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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067497854000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067497854000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067497854000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste sulla condanna alle spese. L' Ufficio ne chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 aprile 2025 il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n 296 2024
00674978 54, per diversi motivi, chiedendone l'annullamento.
Con controdeduzioni depositate il 14 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto rigetto del ricorso
Il 5 settembre successivo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo sulle proprie domande ma con successiva nota del 9 settembre ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che in data 20 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 2025S0324013 emesso in pari data, aveva riliquidato il modello Unico/2021 disponendo l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata.
All'udienza camerale del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità a quanto richiesto da parte ricorrente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che con provvedimento del 20 maggio 2025, in atti,
l'Agenzia delle Entrate ha annullato, in autotutela, la cartella di pagamento impugnata. La natura della decisione induce a compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna
l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore di parte dicorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025 Il giudice
RI AL
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067497854000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067497854000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067497854000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste sulla condanna alle spese. L' Ufficio ne chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 aprile 2025 il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n 296 2024
00674978 54, per diversi motivi, chiedendone l'annullamento.
Con controdeduzioni depositate il 14 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiesto rigetto del ricorso
Il 5 settembre successivo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo sulle proprie domande ma con successiva nota del 9 settembre ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che in data 20 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 2025S0324013 emesso in pari data, aveva riliquidato il modello Unico/2021 disponendo l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata.
All'udienza camerale del 18 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità a quanto richiesto da parte ricorrente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che con provvedimento del 20 maggio 2025, in atti,
l'Agenzia delle Entrate ha annullato, in autotutela, la cartella di pagamento impugnata. La natura della decisione induce a compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna
l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore di parte dicorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo il 18 settembre 2025 Il giudice
RI AL