Sentenza 18 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/10/2021, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 01237/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2018, proposto da
ST ON, OM LD Valeri, rappresentati e difesi dall'avv. Angelica Maria Nicotina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Padova, prot. 2018 - 0286370/U, del 26.07.2018, avente ad oggetto “Verifica di conformità alla normativa urbanistica-edilizia - SCIA n. 1313/2015 - riconfigurazione stazione radio base TELECOM ITALIA - codice pp65 - intervento in Via Beato Pellegrino n. 106”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e di Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, allegando di essere proprietari e residenti presso gli immobili ubicati all'interno di uno stabile confinante con l’edificio posto al civico n. 106 di Via Beato Pellegrino, sul cui tetto a terrazza è stata collocata la SRB oggetto della riconfigurazione segnalata da Telecom Italia S.p.A. (d’ora in poi Telecom) con la S.C.I.A. n. 1313/2015, acquisita al prot. gen. N. 0057466/2015, hanno lamentato un pregiudizio in termini di ridotta visuale oltre che un aggravamento del pregio estetico, oltre i limiti di tollerabilità.
Pertanto, con istanza ex art. 19, comma 6 ter , l. n. 241 del 1990, presentata in data 01.08.2016, i suddetti hanno richiesto all'Amministrazione di attivarsi per verificare se la riconfigurazione fosse stata eseguita in conformità ad un titolo adeguato e, in ogni caso, in conformità rispetto a quanto prescritto nel Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché nel Regolamento Edilizio Comunale, con adozione degli eventuali opportuni provvedimenti nel caso di riscontrate difformità dell’opera rispetto a quanto prescritto nei citati regolamenti.
Nello specifico, i ricorrenti hanno lamentato che con l'attività di riconfigurazione della SRB di cui sopra sarebbe stata realizzata non solo e non tanto la mera sostituzione delle tre antenne esistenti con sei antenne di nuova generazione, come dichiarato da Telecom nell'anzidetta Scia, bensì anche un innalzamento dell'altezza del palo su cui dette antenne sono state installate, senza adeguato titolo, in violazione degli artt. 17 e 18 del Regolamento edilizio comunale, nonché degli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Padova rispetto all’istanza sopradetta, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinnanzi all’intestato TAR, il cui giudizio si è concluso con l’emissione della sentenza sfavorevole n. 1060 del 27.11.2018.
In accoglimento dell’appello, d’altronde, il Consiglio di Stato, con sentenza 7 giugno 2018, n. 3460, ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Padova rispetto alla predetta sollecitazione, condannando l’Amministrazione a provvedere sulla predetta istanza e a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine fissato.
In esecuzione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Padova ha emesso il provvedimento prot. 2018 – 0286370 / U, del 26.07.2018, con il quale è stata riscontrata la conformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto rappresentato ed è stata ritenuta idonea e sufficiente, rispetto all’intervento accertato, la presentazione della S.C.I.A. ai sensi dell’art. 87 bis , d.lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii., nonché infondato tutto quanto evidenziato dagli odierni ricorrenti nell’istanza del 01.08.2016.
Questi ultimi, pertanto, con ricorso depositato in data 12 novembre 2018, hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, mentre con la S.C.I.A. n. 1313/2015 Telecom si era limitata a comunicare <<la riconfigurazione dei parametri radioelettrici della SRB già esistente e denominata “PP65 – PD V. BEATO PELLEGRINO, sita nel Comune di Padova>>, e che <<l’intervento in oggetto consiste nella rimozione di n. 3 antenne esistenti e nell’installazione di n. 6 antenne, 2 per settore nel sistema radiante composto da tre celle direzionali per l’inserimento del sistema LTE>>, nessuna segnalazione sarebbe stata effettuata in ordine alla modifica e/o sostituzione del palo esistente, il quale sarebbe stato, quindi, innalzato, “di fatto” e irregolarmente, rispetto alla quota preesistente; secondo parte ricorrente, ai sensi degli artt. 17 e 18 del regolamento edilizio del Comune di Padova approvato con Deliberazione di C.C. n. 41 del 05.06.2006, e in conformità al Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H (art. 9 e 10), la modifica del palo in altezza avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio del permesso di costruire, o comunque dell’autorizzazione unica comprensiva del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del precedente art. 17 R.E., nonché dell’autorizzazione all’installazione di cui all’art. 87, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”);
2. quindi, secondo parte ricorrente, la Scia, ai sensi dell’art. 87 bis , d.lgs. n. 259/2003, non sarebbe sufficiente perché laddove l’attività da realizzare si sostanzia in un intervento “impattante” dal punto di vista edilizio ed urbanistico (mediante installazione di manufatti come, ad es., torri, tralicci ecc.) il legislatore, pur nell’ottica “acceleratoria”, imporrebbe espressamente l’autorizzazione dell’Ente locale; laddove, invece, l’attività del soggetto abilitato si sostanzia nel mero ammodernamento tecnologico su infrastruttura esistente, il legislatore riterrebbe sufficiente la s.c.i.a., sul presupposto che l’ammodernamento tecnologico generalmente non va ad incidere, ad esempio, su altezze e/o volumi, con effetto impattante sull’ambiente circostante; pertanto, nel caso di specie avrebbe dovuto essere ottenuta l’autorizzazione unica ex art. 18, comma 2, del Regolamento Edilizio, o, quantomeno, l’autorizzazione di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Padova e Telecom contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 6 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa normativa.
