Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/1972, n. 1912
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Sentenza 19 giugno 1972

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La prescrizione non solo non e rilevabile di ufficio, ma non puo neppure essere eccepita, per la prima volta, in Cassazione, per la imprescindibile necessita di accertamenti di fatto preclusi in Sede di legittimita. ( Conf 1660'69, mass n 340607).*

Per fruire dell'agevolazione tributaria prevista dalla legge 4 aprile 1953 n 261 (nella specie, registrazione con aliquota ridotta degli Atti portanti cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni a garanzia dei finanziamenti corrispettivamente concessi dalle aziende ad enti di credito contemplati dal RDL 12 marzo 1936 n 375 e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali ed industriali), e richiesto un rapporto di strumentalita necessario ed esclusivo fra cessione e finanziamento. A tale fine occorre che il negozio sia compiuto in modo tale da escludere ab origine che esso possa comunque servire ad operazioni diverse da quelle specificate nell'atto di cessione. Per l'accertamento di tale mezzo, l'indagine va condotta in conformita del disposto dell'art 8 della legge di registro, prendendo in considerazione l'intrinseco contenuto dell'atto e gli effetti che esso comunque possa determinare, indipendentemente dalla comune intenzione delle parti contraenti, in modo da stabilire se, oggettivamente, il potenziale valore strumentale dell'atto escluda che le sue clausole, considerate individualmente o nel loro complesso, possano aprire un varco attraverso il quale il negozio devii dalla sua originaria ed apparente destinazione, estendendosi ad altre operazioni che verrebbero ad usufruire indebitamente del trattamento di favore. ( V 760'71, mass n 350579; 3989'69, mass n 344456).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/1972, n. 1912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1912
    Data del deposito : 19 giugno 1972

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