TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 392/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANAUZZI ALFREDO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. TARI LILIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 26/02/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) I Signori e in quanto economicamente indipendenti Parte_2 Parte_1
e autosufficienti rinunciano reciprocamente al loro mantenimento nonché all'assegno divorzile. b) Le parti dichiarano di aver già provveduto a sistemare ogni questione di natura economico-patrimoniale in essere tra di loro, compresa la divisione di beni mobili comuni ed hanno già regolato ogni pendenza economica originata dal matrimonio e dalla separazione consensuale intervenuta in data 15.10.2002 come da scrittura privata che si allega al presente ricorso.”
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 15/12/1994 nel Comune di
LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 26/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 79, Parte 1, dell'anno 1994); compensa le spese di causa. Latina, 16/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANAUZZI ALFREDO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. TARI LILIANA, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 26/02/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 16/07/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) I Signori e in quanto economicamente indipendenti Parte_2 Parte_1
e autosufficienti rinunciano reciprocamente al loro mantenimento nonché all'assegno divorzile. b) Le parti dichiarano di aver già provveduto a sistemare ogni questione di natura economico-patrimoniale in essere tra di loro, compresa la divisione di beni mobili comuni ed hanno già regolato ogni pendenza economica originata dal matrimonio e dalla separazione consensuale intervenuta in data 15.10.2002 come da scrittura privata che si allega al presente ricorso.”
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 15/12/1994 nel Comune di
LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 26/02/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 79, Parte 1, dell'anno 1994); compensa le spese di causa. Latina, 16/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino