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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2636/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in FOLIGNO, VIA RUTILI, 12, presso lo studio dell'avvocato MARIA
LAURA FICOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOSIO, 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
LUCONI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello,
APPELLATA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e Parte_1
reietta: in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie come riproposte e formulate in atto di appello
alle pagg. 46-53, da intendersi ivi integralmente ritrascritte;
nel merito: - accogliere il presente
appello sui motivi tutti formulati in atti avverso la sentenza n. 1752/2023 emessa dal Tribunale di
Monza (Giudice Relatore: Dott. Davide De Giorgio), all'esito del procedimento rubricato al n. R.G.
7250/2021, pubblicata il 26.07.2023, notificata in data 27.07.2023, e quindi in riforma della sentenza
nella parte gravata, così provvedere: - accertare e dichiarare, sulla scorta degli elementi e delle prove
indicati in atti, la falsità materiale del contenuto del documento denominato «contratto di fideiussione
a garanzia di qualunque operazione bancaria con limitazione di importo (fideiussione omnibus)» su
modello della (allora) Banca Popolare di Spoleto Spa datato «17.11.2006», in uno all'allegata busta
in tutte le parti ivi manoscritte come meglio identificate nell'atto di citazione alle pp. 2-4, accertando
che tutte le scritture manoscritte che figurano nel detto documento e nell'allegata busta postale, non
sono autografe in quanto non vergate dal Sig. ma abusivamente da terzi dopo il Parte_1
17.11.2006 senza patto di riempimento con il Sig. per i fatti e gli elementi espressi in Parte_1
atti; - adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in
pagina 2 di 10 esito all'accertamento della falsità materiale del contenuto del documento e dell'allegata busta di cui è
causa per quanto indicato in atti. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva e cpa
come per legge del doppio grado di giudizio”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis Controparte_1
reiectis: In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione
dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello
avversario per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via
principale: - rigettare l'appello spiegato dal Sig. , in quanto infondato per i motivi di Parte_1
cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Monza n. 1752/2023 del
26/07/2023; In via istruttoria: - rigettare l'istanza di ammissione di CTU grafologica, in quanto
superflua ed irrilevante. - rigettare i capitoli di prova per testi ex adverso formulati;
in subordine,
nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale, la Banca chiede sin da ora di essere ammessa
a prova contraria, così come formulata al § 7.2 della comparsa di costituzione e risposta depositata in
data 11/01/2024. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2021, agiva in giudizio davanti al Parte_1
tribunale di Monza nei confronti di , quale società incorporante per fusione Controparte_1
Banca Popolare di Spoleto Spa, proponendo querela di falso in relazione al contenuto del documento denominato “contratto di fideiussione a garanzia di qualunque operazione bancaria con limitazione di
importo (fideiussione omnibus)” del 17.11.2006 in tutte le parti manoscritte come allegate in atti,
chiedendone di accertarne la falsità materiale.
A fondamento della domanda, l'attore affermava:
1) di avere accettato di farsi nominare amministratore della Deli Srl, società che doveva realizzare il progetto imprenditoriale di riattivare le Terme di Tiberio, site in Orvieto, per farne un centro di più
pagina 3 di 10 ampio respiro, senza esserne socio, su proposta di noto imprenditore della zona che Persona_1
aveva conosciuto per motivi di lavoro, il quale gli aveva presentato il proprio commercialista Per_2
che, a sua volta, ricopriva la carica di sindaco all'interno della medesima società;
[...]
2) che la società Deli Srl veniva di fatto gestita dal che curava anche i contatti con le varie Per_2
banche;
3) che, dato che il progetto della riattivazione delle Terme stava richiedendo più tempo del previsto, il gli aveva rappresentato la possibilità di effettuare altri investimenti immobiliari, per i quali Per_2
aveva reperito un finanziamento presso la Banca Popolare di Spoleto dell'importo di € 450.000, previa sottoscrizione di un mutuo ipotecario che vedeva come garanzia i beni immobili oggetto di acquisto;
4) che di tale operazione si era occupato esclusivamente il Per_2
5) di avere sottoscritto, in qualità di amministratore, il contratto di mutuo fondiario in data 17.11.2006
presso la Filiale di Orvieto della Banca Popolare di Spoleto Spa, nonché tutta una serie di moduli, fra cui, evidentemente, anche un contratto di fideiussione omnibus, riempito solo in parte;
6) che, in particolare, le parti manoscritte del contratto di fideiussione erano state vergate da terzi successivamente alla firma, senza alcun patto di riempimento, anche nella parte relativa all'importo massimo garantito;
7) che sussistevano una serie di elementi e prove idonei a dimostrare la falsità materiale del documento.
