Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7380 dell'anno 2023 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv.ti GRECO GIUSEPPE EMANUELE e Parte_4
LANZA PAOLA
CONTRO
(avv. Controparte_1
CIMINO MICHELE )
Si da atto che sono presenti l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. LANZA PAOLA per parte attrice l'avv. Scarbaci in sostituzione dell'avv. CIMINO MICHELE per
[...]
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi conclusivi.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7380 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
; ; e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti elettivamente domiciliati in PIAZZA SAN Parte_4
FRANCESCO DI PAOLA N. 47 , presso l'Avv. GRECO CP_1
GIUSEPPE EMANUELE e l'Avv. LANZA PAOLA che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
– attori –
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 13 AGRIGENTO,
presso l'Avv. CIMINO MICHELE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
–
OGGETTO: Responsabilita professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti
2 concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. iscritto il 30.05.2023 e regolarmente notificato veniva rappresentato che, in data 14.08.2018, la sig.ra , Parte_5
madre dei ricorrenti, a causa di forti dolori addominali, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia di CP_1
Svolti gli esami, i sanitari diagnosticavano una colecistite acuta tale da rendere necessario il ricovero nel reparto di Medicina Generale dello stesso ospedale dove, in data 17.08.2018, veniva sottoposta ad intervento di colecistotomia percutanea.
Le condizioni cliniche sembravano migliorare fino al 27.08.2018, giorno in cui alla veniva effettuato un clistere evacuativo, a seguito del quale la paziente Pt_5
iniziava a lamentare dolori addominali. Veniva quindi disposta una TAC addome in urgenza ed un intervento di laparotomia esplorativa per peritonite diffusa da perforazione accidentale.
Il secondo decorso post-operatorio era caratterizzato da severe complicazioni,
e dopo in data 27.09.2018 la paziente decedeva per insufficienza multiorgano.
A seguito dell'archiviazione del procedimento penale disposto a conclusione delle indagini preliminari, i ricorrenti ricorrevano ex art. 696-bis c.p.c. per l'accertamento della responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale che ebbero in cura la sig.ra . Pt_5
Concluso il procedimento di ATP, i ricorrenti formulavano indi ricorso ex art. 281-decies c.p.c. chiedendo che venisse dichiarata la sussistenza del nesso causale tra la morte della e il comportamento della struttura resistente e che questa Pt_5
3 venisse condannata al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale,
conseguentemente patito iure proprio e iure successionis.
Quindi chiedevano, tra l'altro e in particolare:
“1) ritenere e dichiarare la responsabilità dell' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per
[...]
cui è causa;
2) conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni ricorrenti, nelle
spiegate qualità, e per l'effetto:
3) condannare l' in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento” in favore dei ricorrenti Sig. , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
del danno non patrimoniale iure proprio patito dagli stessi per la morte della congiunta, secondo le Tabelle del Tribunale di Milano 2022, e del danno non patrimoniale iure hereditatis patito dalla congiunta, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
oltre spese di CTU e compensi professionali.
Si costituiva l' contestando l'esistenza del nesso causale Controparte_2
tra la condotta dei sanitari e il decesso della che, a parere della difesa, Pt_5
doveva ricondursi piuttosto al grave quadro clinico che la paziente riportava all'ingresso al P.S. così rappresentato: soggetto di anni 93, affetto da cardiopatia ischemica post-infartuale e broncopneumopatia cronica con focolai di polmonite acuta, in trattamento con colecistostomia per colecistite litiasica e sottoposto in data 27.08.2018 ad intervento di laparotomia esplorativa per peritonite diffusa da perforazione accidentale della giunzione retto-sigmoidea in seguito ad un clistere evacuativo.
