 14 ottobre 2024, a mezzo del quale l CP_1
convenuto aveva richiesto il pagamento della somma di Euro11.114,24, a titolo di maggior contribuzione dovuta, in relazione alle annualità 2015-2017, in ragione della perdita, da parte del contribuente, del diritto alla fruizione del regime contributivo agevolato collegato al c.d. “regime fiscale forfettario”.
A fondamento della domanda, eccepiva: - l'intervenuto adempimento dell'obbligazione contributiva afferente l'annualità 2016; - la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo dei crediti rivendicati ex art. 25 Dlgs 46/99; - l'estinzione delle pretese contributive per prescrizione quinquennale.
Poste tali premesse fattuali, la contribuente chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo SI. Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare: ricorrendo il grave ed irreparabile pregiudizio arrecato alla ricorrente dall'ingiusta richiesta di pagamento avanzata con l'avviso di addebito ed in forza della fondatezza dei motivi di cui sopra sospendere
l'esecuzione dell'avviso impugnato;
nel merito: in considerazione delle inequivocabili argomentazioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare non dovute ed estinte le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000, e per
l'effetto accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace il suddetto avviso di addebito nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in quanto infondato ed illegittimo con ogni consequenziale statuizione di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite, col favore della distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
1.2. Con memoria difensiva del 9.01.2025, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 25.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. In fatto, risulta provato in quanto risultante per tabulas ovvero incontestato tra le parti:
- che la SI.ra ha presentato istanza di adesione al regime agevolato ex L. Pt_1
208/2015 in data 28.02.2015;
- che la contribuente ha, dunque, beneficiato del regime agevolato sin dall'annualità
2015;
- che, a seguito di una segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate, è stato appurato che la sig.ra aveva compilato il quadro RG (compilazione imposta agli Pt_1
esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n.
600 del 1973) in luogo del quadro LM (compilazione imposta a coloro che dichiarino i redditi derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinati ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni); - che la contribuente non ha mai presentato una dichiarazione integrativa, compilando in modo corretto il quadro LM;
- che, dunque, difettando tale adempimento, l ha proceduto alla Controparte_2
revoca del regime agevolato a decorrere dal 2015, comunicandola alla contribuente nel marzo 2020, con conseguente ripristino del regime contributivo ordinario;
- che, a mezzo dell'avviso di addebito impugnato nella presente sede, l
[...]
ha rivendicato il pagamento della contribuzione differenziale dovuta. CP_2
2.3. In punto di diritto, occorre evidenziare che l'art. 1 co. 54 – 89 della L.
23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d'impresa, di arte o professione in forma individuale.
L'utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.
Con riferimento all'agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, il suo utilizzo necessita la presentazione di un'apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
L'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:
- ai soli imprenditori individuali (con esclusione, quindi, dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata ex 335/95 oppure CP_1
alle Casse professionali private);
- che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.
L'agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la CP_3
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. La suddetta riduzione opera, sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. CP_1
19.2.2016 n. 35).
Considerato che il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi
- volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, ovvero involontariamente, per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative - anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento (opzione o fuoriuscita).
Qualora il regime cessi per effetto dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, della sua illegittima fruizione, l'agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall'anno per il quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per il regime forfetario.
La cessazione dell'agevolazione determina:
- ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevo-lato ai fini reddituali.
Come detto, l'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all , secondo le modalità definite dal medesimo CP_1
Istituto con le circolari n. 29 del 10.2.2015 e n. 35 del 19.2.2016.
L , in particolare, con la circolare n. 35 del 19.02.2016 - avente ad oggetto CP_1
“Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale.
Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014 numero 190 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015 numero 208” -, al punto n. 3) ha così precisato: “Si ribadisce che per i soggetti già esercenti attività d'impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 Febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 Febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempre ché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge” e, ancora, “L'uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi: - venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine il fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire”.
Nella circolare n. 29 del 10.02.2015, al punto 4) - intitolato “Modalità di uscita CP_1
dal regime agevolato e relativa decorrenza” -, è così previsto: “Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
2.4. Orbene, così delineata la normativa applicabile alla fattispecie in controversia, la posizione assunta dall convenuto si appalesa del tutto legittima, ove solo si CP_1
consideri che – pur essendo pacifiche, nel caso di specie, sia la presentazione del modulo di adesione, ad opera della contribuente, entro la data prevista (ossia il 28 febbraio dell'anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato), sia il possesso dei requisiti per la fruizione del regime fiscale agevolato c.d. “forfetario” – si è verificata, nell'ipotesi in controversia, una delle condizioni previste per l'uscita dal predetto regime, poiché risulta agli atti una comunicazione dell'Agenzia delle
Entrate, a mezzo della quale l è stato reso edotto della mancata adesione ab CP_1
origine, ad opera della contribuente, al regime fiscale agevolato (in ragione della mancata compilazione da parte della stessa del quadro LM).
