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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 1597 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2017
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...]; entrambi Parte_2 C.F._2
residenti in Sassano (Sa) alla via Mautoni snc, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dagli avv.
Antonio Innamorato ed Erminio Cioffi, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in
Teggiano (Sa) alla via Codaglioni n. 86
OPPONENTI
E
Controparte_1 CP_2
(P.IVA ), con sede in OS (Sa) alla via IV Novembre, in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del 24.07.2019, dall'avv. Antonio Gnazzo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via G. Mezzacapo n. 215,
OPPOSTA
NONCHE'
C.F. e P.IVA ), con sede a Brescia alla via Corfù n. 102, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Vice Presidente del CdA, nella qualità di procuratrice speciale per atto del Notaio di Settimo Milanese del 09.12.2020, rep. n. 2903 - racc. n. 2227, di Persona_1 [...]
C.F. e P.IVA ), con sede legale in Milano alla via Vittorio Betteloni CP_4 P.IVA_3
n.2, in nome e per conto di (C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_5 P.IVA_4
legale in Milano alla via Vittorio Betteloni, n. 2, giusta procura speciale per atto del Notaio Per_1
di Settimo Milanese del 09.12.2020, rep. n. 2902 – racc. n. 2226, rappresentata e difesa,
[...] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Renato Sardi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta certificata indicato in atti
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., e Parte_1
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 30.10.2017, con il Parte_2
quale la intimava Controparte_6 CP_2
e a , nelle rispettive qualità, il pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2
292.713,91, oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti in relazione al mutuo fondiario stipulato il 2.03.2016 rep. n. 1847 per notar dott. di euro 300.000,00, ammortizzabile in 180 Persona_2
mese mediante il pagamento di n. 179 rate mensili posticipate di euro 1.646,87 e con rata finale di euro 93.561,86, al TAEG di 2,99414%. Gli opponenti proponevano i seguenti motivi di opposizione:
1) nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 comma 2
TUB in quanto veniva erogata la somma di euro 300.000,00, eccedente l'80% del valore dei beni ipotecati stimati complessivamente in euro 133.997,50; 2) mancata certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi in forza del piano di ammortamento alla francese con un calcolo dell'interesse composto;
3) nullità dell'intera operazione finanziaria in quanto con il contratto di mutuo la aveva l'intento di estinguere anticipatamente determinate posizioni debitorie CP_1 meglio indicate nell'atto introduttivo;
4) usurarietà del contratto di mutuo ipotecario n. 1847 del
2.03.2016 come evidenziato dalla pre-analisi effettuata dal dalla quale Controparte_7
emergevano delle anomalie;
in particolare, nel contratto di mutuo il tasso variabile al momento della stipula era del 2.887%, mentre il tasso di mora era statuito in due punti percentuali in più del T.A.N.
(2.887% + 2%) 4.887%; che quindi il tasso complessivo composto da 2.887% T.A.N. + 4.887% T. mora pari a 7.774% era superiore al T.S.U. (7.5375%) di cui al decreto ministeriale di riferimento del
I trimestre 2016; che tale travalicamento del diventava più evidente se si teneva conto delle Pt_3
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse.
Tanto premesso, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rassegnavano le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito 1)
Accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo rep. n. 1847, per il mancato rispetto del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 comma 2 del TUB. 2) Accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo rep. n. 1847, avendo la banca ottenuto di: a) Ripianare una precedente esposizione debitoria imputabile alla con sede a TE (PZ) in Via Domenico Galante s.n.c. Controparte_8 b) Trasformare, conseguenzialmente, il credito della Banca da chirografario a privilegiato, risultando il prefato contratto garantito da ipoteca sui beni immobili della persona fisica, odierno attore. 3) Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo rep. n. 1847, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
4) Dichiarare per gli effetti che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che, già al momento della convenzione, la clausola anatocistica di cui all'art.1 del contratto di mutuo, sebbene contrattualizzata, non debba superare il tasso soglia usura vigente. 5) Dichiarare che l'indicatore di costo (ISC) dichiarato nel contratto è inferiore al TAEG verificato. per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia del precetto notificato in data 30/10/2017. In via subordinata , nel merito In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), deliberare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi agli scriventi avvocati antistatari”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
21.02.2018, si costituiva la Controparte_9 CP_2
la quale contestava e impugnava tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto perché infondato
[...] in fatto e in diritto ed esponeva che l'immobile posto a garanzia del mutuo fondiario era stato valutato in euro 507.000,00 come da perizia del geom. , ampiamente superiore alla Parte_4
concessione del mutuo di euro 300.000,00; che l'operazione creditizia di cui all'atto pubblico aveva i requisiti oggettivi, nonché era manifesta la volontà dei mutuatari di stipulare e concedere ipoteca sul bene indicato a garanzia;
che gli opponenti non negavano che la somma erogata veniva accredita sul c/c intestato alla parte mutuataria. Inoltre, per quanto riguardava il tasso applicato di cui al piano ammortamento alla francese, deduceva che il contratto di mutuo veniva sottoscritto il 2.03.2016 e, pertanto, il tasso di riferimento era da ricercare nella tabella allegato A del D.M. pubblicato in G.U. il 1.01.2016 la quale prevedeva per i mutui ipotecari un tasso pari a 2,893%, aumentato della metà ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/1996, mentre il tasso usuraio previsto dalla legge superava il
7,65 % annuo;
che priva di pregio era l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
che parimenti infondata era l'eccezione di acquisizione della garanzia ipotecaria in violazione della par conditio creditorum poiché entrambi gli opponenti rilasciavano garanzia fidejussoria omnibus la cui escussione poteva avvenire senza la preventiva valutazione e vigenza del rapporto principale. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione proposta;
in via subordinata la come rappresentata formula domanda riconvenzionale di accertamento e CP_1 dichiarazione di conversione dell'atto pubblico del 2 marzo 2016 in mutuo ipotecario. Condannare gli opponenti al pagamento delle somme che dovessero risultare a debito per il titolo dedotto in atti.
Il tutto con la condanna alle spese di giudizio”.
Con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito 1. Accertare e dichiarare che la fattispecie posta in essere dalla banca sia un procedimento indiretto anormalmente solutorio, costituito dal contratto di Mutuo ipotecario, Rep.
n. 1847, Racc. n. 1518, e del contratto di Mutuo ipotecario, Rep. n. 2.121, Racc. n. 1.368, [stipulati
1. (in data 02.03.2016) 2(in data 26.10.2012) tra gli odierni attori sig. e sig.ra Parte_1
e la convenuta, con sede in ] e dall'utilizzazione Parte_2 Controparte_10 CP_2
della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito della verso la soc. CP_1
Con e la soc.
2.Reputare nulli, per illiceità del motivo, il contratto Controparte_8 CP_12
di mutuo, Rep. n. 1847 Racc. n. 1518, per cui è causa, e del contratto di mutuo e Rep.
2.121 Racc. n.
1.368 in collegamento negoziale.
3. Accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la nullità dei contratti di mutuo ipotecario, Rep. n. 1847 Racc. n. 1518, e
Rep.
2.121 Racc. n. 1.368, avendo la banca ottenuto di: ripianare una precedente esposizione
Con debitoria imputabile sui conto correnti della soc. e la soc. , Controparte_8 CP_12
trasformare, conseguenzialmente, il credito della banca da chirografario a privilegiato, risultando il prefato contratto garantito da ipoteca sui beni immobili della persona fisica, odierno attori;
trasformare, estorcendola, la trasformazione e la sostituzione dell'obbligato passivo dalla soc.
e la soc. DE. , in persona fisica.
4. Accertare e dichiarare, alla Controparte_8 CP_12 luce di recente e copiosa giurisprudenza che l'operazione finanziaria posta in essere della banca sia nulla e, per l'effetto, invalidare l'intera operazione negoziale. Ovvero, Voglia il Giusdicente adito dichiarare la nullità dei contratti di mutuo ipotecario rep. n. 1847 e rep. n. 2.121; nullità dei contratti di apertura di credito con garanzia ipotecaria;
nullità della trasformazione del debito da chirografario in privilegiato;
nullità della trascrizione ipotecaria;
5. Riconoscere ed accertare, in ogni caso, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi usurari.
6. Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di finanziamento de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
7. Dichiarare per gli effetti che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che, già al momento della convenzione, la clausola anatocistica di cui all'art. 1
(mora) del contratto di mutuo, sebbene contrattualizzata, non debba superare il tasso soglia vigente, difatti, risulta evidente che applicando sulla rata (parte capitale + parte interessi e spese) il tasso di mora, si superi il T.S.U, tasso complessivo (2,887% + 4,887%) supera il T.S.U (7,538%). Il travalicamento del tasso soglia, già evidente, viene rafforzato, se si valutassero tutte le remunerazioni
(escluse le imposte e tasse) che sono rinvenibili nel mutuo de quo.
