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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2019
Promossa da
, (C.F. ), nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Svizzera) il 21.4.1965, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv Marcello G. Feola, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla Via G.V. Quaranta, n.5;
- ricorrenti-
contro
C.F. , in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites Controparte_2
e provvedimento autorizzativo, dall'avv. Maria Laura Consolazio ed elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Regionale, in Salerno alla via
Abella Salernitana, n. 3;
- resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.1.2019 e ritualmente notificato alla i ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
(Dipart. 50; Direzione G. 17; Unità O.D. 9) con Decreto Controparte_1
dirigenziale n. 281 dell'11/12/2018, comunicato il 17 successivo, con la quale veniva loro irrogata, nelle rispettive qualità di Responsabile del Settore
Urbanistica Manutenzione e Servizi del Comune ( Parte_3 [...]
) e di Sindaco dello stesso ( ), Pt_1 Parte_4 Parte_2
in solido fra loro, la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila/00), per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, come punita dal successivo art. 133, comma, 2.
Descrivevano i ricorrenti che la sanzione amministrativa era stata irrogata sul presupposto della violazione di cui all'art. 124 del DLgs 152/2006, per uno scarico diretto in rete fognaria (sfioro di troppo pieno) in Via Madonna delle
Grazie in acque superficiali in assenza di autorizzazione.
A sostegno dell'opposizione deducevano la illegittimità dell'ordinanza in quanto, nella fattispecie, difettavano gli elementi costitutivi dell'illecito previsto dalla norma (art. 124, D.Lgs 152/2006) poiché non si era in presenza di uno scarico in senso tecnico e, quindi, non occorreva alcuna autorizzazione ai sensi del citato articolo di legge;
che si era solo in presenza di uno “sfioro di troppo pieno” che era del tutto diverso rispetto ad uno scarico in senso tecnico, cioè di uno “sforatore di piena” che si attivava solo in condizioni di particolare intensità di pioggia quindi solo di un “meccanismo che, solo in ipotesi straordinarie ed ai fini precauzionali, occasionalmente prevede uno sversamento nei corpi ricettori circostanti”; che nel verbale d'ispezione del
9/5/2018 risultava significativamente che “all'atto del sopralluogo non era presente alcuno scarico perché le portate erano insufficienti ad attivare lo pagina 2 di 6 . Quest'ultimo si attiva o in presenza di fenomeni piovosi o per Pt_5
ostruzione della rete fognaria”; che nel verbale neppure era stato accertato con sufficiente grado di certezza la presenza di uno “sfioratore di piena” ma solo di un “potenziale sfioro dei reflui”; che, in ogni caso, la sanzione inflitta era troppo elevata considerato che nella stessa ordinanza ingiunzione veniva evidenziato che non risultavano a carico del soggetto obbligato reiterazione di condotte illecite della medesima violazione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir, in accoglimento dell'opposizione, per Controparte_1
l'annullamento della ordinanza ingiunzione ed in subordine per la diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 17/2/2020 si costituiva la la quale eccepiva che a Controparte_1
seguito di un controllo svolto dai Carabinieri Forestali Stazione di CP_1
Colliano congiuntamente all'ARPA di Salerno in data 09/05/2018, veniva accertata la presenza di uno scarico diretto di rete fognaria (sfioro di troppo pieno) in via Madonna delle Grazie del in acque Parte_4
superficiali in assenza di autorizzazione ex art.124, co. 1° del D.Lgv n.152/06;
che, come affermato dalla Corte di Cassazione penale, sez. III, 7/10/2015
n.47038, anche nel caso di specie era sicuramente ravvisabile uno scarico così
come identificato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento;
che la determinazione della sanzione rientrava nei poteri discrezionali dell'ente impositore.
Concludeva la per il rigetto di ogni istanza cautelare di sospensione;
CP_1
per il rigetto dell'opposizione; per il rigetto di ogni istanza istruttoria effettuata dal ricorrente, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza veniva fissata per la data del 12/11/2019, rinviata al
25/2/2020 per permettere la comunicazione alla cui non Controparte_1
pagina 3 di 6 risultava notificato il ricorso;
durante tale ultima udienza, presenti entrambe le parti, il Giudice si riservava sulla richiesta di CTU proveniente da parte ricorrente ed a scioglimento della riserva assunta, ritenendo la causa matura per la decisione rinviava la causa per discussione alla data del 31/5/2021
concedendo alle parti la facoltà di produrre memorie conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza; tale ultima udienza veniva rinviata al 21/2/2023 e d'ufficio al 7/11/2023, al 4/6/202 differita al 21/1/2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Bisogna innanzi tutto evidenziare che il posizionamento dello scarico di troppo pieno rientra certamente nella normativa che impone all'ente utilizzatore la necessaria autorizzazione per il solo fatto di aver predisposto lo sbocco.