Sotto tale ultimo profilo, invero, come testé precisato, la contribuente ha compilato il quadro RG (compilazione imposta agli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973), in luogo del quadro LM, relativo al “Regime forfettario”; né la stessa ha mai trasmesso ad Agenzia delle
Entrate una dichiarazione integrativa, compilando in modo corretto il quadro LM.
Per tali motivi, considerato che il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, la posizione assunta dall'istituto è legittima.
Infondata è, altresì, l'eccezione di adempimento formulata da parte opponente in relazione alla contribuzione relativa all'annualità 2016, ove solo si consideri che, con l'avviso di addebito opposto, l convenuto ha rivendicato il pagamento della CP_1
contribuzione differenziale dovuta (detratte, cioè, le somme già corrisposte dalla contribuente), in ragione della decadenza della contribuente dall'agevolazione contributiva inizialmente riconosciuta, in relazione alle annualità ivi indicate.
Di talché, in difetto di allegazioni ulteriori in ordine ad eventuali errori di calcolo commessi dall'Istituto nella quantificazione di tale contribuzione differenziale,
l'eccezione attorea deve essere rigettata.
Poiché, dunque, non ricorrono, nella fattispecie in controversia, i requisiti prescritti ai fini della fruizione dell'agevolazione contributiva di cui alla legge n. 190/2014 in relazione alle annualità dedotte, la pretesa avanzata dall appare fondata;
di CP_1
talché, le somme di cui all'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000 risultano dovute.
2.5. L'eccepita decadenza dall'iscrizione al ruolo è pariementi infondata. Si osserva, invero, che, come correttamente evidenziato dall convenuto, la CP_1
(per ipotesi) violazione dell'art. 25 in esame non comporterebbe la conseguenza pretesa infondatamente da parte ricorrente, nel senso della non debenza dei contributi.
Invero, numerosi precedenti della Suprema Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del
2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato, hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In particolare, da ultimo, Cass. n. 1558/2020, nel ribadire tale orientamento, ha chiarito che depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che, per principio generale, le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del
2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, così evidenziato: “la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia, risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007).
11. Se, dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).
12. Ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n.
12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio
(artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.), sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
13. In conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
14. Alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n.
264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente.
15. In conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte,
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma…” (Cass. n. 1558/2020).
Ne deriva dunque - alla luce dei richiamati principi consacrati dalla Suprema Corte –
l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte opponente e fondata sul richiamo della disposizione di cui all'art. 25 d.lgs. 46/99 e, conseguentemente, della tesi della consequenziale non debenza dei contributi per effetto della violazione della norma in questione.
2.6. Infine, anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare, come dedotto anche dall'Amministrazione convenuta, che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha introdotto una speciale causa di sospensione della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tale disposizione, infatti, rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 – pari a 129 giorni – non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina – analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 – la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme – articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 – che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare n. 126 del 10.08.2021: CP_1
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione: “a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, considerando la sospensione della prescrizione nonché la notificazione alla contribuente del provvedimento di revoca del riconoscimento del regime agevolato avvenuta nel marzo 2020 (provvedimento avente pacificamente natura di atto interruttivo del termine prescrizionale), il credito sotteso all'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000 non risulta essere già prescritto.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 2.697,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da con ricorso depositato in Parte_1
data 20 novembre 2024, e, per l'effetto, dichiara dovute ad le somme di cui CP_1
all'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000, emesso dall di Parma e CP_1
notificato in data 14 ottobre 2024.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell convenuto, spese che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi CP_1
professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1146/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al Parte_1
ricorso, dall'Avv.to Strancia Antonio del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Cirò Marina, Via Marche, n.
12;
RICORRENTE contro
– in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell medesimo. CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 20.11.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 378 2024
00005560 06 000, notificato in data 14 ottobre 2024, a mezzo del quale l CP_1
convenuto aveva richiesto il pagamento della somma di Euro11.114,24, a titolo di maggior contribuzione dovuta, in relazione alle annualità 2015-2017, in ragione della perdita, da parte del contribuente, del diritto alla fruizione del regime contributivo agevolato collegato al c.d. “regime fiscale forfettario”.