8. Dichiarare che anche solo il
Tasso Effettivo di Mora (8,812%), come certificato da perizia allegata all'Atto, travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione (7,538%);
9. Dichiarare che l'indicatore di costo
(ISC) dichiarato nel contratto (2,994%) è inferiore al TAEG verificato (3,021%); 10. Accertare che la , con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di Parte_5 usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p., trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. 11.Accertare che la Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sia per gli interessi usurari che per
[...] competenze non dovute, è debitrice dell'odierno attore per tutte le somme indebitamente trattenute che saranno quantificate incorso di causa, per cui si richiede, fin da subito. Nominarsi CTU. In via subordinata, nel merito 1. In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), deliberare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario”.
Successivamente con comparsa di costituzione depositata il 17.02.2021 si costituiva CP_3 CP_3
quale procuratrice di in nome e per conto di
[...] Controparte_4 Controparte_5
quale cessionaria del credito in forza del contratto di cessione dell'1.12.2020 concluso con Banca
Montepruno – Credito Cooperativo di Fisciano, OS e Laurino - soc. coop..
La causa veniva istruita con essenzialmente documentali.
All'udienza del 27.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate solo dalla la causa viene decisa previo deposito di note Controparte_3
difensive fino a trenta giorni prima.
2. In via preliminare va detto che in data 17.02.2021 si è costituita la procuratrice Controparte_3
di in nome e per conto di in qualità di cessionaria ex Controparte_4 Controparte_5
artt.
1-4 L. n. 130/1999 del credito oggetto di causa.
Ciò posto, occorre stabilire quali sono gli effetti.
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007).
Gli opponenti, all'udienza del 10.05.2022, sostituita con il deposito di note scritte, hanno eccepito la mancanza di titolarità attiva in capo alla concessionaria non ritenendo sufficiente il mero deposito della pubblicazione in G.U. della cessione.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che l'eccezione è tardiva in quanto proposta solamente all'udienza del 10.05.2022, mentre si è costituita con comparsa depositata il 17.02.2021 e la Controparte_3
prima udienza utile è stata celebrata il 23.02.2021.
A ogni modo, ha depositato oltre all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Controparte_3
Ufficiale, il contratto di cessione dell'1.12.2020 intercorso tra Banca Monte Pruno – Credito
Cooperativo di Fisciano, OS e AU – Soc. Coop. e la con l'estratto Controparte_5 dell'elenco crediti ceduti dove, peraltro, è riportato il credito di euro 298.451 con NDG 23-36610, relativo alla posizione di e , nonché dichiarazione di cessione del Parte_1 Parte_2
6.12.2022 rilasciata dalla nella quale è specificato che il credito di Controparte_1 Parte_1
e relativo al contratto di mutuo ipotecario del 2.03.2016 di euro 300.000,00,
[...] Parte_2
avente NDG 23-36610, è stato ceduto alla (all. note di udienza del 12.12.2022 Controparte_5
parte intervenuta).
Ne discende, quindi, che l'eccezione è infondata.
3. Passando al merito della controversia, con il primo motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 T.U.B. che prescrive il limite massimo della somma finanziata pari all'80% del valore dei beni ipotecati. In particolare, secondo gli attori, il valore del bene ipotecato, posto a garanzia del mutuo, sarebbe stato stimato in complessivi euro 133.997,50 e, pertanto, sarebbe stata superata la soglia dell'80% in quanto la somma erogata è stata di euro 300.00,00.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022 che ha affermato il seguente principio: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art.
38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. S.U. n.
33719/2022).
Nel caso di specie, inoltre, parte opposta ha depositato perizia di stima redatta dal geom. Pt_4
nella quale risulta che il bene offerto in garanzia da effettivamente è stato
[...] Parte_2
stimato in euro 507.000,00 di molto superiore rispetto alla somma erogata con il mutuo pari a euro
300.000,00 e, quindi, nel rispetto del limite di cui all'art. 38 T.U.B. (all. memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c. del 19.03.2018).
4. Con il secondo motivo gli opponenti hanno lamentato l'incertezza del credito in relazione all'illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori con riguardo al piano di ammortamento alla francese.