La circostanza che lo scarico servisse solo in caso di insufficiente portata degli scarichi già predisposti ed operanti non esime l'Ente dal dover richiederla necessaria autorizzazione in quanto tale differenziazione non è contemplata dalla norma.
Quindi in ogni caso il avrebbe dovuto richiedere e Parte_4
munirsi della richiesta autorizzazione.
D'altronde anche parte resistente richiama la sentenza di Corte di Cassazione
penale, sez. III, 07/10/2015 n. 47038 nella quale alcuna differenziazione viene fatta nella nozione di scarico anche quando lo sversamento sia solo periodico,
discontinuo o occasionale.
Vi è però da dire che le circostanze rilevate nel sopralluogo, e cioè che in quel momento non vi era alcuna fuoriuscita delle acque reflue, la evidente buona fede dell'ente che non aveva considerato il canale di sfioro una “scarico” ai fini dell'applicazione dell'art. 124, D.Lgs 152/2006, il fatto che il predisposto pagina 4 di 6 scarico di troppo pieno al momento del sopralluogo non era operante a riprova della tenuta delle condutture in regime non emergenziale,
impongono una rivisitazione dell'importo della sanzione che dovrà essere corrisposta al minimo edittale e quindi in € 6.000,00.
Pertanto, si accoglie la opposizione limitatamente all'importo della sanzione diminuita ad € 6.000,00. oltre spese di notifica del verbale e pari ad € 7,95.
Ragioni di soccombenza reciproca impongono la intera compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 537/2019 r.g. tra e Parte_1 Pt_2
– ricorrenti- e in persona del Presidente p.t. della
[...] Controparte_1
Giunta Regionale –resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione emessa dalla (Dipart. 50; Direzione G. 17; Controparte_1
Unità O.D. 9) con Decreto dirigenziale n. 281 dell'11.12.2018;
2) Condanna i ricorrenti, e , in solido, nella Parte_1 Parte_2
qualità, al pagamento, in favore di parte resistente della Controparte_1
somma di € 6.000,00 oltre ad € 7,95 per spese di notificazione per il totale,
pari ad € 6.007,95.
3) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì 27/05/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2019
Promossa da
, (C.F. ), nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Svizzera) il 21.4.1965, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv Marcello G. Feola, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla Via G.V. Quaranta, n.5;
- ricorrenti-
contro
C.F. , in persona del Presidente p.t. della Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites Controparte_2
e provvedimento autorizzativo, dall'avv. Maria Laura Consolazio ed elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Regionale, in Salerno alla via
Abella Salernitana, n. 3;
- resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.1.2019 e ritualmente notificato alla i ricorrenti e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla
(Dipart. 50; Direzione G. 17; Unità O.D. 9) con Decreto Controparte_1
dirigenziale n. 281 dell'11/12/2018, comunicato il 17 successivo, con la quale veniva loro irrogata, nelle rispettive qualità di Responsabile del Settore
Urbanistica Manutenzione e Servizi del Comune ( Parte_3 [...]
) e di Sindaco dello stesso ( ), Pt_1 Parte_4 Parte_2
in solido fra loro, la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 (ventimila/00), per la violazione dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, come punita dal successivo art. 133, comma, 2.
Descrivevano i ricorrenti che la sanzione amministrativa era stata irrogata sul presupposto della violazione di cui all'art. 124 del DLgs 152/2006, per uno scarico diretto in rete fognaria (sfioro di troppo pieno) in Via Madonna delle
Grazie in acque superficiali in assenza di autorizzazione.