si costituiva in giudizio, sollevando una serie di eccezioni preliminari e Controparte_2
chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, con sentenza n. 1753/2023, pubblicata il
26.07.2023, ha rigettato la querela di falso, condannando parte soccombente al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 e al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base di tre motivi che saranno analizzati nel prosieguo.
pagina 4 di 10 si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'impugnazione, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Con atto del 17.10.2023, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ha assicurato l'intervenuta lettura degli atti pervenuti, non ritenendo di formulare proprie conclusioni.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al
Collegio l'udienza del 6.11.2024, rinviata, poi, a quella del 30.04.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio rileva che va rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici, ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale va rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione;
se, come nel caso di specie, si disponga per la definizione del giudizio con sentenza, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass.
14696/2016).
2. Ciò premesso e passando ad analizzare il merito, oggetto dei tre motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale, ritenendo che spettasse al querelante provare non solo la posteriorità
della compilazione del testo, ma anche l'assenza di un accordo di riempimento, ha rigettato la domanda, non avendo l'odierno appellante assolto al proprio onere probatorio. Oggetto di appello è
pagina 5 di 10 anche quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che l'azione promossa dall'attore sarebbe di per sé incompatibile con un'ipotesi di abusivo riempimento absque pactis, configurando eventualmente un'ipotesi di abusivo riempimento contra pacta, in relazione al quale il querelante non aveva fornito i dovuti chiarimenti.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che, nel caso di specie, il contratto, al momento della sottoscrizione, mancava dei suoi contenuti essenziali, non risultando indicati né i dati del fideiussore, né, tanto meno, l'importo massimo garantito. L'appellante, inoltre,
sostiene di avere correttamente assolto al proprio onere probatorio, in quanto il CP_1 Controparte_1
non avrebbe specificatamente contestato i fatti costituitivi da lui allegati a riprova delle
[...]
modalità di riempimento della fideiussione in un momento successivo, senza alcun accordo, come si desume anche dalla apposizione di un timbro postale successivo al 17.11.2006, data di sottoscrizione del contratto.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene, conformemente al consolidato principio della Cassazione, che il sottoscrittore, se assume con querela di falso che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito senza autorizzazione, ha l'onere di provare sia che la firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento sia avvenuto absque pactis, ossia che il riempimento sia avvenuto successivamente, in assenza di un patto di riempimento (cfr. Cass. 3155/2004).
Alla luce di tale principio è del tutto condivisibile quanto affermato dal tribunale, laddove ha ritenuto non assolto tale onere probatorio, non avendo l'appellante provato che tale contratto era stato compilato nelle parti scritte a penna, successivamente, da un soggetto diverso dall'odierno appellante e che il riempimento era avvenuto in difetto di un accordo al riguardo. Nessuna rilevanza assume la circostanza che il timbro postale apposto rechi una data successiva a quella della sottoscrizione del contratto, atteso che esso ha come unico scopo quello di fare apporre al documento una data certa. Si rileva, peraltro,
pagina 6 di 10 che appare del tutto illogico che l'appellante abbia sottoscritto un foglio parzialmente in bianco senza un accordo affinché esso venisse riempito con le sue generalità, non avendo, peraltro, fornito alcuna spiegazione plausibile in ordine ai motivi per cui avrebbe dovuto sottoscrivere un modulo contenente lo schema negoziale di una fideiussione omnibus in assenza di un'intesa in ordine a un riempimento delle parti eventualmente mancanti.
Alla luce di ciò e della necessità di una prova in ordine alla mancanza di un accordo sul contenuto del contratto con riferimento alle sole parti riempite a penna (nome del fideiussore e importo massimo garantito), nessuna rilevanza assume la richiesta di una CTU grafologica, atteso che essa, anche qualora dimostrasse un riempimento successivo, non sarebbe idonea a provare la mancanza di un accordo al riguardo.
