Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1444/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ST RS SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1444/25, promossa con ricorso depositato il 19.03.2025 da:
1) Parte_1
nata ST RS (VA) il cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Veronica BALESTRIERI del Foro di Milano (C.F. ) C.F._2
e
2) Parte_2
Nato Milano il 16.07.1988 cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Veronica BALESTRIERI del Foro di Milano (C.F. ) C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in LG OL (VA), in data 28.09.2022
(anno 2022 atto n. 12)
SENZA figli
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.03.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà comune fra i coniugi, con tutti gli arredi e pertinenze, sita in Via
Salvo d'Acquisto 3 OL OL (VA), viene assegnata alla IG.ra , che vi abiterà Parte_1
stabilmente, sostenendo tutte le spese relative alle utenze.
In attesa del relativo provvedimento giudiziale e, comunque, entro 1 mese dall'omologa di separazione o, nel caso in cui venisse celebrata l'udienza, dalla data di comparazione delle parti, il
IG , pur avendo nel contempo lasciato la casa coniugale, trasferirà altrove la propria Pt_2
residenza.
I coniugi concordano che non verrà asportato dalla casa coniugale alcun mobilio o complemento, che resteranno di proprietà della IGa con esclusione degli effetti personali del IG , il quale Pt_1 Pt_2
provvederà all'asportazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e/o comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pronuncia di separazione e/o prima udienza di comparizione delle parti.
3) I coniugi concordano che a titolo di una tantum ed a definizione di ogni qualsivoglia rapporto e/o richiesta risarcitoria e reciproco regolamento economico, il IG si impegna ed obbliga, ora per allora, a Pt_2
trasferire la quota di proprietà del 50% dell'immobile, sito in Via Salvo d'Acquisto 3 OL OL, alla IGa
entro e non oltre un mese dall'omologa di separazione o nel caso in cui venisse celebrata l'udienza Pt_1
dalla data di comparazione delle parti.
Si precisa che la vendita della quota di proprietà del IG alla IGa viene pattuita per la Pt_2 Pt_1
somma di €.40.000,00 complessiva e si da atto che la somma di €.32.000,00 è già stata interamente pagata dalla IGa al IG a compensazione con le reciproche posizioni di debito/credito e residua Pt_1 Pt_2
un importo di €8.000,00 che verrà corrisposto dalla IGa al IG in sede di vendita. Pt_1 Pt_2
Il prezzo pattuito in €.40.000,00 viene compensato nella misura di €.32.000,00 con i danni, anche morali, patiti dalla IGa nell'ambito del rapporto coniugale e concordemente valutati nel suddetto importo;
il Pt_1
residuo importo di €8.000,00 verrà corrisposto dalla IGa al IG in sede di cessione delle Pt_1 Pt_2
2 quote di proprietà dell'immobile.
4) I coniugi dichiarano espressamente che il trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Via Salvo d'Acquisto nr. 3 OL OL (VA) del IG in favore della IGa alle condizioni Pt_2 Pt_1
concordate, è espressa condizione conciliativa tra i coniugi, da considerarsi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della controversia.
5) I coniugi concordano, altresì, che le eventuali spese, ordinarie e straordinarie dell'immobile, sino al trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile del IG verrà ceduta alla IGa Pt_2
verranno ripartite in parti uguali tra i coniugi e con la cessione, ogni spesa relativa all'immobile sarà Pt_1
in capo alla proprietaria IGa Pt_1
6) Per quanto concerne i ratei del mutuo acceso presso Intesa San Paolo Filiale di Castellanza, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso resteranno a carico della IGa . Pt_1
Pertanto, la IGa con la pronuncia della separazione dei coniugi si accolla l'intera quota del mutuo Pt_1
acceso presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di Castellanza, derivante dalla sua parte di proprietà
dell'immobile per la quota del 50% e l'acquisto della quota del restante 50% dal IG . Pt_2
7) La IGa si impegna ed obbliga, ora per allora, a sostenere gli onorari notarili per la cessione di Pt_1
quota dell'immobile in suo favore, gli oneri fiscali ed ogni altra spesa relativa al trasferimento di cui al punto
3), con diritto di scegliere il proprio notaio di fiducia.
8) Il conto corrente cointestato acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Castellanza, con saldo attuale ad €.3.299,57 verrà chiuso entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e/o comunque entro e non oltre la data di omologa della separazione con distribuzione in parti uguali tra i due coniugi intestatari, al netto delle spese di chiusura.
9) Con l'esatto e puntuale adempimento di quanto stabilito nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver compiutamente regolamentato ogni loro rapporto e di non aver nulla a pretendere reciprocamente.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
11) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le Parti.
3 *** * ***
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 28.09.2022, in OL OL (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OL OL (anno 2022, atto n. 12) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __28.4.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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