4 Contestava poi il quantum della pretesa risarcitoria azionata.
In particolare, a sostegno delle proprie difese, la struttura sanitaria richiamava la consulenza d'ufficio svolta nel procedimento di ATP, condividendola nella misura in cui avvalorava la correttezza della gestione della paziente da parte dei sanitari che effettuarono sia la colecistostomia sia la laparotomia esplorativa per peritonite diffusa, ma contestandola nella parte in cui riconduceva nel determinismo del decesso comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti da parte del personale sanitario. Richiamando poi gli esiti della consulenza tecnica svolta in sede di indagini preliminari (cfr. consulenza C.T.P.M. in atti), la struttura resistente sosteneva che “la perforazione della giunzione retto-sigmoidea verificatesi in seguito
ad un clistere evacuativo praticato alla sig.ra in data 27/08/2018, Pt_5
rappresenta una complicanza nel corso delle pratiche assistenziali ad un paziente
grande anziano allettato affetto da pluri patologie croniche avanzate, di aspetto
chirurgico ed internistico, con alto rischio di eventi avversi (o incidenti assistenziali)”.
La ricostruzione di parte resistente, oltre ad evidenziare come la lesione intestinale sia un evento possibile, dava atto anche della circostanza che a seguito della perforazione dell'intestino la era stata repentinamente e correttamente Pt_5
sottoposta ad intervento chirurgico riparativo di laparotomia, toilette della cavità
addominale e confezionamento di sigmoidostomia su bacchetta - eseguito secondo le buone pratiche assistenziali.
Conseguentemente, la struttura chiedeva nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva che venissero ridotte proporzionalmente e gradatamente le somme richieste ex adverso.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti dei termini per note
5 conclusive ed eventuali repliche.
Il ricorso è fondato.
Il presente giudizio, come anticipato, è stato preceduto da un procedimento di
ATP in cui la CTU ivi disposta ha sufficientemente chiarito l'incidenza nel determinismo del decesso della sig.ra del clistere evacuativo scorrettamente Pt_5
eseguito.
Ebbene, considerato che nell'ambito della responsabilità civile vada adottato il criterio della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, può
affermarsi che – tenuto conto delle particolari circostanze del fatto e delle condizioni peculiari della paziente – l'evento morte si sia avverato per una causa imputabile alla struttura resistente.
Il decesso della va quindi imputato, secondo il criterio della Pt_5
“probabilità prevalente”, alla colpa della struttura.
In particolare, i CCTTUU hanno rilevato che: “Il decesso è ascrivibile alla
perforazione intestinale, avvenuta per imprudenza, negligenza ed, in ultima analisi,
imperizia, conseguente ad erronea esecuzione del clistere evacuativo. Poste le già
precarie condizioni cliniche della paziente, la sua età e le sue comorbilità, l'intervento
chirurgico subito, pur necessario ed eseguito correttamente ha innescato un processo
progressivo che ha condotto all'exitus nonostante le opportune e corrette terapie
praticate” (cfr. CTU in atti).
I CCTTUU hanno invero risposto alle osservazioni delle parti rispetto sia (i)
all'eziopatogenesi della perforazione intestinale (non citata in cartella) sia (ii) alla riconducibilità della lesione all'errore del personale della struttura, contestando la natura di evento prevedibile e non prevenibile dello stesso e confermando, infine, in maniera motivata le proprie risultanze.
6 I CCTTUU hanno inoltre specificato che, durante la degenza della Pt_5
presso la struttura, le condizioni generali stavano progressivamente migliorando fino al 17.08.2018 quando, a causa del mancato svuotamento dell'alvo, veniva disposto un clistere;
e che dall'esame della cartella clinica emergeva la perforazione della giunzione sigmoido rettale compatibile con l'esecuzione dello stesso. Hanno
chiarito come il clistere evacuativo venga frequentemente utilizzato per trattare la stitichezza o per risolvere una temporanea difficoltà nell'evacuazione ma hanno anche precisato che “L'uso del clistere, tuttavia, non è una pratica esente da rischi
più o meno dannosi per il paziente, evidenziabili principalmente nel soggetto anziano.
La sua scorretta esecuzione è una delle possibili cause di lacerazione della
mucosa intestinale.
L'incidenza stimata di perforazioni dovute a clisma del colon è, d'altra parte,
compresa tra lo 0,02% e lo 0,04%.
Tali lesioni sono favorite da vari fattori;
nel nostro caso hanno svolto un ruolo
predisponente la debolezza della parete, l'età della paziente, lo stato flogistico
precedentemente trattato con intervento chirurgico e l'allettamento della NO
. Pt_5
Date tali condizioni esso doveva essere effettuato con particolare attenzione e
prudenza […].
