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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 59/25 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dott. Federico Scioli, ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso depositato ex art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modific., ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Ennio Parte_1 C.F._1
Cerio e Isabella Fella, PEC come da registri di giustizia, nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Letto il ricorso depositato il 28/2/25, con il quale ha chiesto ai sensi dell'art. 3 l. Parte_1
n.89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico dell' Controparte_2 aperta il 14/8/2008 presso il Tribunale di Campobasso (procedimento n. 8/2008), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare chiusa con decreto del 4/9/2024, osserva quanto segue.
Preliminarmente, va affermata la competenza di questa Corte ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 89/2001, come sostituito dall'art. 1 comma 777 della legge n. 208/2015.
Va dato atto che l'istante ha depositato in copia autentica la documentazione prescritta dall'art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001.
Ai fini della tempestività dell'azione, occorre preliminarmente considerare che, nel procedimento fallimentare presupposto trovano applicazione gli artt. 119 e 26 l. fall. nella versione modificata dal D. Lgs. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 169/2007 secondo cui “il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento” e che in mancanza di prova della comunicazione “il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”. Nella fattispecie, considerato che nulla è stato dedotto in ordine alla comunicazione, la data di definitività del decreto di chiusura deve essere individuata in quella del 4/12/2024 per cui il ricorso risulta tempestivo in quanto proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001; Ai fini della valutazione della irragionevole durata del processo nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, con riferimento alla posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, si osserva che: il dies a quo coincide con la data della domanda di insinuazione al passivo, in quanto solo con essa si instaura il rapporto processuale, conformemente a quanto disposto dall'art. 94 L. fall., mentre resta irrilevante il periodo precedente alla dichiarazione di fallimento, cui il creditore è estraneo (Cass. n. 324/2024); il dies ad quem va individuato nel momento in cui il credito ammesso viene integralmente soddisfatto o, in caso di pagamento parziale o mancato soddisfacimento, alla data del decreto di chiusura del fallimento (Cass. n. 950/2011), ovvero, qualora la procedura fosse ancora in corso, al deposito del ricorso ex l. n. 89/2001. Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo in data 31/10/2008. La domanda, censita al n. 87, è stata ammessa allo stato passivo in data 20/2/2009 per l'importo complessivo di € 5.715,21, di cui 2.886,00 per stipendi ed € 147,07 per ferie e permessi non goduti,
€ 2.683,14 per TFR (cfr p. 48 All. 3).
Pertanto, la procedura presupposta si è protratta per l'istante dal 31/10/2008 (data di insinuazione al passivo) al 4/9/2024 (data del decreto di chiusura del falllimento) per un totale di 15 anni, 10 mesi e 4 giorni.
Ai fini del calcolo della durata irragionevole del procedimento che assegna al ricorrente il diritto all'indennizzo, dalla durata complessiva del giudizio va detratto il periodo di ragionevole durata stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001e succ. modif., che, per le procedure concorsuali è pari a 6 anni;
non va, invece, detratto il periodo di 3 mesi e 22 giorni (dall'8/3/2020 al 30/6/2020) per sospensione dell'attività giudiziaria dovuta all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 83, comma 10, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, in quanto non risulta che la procedura abbia subito ulteriori ritardi in virtù di tale sospensione.
Di conseguenza, la procedura ha avuto per il ricorrente una durata irragionevole pari a 9 anni, 10 mesi e 4 giorni, periodo relativamente al quale lo stesso ha maturato il diritto all'equo indennizzo.
Dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha ottenuto parziale soddisfazione del proprio credito, avendo l' corrisposto, entro il termine di ragionevole durata della procedura CP_3 concorsuale, la somma di € 5.086,75, comprensiva del TFR e delle ultime tre retribuzioni. Successivamente, ha percepito ulteriori importi pari a € 146,87 nel 2017, € 88,66 nel 2020 e € 152,77 nel 2024, in base ai rispettivi piani di riparto (cfr tabella riepilogativa p. 2 All. 5). Ciò premesso, come chiarito dalla Cassazione (n. 4746/2024), ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex L. 89/2001, rileva esclusivamente la parte di credito rimasta insoddisfatta alla scadenza del termine ragionevole di durata del procedimento - corrispondente al valore della causa ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3. Nella fattispecie, tale valore è pari al credito ammesso al passivo al netto delle somme erogate dall' per TFR e ultime tre retribuzioni e ammonta a € 628,46. Non si CP_3 considerano, invece, gli importi percepiti successivamente nei piani di riparto poiché i pagamenti sono intervenuti oltre il termine di durata ragionevole del procedimento.
