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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Massimo Gullino ____________Presidente.
Dott. Eugenio Scopelliti _________Consigliere rel.
Dott. Ginevra Chinè ____________Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art.127 ter cpc;
ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 1144/2022 emessa in data 5.7.2022 dal
Tribunale Gl di Palmi, iscritto al n. 687/2022 RGACL e vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente in [...]
6 C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mesiti, C.F._1
indirizzo di posta elettronica certificata Fax n. Email_1
0966/654071
- APPELLANTE –
E
-, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p. t.
-APPELLATA contumace
Conclusioni dell'appellante
1)Condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore con sede legale in Catanzaro via Milano, 28 al pagamento a titolo di differenze di retribuzione per i periodi di ferie godute dall'appellato per il periodo dall'agosto 2014 al novembre 2021 della somma di € 9.681,18 in luogo di quella riconosciuta nella sentenza di primo grado pari ad € 9.006,17;
2)Condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore con sede legale in Catanzaro via Milano, 28 al pagamento delle spese di lite per il giudizio di primo grado in misura superiore a quanto liquidato dal Giudice di primo grado e, comunque, in misura pari ad € 5.131,00 corrispondente ai parametri riferiti allo scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi a favore del sottoscritto Avv. Domenico Mesiti che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi;
2)Con vittoria di spese competenze ed onorari di questo grado di giudizio oltre il 15% per spese forfettarie da attribuire al sottoscritto Avv. Domenico Mesiti che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Svolgimento del processo ha agito per avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute Pt_1
in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolte e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2
dovute dal mese di agosto 2014 al mese di novembre 2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno, premesso di essere dipendente di dal 01.12.1987 con Controparte_1
la qualifica di Macchinista prima e di operatore di esercizio dopo e di prestare la sua opera presso il Centro di Gioia Tauro, ha dedotto:
- di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal
CCNL autoferrotranvieri;
- che gli è stata corrisposta una somma complessiva pari ad € 40,23 giornaliere (€ 19,16 per ERAS A ed € 21,07 per ERAS B) fino al 28.02.2019 e ad € 42,33 (€ 19,16 per ERAS
A ed € 23,17 per ERAS B) dall'01.03.2019 ma solo per le giornate di effettiva presenza (v. buste paga allegate in atti); le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente.
Chiedeva a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute dal mese di agosto 2014 al mese di novembre 2021 la somma di € 9.681,18.
Si costituiva, contestando la fondatezza della domanda, Controparte_1
rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS.; in subordine ha dedotto l'erroneità del computo della quota B) deducendo che per la maggior parte dei mesi in cui risultano goduti i giorni di congedo la retribuzione di liquidata Pt_2
era soggetta alla decurtazione delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi e quindi spettava in misura inferiore rispetto a quella richiesta, per un importo complessivo di €. 9.006,17, come da prospetto allegato.
Il Tribunale, richiamate le più significative decisioni della Corte di Giustizia (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 e 15 Persona_1
settembre 2011 causa c-155/10, e altri) , la disciplina contrattuale del compenso Per_2
in discussione, costituita dall'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007, e le caratteristiche delle due componenti dello stesso, cd “quota A” e “quota B”, affermava che la prima costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, ma che anche la seconda, in ciò contraddicendo l'assunto della società, costituisce una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo.
Escludeva, pertanto, che la prestazione rivendicata potesse configurarsi come un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, osservando che la corresponsione delle due componenti, verificabile da buste paga, era stata assolutamente costante, divenendo una parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Controparte_1
Concludeva, pertanto, che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente avesse diritto anche all'indennità come per le giornate di lavoro prestate, per entrambe le componenti A Pt_2
e B e che spettasse il minore importo calcolato in via subordinato dalla resistente;
in parziale accoglimento della domanda, veniva condannata a Controparte_1
corrispondere la somma di € 9.006,17 oltre le spese di lite quantificate in € 1.200,00, per
ERAS A) e per ERAS B, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria e rimborso spese di lite.