1.1. La normativa di rango primario.
Il Capo V (recante Disposizioni relative a reti ed impianti), Titolo I, d.lgs. n. 259 del 2003 (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”), si apre con la previsione dell’art. 86, ai sensi del quale <<le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture>>.
La norma precisa che <<le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia>>.
L’art. 87 (recante procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici), detta una normativa speciale in punto titoli autorizzativi.
In particolare, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti ratione temporis , <<1. l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione>>.
L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui sopra è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati, in modo conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, e corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al suddetto articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
L’art. 87 bis (recante Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e inserito dall' articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2010 , n. 73), nella formulazione vigente ratione temporis , prevede che <<al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti>>.
L’art. 87 ter (recante variazioni non sostanziali degli impianti), poi, nella formulazione vigente ratione temporis prevede che <<al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli>>.
Va infine precisato che per apparato radio elettrico si intende: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.
1.2. La normativa secondaria richiamata in ricorso.
Il Regolamento Edilizio del Comune di Padova (approvato con Deliberazione di C.C. n.41 del 05/06/2006 ed aggiornato a seguito dell'approvazione della variante al P.I. con deliberazione di C.C. n.34 del 09/05/2016) viene invocato da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese, in relazione agli artt. 17 e 18.
La prima delle due norme in esame, definisce e disciplina le “nuove costruzioni”: in particolare, secondo la previsione del comma 1, <<sono da considerarsi interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite dagli arti. 9, 10, I I, 12, 13 e 14 del presente R.E.. Sono comunque da considerarsi tali: a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto f); b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; f) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; a) la realizzazione di depositi di merci odi materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato>>. Il comma 2, quindi, stabilisce che gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 comma I, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni.
L’art. 18 del suddetto regolamento, invece, detta una disciplina relativa alle <<infrastrutture per impianti radio elettrici>>: per quanto di interesse nello specifico caso in esame, la norma definisce “impianti radioelettrici” le antenne radiotelevisive, le antenne radiobase per telefonia e le relative strutture di sostegno. In particolare, per impianto per il servizio di telefonia mobile o stazione radiobase (SRB) considera un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. In forza del comma 2, qualora tali strutture comportino la realizzazione di pali o tralicci, siano essi costituiti da manufatti emergenti dalla copertura degli edifici, ovvero da manufatti indipendenti collocati a terra, sono soggetti ad autorizzazione unica comprensiva del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del precedente art. 17 R.E., nonché dell'autorizzazione all'installazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. I agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
Parte ricorrente, poi, fa riferimento agli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26 febbraio 2008): trattasi di regolamento, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), allo scopo di disciplinare l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, sul territorio del Comune di Padova.
In forza dell’art. 9 (recante Provvedimento autorizzatorio) <<l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In ogni caso la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV- “Vigilanza sull’attività edilizia, responsabilità e sanzioni” della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”>>.
L’art. 10, invece, prevede che <<nello svolgimento dell’istruttoria, secondo il decreto legislativo dell’ 1 agosto 2003, nr. 259, il responsabile dell'Ufficio Antenne verifica la conformità dell’intervento, al
presente Regolamento e al Piano comunale delle installazioni, nonché al Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale o, qualora vigenti, del PAT e del PI. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico>>.
La sentenza del TAR Veneto 2577/2009 pur avendo annullato gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del citato regolamento, non ha altresì annullato le su richiamate disposizioni regolamentari, astrattamente, quindi, applicabili.
2. Nel merito.
In primo luogo, occorre rilevare l’infondatezza della censura sollevata da parte ricorrente relativamente alla asserita mancata indicazione nella SCIA della modifica e/o sostituzione del palo esistente, con aumento dell’altezza dello stesso.
Infatti, per valutare la conformità dell’opera realizzata a quanto oggetto di Scia non ci si può limitare a considerare le mere espressioni verbali contenute nel modello di domanda, ma l’analisi deve essere estesa all’intera allegata documentazione, soprattutto progettuale, dalla quale emergono concretamente la consistenza e le caratteristiche delle opere realizzande.
Nel caso di specie, esaminando la relazione tecnica e gli elaborati grafici allegati all’istanza, si evince chiaramente come l’opera contemplasse la modifica/sostituzione, con innalzamento, del palo portantenne. Correttamente, quindi, il Comune ha accertato la conformità dell’opera realizzata a quanto indicato in progetto.
Per quanto concerne, poi, la questione relativa all’inapplicabilità dell’art. 87 bis , posto che, secondo parte ricorrente, la controinteressata avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003, anche tale censura risulta infondata.
Dall’esame della normativa primaria più sopra riporta riportata, infatti, emerge chiaramente che l’art. 87 bis , e, quindi, la mera segnalazione certificata di inizio attività, trova applicazione non solo nel caso di “modifica delle caratteristiche trasmissive”, ma anche nel caso di “installazione di apparati” con tecnologia UMTS, sue “evoluzioni” o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti.