La Corte ritiene, inoltre, rilevante anche la condotta processuale posta in essere dal in altri due Pt_1
processi precedentemente promossi, ossia in quello di revocatoria proposto dalla banca davanti al tribunale di Roma (RG 12771/2011), in cui è stata accolta la domanda di quest'ultima, sulla quale si è
formato il giudicato a seguito della pronuncia della Suprema Corte, e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo proposto davanti al tribunale di Civitavecchia (20016/2012), a seguito della richiesta da parte della banca, in forza del medesimo contratto di fideiussione, di pagamento della somma di €
214.590,43. In entrambi i giudizi, infatti, l'odierno appellante si è limitato a contestare la autenticità
della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione del 17.11.2006, senza avanzare alcuna contestazione in ordine a un eventuale riempimento absque pactis. La eccezione svolta, in realtà, non ha trovato riscontro a seguito degli accertamenti grafologici svolti da un CTU, all'uopo nominato, nel procedimento per revocatoria RG 12771/2011, azionato davanti al tribunale di Roma, il quale ha accertato l'autenticità della firma apposta (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata),
oggetto di giudicato a seguito della pronuncia della Cassazione (docc. 8 e 15 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Si evidenzia, peraltro, che, successivamente al rigetto della querela di falso in pagina 7 di 10 ordine alla sottoscrizione, in entrambi i giudizi l'odierno appellante ha proposto querela di falso per abusivo riempimento del foglio firmato, dichiarata inammissibile per la novità e la contraddittorietà tra l'originale prospettazione difensiva e quella fatta valere solo in un secondo momento, che presuppone l'autenticità della sottoscrizione inizialmente disconosciuta (doc. 5 e 16 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
La Corte ritiene, inoltre, non fondato quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che la banca non avrebbe specificatamente contestato i fatti costitutivi allegati, risultando per tabulas, dalla comparsa di costituzione della appellata del giudizio di primo grado, che erano state specificatamente contestate la compilazione della fideiussione senza il consenso del e la contraddittorietà della Pt_1
condotta processuale tenuta da quest'ultimo negli altri giudizi “ove ha temerariamente sostenuto di non
avere apposto alcuna firma di proprio pugno sia in quanto volta a neutralizzare il risultato della
verificata autenticità delle sottoscrizioni apposte sul documento in contestazione” (doc. 3 del fascicolo della banca di primo grado).
Nessuna rilevanza assumono al riguardo i capitoli testimoniali formulati in sede di memorie istruttorie,
non essendo essi idonei a provare né che il modulo della fideiussione fosse stato sottoscritto su un modulo in parte non riempito, né, tanto meno, che il contenuto della fideiussione completa non corrispondesse alla volontà negoziale del sottoscrittore.
Si ritiene, peraltro, priva di rilevanza la contestazione secondo la quale la decisione del tribunale di non ammettere alla prova testimoniale sulle circostanze dedotte il teste figlio Testimone_1
dell'odierno appellato, sarebbe violativa dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 24 della
Costituzione. Si ritiene, al riguardo, del tutto condivisibile la decisione del tribunale, laddove ha evidenziato la contraddittorietà della ricostruzione offerta da parte appellante, la quale nell'ambito del giudizio per revocatoria (RG 12771/2011) aveva chiesto di provare di essersi recato in banca non già
con il figlio, come nel presente giudizio, ma con la moglie per procedere alla Parte_2
pagina 8 di 10 sottoscrizione dell'atto notarile di concessione del mutuo, non menzionando nemmeno la sottoscrizione di documenti ulteriori.
In difetto della prova che la firma sia stata apposta su un foglio non ancora interamente riempito e che il riempimento sia avvenuto absque pactis, nessuna rilevanza assume quanto eccepito da parte appellante in ordine alla nullità del contratto di fideiussione per la mancata pattuizione del tetto massimo garantito, non risultando appunto provata tale circostanza.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, Parte_1
delle questioni affrontate e del valore indeterminato di complessità media della controversia,
applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale, ex DM
147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
4. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio Parte_1
del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1
quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2636/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in FOLIGNO, VIA RUTILI, 12, presso lo studio dell'avvocato MARIA
LAURA FICOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOSIO, 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO
LUCONI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello,
APPELLATA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e Parte_1
reietta: in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie come riproposte e formulate in atto di appello
alle pagg. 46-53, da intendersi ivi integralmente ritrascritte;
nel merito: - accogliere il presente
appello sui motivi tutti formulati in atti avverso la sentenza n. 1752/2023 emessa dal Tribunale di
Monza (Giudice Relatore: Dott. Davide De Giorgio), all'esito del procedimento rubricato al n. R.G.