La contestazione in esame è formulata in termini generici e senza riferimenti all'andamento del piano di ammortamento. Gli opponenti non hanno invero indicato quali sarebbero gli importi illegittimamente addebitati per capitalizzazione e le somme indebitamente percepite a tale titolo dalla banca.
A prescindere da quanto appena osservato, va osservato che il metodo di ammortamento del mutuo
“alla francese” non determina di per sé la ricapitalizzazione degli interessi atteso che, come la giurisprudenza ha più volte affermato, tale forma di ammortamento non implica una duplicazione degli interessi, caratterizzandosi per una formazione composita della rata di mutuo, a valore costante, in parte per quota capitale ed in altra parte per interessi, con produzione di interessi moratori unica mente sulla sorta capitale via via crescente ed unicamente su quella quota di volta in volta considerata nella singola rata scaduta.
L'applicazione di tale formula, quindi, non può dare luogo di per sé ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.
Inoltre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il seguente principio: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024). Ancora, la S.C. ha affermato: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n. 7382/2025).
La doglianza va quindi rigettata.
5. Con il terzo motivo, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo, del 2.03.2016 di euro 300.000,00, oggetto di causa, in quanto sarebbe servito a ripianare precedenti posizioni debitorie come meglio esposto negli atti difensivi di parte attrice.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
A tal proposito, il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di recente chiamata a pronunciarsi sulla questione all'attenzione del giudicante, con la sentenza n. 5841 del 5.03.2025, ha affermato il seguente principio “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. civile S.U. n. 5841/2025). Tali conclusioni sono state ribadite anche con la successiva pronuncia n. 5968 del 06.03.2025, secondo la quale il contratto di mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma di denaro e cioè la traditio non deve necessariamente essere "fisica", ma è sufficiente che sia anche solo giuridica e quindi ha pronunciato il seguente principio “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione -univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cassazione civile Sezioni Unite n. 5968 del
6.03.2025).
Applicando, dunque, detti principi al caso in esame, il contratto di mutuo fondiario stipulato in data
2.03.2016 tra , OS e AU – Soc. Controparte_9
Coop. e e deve ritenersi valido ed efficace sebbene sia stato Parte_1 Parte_2
utilizzato per ripianare precedenti posizioni debitorie.
Del resto, con la memoria istruttoria del 7.05.2018, la ha depositato la contabile di accredito CP_1
della somma di euro 298.750,00 del 15.03.2016, di cui al mutuo n. 16615 di euro 300.000,00, sul c/c n. 19773 intestato a entrambi gli opponenti, oltre alle contabili relative all'estinzione del mutuo n. 13579 di euro 8.316,92 intestato a , di euro 3.600,00 per rientro sconfinamento Parte_1 in favore di , di euro 198.492,05 per estinzione del mutuo n. 12297 intestato a Parte_2
e , di euro 30.000,00 per rientro e revoca scoperto ed euro Parte_1 Parte_2
24.000,00 per sconfinamento su c/c n. 8897 intestato a e . Parte_1 Parte_2
6. Passando a esaminare la contestazione sull'usura con riferimento al mutuo ipotecario del 2.03.2016
- rep. n. 1847 e racc. 1518 -, regolarmente sottoscritto da entrambi gli opponenti e giammai disconosciuto (all. n. 1 prod. parte opposta nota del 22.02.2018 e all. a1 memoria istruttoria del 12.05.2018 parte opponente), gli opponenti hanno sostenuto che dalla pre-analisi effettuata dal
[...]
sarebbero emerse delle irregolarità e, in particolare, che il tasso variabile al Controparte_7
momento della stipula del contratto di mutuo era al 2.887%, mentre il tasso di mora era statuito in due punti percentuali in più del T.A.N. (2.887% + 2%) e cioè 4.887% e, quindi, il tasso complessivo
7.774% (composto da 2.887% T.A.N. + 4.887% T. mora) sarebbe superiore al T.S.U. (7.5375%).
Va evidenziato che dal documento di sintesi e dal piano di ammortamento allegati al contratto di mutuo ipotecario del 2.03.2016 risulta che il tasso iniziale era del 2,887%, il tasso massimo complessivo su base annua del 5,00%, il tasso di mora di due punti percentuali in più del tasso corrispettivo in vigore al momento dell'inadempimento.