Pertanto, in applicazione del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, l'indennizzo deve essere limitato a
€ 628,46, risultando inferiore all'importo minimo astrattamente liquidabile pari a € 4.000 (400,00 € per 10 anni). Va respinta la richiesta del ricorrente di riconoscimento degli interessi dal momento del deposito del ricorso nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Tale norma si applica esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto, mentre l'obbligazione da indennizzo per equa riparazione ha natura “ex lege” ed è riconducibile, ai sensi dell'art. 1173 c.c., a qualsiasi altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione conforme all'ordinamento giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord., 21/03/2019, n. 8050).
Le spese della presente procedura devono essere liquidate, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in relazione ai procedimenti monitori (v. Cass., n. 16512/2020, Cass. n. 4520/2022), per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura indicata in dispositivo, comprese tra i minimi e i medi per il patrocinio di altre parti nella medesima procedura, senza riconoscimento della maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 in quanto i collegamenti ipertestuali, pur funzionanti, non agevolano la consultazione rimandando ad allegati molto estesi in cui, nella gran parte dei casi, non è possibile effettuare la ricerca testuale.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, condanna il a pagare, senza Controparte_1 dilazione, in favore di , la somma di € 628,46 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il al pagamento delle spese del procedimento sostenute Controparte_1 dalla ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario, che liquida in € 27,00 per esborsi, € 355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, così deciso in data 17 marzo 2025
Il Consigliere designato
Dott. Federico Scioli
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dott. Federico Scioli, ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso depositato ex art. 3 L. n. 89/2001 e succ. modific., ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Ennio Parte_1 C.F._1
Cerio e Isabella Fella, PEC come da registri di giustizia, nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Letto il ricorso depositato il 28/2/25, con il quale ha chiesto ai sensi dell'art. 3 l. Parte_1
n.89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare a carico dell' Controparte_2 aperta il 14/8/2008 presso il Tribunale di Campobasso (procedimento n. 8/2008), nell'ambito della quale l'istante ha proposto domanda di ammissione del proprio credito allo stato passivo, procedura fallimentare chiusa con decreto del 4/9/2024, osserva quanto segue.
Preliminarmente, va affermata la competenza di questa Corte ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 89/2001, come sostituito dall'art. 1 comma 777 della legge n. 208/2015.
Va dato atto che l'istante ha depositato in copia autentica la documentazione prescritta dall'art. 3 comma 3 della legge n. 89/2001.
Ai fini della tempestività dell'azione, occorre preliminarmente considerare che, nel procedimento fallimentare presupposto trovano applicazione gli artt. 119 e 26 l. fall. nella versione modificata dal D. Lgs. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 169/2007 secondo cui “il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento” e che in mancanza di prova della comunicazione “il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”. Nella fattispecie, considerato che nulla è stato dedotto in ordine alla comunicazione, la data di definitività del decreto di chiusura deve essere individuata in quella del 4/12/2024 per cui il ricorso risulta tempestivo in quanto proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001; Ai fini della valutazione della irragionevole durata del processo nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, con riferimento alla posizione del creditore ammesso al passivo fallimentare, si osserva che: il dies a quo coincide con la data della domanda di insinuazione al passivo, in quanto solo con essa si instaura il rapporto processuale, conformemente a quanto disposto dall'art. 94 L. fall., mentre resta irrilevante il periodo precedente alla dichiarazione di fallimento, cui il creditore è estraneo (Cass. n. 324/2024); il dies ad quem va individuato nel momento in cui il credito ammesso viene integralmente soddisfatto o, in caso di pagamento parziale o mancato soddisfacimento, alla data del decreto di chiusura del fallimento (Cass. n. 950/2011), ovvero, qualora la procedura fosse ancora in corso, al deposito del ricorso ex l. n. 89/2001. Nella fattispecie, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo in data 31/10/2008. La domanda, censita al n. 87, è stata ammessa allo stato passivo in data 20/2/2009 per l'importo complessivo di € 5.715,21, di cui 2.886,00 per stipendi ed € 147,07 per ferie e permessi non goduti,
€ 2.683,14 per TFR (cfr p. 48 All. 3).