7250/2021, pubblicata il 26.07.2023, notificata in data 27.07.2023, e quindi in riforma della sentenza
nella parte gravata, così provvedere: - accertare e dichiarare, sulla scorta degli elementi e delle prove
indicati in atti, la falsità materiale del contenuto del documento denominato «contratto di fideiussione
a garanzia di qualunque operazione bancaria con limitazione di importo (fideiussione omnibus)» su
modello della (allora) Banca Popolare di Spoleto Spa datato «17.11.2006», in uno all'allegata busta
in tutte le parti ivi manoscritte come meglio identificate nell'atto di citazione alle pp. 2-4, accertando
che tutte le scritture manoscritte che figurano nel detto documento e nell'allegata busta postale, non
sono autografe in quanto non vergate dal Sig. ma abusivamente da terzi dopo il Parte_1
17.11.2006 senza patto di riempimento con il Sig. per i fatti e gli elementi espressi in Parte_1
atti; - adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in
pagina 2 di 10 esito all'accertamento della falsità materiale del contenuto del documento e dell'allegata busta di cui è
causa per quanto indicato in atti. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva e cpa
come per legge del doppio grado di giudizio”;
per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis Controparte_1
reiectis: In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione
dell'art. 342 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello
avversario per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, in via
principale: - rigettare l'appello spiegato dal Sig. , in quanto infondato per i motivi di Parte_1
cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Monza n. 1752/2023 del
26/07/2023; In via istruttoria: - rigettare l'istanza di ammissione di CTU grafologica, in quanto
superflua ed irrilevante. - rigettare i capitoli di prova per testi ex adverso formulati;
in subordine,
nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale, la Banca chiede sin da ora di essere ammessa
a prova contraria, così come formulata al § 7.2 della comparsa di costituzione e risposta depositata in
data 11/01/2024. - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.09.2021, agiva in giudizio davanti al Parte_1
tribunale di Monza nei confronti di , quale società incorporante per fusione Controparte_1
Banca Popolare di Spoleto Spa, proponendo querela di falso in relazione al contenuto del documento denominato “contratto di fideiussione a garanzia di qualunque operazione bancaria con limitazione di
importo (fideiussione omnibus)” del 17.11.2006 in tutte le parti manoscritte come allegate in atti,
chiedendone di accertarne la falsità materiale.
A fondamento della domanda, l'attore affermava:
1) di avere accettato di farsi nominare amministratore della Deli Srl, società che doveva realizzare il progetto imprenditoriale di riattivare le Terme di Tiberio, site in Orvieto, per farne un centro di più
pagina 3 di 10 ampio respiro, senza esserne socio, su proposta di noto imprenditore della zona che Persona_1
aveva conosciuto per motivi di lavoro, il quale gli aveva presentato il proprio commercialista Per_2
che, a sua volta, ricopriva la carica di sindaco all'interno della medesima società;
[...]
2) che la società Deli Srl veniva di fatto gestita dal che curava anche i contatti con le varie Per_2
banche;
3) che, dato che il progetto della riattivazione delle Terme stava richiedendo più tempo del previsto, il gli aveva rappresentato la possibilità di effettuare altri investimenti immobiliari, per i quali Per_2
aveva reperito un finanziamento presso la Banca Popolare di Spoleto dell'importo di € 450.000, previa sottoscrizione di un mutuo ipotecario che vedeva come garanzia i beni immobili oggetto di acquisto;
4) che di tale operazione si era occupato esclusivamente il Per_2
5) di avere sottoscritto, in qualità di amministratore, il contratto di mutuo fondiario in data 17.11.2006
presso la Filiale di Orvieto della Banca Popolare di Spoleto Spa, nonché tutta una serie di moduli, fra cui, evidentemente, anche un contratto di fideiussione omnibus, riempito solo in parte;
6) che, in particolare, le parti manoscritte del contratto di fideiussione erano state vergate da terzi successivamente alla firma, senza alcun patto di riempimento, anche nella parte relativa all'importo massimo garantito;
7) che sussistevano una serie di elementi e prove idonei a dimostrare la falsità materiale del documento.