La contestazione in esame è infondata.
Quanto agli interessi moratori deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza 18 settembre 2020 n. 19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alle rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite. L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario. Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente. Sulla scorta di tali principi la S.C. ha affermato che
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e
36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass. S.U. cit.; principio riaffermato ex multis da Cass.
n. 31615/2021: “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”).
Ebbene, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, non può essere innanzitutto condivisa l'operazione di cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi prospettata dall'attore ai fini della valutazione dell'usura.
In secondo luogo, come sopra visto, gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi, e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente. Nel caso di specie, gli opponenti non hanno dedotto che già al momento della stipulazione del contratto siano stati applicati gli interessi di mora sussistendone i relativi presupposti. In ogni caso il tasso di mora va individuato in base ai principi sopra riportati espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19597 del
2020 e non come prospettato dall'attrice. Per tali motivi va esclusa la natura usuraria degli interessi di mora previsti nel contratto di mutuo oggetto di causa atteso che il tasso di mora applicato è stato pattuito in 2,887, maggiorato di due punti per quello di mora, mentre il tasso soglia previsto dal DM del 1 gennaio 2016 è pari al 7,5375 (all. comparsa di costituzione parte opposta del 21.02.2018).
Va, quindi, escluso il superamento del tasso soglia anti-usura per quanto concerne gli interessi di mora.
Quanto appena osservato giustifica anche il mancato conferimento di una c.t.u. sulla contestazione in esame in quanto nessun accertamento poteva essere affidato all'ausiliario del giudice.
Inoltre, gli opponenti hanno eccepito che il TAEG/ISC effettivamente applicato risultava difforme rispetto a quello dichiarato nel contratto stipulato, senza tuttavia specificare i termini di tale difformità, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117 T.U.B..
Ebbene, il Tribunale osserva come la giurisprudenza maggioritaria esclude che la eventuale difformità tra il T.A.E.G./I.S.C. effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida pattuizione del tasso di interesse (ex multis Trib. Bologna 29.9.2017 e Trib. Bologna
8.2.2018; Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017;
Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Napoli
Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019).
Le argomentazioni abitualmente recate a sostegno di questo orientamento sono del seguente tenore:
– l' è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e CP_13
non un tasso/prezzo/condizione cui – esclusivamente – fa riferimento l'art. 117, comma 6, T.U.B.;
– non essendo l' un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l'applicabilità della sanzione della CP_13 nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 T.U.B.;
– la sanzione della nullità per la mancata/inesatta indicazione del T.A.E.G./I.S.C. è, infatti, prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina il comma 6 dell'art. 125 bis T.U.B. espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma
1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»;
– se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra .C. dichiarati e CP_14
T.A.E.G/I.S.C. concretamente applicati anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis T.U.B. (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit); – poiché l'art. 117, comma 6, T.U.B. non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell'obbligo informativo in questione non comporta invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori;
– in ogni caso, il comma 6 dell'art. 117 T.U.B. fa riferimento all'eventuale differenza tra i tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, di cui occorre fornire dimostrazione;
– eventuali scostamenti minimali/irrisori tra I.S.C. pattuito e I.S.C. effettivo non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o una forma di pubblicità ingannevole;
– criticità inerenti all'indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione.
Nel caso di specie, premesso che non si è in presenza di un contratto di credito al consumo, non può essere invocato l'art. 125 bis T.U.B. e, per i motivi esposti, va esclusa l'applicabilità dell'art. 117
T.U.B.. Tale conclusione è stata di recente condivisa anche dalla Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio: “L'erronea rappresentazione dell'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di finanziamento, non comporta nullità ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, poiché tale indicatore non determina una maggiore onerosità dell'operazione, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, che resta comunque ricavabile dalle singole voci di costo elencate nel contratto” (Cass. civile n. 18235/2024).
Ne consegue che l'omessa o erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul CP_13
contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'erronea quantificazione CP_1
dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno CP_13
della sola clausola relativa agli interessi) ma può al più configurare eventualmente un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Tribunale di Milano n. 10832/2017).
Sotto tale profilo, nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito elementi per delineare un'eventuale responsabilità della banca.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate, in relazione alla sola attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_15
pro-tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8.147,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Controparte_3
procuratrice di in nome e per conto di in persona Controparte_4 Controparte_5
del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.023,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Lagonegro, il 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.