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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RG 625/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/2021 R.G., promossa DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Anna Maria Cirillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE -
CONTRO
, (cl. 1950), CP_1 Controparte_2 CP_3
, , (cl. 1973),
[...] Controparte_4 Controparte_5
(cl. 1953), , Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_2
(cl. 1955), (cl. 1959),
[...] Controparte_5 [...]
(cl. 1957), , , CP_2 Controparte_9 CP_10
, , (cl. 1988), Controparte_11 CP_12 Controparte_13
(cl. 1935), , Controparte_5 Controparte_14
, , , Controparte_15 CP_16 CP_2
, , Controparte_17 CP_18 Controparte_19
, , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , (cl. 1970),
[...] Controparte_23 Controparte_2 , , Controparte_24 Controparte_25 [...]
, (cl. 1955); Controparte_26 Controparte_27
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: Usucapione di bene immobile.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta depositate in data 23.05.2025, che qui si richiamano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare che, il terreno ubicato nel
Comune di Stilo (RC) contrada Maleni classe 3 e distinto al catasto al Foglio 50,
Particella 92, appartiene in piena proprietà all'istante per intervenuta usucapione, in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II., in persona del Responsabile protempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'istante sul terreno sopradescritto e quant'altro per legge. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
MOTIVI della DECISIONE
A) FATTO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio i numerosi soggetti indicati in epigrafe, quali eredi dei sig.ri
[...]
e , originari intestatari del bene, al fine di sentir Controparte_5 Persona_1
dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, della piena ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Stilo (RC), in Contrada Maleni, censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 50, Particella 92.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di aver posseduto l'immobile in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre vent'anni, comportandosi come unico ed esclusivo proprietario, provvedendo alla coltivazione del fondo, alla raccolta dei frutti, alla sua manutenzione e recinzione, senza mai subire contestazioni da parte dei formali intestatari o dei loro eredi.
Instaurato il giudizio e verificata la regolarità delle notifiche, anche a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice con provvedimento dell'11.07.2024, veniva dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, i quali non si costituivano in giudizio, come da verbale d'udienza del 09.04.2025.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, tra cui visura catastale storica e certificato ipotecario ventennale, e prova per testimoni. All'udienza del
13.12.2023 venivano escussi i testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
confermavano le circostanze di fatto addotte dall'attore.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle prove raccolte, all'udienza del
25.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
B) DIRITTO:
1) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE
La domanda proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, disciplinato dall'art. 1158 c.c., il quale stabilisce che "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni".
Affinché si realizzi l'acquisto per usucapione, è necessario il concorso di due elementi fondamentali: il possesso del bene e il decorso del tempo. Il possesso, ai fini dell'usucapione, deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico [Tribunale di
Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023][Tribunale Di Ancona, Sentenza n.391 del
3 Marzo 2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 28040 del 05-10-2023]. È altresì indispensabile la sussistenza dell'elemento soggettivo, il cosiddetto *animus rem sibi habendi*, che consiste nell'intenzione del possessore di esercitare sul bene un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario, manifestando una signoria indiscussa e contrapposta all'inerzia del titolare del diritto [Tribunale Di Locri, Sentenza n.6 del 7
Gennaio 2025][Tribunale di Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023]. L'onere di provare la sussistenza di tutti i predetti requisiti grava su colui che agisce per far dichiarare l'intervenuta usucapione [Cass. Civ., Sez. 6, N. 11885 del 07-05-
2019][Tribunale Di Castrovillari, Sentenza n.781 del 2 Maggio 2025]. 2) SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE: LA PROVA DOCUMENTALE E
TESTIMONIALE
Nel caso di specie, l'attore ha pienamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente attraverso una combinazione di prove documentali e testimoniali che, lette congiuntamente, forniscono un quadro probatorio solido e convincente.
a) La prova documentale: visura catastale e certificato ipotecario
La documentazione prodotta in atti si è rivelata fondamentale per la corretta instaurazione del giudizio e per la valutazione della condotta delle parti. In particolare, la certificazione catastale ha permesso di identificare con precisione l'immobile oggetto di causa (terreno in Stilo, Foglio 50, Particella 92) e di ricostruire la linea degli intestatari formali, consentendo così di evocare in giudizio tutti i litisconsorti necessari e di garantire la piena integrità del contraddittorio.