A fondamento della domanda, eccepiva: - l'intervenuto adempimento dell'obbligazione contributiva afferente l'annualità 2016; - la decadenza dalla potestà di iscrizione a ruolo dei crediti rivendicati ex art. 25 Dlgs 46/99; - l'estinzione delle pretese contributive per prescrizione quinquennale.
Poste tali premesse fattuali, la contribuente chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo SI. Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via preliminare: ricorrendo il grave ed irreparabile pregiudizio arrecato alla ricorrente dall'ingiusta richiesta di pagamento avanzata con l'avviso di addebito ed in forza della fondatezza dei motivi di cui sopra sospendere
l'esecuzione dell'avviso impugnato;
nel merito: in considerazione delle inequivocabili argomentazioni di cui al presente ricorso, accertare e dichiarare non dovute ed estinte le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000, e per
l'effetto accogliere l'opposizione e dichiarare nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace il suddetto avviso di addebito nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in quanto infondato ed illegittimo con ogni consequenziale statuizione di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite, col favore della distrazione ex art. 93
c.p.c.”.
1.2. Con memoria difensiva del 9.01.2025, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 25.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. In fatto, risulta provato in quanto risultante per tabulas ovvero incontestato tra le parti:
- che la SI.ra ha presentato istanza di adesione al regime agevolato ex L. Pt_1
208/2015 in data 28.02.2015;
- che la contribuente ha, dunque, beneficiato del regime agevolato sin dall'annualità
2015;
- che, a seguito di una segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate, è stato appurato che la sig.ra aveva compilato il quadro RG (compilazione imposta agli Pt_1
esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n.
600 del 1973) in luogo del quadro LM (compilazione imposta a coloro che dichiarino i redditi derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, determinati ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni); - che la contribuente non ha mai presentato una dichiarazione integrativa, compilando in modo corretto il quadro LM;
- che, dunque, difettando tale adempimento, l ha proceduto alla Controparte_2
revoca del regime agevolato a decorrere dal 2015, comunicandola alla contribuente nel marzo 2020, con conseguente ripristino del regime contributivo ordinario;
- che, a mezzo dell'avviso di addebito impugnato nella presente sede, l
[...]
ha rivendicato il pagamento della contribuzione differenziale dovuta. CP_2
2.3. In punto di diritto, occorre evidenziare che l'art. 1 co. 54 – 89 della L.
23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d'impresa, di arte o professione in forma individuale.
L'utilizzo del regime consente di determinare in modo forfetario il reddito imponibile, mediante un coefficiente di redditività differente in base alla tipologia di attività svolta, e di tassarlo applicando un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale pari al 15%.
Con riferimento all'agevolazione relativa alla determinazione dei contributi previdenziali, il suo utilizzo necessita la presentazione di un'apposita domanda secondo le modalità e i termini di seguito riepilogati.
L'agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:
- ai soli imprenditori individuali (con esclusione, quindi, dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione separata ex 335/95 oppure CP_1
alle Casse professionali private);
- che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fini reddituali.
L'agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti alle predette applicando al reddito forfetario (assoggettato ad imposta sostitutiva) “la CP_3
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento”. La suddetta riduzione opera, sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente (circ. CP_1
19.2.2016 n. 35).
Considerato che il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi
- volontariamente, a seguito di esercizio dell'opzione per il regime ordinario, ovvero involontariamente, per la perdita dei requisiti d'accesso o la verifica di una delle cause ostative - anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento (opzione o fuoriuscita).
Qualora il regime cessi per effetto dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, della sua illegittima fruizione, l'agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall'anno per il quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per il regime forfetario.
La cessazione dell'agevolazione determina:
- ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevo-lato ai fini reddituali.
Come detto, l'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all , secondo le modalità definite dal medesimo CP_1
Istituto con le circolari n. 29 del 10.2.2015 e n. 35 del 19.2.2016.
L , in particolare, con la circolare n. 35 del 19.02.2016 - avente ad oggetto CP_1
“Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale.
Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014 numero 190 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015 numero 208” -, al punto n. 3) ha così precisato: “Si ribadisce che per i soggetti già esercenti attività d'impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 Febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 Febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempre ché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge” e, ancora, “L'uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi: - venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine il fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire”.
Nella circolare n. 29 del 10.02.2015, al punto 4) - intitolato “Modalità di uscita CP_1
dal regime agevolato e relativa decorrenza” -, è così previsto: “Il comma 82 della nuova norma prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.