Con ricorso depositato il 30.9.2022 ha impugnato la sentenza per le ragioni che Pt_1
saranno appresso specificate.
L'appellata, cui è stato notificato il gravame alla PEC del procuratore costituito in primo grado, non si è costituita;
va pertanto dichiarata contumace.
Nel termine assegnato al 17.5.2024 sono state depositate note scritte di trattazione dall'appellante; la camera di consiglio è stata tenuta il 6.11..2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo si censura la quantificazione dell'importo riconosciuto al in € 9.006,17 (a fronte di una richiesta di complessivi € 9.681,18) . Pt_1 Deduce l'appellante che:
è stato allegato al ricorso il conteggio basato sulle indicazioni riportate nelle buste paga allegate al fascicolo del ricorrente e non contestate dalla società resistente;
l'importo richiesto con il ricorso introduttivo di € 40,23 fino al 28.02.2019 e di € 42,33 per il periodo successivo è perfettamente corrispondente a quanto indicato come dovuto a titolo di ERAS A e di B in tutte le buste paga del ricorrente ed allegate al fascicolo di Pt_2
primo grado;
tali importi corrispondono con quanto dovuto e pagato al per l'esecuzione delle Pt_1
mansioni dallo stesso svolte, nonché allo "status" personale e professionale del lavoratore
” , come da giurisprudenza di legittimità cui ha aderito il primo giudice (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401); il diverso conteggio proposto dalla società è indimostrato, poiché la retribuzione ordinaria risultante dalle buste paga è quella posta a base del calcolo delle differenze dovute per i periodi di ferie e tale importo deve essere riconosciuto al lavoratore anche per i periodi di ferie dallo stesso usufruiti.
E' fondato.
La motivazione con cui il primo giudice ha ridotto la somma pretesa dal è quanto Pt_1
mai generica,, esaurendosi nell'apodittica conclusione :“risultando fondata a seguito dell'esame dei conteggi prodotti in atti, l'eccezione sollevata da parte resistente relativa all'errata quantificazione del dovuto da parte del ricorrente”.
Di contro, al ricorso originario era allegato un conteggio analitico con specificazione per ogni mese nel periodo considerato dei giorni di congedo fruiti e del totale spettante moltiplicando per i predetti giorni l'importo unitario di € 40,23 (fino a febbraio 2019) e di
€ 42,33 (da marzo 2019) a titolo di ERAS;
sommando tali importi mensili da agosto 2014 ad aprile 2021 si ottiene il totale preteso nel ricorso, pari a € 9.681,18.
Ora, l' oggetto del gravame del verte unicamente sulla quota B dell' , come Pt_1 Pt_2
emerge dalla memoria di costituzione di e dalla perizia di parte a Controparte_1
essa allegata, il cui risultato finale è stato fatto proprio dal Tribunale ( € 9.006,17); in essa a partire dal settembre 2018, in luogo dell' importo di € 21,07 per ERAS B fino ad allora conteggiato, si quantificava per parte oltre la metà delle mensilità l'importo aggiornato di
€ 23.17 (corrispondente a quello preteso da mentre per la restante parte si Pt_1 procedeva a un oscuro calcolo, con differenti importi unitari , riportati in una colonna denominata Riparametrazione ERAS B .
La sola spiegazione di tale differente modalità di calcolo si rinviene nella anzidetta memoria della società (la perizia di parte consta di mere tabelle riassuntive) , dove a pag.
5 par. K si leggeva che con l'Accordo del 2011 “veniva introdotto un nuovo sistema di corresponsione della quota B per cui è stabilita la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie
e trasferte e di seguito “; si indicava poi a “a titolo di esempio relativamente ad un solo mese, quello di maggio 2019“, mensilità per la quale dall' importo a titolo di ERAS di €
639,49 veniva sottratta la somma di € 390,70 imputata a titolo di “valore accumulo trasferte”.