Il certificato ipotecario ventennale (doc. 17), a sua volta, assume un rilievo probatorio cruciale. Dall'esame di tale documento, infatti, non emerge alcun atto dispositivo o giudiziale posto in essere dai titolari formali del bene che possa qualificarsi come atto interruttivo del possesso ai sensi degli artt. 1165 e 1167 c.c. Le trascrizioni presenti, relative a denunce di successione, attestano meri trasferimenti formali del diritto di proprietà *mortis causa*, i quali, tuttavia, non sono di per sé idonei a interrompere il potere di fatto esercitato materialmente da un terzo sul bene, a meno che non si traducano in un'effettiva privazione del possesso [Cass. Civ., Sez. 6, N. 11885 del 07-
05-2019]. L'assenza, nel ventennio, di trascrizioni di domande giudiziali volte alla rivendica del bene, di pignoramenti o di altri atti che manifestino una concreta volontà dei proprietari di esercitare il proprio diritto, costituisce una prova negativa di grande valore, che corrobora l'affermazione attorea di un possesso mai contestato e del tutto indisturbato.
b) La prova testimoniale:
L'istruttoria orale ha fornito la prova rigorosa del possesso 'uti dominus' esercitato dal sig. per un periodo ben superiore al ventennio richiesto dalla legge. Parte_1
Il teste ha dichiarato: [“so che egli si occupa di un terreno che si trova Testimone_1 in contrada Maleni. [...] da molto più di vent'anni se ne occupa in via esclusiva l'attore.
Da alcuni lati il terreno è recintato. È stato l'attore a realizzare la recinzione [...]. Non ho mai visto alcuno dei convenuti occuparsi del terreno. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. E' lui che raccoglie i frutti e tiene pulito il terreno;
aggiunge anche qualche albero nuovo”] (verbale ud. 13.12.2023).
Analogamente, il teste ha confermato: [“posso confermare che Testimone_2
l'attore si occupa di un terreno che si trova in contrada Maleni. [...] Posso dire che egli si occupa del terreno almeno da trent'anni. [...] si occupa del terreno Parte_1
e non ho mai visto altre persone prendersi cura del bene. [...] È stato l'attore a realizzare la recinzione, tanti anni fa, penso trent'anni fa. [...] Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. E' lui che raccoglie i frutti e tiene pulito il terreno;
è stato lui a piantare molti degli alberi oggi esistenti”] (verbale ud.
13.12.2023).
Le deposizioni testimoniali, precise, concordanti e provenienti da soggetti a conoscenza diretta dei fatti, dimostrano in modo inequivocabile che l'attore ha esercitato sul fondo un potere di fatto esclusivo e palese, manifestatosi attraverso atti concreti (coltivazione, recinzione, raccolta dei frutti, manutenzione) incompatibili con il diritto altrui e apertamente contrastanti con la prolungata inerzia dei proprietari formali [Tribunale di Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023].
3) SUL VALORE DELLA CONTUMACIA DEI CONVENUTI
Come accertato in corso di causa, tutti i convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia. Tale comportamento processuale, sebbene non equivalga a un'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, assume un significativo valore indiziario. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la contumacia della parte convenuta, unita all'assenza di qualsiasi atto di opposizione, rafforza la presunzione di veridicità delle circostanze allegate dalla parte attrice, in particolare per quanto attiene al carattere pacifico, pubblico ed esclusivo del possesso [Tribunale di Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023][Tribunale Di Locri, Sentenza n.6 del 7 Gennaio 2025][Tribunale Di Ancona,
Sentenza n.391 del 3 Marzo 2025].
La mancata costituzione in giudizio dei numerosi eredi, titolari formali del bene, a fronte di una domanda di usucapione ritualmente notificata, rappresenta un'ulteriore conferma della loro totale inerzia e del disinteresse verso l'immobile, avvalorando così la tesi di un possesso esercitato dall'attore per oltre un ventennio senza alcuna turbativa o contestazione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 28040 del 05-10-2023][Tribunale Di
Castrovillari, Sentenza n.781 del 2 Maggio 2025].