2.4. Orbene, così delineata la normativa applicabile alla fattispecie in controversia, la posizione assunta dall convenuto si appalesa del tutto legittima, ove solo si CP_1
consideri che – pur essendo pacifiche, nel caso di specie, sia la presentazione del modulo di adesione, ad opera della contribuente, entro la data prevista (ossia il 28 febbraio dell'anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato), sia il possesso dei requisiti per la fruizione del regime fiscale agevolato c.d. “forfetario” – si è verificata, nell'ipotesi in controversia, una delle condizioni previste per l'uscita dal predetto regime, poiché risulta agli atti una comunicazione dell'Agenzia delle
Entrate, a mezzo della quale l è stato reso edotto della mancata adesione ab CP_1
origine, ad opera della contribuente, al regime fiscale agevolato (in ragione della mancata compilazione da parte della stessa del quadro LM).
Sotto tale ultimo profilo, invero, come testé precisato, la contribuente ha compilato il quadro RG (compilazione imposta agli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973), in luogo del quadro LM, relativo al “Regime forfettario”; né la stessa ha mai trasmesso ad Agenzia delle
Entrate una dichiarazione integrativa, compilando in modo corretto il quadro LM.
Per tali motivi, considerato che il presupposto per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, la posizione assunta dall'istituto è legittima.
Infondata è, altresì, l'eccezione di adempimento formulata da parte opponente in relazione alla contribuzione relativa all'annualità 2016, ove solo si consideri che, con l'avviso di addebito opposto, l convenuto ha rivendicato il pagamento della CP_1
contribuzione differenziale dovuta (detratte, cioè, le somme già corrisposte dalla contribuente), in ragione della decadenza della contribuente dall'agevolazione contributiva inizialmente riconosciuta, in relazione alle annualità ivi indicate.
Di talché, in difetto di allegazioni ulteriori in ordine ad eventuali errori di calcolo commessi dall'Istituto nella quantificazione di tale contribuzione differenziale,
l'eccezione attorea deve essere rigettata.
Poiché, dunque, non ricorrono, nella fattispecie in controversia, i requisiti prescritti ai fini della fruizione dell'agevolazione contributiva di cui alla legge n. 190/2014 in relazione alle annualità dedotte, la pretesa avanzata dall appare fondata;
di CP_1
talché, le somme di cui all'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000 risultano dovute.
2.5. L'eccepita decadenza dall'iscrizione al ruolo è pariementi infondata. Si osserva, invero, che, come correttamente evidenziato dall convenuto, la CP_1
(per ipotesi) violazione dell'art. 25 in esame non comporterebbe la conseguenza pretesa infondatamente da parte ricorrente, nel senso della non debenza dei contributi.
Invero, numerosi precedenti della Suprema Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del
2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato, hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In particolare, da ultimo, Cass. n. 1558/2020, nel ribadire tale orientamento, ha chiarito che depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che, per principio generale, le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte cost. ord., n. 111 del
2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn.22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha, in particolare, così evidenziato: “la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia, risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007).
11. Se, dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).
12. Ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n.
12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio
(artt. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.), sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
13. In conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati).
14. Alla luce di queste premesse, si è aggiunto (v. Cass. n. 8822 del 2017) che non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. n.
264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente.
15. In conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte,
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma…” (Cass. n. 1558/2020).
Ne deriva dunque - alla luce dei richiamati principi consacrati dalla Suprema Corte –
l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte opponente e fondata sul richiamo della disposizione di cui all'art. 25 d.lgs. 46/99 e, conseguentemente, della tesi della consequenziale non debenza dei contributi per effetto della violazione della norma in questione.
2.6. Infine, anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare, come dedotto anche dall'Amministrazione convenuta, che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha introdotto una speciale causa di sospensione della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tale disposizione, infatti, rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 – pari a 129 giorni – non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina – analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 – la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme – articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 – che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall con circolare n. 126 del 10.08.2021: CP_1
“
4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione: “a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020 + 129 giorni + 182 giorni)”.
Orbene, nel caso di specie, considerando la sospensione della prescrizione nonché la notificazione alla contribuente del provvedimento di revoca del riconoscimento del regime agevolato avvenuta nel marzo 2020 (provvedimento avente pacificamente natura di atto interruttivo del termine prescrizionale), il credito sotteso all'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000 non risulta essere già prescritto.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione allo scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 2.697,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da con ricorso depositato in Parte_1
data 20 novembre 2024, e, per l'effetto, dichiara dovute ad le somme di cui CP_1
all'avviso di addebito n. 378 2024 00005560 06 000, emesso dall di Parma e CP_1
notificato in data 14 ottobre 2024.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell convenuto, spese che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi CP_1
professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Ilaria Zampieri