La corretta terapia è valsa a mantenere la paziente stazionaria per alcuni
giorni, fino a quando sono iniziati sintomi di carattere cognitivo conseguenti ad
ipossia cerebrale cronica” (cfr. CTU in atti).
Da ultimo, hanno affermato che i disturbi cognitivi della si sono Pt_5
progressivamente aggravati fino al coma ed al successivo decesso.
Le valutazioni svolte dai consulenti nel procedimento ante causam appaiono
7 condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente.
Va anche precisato che i CCTTUU hanno pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) e hanno, altresì,
esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dai CCTTPP. In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del
consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l'obbligo del-la motivazione con l'indicazione delle fonti
del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte”
(Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Ora, mentre a nulla rileva la circostanza che il CTPM abbia escluso ogni responsabilità a carico dei sanitari della struttura nel procedimento penale ai fini civilistici dell'odierna decisione dato che l'iter probatorio del processo penale è ben distinto da quello civile, e questo può a buon diritto comportare esiti processuali diversi se non opposti, a maggior ragione in materia di responsabilità sanitaria
(Cass. Civile 22520/2019), occorre soffermarsi brevemente sul rilievo delle comorbilità nell'ambito dell'accertamento del nesso causale.
Sostiene la struttura ospedaliera che “diversamente da quanto ritenuto da
parte ricorrente, non è stato dimostrato alcun nesso di causalità tra l'esecuzione del
clistere evacuativo eseguito sulla paziente in data 27.8.2019 e la morte della stessa”,
la quale “come accertato all'esito dell'esame autoptico è stata causa da arresto
cardiorespiratorio in paziente affetto da cardiopatia ischemica post-infartuale e
8 broncopneumopatia cronica con focolai di polmonite acuta” (cfr. comparsa conclusionale dell' . CP_4
Le superiori osservazioni non possono essere accolte.
Sotto il profilo del nesso causale va detto che, per il principio dell'equivalenza causale, una volta che venga accertato che la condotta umana censurata (in questo caso il clistere evacuativo in soggetto fragile con tutti rischi annessi) non si è
inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al decesso,
allora la prova del nesso causale sussiste. Ed infatti, a parere del decidente, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, ossia una prudente esecuzione del clistere evacuativo, il decesso non si sarebbe verificato secondo il criterio del
“più probabile che non” perché, date le preesistenti condizioni della paziente, la perforazione della giunzione retto-sigmoidea non avrebbe avuto possibilità di verificazione.
La condotta del personale infermieristico costituisce quindi una concausa che ha condotto all'evento morte insieme con le condizioni patologiche preesistenti, ma
è però una concausa di rilievo determinante alla luce delle condivisibili valutazioni degli ausiliari sopra richiamate. Come affermato di recente dalla Cassazione a proposito delle altre patologie preesistenti “tali condizioni preesistenti, da riguardare
quali concause dell'evento secondo insegnamento da tempo acquisito (v. Cass. Cass.
n. 15991 del 2011), sono irrilevanti agli effetti della determinazione e
commisurazione della responsabilità” (si veda Cass., ord. 8 novembre 2023, n.
31058). In tale contesto la giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente precisato che quando la misura dell'apporto causale dell'errore del medico
(accertato) sia rimasta ignota rispetto a quella riferibile alle condizioni pregresse del paziente, significa che non si conosce se la concausa esterna che si affianca a
9 quella consistente nella condotta (colposa) del convenuto sia stata o meno da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo interrompendo il nesso eziologico imputabile e superando il principio di equivalenza delle concause sotteso all'affermazione dell'eziologia materiale (si veda Cass. 5632/2023 e in motivazione
Cass. 26851/2023).
Ne consegue che la struttura – sulla quale gravava l'onere della prova del caso fortuito – non avendo comprovato che le concause naturali hanno del tutto assorbito la condotta colpevole del personale infermieristico ne risponderà per intero non essendo ipotizzabile, sul piano logico, una parcellizzazione del nesso causale.
