Art. 33. Previdenza marinara
Le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono estese ai marittimi di terza categoria.
I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 , sono estese ai marittimi di terza categoria.
I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.