4) SULLE SPESE DI LITE
Infine, in considerazione della natura della controversia, volta all'accertamento di un acquisto a titolo originario, e della mancata opposizione da parte dei convenuti contumaci, sussistono giusti motivi per non disporre alcunché in merito alle spese di lite, che restano a carico della parte che le ha anticipate [Tribunale di Prato, Sentenza
n.914 del 29 dicembre 2023][Tribunale Di Ancona, Sentenza n.391 del 3 Marzo
2025][Cass. Civ., Sez. 6, N. 11885 del 07-05-2019].
Per le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei convenuti indicati in Parte_1
epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia di: , CP_1 Controparte_2
(cl. 1950), , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
(cl. 1973), (cl. 1953), Controparte_5 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(cl. 1955), (cl. Controparte_2 Controparte_5
1959), (cl. 1957), , Controparte_2 Controparte_9
, , , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
(cl. 1988), (cl. 1935),
[...] Controparte_5 CP_14
, , ,
[...] Controparte_15 CP_16 CP_2 , , ,
[...] Controparte_17 CP_18 Controparte_19
, , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , (cl. 1970),
[...] Controparte_23 Controparte_2
, , Controparte_24 Controparte_25 [...]
, (cl. 1955); Controparte_26 Controparte_27
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ha
[...] C.F._1
acquistato per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Stilo (RC), Contrada Maleni, e distinto al
Catasto Terreni al Foglio 50, Particella 92, della superficie di 4.340 mq.
3) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
4) sulle spese di lite. CP_28
Così deciso in Locri, il 16 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuele Deidda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 625/2021 R.G., promossa DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Anna Maria Cirillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTORE -
CONTRO
, (cl. 1950), CP_1 Controparte_2 CP_3
, , (cl. 1973),
[...] Controparte_4 Controparte_5
(cl. 1953), , Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_2
(cl. 1955), (cl. 1959),
[...] Controparte_5 [...]
(cl. 1957), , , CP_2 Controparte_9 CP_10
, , (cl. 1988), Controparte_11 CP_12 Controparte_13
(cl. 1935), , Controparte_5 Controparte_14
, , , Controparte_15 CP_16 CP_2
, , Controparte_17 CP_18 Controparte_19
, , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , (cl. 1970),
[...] Controparte_23 Controparte_2 , , Controparte_24 Controparte_25 [...]
, (cl. 1955); Controparte_26 Controparte_27
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: Usucapione di bene immobile.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta depositate in data 23.05.2025, che qui si richiamano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare che, il terreno ubicato nel
Comune di Stilo (RC) contrada Maleni classe 3 e distinto al catasto al Foglio 50,
Particella 92, appartiene in piena proprietà all'istante per intervenuta usucapione, in virtù del possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR.II., in persona del Responsabile protempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'istante sul terreno sopradescritto e quant'altro per legge. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
MOTIVI della DECISIONE
A) FATTO:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio i numerosi soggetti indicati in epigrafe, quali eredi dei sig.ri
[...]
e , originari intestatari del bene, al fine di sentir Controparte_5 Persona_1
dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in proprio favore, della piena ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Stilo (RC), in Contrada Maleni, censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 50, Particella 92.
A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva di aver posseduto l'immobile in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre vent'anni, comportandosi come unico ed esclusivo proprietario, provvedendo alla coltivazione del fondo, alla raccolta dei frutti, alla sua manutenzione e recinzione, senza mai subire contestazioni da parte dei formali intestatari o dei loro eredi.