Un eventuale pregresso stato patologico della paziente può però rilevare ai fini della quantificazione del danno risarcibile, quale concausa incidente sull'importo liquidato sul piano della equitativa valutazione del danno ex art. 1226 c.c. Per
usare le parole della Cassazione, anziché sotto il profilo dell'accertamento in via equitativa della frazione di nesso di causalità ad esso ascrivibile (c.d. criterio equitativo proporzionale del nesso di causalità), uno stato patologico pregresso può
assumere rilievo, solo sul “diverso (e successivo) piano della delimitazione
dell'ambito del danno risarcibile e di determinazione dell'ammontare del quantum
risarcitorio dovuto mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” (Si veda Cass.
civ., sez. III, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3893).
Orbene, come evidenziato dai CCTTUU, ritenuto il corretto comportamento dei sanitari nell'esecuzione corretta dei due interventi e delle terapie praticate, quello che più rileva è stata l'esecuzione imprudente del clistere evacuativo. Il sanitario,
pure di fronte ad un'attività di routine con bassissime percentuali di perforazione,
non ha tenuto conto del fragile stato di salute della paziente che richiedeva
10 un'esecuzione particolarmente attenta.
Ritenuta dunque la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del personale della struttura e il decesso della , vanno ora esaminate le poste di Pt_5
danno risarcibile richieste dai congiunti.
I ricorrenti chiedono il risarcimento (i) del danno non patrimoniale (danno morale) iure proprio e (ii) del danno non patrimoniale iure hereditatis per la perdita della vita patito dalla propria congiunta.
Conviene preliminarmente esaminare la seconda delle due voci richieste.
La Corte di cassazione (Sez. Un. n. 15350/2015) ha escluso la risarcibilità
iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. “Quando la vittima è già deceduta al momento
dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi <
né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. n. 5641 del 2018, e Cass., Sez. U.,
n. 15350 del 2015, …), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della
responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico” (Cass. n. 35998/2023). È
possibile discorrere (risarcendolo) di danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto (Cass. n. 26851/2023).
Ciò che è risarcibile iure hereditario è il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità
temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale
“terminale o catastrofale o catastrofico”, ossia del danno consistente nella
11 sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. 6503/2022).
In altre parole, in caso di morte cagionata da un illecito, pur se contrattuale,
il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente;
sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso –
dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto “danno biologico terminale”, cioè il danno biologico
stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione,
concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità
agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia
12 rimasta manifestamente lucida (così Cass. Civile, sez. III, 11/11/2019, n. 28989).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la sia stata sottoposta ad un Pt_5
lungo ricovero (30 giorni) causalmente collegabile all'errore (dal 27.08.2018 al
27.09.2018) e che fino all'esecuzione del clistere la stessa appariva vigile e collaborante. Da ciò discende che, in ipotesi, può dirsi sussistente l'apprezzabile lasso di tempo che giustifica il riconoscimento, in favore della danneggiata, del cosiddetto “danno biologico terminale” a partire dal giorno dell'esecuzione del clistere posto che l'ulteriore ricovero e l'ulteriore intervento sono stati resi necessari dalla manovra errata.
Va tuttavia considerato che, durante il ricovero, ovvero in data 18.09.2018 si verificava la comparsa di disturbi comportamentali e cognitivi progressivamente ingravescenti che hanno accompagnato la pz sino al decesso avvenuto il
27.09.2018. La repentina scadenza delle condizioni che hanno preceduto la morte non consente di ritenere che la abbia avuto la percezione dell'approssimarsi Pt_5
della propria fine e, pertanto, tale voce di danno non può essere riconosciuta.
Può ora passarsi all'esame dell'ulteriore voce di danno chiesta dai ricorrenti,
tutti figli della de cuius, ovvero il danno iure proprio per perdita del rapporto parentale.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in mancanza di parametri legislativi, questo Tribunale applica gli indici equitativi contenuti nelle cd. Tabelle di Milano nella versione del giugno 2024, che, seguendo un “sistema a punto variabile”, prevedono: (i) la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti per il caso di specie, tra cui: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e la presenza di altri familiari all'interno del nucleo familiare, nonché l'intensità della relazione affettiva;
(ii) la
13 possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità
della situazione;
ed infine (iii) la possibilità di abbattimento del risarcimento fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o il suo annullamento in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo.