Nel prosieguo ( pag. 9) ribadiva la società resistente che “in base al surrichiamato nuovo sistema di corresponsione introdotto dall'accordo del 17.10.2011 al a partire Pt_1
da settembre 2018, per la maggior parte dei mesi in cui risultano goduti i giorni di congedo la retribuzione di ERAS B liquidata, essendo soggetta alla decurtazione delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi, risulta inferiore rispetto a quella che verrebbe dalla moltiplicazione del valore per i giorni di presenza e quindi il valore giornaliero va riparametrato sull'effettiva liquidazione”.
Sennonchè replicava fondatamente la difesa di che i dati in base ai quali erano Pt_1
stati sviluppati i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo erano quelli indicati dalla società resistente nelle buste paga consegnate al ricorrente, nelle quali risultano le somme corrisposte a titolo di ERAS A ed ERAS B, somme che pertanto, alla stregua di quanto ritenuto in sentenza, dovevano essere riconosciuti anche nella retribuzione dovuta per le giornate di ferie, senza detrazione alcuna .
La tesi della Società secondo cui il minore importo offerto in subordine sarebbe giustificato dall' Accordo allegato del 2011 non ha trovato riscontro alcuno , non avendo la resistente curato di specificare in quale parte e con quali concreti contenuti e comunque non rinvenendosi nel citato Accordo alcun cenno ai contributi ERAS.
La invocata decurtazione non viene neppure correlata con il necessario dettaglio alle risultanze della perizia contabile di parte, limitandosi la società a indicare (“a campione”) la sola busta paga di maggio 2019, nella quale si rinviene la detrazione da parte della società di euro 390 ma , ancora una volta, senza chiarire come il datore abbia determinato tale importo, né a quale periodo si riferirebbe.
2)Con il secondo motivo si deduce che avrebbe errato il Giudice di primo grado nel calcolare in € 1.200,00 le spese del giudizio di primo grado, violando i minimi tariffari;
anche avuto riguardo alla minore somma riconosciuta nella sentenza pari ad € 9.006,17, i parametri corrispondenti allo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, per le cause di lavoro fissati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ.. modif. prevedono i seguenti importi:
Fase di studio € 1.735,00; Fase introduttiva € 740,00; Fase istruttoria e/o di trattazione €
1.116,00; Fase decisoria € 1.540,00; per un totale quindi di € 5.131,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
E' parzialmente fondato.
I valori medi invocati dall'appellante corrispondono alla tabella n. 3 (cause di lavoro) del
DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 37/2018 ed è corretta l'individuazione del III scaglione..
Come già deciso nei numerosi precedenti di questa Corte , l'entità delle spese processuali va tuttavia definita “avendo riguardo alla serialità della controversia che emerge dalla pendenza di numerose controversie presso questa Sezione aventi lo stesso oggetto e promosse con il patrocinio dello stesso difensore, sicché si giustifica, per entrambi i gradi di giudizio, l'applicazione dei valori medi dimezzati”.
Spettano pertanto € 2.565,5 oltre accessori e distrazione ex art. 93 c.p.c., come già disposti dal primo giudice.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerando che il valore è qui pari alla sommatoria delle differenze riconosciute in appello per sorte capitale e per spese di lite del primo grado , per cui si applica il II scaglione del DM n. 147/2022 , con liquidazione come da dispositivo e distrazione in favore del procuratore antistatario .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1144/2022, emessa in data 05.07.2022 dal Tribunale di Palmi:
1)in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma: - ridetermina la somma che è tenuta a pagare a Controparte_1 [...]
a titolo di per i periodi di ferie goduti in € 9.681,18 ; Parte_1 Pt_2
- ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado, già poste a carico delle
(e distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Controparte_1
Domenico Mesiti), in € 2.565,5 per onorari, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
2) condanna a rimborsare all'appellante le spese del presente Controparte_1
grado, che liquida in € 1.457,5 oltre spese generali al 15 % iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Domenico Mesiti.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)