A sostegno dell'opposizione deducevano la illegittimità dell'ordinanza in quanto, nella fattispecie, difettavano gli elementi costitutivi dell'illecito previsto dalla norma (art. 124, D.Lgs 152/2006) poiché non si era in presenza di uno scarico in senso tecnico e, quindi, non occorreva alcuna autorizzazione ai sensi del citato articolo di legge;
che si era solo in presenza di uno “sfioro di troppo pieno” che era del tutto diverso rispetto ad uno scarico in senso tecnico, cioè di uno “sforatore di piena” che si attivava solo in condizioni di particolare intensità di pioggia quindi solo di un “meccanismo che, solo in ipotesi straordinarie ed ai fini precauzionali, occasionalmente prevede uno sversamento nei corpi ricettori circostanti”; che nel verbale d'ispezione del
9/5/2018 risultava significativamente che “all'atto del sopralluogo non era presente alcuno scarico perché le portate erano insufficienti ad attivare lo pagina 2 di 6 . Quest'ultimo si attiva o in presenza di fenomeni piovosi o per Pt_5
ostruzione della rete fognaria”; che nel verbale neppure era stato accertato con sufficiente grado di certezza la presenza di uno “sfioratore di piena” ma solo di un “potenziale sfioro dei reflui”; che, in ogni caso, la sanzione inflitta era troppo elevata considerato che nella stessa ordinanza ingiunzione veniva evidenziato che non risultavano a carico del soggetto obbligato reiterazione di condotte illecite della medesima violazione.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la per ivi sentir, in accoglimento dell'opposizione, per Controparte_1
l'annullamento della ordinanza ingiunzione ed in subordine per la diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 17/2/2020 si costituiva la la quale eccepiva che a Controparte_1
seguito di un controllo svolto dai Carabinieri Forestali Stazione di CP_1
Colliano congiuntamente all'ARPA di Salerno in data 09/05/2018, veniva accertata la presenza di uno scarico diretto di rete fognaria (sfioro di troppo pieno) in via Madonna delle Grazie del in acque Parte_4
superficiali in assenza di autorizzazione ex art.124, co. 1° del D.Lgv n.152/06;
che, come affermato dalla Corte di Cassazione penale, sez. III, 7/10/2015
n.47038, anche nel caso di specie era sicuramente ravvisabile uno scarico così
come identificato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento;
che la determinazione della sanzione rientrava nei poteri discrezionali dell'ente impositore.
Concludeva la per il rigetto di ogni istanza cautelare di sospensione;
CP_1
per il rigetto dell'opposizione; per il rigetto di ogni istanza istruttoria effettuata dal ricorrente, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza veniva fissata per la data del 12/11/2019, rinviata al
25/2/2020 per permettere la comunicazione alla cui non Controparte_1
pagina 3 di 6 risultava notificato il ricorso;
durante tale ultima udienza, presenti entrambe le parti, il Giudice si riservava sulla richiesta di CTU proveniente da parte ricorrente ed a scioglimento della riserva assunta, ritenendo la causa matura per la decisione rinviava la causa per discussione alla data del 31/5/2021
concedendo alle parti la facoltà di produrre memorie conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza; tale ultima udienza veniva rinviata al 21/2/2023 e d'ufficio al 7/11/2023, al 4/6/202 differita al 21/1/2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Bisogna innanzi tutto evidenziare che il posizionamento dello scarico di troppo pieno rientra certamente nella normativa che impone all'ente utilizzatore la necessaria autorizzazione per il solo fatto di aver predisposto lo sbocco.
La circostanza che lo scarico servisse solo in caso di insufficiente portata degli scarichi già predisposti ed operanti non esime l'Ente dal dover richiederla necessaria autorizzazione in quanto tale differenziazione non è contemplata dalla norma.
Quindi in ogni caso il avrebbe dovuto richiedere e Parte_4
munirsi della richiesta autorizzazione.
D'altronde anche parte resistente richiama la sentenza di Corte di Cassazione
penale, sez. III, 07/10/2015 n. 47038 nella quale alcuna differenziazione viene fatta nella nozione di scarico anche quando lo sversamento sia solo periodico,
discontinuo o occasionale.
Vi è però da dire che le circostanze rilevate nel sopralluogo, e cioè che in quel momento non vi era alcuna fuoriuscita delle acque reflue, la evidente buona fede dell'ente che non aveva considerato il canale di sfioro una “scarico” ai fini dell'applicazione dell'art. 124, D.Lgs 152/2006, il fatto che il predisposto pagina 4 di 6 scarico di troppo pieno al momento del sopralluogo non era operante a riprova della tenuta delle condutture in regime non emergenziale,
impongono una rivisitazione dell'importo della sanzione che dovrà essere corrisposta al minimo edittale e quindi in € 6.000,00.
Pertanto, si accoglie la opposizione limitatamente all'importo della sanzione diminuita ad € 6.000,00. oltre spese di notifica del verbale e pari ad € 7,95.
Ragioni di soccombenza reciproca impongono la intera compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 537/2019 r.g. tra e Parte_1 Pt_2
– ricorrenti- e in persona del Presidente p.t. della
[...] Controparte_1
Giunta Regionale –resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione emessa dalla (Dipart. 50; Direzione G. 17; Controparte_1
Unità O.D. 9) con Decreto dirigenziale n. 281 dell'11.12.2018;
2) Condanna i ricorrenti, e , in solido, nella Parte_1 Parte_2
qualità, al pagamento, in favore di parte resistente della Controparte_1
somma di € 6.000,00 oltre ad € 7,95 per spese di notificazione per il totale,
pari ad € 6.007,95.
3) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì 27/05/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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