Alla luce di tali indici, tenuto conto del valore del punto base di euro 3.911,00
previsto dalle citate Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore nonché delle circostanze relative a qualità ed intensità della relazione affettiva presumibile (in quanto non oggetto di specifica prova), si perviene ad una quantificazione del danno non patrimoniale così composta:
- euro 86.042,00 per Parte_1
- euro 93.864,00 per Parte_2
- euro 78.220,00 per Parte_3
- euro 86.042,00 per Parte_4
Orbene, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Corte di cassazione,
il danno da perdita del rapporto parentale comprende in sé una componente di danno morale (inteso come sofferenza soggettiva) ed una di danno esistenziale
(implicante il netto stravolgimento dello stile di vita e delle abitudini familiari). Lo
stretto vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare può costituire –
salvo che risultino circostanze contrarie – prova del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del presunto legame affettivo esistente tra di essi. Ciò detto,
nel caso in esame non vi sono elementi capaci di elidere la presunzione di sofferenza soggettiva patita dai ricorrenti cui segue il riconoscimento del danno, la cui quantificazione, tuttavia, è opportuno mantenere al minimo consentito dalle
Tabelle - anche considerata la possibilità di applicazione di correttivi sul risultato
14 tabellare - ritenuto nel caso di specie: l'età della pz al momento dell'exitus (ben superiore all'aspettativa di vita media) e dei figli, il numero di congiunti di cui è
composto il nucleo familiare, l'assenza di prova in ordine alla convivenza con la vittima nonché di effettiva consistenza della relazione affettiva.
Sul punto i ricorrenti si sono limitati a dedurre che “la qualità ed intensità
della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con il congiunto
deceduto era altissima”, ritenendo che “ai ricorrenti debbano essere liquidati gli
importi massimi” (cfr. comparsa conclusionale di parte ricorrente) senza però
allegare alcuna circostanza dalla quale il decidente potesse dedurre tale intensità.
Su tali importi va ancora operata la riduzione del 33% per le ragioni di equità
prima menzionate e relative alle già precarie condizioni cliniche della paziente sicché in definitiva, l' resistente va condannata a pagare: Controparte_2
- euro 57.648,14 in favore di Parte_1
- euro 62.888,88 in favore di Parte_2
- euro 52.407,40 in favore di Parte_3
- euro 57.648,14 in favore di Parte_4
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi c.d.
da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che l'importo finora liquidato è espresso in valori attuali e, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta,
provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno
15 pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712, sulla
“somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Ebbene il risarcimento alla luce dei suesposti principi cui la struttura responsabile è tenuta al pagamento ammonta a:
- euro 63.106,24 in favore di a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale iure proprio;
- euro 68.843,17 in favore di a titolo di danno non Parte_2
patrimoniale iure proprio;
- euro 57.369,31 in favore di a titolo di danno non Parte_3
patrimoniale iure proprio;
- euro 63.106,24 in favore di a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale iure proprio;
il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo, computando i compensi per un solo avvocato (ai sensi dell'art. 8 co. 1 di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.), considerati i valori medi sulla base delle fasi effettivamente svolte, ivi incluso il procedimento di
ATP, della complessità della causa e del valore del decisum, ponendo quelle di CTU
definitivamente a carico della struttura resistente.
16
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande di Parte_1 Parte_2
tutti in pp. e n.q. di eredi della
[...] Parte_3 Parte_4
sig.ra ; Parte_5
− condanna l' RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
pagare a titolo di danno non patrimoniale iure proprio:
- euro 63.106,24 in favore di Parte_1
- euro 68.843,17 in favore di Parte_2
- euro 57.369,31 in favore di Parte_3
- euro 63.106,24 in favore di Parte_4
oltre interessi dalla data della decisione sino al saldo;
− condanna l' RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese del giudizio, inclusive della fase dell'ATP, che si liquidano complessivamente in euro 12.260,00 (di cui euro 3.827,00 per l'ATP), oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del RO
legale rappresentante pro tempore, liquidate come in atti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 31 marzo 2025
17
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
18