si costituiva in giudizio, sollevando una serie di eccezioni preliminari e Controparte_2
chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, con sentenza n. 1753/2023, pubblicata il
26.07.2023, ha rigettato la querela di falso, condannando parte soccombente al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 e al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla Parte_1
base di tre motivi che saranno analizzati nel prosieguo.
pagina 4 di 10 si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'impugnazione, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Con atto del 17.10.2023, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ha assicurato l'intervenuta lettura degli atti pervenuti, non ritenendo di formulare proprie conclusioni.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al
Collegio l'udienza del 6.11.2024, rinviata, poi, a quella del 30.04.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Collegio rileva che va rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere i motivi di impugnazione non solo chiari e specifici, ma anche rilevanti, nella prospettiva della riforma perseguita dall'appellante.
Deve essere, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. prevista da tale norma,
la quale va rilevata alla prima udienza, prima ancora di procedere alla trattazione;
se, come nel caso di specie, si disponga per la definizione del giudizio con sentenza, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -, l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr. Cass.
14696/2016).
2. Ciò premesso e passando ad analizzare il merito, oggetto dei tre motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale, ritenendo che spettasse al querelante provare non solo la posteriorità
della compilazione del testo, ma anche l'assenza di un accordo di riempimento, ha rigettato la domanda, non avendo l'odierno appellante assolto al proprio onere probatorio. Oggetto di appello è
pagina 5 di 10 anche quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che l'azione promossa dall'attore sarebbe di per sé incompatibile con un'ipotesi di abusivo riempimento absque pactis, configurando eventualmente un'ipotesi di abusivo riempimento contra pacta, in relazione al quale il querelante non aveva fornito i dovuti chiarimenti.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che, nel caso di specie, il contratto, al momento della sottoscrizione, mancava dei suoi contenuti essenziali, non risultando indicati né i dati del fideiussore, né, tanto meno, l'importo massimo garantito. L'appellante, inoltre,
sostiene di avere correttamente assolto al proprio onere probatorio, in quanto il CP_1 Controparte_1
non avrebbe specificatamente contestato i fatti costituitivi da lui allegati a riprova delle
[...]
modalità di riempimento della fideiussione in un momento successivo, senza alcun accordo, come si desume anche dalla apposizione di un timbro postale successivo al 17.11.2006, data di sottoscrizione del contratto.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene, conformemente al consolidato principio della Cassazione, che il sottoscrittore, se assume con querela di falso che la sottoscrizione sia stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito senza autorizzazione, ha l'onere di provare sia che la firma sia stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento sia avvenuto absque pactis, ossia che il riempimento sia avvenuto successivamente, in assenza di un patto di riempimento (cfr. Cass. 3155/2004).
Alla luce di tale principio è del tutto condivisibile quanto affermato dal tribunale, laddove ha ritenuto non assolto tale onere probatorio, non avendo l'appellante provato che tale contratto era stato compilato nelle parti scritte a penna, successivamente, da un soggetto diverso dall'odierno appellante e che il riempimento era avvenuto in difetto di un accordo al riguardo. Nessuna rilevanza assume la circostanza che il timbro postale apposto rechi una data successiva a quella della sottoscrizione del contratto, atteso che esso ha come unico scopo quello di fare apporre al documento una data certa. Si rileva, peraltro,
pagina 6 di 10 che appare del tutto illogico che l'appellante abbia sottoscritto un foglio parzialmente in bianco senza un accordo affinché esso venisse riempito con le sue generalità, non avendo, peraltro, fornito alcuna spiegazione plausibile in ordine ai motivi per cui avrebbe dovuto sottoscrivere un modulo contenente lo schema negoziale di una fideiussione omnibus in assenza di un'intesa in ordine a un riempimento delle parti eventualmente mancanti.
Alla luce di ciò e della necessità di una prova in ordine alla mancanza di un accordo sul contenuto del contratto con riferimento alle sole parti riempite a penna (nome del fideiussore e importo massimo garantito), nessuna rilevanza assume la richiesta di una CTU grafologica, atteso che essa, anche qualora dimostrasse un riempimento successivo, non sarebbe idonea a provare la mancanza di un accordo al riguardo.