Pertanto, la procedura presupposta si è protratta per l'istante dal 31/10/2008 (data di insinuazione al passivo) al 4/9/2024 (data del decreto di chiusura del falllimento) per un totale di 15 anni, 10 mesi e 4 giorni.
Ai fini del calcolo della durata irragionevole del procedimento che assegna al ricorrente il diritto all'indennizzo, dalla durata complessiva del giudizio va detratto il periodo di ragionevole durata stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001e succ. modif., che, per le procedure concorsuali è pari a 6 anni;
non va, invece, detratto il periodo di 3 mesi e 22 giorni (dall'8/3/2020 al 30/6/2020) per sospensione dell'attività giudiziaria dovuta all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 83, comma 10, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, in quanto non risulta che la procedura abbia subito ulteriori ritardi in virtù di tale sospensione.
Di conseguenza, la procedura ha avuto per il ricorrente una durata irragionevole pari a 9 anni, 10 mesi e 4 giorni, periodo relativamente al quale lo stesso ha maturato il diritto all'equo indennizzo.
Dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente ha ottenuto parziale soddisfazione del proprio credito, avendo l' corrisposto, entro il termine di ragionevole durata della procedura CP_3 concorsuale, la somma di € 5.086,75, comprensiva del TFR e delle ultime tre retribuzioni. Successivamente, ha percepito ulteriori importi pari a € 146,87 nel 2017, € 88,66 nel 2020 e € 152,77 nel 2024, in base ai rispettivi piani di riparto (cfr tabella riepilogativa p. 2 All. 5). Ciò premesso, come chiarito dalla Cassazione (n. 4746/2024), ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex L. 89/2001, rileva esclusivamente la parte di credito rimasta insoddisfatta alla scadenza del termine ragionevole di durata del procedimento - corrispondente al valore della causa ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3. Nella fattispecie, tale valore è pari al credito ammesso al passivo al netto delle somme erogate dall' per TFR e ultime tre retribuzioni e ammonta a € 628,46. Non si CP_3 considerano, invece, gli importi percepiti successivamente nei piani di riparto poiché i pagamenti sono intervenuti oltre il termine di durata ragionevole del procedimento.
Pertanto, in applicazione del limite di cui all'art. 2-bis, comma 3, l'indennizzo deve essere limitato a
€ 628,46, risultando inferiore all'importo minimo astrattamente liquidabile pari a € 4.000 (400,00 € per 10 anni). Va respinta la richiesta del ricorrente di riconoscimento degli interessi dal momento del deposito del ricorso nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Tale norma si applica esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto, mentre l'obbligazione da indennizzo per equa riparazione ha natura “ex lege” ed è riconducibile, ai sensi dell'art. 1173 c.c., a qualsiasi altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione conforme all'ordinamento giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord., 21/03/2019, n. 8050).
Le spese della presente procedura devono essere liquidate, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in relazione ai procedimenti monitori (v. Cass., n. 16512/2020, Cass. n. 4520/2022), per lo scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, nella misura indicata in dispositivo, comprese tra i minimi e i medi per il patrocinio di altre parti nella medesima procedura, senza riconoscimento della maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 in quanto i collegamenti ipertestuali, pur funzionanti, non agevolano la consultazione rimandando ad allegati molto estesi in cui, nella gran parte dei casi, non è possibile effettuare la ricerca testuale.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, condanna il a pagare, senza Controparte_1 dilazione, in favore di , la somma di € 628,46 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il al pagamento delle spese del procedimento sostenute Controparte_1 dalla ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario, che liquida in € 27,00 per esborsi, € 355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Campobasso, così deciso in data 17 marzo 2025
Il Consigliere designato
Dott. Federico Scioli