Instaurato il giudizio e verificata la regolarità delle notifiche, anche a seguito di integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice con provvedimento dell'11.07.2024, veniva dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, i quali non si costituivano in giudizio, come da verbale d'udienza del 09.04.2025.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, tra cui visura catastale storica e certificato ipotecario ventennale, e prova per testimoni. All'udienza del
13.12.2023 venivano escussi i testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
confermavano le circostanze di fatto addotte dall'attore.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle prove raccolte, all'udienza del
25.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
B) DIRITTO:
1) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI USUCAPIONE
La domanda proposta dal sig. è fondata e merita accoglimento. Parte_1
L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, disciplinato dall'art. 1158 c.c., il quale stabilisce che "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni".
Affinché si realizzi l'acquisto per usucapione, è necessario il concorso di due elementi fondamentali: il possesso del bene e il decorso del tempo. Il possesso, ai fini dell'usucapione, deve essere continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico [Tribunale di
Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023][Tribunale Di Ancona, Sentenza n.391 del
3 Marzo 2025][Cass. Civ., Sez. 2, N. 28040 del 05-10-2023]. È altresì indispensabile la sussistenza dell'elemento soggettivo, il cosiddetto *animus rem sibi habendi*, che consiste nell'intenzione del possessore di esercitare sul bene un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario, manifestando una signoria indiscussa e contrapposta all'inerzia del titolare del diritto [Tribunale Di Locri, Sentenza n.6 del 7
Gennaio 2025][Tribunale di Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023]. L'onere di provare la sussistenza di tutti i predetti requisiti grava su colui che agisce per far dichiarare l'intervenuta usucapione [Cass. Civ., Sez. 6, N. 11885 del 07-05-
2019][Tribunale Di Castrovillari, Sentenza n.781 del 2 Maggio 2025]. 2) SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE: LA PROVA DOCUMENTALE E
TESTIMONIALE
Nel caso di specie, l'attore ha pienamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente attraverso una combinazione di prove documentali e testimoniali che, lette congiuntamente, forniscono un quadro probatorio solido e convincente.
a) La prova documentale: visura catastale e certificato ipotecario
La documentazione prodotta in atti si è rivelata fondamentale per la corretta instaurazione del giudizio e per la valutazione della condotta delle parti. In particolare, la certificazione catastale ha permesso di identificare con precisione l'immobile oggetto di causa (terreno in Stilo, Foglio 50, Particella 92) e di ricostruire la linea degli intestatari formali, consentendo così di evocare in giudizio tutti i litisconsorti necessari e di garantire la piena integrità del contraddittorio.
Il certificato ipotecario ventennale (doc. 17), a sua volta, assume un rilievo probatorio cruciale. Dall'esame di tale documento, infatti, non emerge alcun atto dispositivo o giudiziale posto in essere dai titolari formali del bene che possa qualificarsi come atto interruttivo del possesso ai sensi degli artt. 1165 e 1167 c.c. Le trascrizioni presenti, relative a denunce di successione, attestano meri trasferimenti formali del diritto di proprietà *mortis causa*, i quali, tuttavia, non sono di per sé idonei a interrompere il potere di fatto esercitato materialmente da un terzo sul bene, a meno che non si traducano in un'effettiva privazione del possesso [Cass. Civ., Sez. 6, N. 11885 del 07-
05-2019]. L'assenza, nel ventennio, di trascrizioni di domande giudiziali volte alla rivendica del bene, di pignoramenti o di altri atti che manifestino una concreta volontà dei proprietari di esercitare il proprio diritto, costituisce una prova negativa di grande valore, che corrobora l'affermazione attorea di un possesso mai contestato e del tutto indisturbato.
b) La prova testimoniale:
L'istruttoria orale ha fornito la prova rigorosa del possesso 'uti dominus' esercitato dal sig. per un periodo ben superiore al ventennio richiesto dalla legge. Parte_1
Il teste ha dichiarato: [“so che egli si occupa di un terreno che si trova Testimone_1 in contrada Maleni. [...] da molto più di vent'anni se ne occupa in via esclusiva l'attore.
Da alcuni lati il terreno è recintato. È stato l'attore a realizzare la recinzione [...]. Non ho mai visto alcuno dei convenuti occuparsi del terreno. Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. E' lui che raccoglie i frutti e tiene pulito il terreno;
aggiunge anche qualche albero nuovo”] (verbale ud. 13.12.2023).
Analogamente, il teste ha confermato: [“posso confermare che Testimone_2
l'attore si occupa di un terreno che si trova in contrada Maleni. [...] Posso dire che egli si occupa del terreno almeno da trent'anni. [...] si occupa del terreno Parte_1
e non ho mai visto altre persone prendersi cura del bene. [...] È stato l'attore a realizzare la recinzione, tanti anni fa, penso trent'anni fa. [...] Non ho mai assistito a contestazioni mosse al possesso dell'attore. E' lui che raccoglie i frutti e tiene pulito il terreno;
è stato lui a piantare molti degli alberi oggi esistenti”] (verbale ud.
13.12.2023).
Le deposizioni testimoniali, precise, concordanti e provenienti da soggetti a conoscenza diretta dei fatti, dimostrano in modo inequivocabile che l'attore ha esercitato sul fondo un potere di fatto esclusivo e palese, manifestatosi attraverso atti concreti (coltivazione, recinzione, raccolta dei frutti, manutenzione) incompatibili con il diritto altrui e apertamente contrastanti con la prolungata inerzia dei proprietari formali [Tribunale di Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023].
3) SUL VALORE DELLA CONTUMACIA DEI CONVENUTI
Come accertato in corso di causa, tutti i convenuti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia. Tale comportamento processuale, sebbene non equivalga a un'ammissione dei fatti dedotti dall'attore, assume un significativo valore indiziario. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la contumacia della parte convenuta, unita all'assenza di qualsiasi atto di opposizione, rafforza la presunzione di veridicità delle circostanze allegate dalla parte attrice, in particolare per quanto attiene al carattere pacifico, pubblico ed esclusivo del possesso [Tribunale di Prato, Sentenza n.914 del 29 dicembre 2023][Tribunale Di Locri, Sentenza n.6 del 7 Gennaio 2025][Tribunale Di Ancona,
Sentenza n.391 del 3 Marzo 2025].
La mancata costituzione in giudizio dei numerosi eredi, titolari formali del bene, a fronte di una domanda di usucapione ritualmente notificata, rappresenta un'ulteriore conferma della loro totale inerzia e del disinteresse verso l'immobile, avvalorando così la tesi di un possesso esercitato dall'attore per oltre un ventennio senza alcuna turbativa o contestazione [Cass. Civ., Sez. 2, N. 28040 del 05-10-2023][Tribunale Di
Castrovillari, Sentenza n.781 del 2 Maggio 2025].
4) SULLE SPESE DI LITE
Infine, in considerazione della natura della controversia, volta all'accertamento di un acquisto a titolo originario, e della mancata opposizione da parte dei convenuti contumaci, sussistono giusti motivi per non disporre alcunché in merito alle spese di lite, che restano a carico della parte che le ha anticipate [Tribunale di Prato, Sentenza
n.914 del 29 dicembre 2023][Tribunale Di Ancona, Sentenza n.391 del 3 Marzo
2025][Cass. Civ., Sez. 6, N. 11885 del 07-05-2019].
Per le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei convenuti indicati in Parte_1
epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia di: , CP_1 Controparte_2
(cl. 1950), , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
(cl. 1973), (cl. 1953), Controparte_5 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(cl. 1955), (cl. Controparte_2 Controparte_5
1959), (cl. 1957), , Controparte_2 Controparte_9
, , , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
(cl. 1988), (cl. 1935),
[...] Controparte_5 CP_14
, , ,
[...] Controparte_15 CP_16 CP_2 , , ,
[...] Controparte_17 CP_18 Controparte_19
, , ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , (cl. 1970),
[...] Controparte_23 Controparte_2
, , Controparte_24 Controparte_25 [...]
, (cl. 1955); Controparte_26 Controparte_27
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ha
[...] C.F._1
acquistato per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di Stilo (RC), Contrada Maleni, e distinto al
Catasto Terreni al Foglio 50, Particella 92, della superficie di 4.340 mq.
3) ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.
4) sulle spese di lite. CP_28
Così deciso in Locri, il 16 luglio 2025.
Il Giudice
Emanuele Deidda