Nel caso di specie, l’intervento concerne l’inserimento di sistemi LTE, che sono, sostanzialmente, un’evoluzione degli apparati con tecnologia UMTS, cui è stata associata anche una modifica “strutturale” dell’apparato preesistente: d’altronde, rientrando nell’ambito applicativo della norma le ipotesi di “installazione”, anche le modifiche/sostituzioni come quella in esame sono sussumibili nella fattispecie disciplinata dall’art. 87 bis .
Tale interpretazione, oltreché rispondente al tenore testuale della disposizione, è conforme allo scopo sotteso all’introduzione di tale norma (in applicazione del criterio teleologico), atteso che l’introduzione “ad ampio raggio” della Scia (rispetto a quanto già precedentemente previsto nello stesso art. 87) è giustificato dalla finalità di <<accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile>>.
Per quanto concerne, infine, il problema del rapporto tra la normativa primaria suddetta (l’art. 87 bis) e la disciplina secondaria citata da parte ricorrente, anche in tal caso le censure di parte ricorrente non sono fondate.
Infatti, la normativa primaria sopra richiamata, nel suo complesso, ovvero gli artt. 86, 87, 87 bis e 87 ter , è finalizzata a semplificare il regime dei titoli autorizzativi degli interventi e delle opere ivi contemplate, in modo da superare la necessità, per gli operatori, di ottenere una pluralità di permessi, autorizzazioni o altri titoli formalmente e astrattamente richiesti da altra normativa di rango primario o secondario.
In tal senso, quindi, la disciplina in questione nel suo complesso comporta l’”assorbimento” sul piano formale (perché sul piano sostanziale, ad es., gli Enti pubblici coinvolti non sono, in termini generali, esautorati dal potere di valutare eventuali incompatibilità edilizie o urbanistiche, o ancora paesaggistiche che dovessero emergere anche alla luce della disciplina secondaria o di piano) dei titoli edilizi astrattamente necessari in relazione alle caratteristiche dell’opera realizzanda.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 265 del 2006 ha chiarito che l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza.
Le suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, "principi fondamentali" operanti nelle materie di competenza ripartita ("ordinamento della comunicazione", "governo del territorio", "tutela della salute": sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame".
In precedenza, la sentenza n. 129 del 2006 aveva stabilito che la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali di governo del territorio.
Dalla giurisprudenza costituzionale appena citata si deduce, perciò, che è inibito al legislatore regionale introdurre ragioni di appesantimento anche del procedimento di SCIA disciplinato dall'art. 87 bis , d.lgs. n. 259 del 2003, quand'anche esse rispondano, in linea di principio, ad interessi intestabili all'autonomia territoriale, posto che è la massima celerità del procedimento stesso costituisce principio fondamentale della materia oggetto di riparto concorrente della potestà legislativa.
Ciò posto, quindi, premesso che la disciplina di cui all’art 87 bis (inserito dall' art. 5 bis , comma 1, d.l. 25 marzo 2010 n. 40, conv. con modificazioni, in l. 22 maggio 2010, n. 73) è successiva rispetto a quella regolamentare, con conseguente applicazione del criterio ermeneutico cronologico, in considerazione del principio di gerarchia delle fonti, deve ritenersi che le disposizioni regolamentari citate debbano essere disapplicate in quanto incompatibili con la semplificazione operata dall’art. 87 bis medesimo.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, ancora recentemente (Consiglio di Stato sez. I, 25/06/2020, n.1224) ha ricordato i confini del potere di disapplicazione degli atti regolamentari, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento, sia quando sia conforme al presupposto atto normativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 154 del 1992; Id., n. 799 del 1993).
In entrambi i casi, il fondamento del potere di disapplicazione risiede nella natura normativa e non semplicemente amministrativa del regolamento, come nel caso che ci occupa, e nella necessità per il giudice di garantire piena applicazione al principio di gerarchia delle fonti e di accordare, pertanto, primazia a quella di rango superiore (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2017, n. 367; Id., sez. V, 28 settembre 2016, n. 4009; Id., 3 febbraio 2015, n. 515; Id., 20 maggio 2008, n. 2343; Id., 10 gennaio 2003, n. 35). Nel contrasto tra una norma di legge ed una norma regolamentare, il giudice deve quindi fare applicazione soltanto della prima, disapplicando la seconda anche se non fatta oggetto di espressa impugnativa giurisdizionale.
La disapplicazione si sostanzia, quindi, in un'operazione ermeneutica delle norme che disciplinano il rapporto controverso, per cui il giudice la può compiere d'ufficio e anche per la prima volta in grado di appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3623).
Nel caso di specie, trattandosi di norme regolamentari, le stesse, nella misura in cui vengono ad imporre, sotto il profilo formale, l’acquisizione di titoli differenti da quelli previsti dalla normativa primaria sopra ricordata, devono essere disapplicate, con conseguente legittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al d.m. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Comune resistente e alla società controinteressata le spese di lite che liquida, per ciascuna delle predette parti resistente e controinteressata, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO