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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 136/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 136/2024 R.G. promossa
d a
P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Pasini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mantova,
Via Giulio Romano n. 66, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 12 (C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Alessandro Bosio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Mantova alla via Carlo Poma n.15, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
In punto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
pronunciata in data 10.01.2024 dal Tribunale di Mantova nel giudizio
n. 20/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c. dal Tribunale di Mantova nella persona del Giudice dott. Nicolò
Pavoni in data 10/01/2024 n. 150/2024 cron., depositata in data
11/01/2024 n. 44/2024 di rep. e in pari data comunicata, dato atto
dell'intervenuta offerta di pagamento della somma di €. 2.756,27= a
ciascun ricorrente ed accertata l'intervenuta estinzione del dichiarato
credito di nei confronti della società CP_3 E_
respingersi le domande formulate da e
[...] Controparte_1 CP_2
dichiarandosi che null'altro è dovuto ai ricorrenti dalla società
[...]
agricola per le causali esposte in ricorso. Spese e compensi Parte_1 pagina 2 di 12 rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati:
Respingersi ogni domanda degli appellanti, e conseguentemente
confermare in toto l'ordinanza impugnata, con condanna degli appellanti
alle spese di lite anche per il secondo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.1.2023, CP_1
e assumevano di essere creditori nei confronti
[...] Controparte_2
della (già società Controparte_5 E_
, in qualità di eredi di e di della
[...] CP_4 CP_3
complessiva somma di € 12.473,42 ciascuno.
In particolare, richiamando le statuizioni contenute nelle sentenze n.
578/2014 del Tribunale di Mantova e n. 1395/2020 della Corte d'Appello
di Brescia, i ricorrenti sostenevano di essere creditori a titolo di successione ereditaria dell'importo di € 2.756,27 derivante dalla liquidazione della quota sociale appartenente al defunto padre CP_4
nella società nonché dell'ulteriore
[...] E_
importo di € 9.717,15 quale quota agli stessi spettante sul credito vantato dalla madre (anch'ella deceduta) nei confronti della stessa CP_3
società.
pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio la che riconosceva Controparte_5
in favore dei ricorrenti l'importo di € 2.756,27 ciascuno, e ne offriva
banco judicis il pagamento. In relazione, invece, all'ulteriore somma di €
9.717,15 la convenuta assumeva che nulla era dovuto in quanto CP_3
aveva dichiarato con scrittura privata del 14.10.2014 che le somme
[...]
ad essa spettanti in forza della sentenza n. 578/2014 del Tribunale di
Mantova - a titolo di liquidazione iure hereditatis della quota di partecipazione del coniuge - non erano a lei dovute dalla CP_4
società.
Il Tribunale di Mantova accoglieva la domanda e, per l'effetto,
condannava la a rifondere in favore di Controparte_5
ciascuno dei ricorrenti l'importo di € 12.473,42, oltre interessi.
Il giudice di primo grado argomentava che la dichiarazione sottoscritta nel
2014 da non individuava nello specifico il debito a cui si CP_3
faceva riferimento e che, in ogni caso, riguardava pagamenti avvenuti in epoca anteriore alla sua sottoscrizione e quindi a circostanze che avrebbero dovuto essere introdotte nell'ambito del relativo giudizio di merito, volto alla ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius
[...]
. CP_4
Osservava che, successivamente a tale dichiarazione, sulle somme dovute pagina 4 di 12 dalla società a , si era poi pronunciata la Corte d'Appello di CP_3
Brescia con sentenza del 2020, passata in giudicato, che aveva accertato in suo favore un credito di € 38.868,58, a titolo di liquidazione della somma a lei spettante sulla quota societaria del de cuius.
In merito all'offerta banco judicis per il pagamento dell'ulteriore importo,
il Tribunale osservava che la stessa non poteva essere accettata dai ricorrenti perché sottoposta a condizione.
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. veniva gravata dalla Controparte_5
che ne chiedeva la riforma e ribadiva l'offerta banco judicis
[...]
già formulata nel giudizio di primo grado.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
del gravame.
Previa anticipazione, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. all'odierna udienza del 25.06.2025, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale, non attribuendo alcuna rilevanza alla dichiarazione sottoscritta del 14/10/2014,
ha condannato la al pagamento in favore di Controparte_5
e , in qualità di eredi di , dell'importo CP_1 Controparte_2 CP_3
pagina 5 di 12 di € 9.717,15 ciascuno.
Fa rilevare che tale dichiarazione, avente data certa e non disconosciuta da controparte, è stata rilasciata da in seguito alla sentenza n. CP_3
578/2014 del Tribunale di Mantova al fine di attestare in modo inequivocabile che ogni credito a lei spettante jure hereditatis per la liquidazione della quota di partecipazione societaria del coniuge CP_4
era già stato estinto prima del 2005.
[...]
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado,
tale dichiarazione o comunque la circostanza relativa a tali pagamenti non poteva essere introdotta nel giudizio di merito, in quanto lo stesso era stato instaurato da al fine di ottenere la riduzione delle Controparte_1
disposizioni testamentarie del padre (deceduto il 6/5/2003) CP_4
ritenute lesive della sua quota di legittima, e non già al fine di accertare eventuali ragioni creditorie di nei confronti della CP_3 [...]
Controparte_5
Con il secondo motivo la società appellante allega che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, l'impugnazione da parte degli eredi di
( e , attuali soci della E_ CP_6 Controparte_7 [...]
della sentenza del Tribunale di Mantova n. Controparte_5
578/2014 non rappresenta un riconoscimento implicito di un persistente pagina 6 di 12 debito della società nei confronti di . CP_8
Rileva che la sentenza era stata solo impugnata perché il giudice aveva erroneamente ricompreso nel credito spettante a sulla quota di CP_3
partecipazione del de cuius , anche la quota di CP_4
partecipazione posseduta dalla stessa del valore di € 257.605,75.
Parte appellante deduce che il giudicato attiene alla sola quantificazione delle quote ereditarie derivanti dalla liquidazione della partecipazione societaria di e che le statuizioni contenute nelle sentenze CP_4
richiamate nell'ordinanza impugnata non producono effetti nei confronti della essendo rimasta estranea al relativo Controparte_5
giudizio.
Il primo e secondo motivo, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Preliminarmente va dato atto che non vi è stata alcuna contestazione sul credito riconosciuto in favore di e , quali eredi di CP_4 Controparte_1
, pari ad € 2.756,27 ciascuno. CP_4
La contestazione concerne solo il credito che gli originari ricorrenti vantano quali eredi della madre nei confronti della CP_3 [...]
come riconosciuto con sentenza n. 1395/2020 di Controparte_5
pagina 7 di 12 questa Corte d'Appello.
Al fine di far valere l'intervenuta estinzione di tale credito, la società
appellante richiama la dichiarazione rilasciata da in data CP_3
14/10/2014 al nipote - figlio di (socio Controparte_9 E_
superstite della società in data Parte_2
29/11/201) e attuale socio insieme alla sorella della Controparte_7
Controparte_5
In tale dichiarazione (doc. 7) così scriveva “L'avvocato CP_3
Furnari mi ha spiegato quello che dice la sentenza sul debito della tua
società verso di me. Ti do atto che la quota ereditaria mi è stata liquidata
da tuo papà prima del 2005, mentre la quota mia te l'ho già venduta.
Nulla mi deve la tua società.”
Nonostante la genericità delle affermazioni ivi contenute, pur volendo ritenere che la stessa facesse effettivamente riferimento alla sentenza non definitiva del Tribunale di Mantova n. 578/2014 che aveva riconosciuto in favore di un credito nei confronti della società di € CP_3
294.474,33, questa Corte osserva che la circostanza dell'avvenuto pagamento della quota ereditaria avrebbe dovuto essere allegata nel corso del giudizio di primo grado, durato circa dieci anni, se effettivamente la liquidazione della sua quota era avvenuta in epoca anteriore al 2005 e pagina 8 di 12 comunque detto documento, di formazione successiva, avrebbe dovuto essere prodotto nel giudizio di appello conclusosi con la menzionata sentenza n. 1395/2020 di questa Corte, divenuta irrevocabile. In tale ultima sentenza, questa Corte, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Mantova n.
578/2014 del 6.06.2014 dichiarava che era creditrice della CP_3
società dell'importo di € 38.868,58 e, in E_
parziale riforma della sentenza definitiva n. 1276/2016 dello stesso
Tribunale, modificava l'assegnazione dei beni ai singoli coeredi in quanto il giudice di prime cure non si era avveduto del fatto che i beni caduti in successione di erano per la metà della moglie . CP_4 CP_3
Orbene, in questo processo viene chiesta la quota di ¼ della somma accertata dalla Corte di € 38.868,58 e sull'accertamento di questo credito si è formato il giudicato che, come noto, copre il dedotto e il deducibile, di talché il contenuto della scrittura del 14.10.2014 avente data certa mediante apposizione del timbro postale è ora irrilevante per non essere mai stato questo documento prodotto nel giudizio di appello e quindi definitivamente superato dal contenuto di una sentenza passata in cosa giudicata.
Né si può ritenere che quel giudizio avesse causa petendi e petitum
pagina 9 di 12 diversi: si rileva che, diversamente da quanto asserito da parte appellante,
pur essendo stato il relativo giudizio di merito introdotto da CP_1
al fine di procedere alla divisione dei beni del de cuius, tra tali
[...]
beni era ricompresa anche la quota di partecipazione sociale di
[...]
nella società le pronunce prima del CP_4 E_
Tribunale di Mantova del 2014 e poi della Corte d'Appello di Brescia del
2020 hanno accertato l'effettiva esistenza di un credito di nei CP_3
confronti della società, in qualità di erede del coniuge defunto, e tanto è
confermato dal fatto che e (attuali soci della CP_6 Controparte_7
società , proprio perché le sentenze del Tribunale di Controparte_5
Mantova avevano accertato l'esistenza di debiti in capo alla società
semplice , proponevano appello anche per ottenere E_
la riduzione del relativo importo.
In merito, poi, alla contestazione per cui le sentenze richiamate non produrrebbero effetti nei confronti della si Controparte_5
evidenzia che, trattandosi di una società di persone, i relativi soci, CP_6
e sono illimitatamente responsabili e hanno partecipato ai Controparte_7
due gradi di giudizio, impugnando la sentenza di primo grado per ottenere una riduzione del debito della stessa società, di talché anche sotto il profilo soggettivo il giudicato è loro opponibile.
pagina 10 di 12 Infine, in relazione all'offerta banco judicis riproposta da parte appellante,
si rileva che conformemente a quanto ritenuto al giudice di primo grado,
tale offerta è stata sottoposta a condizione perché proposta “a saldo della
liquidazione della quota societaria di come indicata in CP_4
sentenza n. 578/2014 del Tribunale”, e non già quale acconto sul maggior importo richiesto dagli appellati, in qualità di eredi di . CP_3
In definitiva, i motivi di gravame vanno disattesi e l'ordinanza impugnata va quindi confermata.
In ragione del principio di soccombenza, va Controparte_5
condannata a rifondere in favore di e le spese del CP_1 Controparte_2
grado che si liquidano in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, €
921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_5
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata in data 10/01/2024
dal Tribunale di Mantova nel giudizio n. 20/2023 R.G., disattesa ogni pagina 11 di 12 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere in favore di e CP_1 Controparte_2
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato a carico di parte appellante.
Brescia, 25.06.2025
Il CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 136/2024 R.G. promossa
d a
P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Pasini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Mantova,
Via Giulio Romano n. 66, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 12 (C.F. ), e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Alessandro Bosio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Mantova alla via Carlo Poma n.15, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
In punto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
pronunciata in data 10.01.2024 dal Tribunale di Mantova nel giudizio
n. 20/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: in riforma dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c. dal Tribunale di Mantova nella persona del Giudice dott. Nicolò
Pavoni in data 10/01/2024 n. 150/2024 cron., depositata in data
11/01/2024 n. 44/2024 di rep. e in pari data comunicata, dato atto
dell'intervenuta offerta di pagamento della somma di €. 2.756,27= a
ciascun ricorrente ed accertata l'intervenuta estinzione del dichiarato
credito di nei confronti della società CP_3 E_
respingersi le domande formulate da e
[...] Controparte_1 CP_2
dichiarandosi che null'altro è dovuto ai ricorrenti dalla società
[...]
agricola per le causali esposte in ricorso. Spese e compensi Parte_1 pagina 2 di 12 rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati:
Respingersi ogni domanda degli appellanti, e conseguentemente
confermare in toto l'ordinanza impugnata, con condanna degli appellanti
alle spese di lite anche per il secondo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 3.1.2023, CP_1
e assumevano di essere creditori nei confronti
[...] Controparte_2
della (già società Controparte_5 E_
, in qualità di eredi di e di della
[...] CP_4 CP_3
complessiva somma di € 12.473,42 ciascuno.
In particolare, richiamando le statuizioni contenute nelle sentenze n.
578/2014 del Tribunale di Mantova e n. 1395/2020 della Corte d'Appello
di Brescia, i ricorrenti sostenevano di essere creditori a titolo di successione ereditaria dell'importo di € 2.756,27 derivante dalla liquidazione della quota sociale appartenente al defunto padre CP_4
nella società nonché dell'ulteriore
[...] E_
importo di € 9.717,15 quale quota agli stessi spettante sul credito vantato dalla madre (anch'ella deceduta) nei confronti della stessa CP_3
società.
pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio la che riconosceva Controparte_5
in favore dei ricorrenti l'importo di € 2.756,27 ciascuno, e ne offriva
banco judicis il pagamento. In relazione, invece, all'ulteriore somma di €
9.717,15 la convenuta assumeva che nulla era dovuto in quanto CP_3
aveva dichiarato con scrittura privata del 14.10.2014 che le somme
[...]
ad essa spettanti in forza della sentenza n. 578/2014 del Tribunale di
Mantova - a titolo di liquidazione iure hereditatis della quota di partecipazione del coniuge - non erano a lei dovute dalla CP_4
società.
Il Tribunale di Mantova accoglieva la domanda e, per l'effetto,
condannava la a rifondere in favore di Controparte_5
ciascuno dei ricorrenti l'importo di € 12.473,42, oltre interessi.
Il giudice di primo grado argomentava che la dichiarazione sottoscritta nel
2014 da non individuava nello specifico il debito a cui si CP_3
faceva riferimento e che, in ogni caso, riguardava pagamenti avvenuti in epoca anteriore alla sua sottoscrizione e quindi a circostanze che avrebbero dovuto essere introdotte nell'ambito del relativo giudizio di merito, volto alla ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius
[...]
. CP_4
Osservava che, successivamente a tale dichiarazione, sulle somme dovute pagina 4 di 12 dalla società a , si era poi pronunciata la Corte d'Appello di CP_3
Brescia con sentenza del 2020, passata in giudicato, che aveva accertato in suo favore un credito di € 38.868,58, a titolo di liquidazione della somma a lei spettante sulla quota societaria del de cuius.
In merito all'offerta banco judicis per il pagamento dell'ulteriore importo,
il Tribunale osservava che la stessa non poteva essere accettata dai ricorrenti perché sottoposta a condizione.
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. veniva gravata dalla Controparte_5
che ne chiedeva la riforma e ribadiva l'offerta banco judicis
[...]
già formulata nel giudizio di primo grado.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2
del gravame.
Previa anticipazione, la causa era rinviata ex art. 352 c.p.c. all'odierna udienza del 25.06.2025, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale, non attribuendo alcuna rilevanza alla dichiarazione sottoscritta del 14/10/2014,
ha condannato la al pagamento in favore di Controparte_5
e , in qualità di eredi di , dell'importo CP_1 Controparte_2 CP_3
pagina 5 di 12 di € 9.717,15 ciascuno.
Fa rilevare che tale dichiarazione, avente data certa e non disconosciuta da controparte, è stata rilasciata da in seguito alla sentenza n. CP_3
578/2014 del Tribunale di Mantova al fine di attestare in modo inequivocabile che ogni credito a lei spettante jure hereditatis per la liquidazione della quota di partecipazione societaria del coniuge CP_4
era già stato estinto prima del 2005.
[...]
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado,
tale dichiarazione o comunque la circostanza relativa a tali pagamenti non poteva essere introdotta nel giudizio di merito, in quanto lo stesso era stato instaurato da al fine di ottenere la riduzione delle Controparte_1
disposizioni testamentarie del padre (deceduto il 6/5/2003) CP_4
ritenute lesive della sua quota di legittima, e non già al fine di accertare eventuali ragioni creditorie di nei confronti della CP_3 [...]
Controparte_5
Con il secondo motivo la società appellante allega che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, l'impugnazione da parte degli eredi di
( e , attuali soci della E_ CP_6 Controparte_7 [...]
della sentenza del Tribunale di Mantova n. Controparte_5
578/2014 non rappresenta un riconoscimento implicito di un persistente pagina 6 di 12 debito della società nei confronti di . CP_8
Rileva che la sentenza era stata solo impugnata perché il giudice aveva erroneamente ricompreso nel credito spettante a sulla quota di CP_3
partecipazione del de cuius , anche la quota di CP_4
partecipazione posseduta dalla stessa del valore di € 257.605,75.
Parte appellante deduce che il giudicato attiene alla sola quantificazione delle quote ereditarie derivanti dalla liquidazione della partecipazione societaria di e che le statuizioni contenute nelle sentenze CP_4
richiamate nell'ordinanza impugnata non producono effetti nei confronti della essendo rimasta estranea al relativo Controparte_5
giudizio.
Il primo e secondo motivo, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
Preliminarmente va dato atto che non vi è stata alcuna contestazione sul credito riconosciuto in favore di e , quali eredi di CP_4 Controparte_1
, pari ad € 2.756,27 ciascuno. CP_4
La contestazione concerne solo il credito che gli originari ricorrenti vantano quali eredi della madre nei confronti della CP_3 [...]
come riconosciuto con sentenza n. 1395/2020 di Controparte_5
pagina 7 di 12 questa Corte d'Appello.
Al fine di far valere l'intervenuta estinzione di tale credito, la società
appellante richiama la dichiarazione rilasciata da in data CP_3
14/10/2014 al nipote - figlio di (socio Controparte_9 E_
superstite della società in data Parte_2
29/11/201) e attuale socio insieme alla sorella della Controparte_7
Controparte_5
In tale dichiarazione (doc. 7) così scriveva “L'avvocato CP_3
Furnari mi ha spiegato quello che dice la sentenza sul debito della tua
società verso di me. Ti do atto che la quota ereditaria mi è stata liquidata
da tuo papà prima del 2005, mentre la quota mia te l'ho già venduta.
Nulla mi deve la tua società.”
Nonostante la genericità delle affermazioni ivi contenute, pur volendo ritenere che la stessa facesse effettivamente riferimento alla sentenza non definitiva del Tribunale di Mantova n. 578/2014 che aveva riconosciuto in favore di un credito nei confronti della società di € CP_3
294.474,33, questa Corte osserva che la circostanza dell'avvenuto pagamento della quota ereditaria avrebbe dovuto essere allegata nel corso del giudizio di primo grado, durato circa dieci anni, se effettivamente la liquidazione della sua quota era avvenuta in epoca anteriore al 2005 e pagina 8 di 12 comunque detto documento, di formazione successiva, avrebbe dovuto essere prodotto nel giudizio di appello conclusosi con la menzionata sentenza n. 1395/2020 di questa Corte, divenuta irrevocabile. In tale ultima sentenza, questa Corte, per quanto qui rileva, in parziale riforma della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Mantova n.
578/2014 del 6.06.2014 dichiarava che era creditrice della CP_3
società dell'importo di € 38.868,58 e, in E_
parziale riforma della sentenza definitiva n. 1276/2016 dello stesso
Tribunale, modificava l'assegnazione dei beni ai singoli coeredi in quanto il giudice di prime cure non si era avveduto del fatto che i beni caduti in successione di erano per la metà della moglie . CP_4 CP_3
Orbene, in questo processo viene chiesta la quota di ¼ della somma accertata dalla Corte di € 38.868,58 e sull'accertamento di questo credito si è formato il giudicato che, come noto, copre il dedotto e il deducibile, di talché il contenuto della scrittura del 14.10.2014 avente data certa mediante apposizione del timbro postale è ora irrilevante per non essere mai stato questo documento prodotto nel giudizio di appello e quindi definitivamente superato dal contenuto di una sentenza passata in cosa giudicata.
Né si può ritenere che quel giudizio avesse causa petendi e petitum
pagina 9 di 12 diversi: si rileva che, diversamente da quanto asserito da parte appellante,
pur essendo stato il relativo giudizio di merito introdotto da CP_1
al fine di procedere alla divisione dei beni del de cuius, tra tali
[...]
beni era ricompresa anche la quota di partecipazione sociale di
[...]
nella società le pronunce prima del CP_4 E_
Tribunale di Mantova del 2014 e poi della Corte d'Appello di Brescia del
2020 hanno accertato l'effettiva esistenza di un credito di nei CP_3
confronti della società, in qualità di erede del coniuge defunto, e tanto è
confermato dal fatto che e (attuali soci della CP_6 Controparte_7
società , proprio perché le sentenze del Tribunale di Controparte_5
Mantova avevano accertato l'esistenza di debiti in capo alla società
semplice , proponevano appello anche per ottenere E_
la riduzione del relativo importo.
In merito, poi, alla contestazione per cui le sentenze richiamate non produrrebbero effetti nei confronti della si Controparte_5
evidenzia che, trattandosi di una società di persone, i relativi soci, CP_6
e sono illimitatamente responsabili e hanno partecipato ai Controparte_7
due gradi di giudizio, impugnando la sentenza di primo grado per ottenere una riduzione del debito della stessa società, di talché anche sotto il profilo soggettivo il giudicato è loro opponibile.
pagina 10 di 12 Infine, in relazione all'offerta banco judicis riproposta da parte appellante,
si rileva che conformemente a quanto ritenuto al giudice di primo grado,
tale offerta è stata sottoposta a condizione perché proposta “a saldo della
liquidazione della quota societaria di come indicata in CP_4
sentenza n. 578/2014 del Tribunale”, e non già quale acconto sul maggior importo richiesto dagli appellati, in qualità di eredi di . CP_3
In definitiva, i motivi di gravame vanno disattesi e l'ordinanza impugnata va quindi confermata.
In ragione del principio di soccombenza, va Controparte_5
condannata a rifondere in favore di e le spese del CP_1 Controparte_2
grado che si liquidano in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, €
921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_5
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata in data 10/01/2024
dal Tribunale di Mantova nel giudizio n. 20/2023 R.G., disattesa ogni pagina 11 di 12 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere in favore di e CP_1 Controparte_2
le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato a carico di parte appellante.
Brescia, 25.06.2025
Il CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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