La Corte ritiene, inoltre, rilevante anche la condotta processuale posta in essere dal in altri due Pt_1
processi precedentemente promossi, ossia in quello di revocatoria proposto dalla banca davanti al tribunale di Roma (RG 12771/2011), in cui è stata accolta la domanda di quest'ultima, sulla quale si è
formato il giudicato a seguito della pronuncia della Suprema Corte, e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo proposto davanti al tribunale di Civitavecchia (20016/2012), a seguito della richiesta da parte della banca, in forza del medesimo contratto di fideiussione, di pagamento della somma di €
214.590,43. In entrambi i giudizi, infatti, l'odierno appellante si è limitato a contestare la autenticità
della sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione del 17.11.2006, senza avanzare alcuna contestazione in ordine a un eventuale riempimento absque pactis. La eccezione svolta, in realtà, non ha trovato riscontro a seguito degli accertamenti grafologici svolti da un CTU, all'uopo nominato, nel procedimento per revocatoria RG 12771/2011, azionato davanti al tribunale di Roma, il quale ha accertato l'autenticità della firma apposta (doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellata),
oggetto di giudicato a seguito della pronuncia della Cassazione (docc. 8 e 15 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Si evidenzia, peraltro, che, successivamente al rigetto della querela di falso in pagina 7 di 10 ordine alla sottoscrizione, in entrambi i giudizi l'odierno appellante ha proposto querela di falso per abusivo riempimento del foglio firmato, dichiarata inammissibile per la novità e la contraddittorietà tra l'originale prospettazione difensiva e quella fatta valere solo in un secondo momento, che presuppone l'autenticità della sottoscrizione inizialmente disconosciuta (doc. 5 e 16 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
La Corte ritiene, inoltre, non fondato quanto asserito da parte appellante in ordine al fatto che la banca non avrebbe specificatamente contestato i fatti costitutivi allegati, risultando per tabulas, dalla comparsa di costituzione della appellata del giudizio di primo grado, che erano state specificatamente contestate la compilazione della fideiussione senza il consenso del e la contraddittorietà della Pt_1
condotta processuale tenuta da quest'ultimo negli altri giudizi “ove ha temerariamente sostenuto di non
avere apposto alcuna firma di proprio pugno sia in quanto volta a neutralizzare il risultato della
verificata autenticità delle sottoscrizioni apposte sul documento in contestazione” (doc. 3 del fascicolo della banca di primo grado).
Nessuna rilevanza assumono al riguardo i capitoli testimoniali formulati in sede di memorie istruttorie,
non essendo essi idonei a provare né che il modulo della fideiussione fosse stato sottoscritto su un modulo in parte non riempito, né, tanto meno, che il contenuto della fideiussione completa non corrispondesse alla volontà negoziale del sottoscrittore.
Si ritiene, peraltro, priva di rilevanza la contestazione secondo la quale la decisione del tribunale di non ammettere alla prova testimoniale sulle circostanze dedotte il teste figlio Testimone_1
dell'odierno appellato, sarebbe violativa dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 24 della
Costituzione. Si ritiene, al riguardo, del tutto condivisibile la decisione del tribunale, laddove ha evidenziato la contraddittorietà della ricostruzione offerta da parte appellante, la quale nell'ambito del giudizio per revocatoria (RG 12771/2011) aveva chiesto di provare di essersi recato in banca non già
con il figlio, come nel presente giudizio, ma con la moglie per procedere alla Parte_2
pagina 8 di 10 sottoscrizione dell'atto notarile di concessione del mutuo, non menzionando nemmeno la sottoscrizione di documenti ulteriori.
In difetto della prova che la firma sia stata apposta su un foglio non ancora interamente riempito e che il riempimento sia avvenuto absque pactis, nessuna rilevanza assume quanto eccepito da parte appellante in ordine alla nullità del contratto di fideiussione per la mancata pattuizione del tetto massimo garantito, non risultando appunto provata tale circostanza.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, Parte_1
delle questioni affrontate e del valore indeterminato di complessità media della controversia,
applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale, ex DM
147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
4. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in via solidale da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del doppio Parte_1
del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1
quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
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