Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2479 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17.02.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]( CS) alla Parte_1
Via alla Via J.F. Kennedy n. 101, (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Gianpaolo Caruso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], residente in [...] alla Controparte_1
Via J. F. Kennedy n. 101, (C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. C.F._2
Giuseppe Andrea Ferraro;
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data
14.07.2018 in Acri con , dal quale è nato il [...] in Controparte_1
LL (CS) il piccolo , ha dedotto che la convivenza è divenuta Per_1 intollerabile e chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso sé, autorizzare il trasferimento del minore unitamente alla madre nel comune di Corigliano-Rossano, regolamentare il diritto di visita del padre e stabilire che quest'ultimo versi un assegno non inferiore a euro 500,00 per il mantenimento del figlio minore.
Il resistente ha aderito alla domanda principale, contestando la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente sui motivi della crisi coniugale e opponendosi alle richieste accessorie, chiedendo, invece, l'affido condiviso di con collocamento Per_1
prevalente presso di sé nella casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché porre a carico della madre un assegno di mantenimento di euro
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con attribuzione della propria quota parte di assegno unico.
All'udienza del 17.02.2025, impregiudicate le ulteriori richieste, le parti chiedevano pronunciarsi la sentenza parziale di separazione.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione, e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale, consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 3 La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Acri (CS);
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.02.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
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